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Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza: cosa cambia per le imprese

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Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza:

cosa cambia per le imprese

14 Maggio 2019

Marco Rescigno

Studio RC– Rescigno Carrara

(2)

2

Indice argomenti

_______________________________________________

Le modifiche apportate all’art. 2477 del codice civile

Il ruolo assunto dai sindaci e revisori nella procedura di allerta e il nuovo rapporto tra gli organi di governance

Creditori qualificati ed allerta esterna

(3)

LE MODIFICHE APPORTATE AL CODICE CIVILE

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Le modifiche apportate al codice civile per le imprese _______________________________________________

Art. 379 D. Lgs. 15/2019. Il legislatore ha modificato le disposizioni dell’art. 2477 del CC sull’obbligo di nomina delle funzioni di controllo nelle S.r.l.

Le novità riguardano:

Abbassamento dei parametri e riduzione dei parametri da due a uno

Parametri fino al 15.3.2019 Superamento per due esercizi

consecutivi di due dei seguenti limiti

Totale attivo di Stato Patrimoniale € 4,4 milioni

Ricavi delle vendite e prestazioni € 8,8 milioni

Dipendenti medi occupati: 50

Parametri applicabili dal 15.3.2019

Superamento per due esercizi di almeno uno dei seguenti limiti

Totale attivo di Stato Patrimoniale € 2 milioni

Ricavi delle vendite e prestazioni € 2 milioni

Dipendenti medi occupati: 10

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Le modifiche apportate al codice civile per le imprese _______________________________________________

Modifica per la cessazione dell’incarico

Fino al 15.03.2019

Si applicavano le regole ex art. 2435 bis Il mancato superamento per due esercizi consecutivi dei due parametri faceva cessare l’obbligo di nomina dell’organo di controllo/revisore

Successivamente al 15.03.2019 È stato modificato l’art. 2477

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo/revisore cessa quando per tre esercizi consecutivi non è superato alcun limite

Obbligo di segnalazione a cura del conservatore del Registro imprese

[…] se l’assemblea non provvede alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese […]

(6)

6

Le modifiche apportate al codice civile per le imprese _______________________________________________

Rinvio alle disposizioni ex art. 2409 del CC anche per le S.r.l.

[…] si applicano le disposizioni dell’art. 2409 anche se la società è priva dell’organo di controllo.

(7)

Il D. Lgs. 14/2019 non apporta alcuna novità sulle pregresse questioni

interpretative circa la nomina dell’organo di controllo e/o del revisore nelle S.r.l.

Le modifiche apportate al codice civile per le imprese _______________________________________________

permane la possibilità di nomina alternativa di organo di controllo (sindaco unico) o del revisore

la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria quando la Srl è tenuta alla redazione del bilancio consolidato

la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria quando la Srl controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti

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8

Le modifiche apportate al codice civile per le imprese _______________________________________________

Aspetti operativi legati alla modifica art. 2477

❑ Il Codice della Crisi ha modificato solo la normativa riferita alla nomina dell’organo di controllo/revisore nelle Srl. Nulla è cambiato per le SpA.

È prevista una disposizione transitoria (art. 379) che rinvia le norme ex art.

2477 a 9 mesi (quindi entro il 16.12.2019)

Le Srl dovranno provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e se necessario ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove

disposizioni entro 9 mesi

(9)

Le modifiche apportate al codice civile per le imprese _______________________________________________

Le modifiche ex art. 2477 cosa comportano per le imprese?

verificare il superamento dei nuovi limiti ex art. 2477 sui dati di bilancio 2018 e 2017 per la nomina obbligatoria dell’organo controllo/revisore.

Attenzione: coordinarsi con il neo-sindaco/revisore al fine di evitare criticità operative con spiacevoli ripercussioni sull’attività da svolgersi e futuri relazioni.

verificare se gli statuti sono adeguati ed allineati alle nuove norme e alle opzioni di legge. Nel caso adeguarli entro il 16.12.2019.

«La nomina dell’organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale norma obbligatoria».

«La nomina dell’organo di controllo o del revisore si rende necessario al superamento dei parametri previsti dall’art. 2477 CC»

Potrebbe non essere necessaria la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto

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Le modifiche apportate al codice civile per le imprese _______________________________________________

convocare un’assemblea che potrà nominare entro il 16.12.2019:

- un sindaco unico (collegio) a cui affidare il controllo sulla gestione delegando la revisione legale ad un revisore (persona o società);

- un sindaco unico (collegio) a cui affidare sia il controllo sulla gestione che la revisione legale;

- esclusivamente un revisore legale, limitando i controlli alla mera revisione legale.

«La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei parametri ex art 2435 bis».

«La nomina dell’organo di controllo o del revisore si rende necessario se per 2 esercizi consecutivi si sono superati i seguenti limiti: 4,4 M/€ attivo, 8,8 M/€ fatturato, 50 media dipendenti»

Sarà necessaria la modifica dell’atto costitutivo e dello

statuto adeguandolo ai nuovi limiti

(11)

IL RUOLO ASSUNTO DAI SINDACI E REVISORI NELLA PROCEDURA DI ALLERTA E IL NUOVO RAPPORTO CON

GLI ORGANI DI GOVERNANCE

(12)

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie

funzioni hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, nel caso assumendo idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa

è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché

di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

Le diverse funzioni in rapporto

alla situazione

di crisi

Vigilanza e controllo sull’assetto organizzativo

dell’impresa

Le segnalazioni all’organo amministrativo

12

L’immediatezza può essere intesa diversamente per i

diversi organi di controllo

Quadro normativo delle procedure d’allerta

_______________________________________________

Art. 14 D. Lgs. 15/2019. Il legislatore introduce la norma relativa agli «Obblighi di segnalazione degli organi di controllo societario».

(13)

Ruolo assunto dalle funzioni di controllo nell’allerta _______________________________________________

«Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni […]»

Collegio Sindacale/Sindaco Unico Art. 2403 del CC

vigila sull’osservanza della legge e dello statuto

❑ vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare

sull’adeguatezza dell’assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento

Revisore Legale Art. 14 D.Lgs. 39/2010

❑ esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio

consolidato, ove redatto

verifica nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

(14)

Ruolo assunto dalle funzioni di controllo nell’allerta _______________________________________________

14

Cosa comporterà e come si svolgerà l’attività del Collegio Sindacale/Sindaco Unico nell’ambito dei sistemi di allerta

L’attività è di vigilanza:

- ex ante rispetto alle decisioni dell’organo amministrativo

- concomitante rispetto alle decisioni assunte - ex post rispetto ai fatti di gestione

L’attività è di controllo:

- ex post rispetto ai fatti di gestione per l’espressione del giudizio sul bilancio

Deve gestire l’allerta nell’ambito degli obblighi richiesti dal CC che già sono «aderenti» ai nuovi compiti affidati dal CCI

Deve gestire l’allerta nell’ambito di finalità, modalità e standard di riferimento (principi di revisione) che disciplinano l’attività di

revisione non sempre perfettamente aderenti ai compiti affidati al CCI

(15)

Ruolo assunto dalle funzioni di controllo nell’allerta _______________________________________________

15

Aspetto da considerare sia dal punto di vista del sindaco sia dal punto di vista dell’impresa.

Cosa vuol dire «vigilanza sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione» anche nell’ottica delle valutazioni dovute nell’ambito della procedura ex art. 14 del CCI?

vigilanza sulla corretta amministrazione non vuol dire mai sindacare sull’opportunità gestionale della scelta imprenditoriale (mai sindacato di merito);

verificare la conformità delle operazioni ai generali criteri di razionalità economica ed aziendalistica (importanza della pianificazione economico-finanziaria);

valutare se gli amministratori nell’ambito di scelte imprenditoriali abbiano valutato tutte le informazioni in merito all’operazione ed abbiano posto in essere tutte le cautele e verifiche preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze

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Ruolo assunto dalle funzioni di controllo nell’allerta _______________________________________________

16

valutare se le scelte siano ragionevoli, congruenti e compatibili con le risorse, il patrimonio e le risorse finanziarie di cui dispone la società (tutela del patrimonio aziendale).

ASSUNZIONE DI SANI E CONSAPEVOLI RISCHI IMPRENDITORIALI

(17)

Quadro normativo procedure d’allerta

_______________________________________________

PRIMO LIVELLO

richiedere agli amministratori informazioni ai sensi dell’art. 2403

bis del Codice Civile

SECONDO LIVELLO

potere (dovere) di convocare

l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 del Codice Civile

TERZO LIVELLO

proporre la denuncia al tribunale ex art. 2409 del

C.C.

Prima del CCI l’attivazione del Sindaco nei confronti di situazioni di crisi e problemi di continuità era possibile nell’ambito dei poteri

attribuiti dal CC

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18

Quadro normativo procedure d’allerta

_______________________________________________

Il revisore contabile si è sempre preoccupato di problemi di continuità con riferimento:

all’espressione del giudizio sul bilancio per verificare la corretta iscrizione di poste attive e passive e rispetto dei criteri di redazione e valutazione;

informativa complementare al bilancio con riferimento a «rischi assunti» (di natura finanziaria, gestionale, …) e al prevedibile andamento della gestione;

pianificazione dell’attività e delle procedure in funzione del «rischio di revisione»;

ad un arco temporale ben definito (un anno dalla data di riferimento del bilancio);

ha sempre comunque avuto l’obbligo di comunicare ai responsabili di governance (amministratori e/o sindaci) gli eventi o le circostanze che fanno sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di operare come un’entità in funzionamento.

Le procedure di allerta devono «convivere» con le funzioni dell’attività di revisione e quindi con le finalità, modalità e standard di riferimento (principi di revisione) che disciplinano

l’attività di revisione stessa

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Ruolo assunto dalle funzioni di controllo nell’allerta _______________________________________________

19

Obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente se l’assetto organizzativo è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico e finanziario e qual è

il prevedibile andamento della gestione

Cosa è e in che modo si svolgerà la procedura di allerta?

NO

Si assumono le conseguenti idonee iniziative

Adeguato?

SI

Adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile In entrambi i casi: esistono

fondati indizi di crisi?

NO

Non si attiva la procedura di allerta.

Sarà compito degli organi di controllo limitarsi a richiedere interventi per implementare assetti organizzativi

adeguati

SI

Si attiva la procedura di allerta.

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Quadro normativo procedure d’allerta

_______________________________________________

Si segnala all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi per iscritto a mezzo PEC o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione.

Si fissa un termine (non superiore a 30 gg) entro il quale deve riferire in merito alle soluzioni individuate ed intraprese

Tre diverse alternative

A) L’organo amministrativo riferisce in merito alle soluzioni

individuate e alle iniziative intraprese

Quanto riferito viene valutato adeguato

B) L’organo amministrativo riferisce in merito alle soluzioni

individuate e alle iniziative intraprese

Quanto riferito viene valutato inadeguato

C) L’organo amministrativo non fornisce alcuna risposta nel

termine massimo dei 30 gg

Entro 60 gg adozione della soluzione individuata per

superare la crisi

SI

Si intraprende un processo di risanamento finalizzato ad affrontare la crisi d’impresa

NO

Nei casi B) e C) e nel caso in cui non si provveda nei 60 gg all’adozione della soluzione individuata per superare la crisi

L’organo di controllo/revisore legale informano senza indugio l’OCRI fornendo ogni elemento utile per le relative

determinazioni anche in deroga al 2407 CC

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A QUESTO PUNTO SCATTA PER GLI ORGANI DI CONTROLLO E REVISORI L’ESONERO DI RESPONSABILITA’ SOLIDALE CON L’ORGANO

AMMINISTRATIVO PER LE CONSEGUENZE DI COMPORTAMENTI SUCCESSIVI ALLA PRIMA SEGNALAZIONE

viene escluso che la segnalazione possa costituire giusta causa di revoca;

è previsto l’obbligo per le banche e gli altri intermediari finanziari di segnalare anche agli organi di controllo societari le variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti dell’impresa

Perché solo all’organo di controllo?

Quadro normativo procedure d’allerta

_______________________________________________

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22

Art. 37 D. Lgs. 14/2019 – Iniziative per l’accesso alle procedure di regolamentazione della crisi o dell’insolvenza. «[…] La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e vigilanza […]»

Ed il revisore che non è organo?

Quadro normativo procedure d’allerta

_______________________________________________

L’art. 6 della L.F. non annoverava il Collegio Sindacale tra i soggetti che avevano potere di iniziativa per richiedere il fallimento. Esso rappresentava un organo senza potere di esprimere la volontà, ma soggetto passibile di reati fallimentari

(anche in concorso).

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CREDITORI QUALIFICATI ED ALLERTA ESTERNA

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24

Agenzia Entrate, INPS ed Agente per la Riscossione ➔ CREDITORI QUALIFICATI devono avvisare il debitore, mediante PEC o raccomandata AR che la sua esposizione ha superato l’importo rilevante

Creditori qualificati ed allerta esterna

_______________________________________

Creditori pubblici qualificati Esposizione debitoria rilevante Quando deve essere inviata la comunicazione AGENZIA ENTRATE Debito scaduto e non versato per l'IVA risultante dalla

comunicazione della liquidazione periodica sia pari ad almeno il 30% del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore:

Contestualmente alla comunicazione di irregolarità ex art. 54 bis DPR 633/72

- € 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa anno precedente fino a €/M 2

- € 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa anno precedente fino a €/M 10

- € 100.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa anno precedente oltre a €/M 100

INPS Debitore è in ritardo di oltre 6 mesi nel versamento

contributi per un ammontare superiore a quelli dovuti nell'anno precedente e comunque superiori alla soglia di

€ 50.000

Entro 60 gg dal verificarsi dell'evento

AGENTE RISCOSSIONE IMPOSTE Quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione accertati e scaduti da oltre 90 gg: superi:

Entro 60 gg dalla data di superamento delle soglie - € 500.000 per le imprese individuali

- € 1.000.000 per le imprese collettive

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Creditori qualificati ed allerta esterna

_______________________________________________

Esempio

Volume d'affari esercizio 2019 5.000.000

Volume d'affari 1° Trim. 2020 600.000

IVA a debito 132.000

Primo limite (30% volume d'affari liquidazione) 180.000

Volume d'affari 2° Trim. 2020 400.000

IVA a debito 88.000

Iva a debito (del periodo + pregressa) 220.000

Primo limite (30% volume d'affari liquidazione) 120.000

NEL I TRIM. NON SCATTA LA COMUNICAZIONE DEL CREDITORE QUALIFICATO MA L'IMPRESA COMUNQUE NON VERSA L'IMPORTO DOVUTO

L'IVA NON VERSATA SUPERA IL PRIMO LIMITE

INOLTRE, CONSIDERANDO IL VOLUME D'AFFARI DELL'ANNO PRECEDENTE (€/M 5) SUPERA ANCHE IL SECONDO LIMITE (VALORE ASSOLUTO € 50.000)

NEL II TRIM. SCATTA LA COMUNICAZIONE DEL CREDITORE QUALIFICATO

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26

Entro 90 giorni dalla segnalazione l’impresa dovrà attivarsi mediante:

❑ estinzione/regolarizzazione o pagamento rateale;

❑ presentazione istanza di composizione assistita della crisi;

❑ domanda di accesso ad una procedura di regolarizzazione della crisi e dell’insolvenza.

Scaduto il termine dei 90 giorni i creditori qualificati effettueranno la segnalazione OCRI

Creditori qualificati ed allerta esterna

_______________________________________________

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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

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Considerazioni conclusioni

_______________________________________________

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Una buona governance d’impresa associata ad aspetti organizzativi, amministrativi, contabili di pianificazione e controllo rappresentano modelli a cui ad oggi le PMI non possono prescindere e, ciò, indipendentemente da situazioni in cui sono richiesti specifici interventi per risolvere rischi o situazioni di crisi o insolvenza già manifesti.

Nell’ambito dei sistemi di allerta il nuovo CCI assegna alla c.d. allerta interna gestita dagli organi di controllo un ruolo fondamentale per la prevenzione, gestione e risoluzione della crisi. Chi dovrà vigilare controllare nonché attivare i nuovi strumenti messi a disposizione dal CCI richiede un «forte senso di responsabilità», evitando nel contempo situazioni estreme di ingerenze esuberanti rispetto ai compiti affidati dalla legge oppure, all’opposto, comportamenti puramente formali ed efficaci.

(29)

Considerazioni conclusioni

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Seppur la norma dell’art. 14 del D. Lgs. 14/2019 demanda al collegio sindacale/sindaco unico e al revisore/società di revisione il ruolo di soggetti che devono attivare la cd. «allerta interna», proprio per la diversa funzione che la legge attribuisce distintamente ai due ruoli, le due figure non possono essere equiparate: doveri/poteri di vigilanza ex art. 2403 del CC attribuiti all’organo di controllo differiscono dai poteri/doveri ex D. Lgs 39/2010 attribuiti al revisore.

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Grazie per l’attenzione

Marco Rescigno

Studio RC – Rescigno Carrara (www.rescignocarrara.it)

Rc Accounting, Audit & Compliance (www.rcaudit.it)

rescigno@rescignocarrara.it

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