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1 Adempimenti dichiarativi ai fini successori per i beni all’estero

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S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Le attività finanziarie e gli investimenti detenuti all’estero ai fini della dichiarazione di successione

CONVEGNO

LE DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE

Aspetti fiscali e questioni controverse

(2)

INDICE

1 Adempimenti dichiarativi ai fini successori per i beni all’estero

1.1Confronto con la rilevazione dei beni all’estero nel quadro RW e per il pagamento di IVIE e IVAFE

2 Impatto della successione sulle imposte dirette 3 Scelte di convenienza :Analisi delle imposte di successione nei paesi dove i beni sono localizzati

4 Evoluzione normativa sull’individuazione dei paesi Black List

5 Quali soluzioni per le situazioni a rischio ?

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1 Adempimenti dichiarativi ai fini successori per i beni all’estero

La dichiarazione di successione di un soggetto residente in Italia comprende, in base all’ art 2 comma 1 del D. Lgs.

346/1990,(in seguito TUS) anche le attività finanziarie e i beni patrimoniali detenuti all’estero ( -> collegamento con quadro RW del De Cuius)

Come per RW, il principio impositivo è quello della tassazione a livello mondiale

Ai sensi dell’art 26 del D Lgs 346/1990, compete la detrazione dell’imposta pagata all’estero per la stessa successione e per i beni esistenti nello Stato estero , fino a concorrenza della

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Segue 1 : le Convenzioni Internazionali

I paesi che hanno stipulato con l’Italia convenzioni in materia di imposte di successione sono : Danimarca, Francia, Grecia,

Israele, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia . Sei convenzioni sono secondo i “vecchi “ modelli di convenzione OCSE del 1966 e solo quella con la Francia del 1990 è basata sul modello OCSE aggiornato del 1982. La convenzione con USA del 1956 per

imposte dirette e di successione, è stata aggiornata nel 2009 per le imposte dirette, ma non per le successioni

-> scarso interesse per la problematica ? Ora cambierà ? -> RACCOMANDAZIONE Commissione EU 15/12/2011, n.

2011/856/EU sulle misure per evitare la doppia/multipla

(5)

Segue 1: determinazione base imponibile articoli 14- 16 D. Lgs. 346/1990

Gli articoli 14 , 15 e 16 del TUS forniscono i criteri generali per determinare il valore dei beni che compongono l’attivo ereditario

Nel caso dei beni all’estero il contribuente ha la facoltà di dichiarare il valore imponibile oppure di fornire quello

concordato con lo Stato estero. In sostanza , il contribuente deve stabilire il valore dei beni da dichiarare facendo

riferimento sia alla normativa del paese estero che alla

normativa interna, e tenendo presente le (poche ) convenzioni contro la doppia imposizione.

Le indicazioni delle autorità fiscali italiane in questa materia

(6)

Segue 1 Base Imponibile beni all’estero – Criteri utilizzabili

-valore concordato con Ufficio estero -valore dichiarato dal contribuente

C.M. 10/1/1973 n. 5 primo capitolo: “in via di massima gli uffici non potranno espletare alcun accertamento circa l’esistenza od il valore dei beni siti all’estero e dovranno attenersi

all’eventuale dichiarazione degli interessati. Tuttavia, ove particolari circostanze lo giustificassero, essi potranno

rivolgersi, con motivata o particolareggiata richiesta, alle Autorità consolari italiane.”

Restano salve le convenzioni internazionali che prevedono reciproca assistenza e scambio di informazioni tra le autorità

(7)

Segue 1 Base Imponibile beni all’estero - Criticità

In base all’art 16 del TUS , le società che presentano un

Bilancio o un inventario redatto a norma di legge si valutano in base al Patrimonio Netto Contabile risultante da tale

Bilancio In mancanza di bilanci/inventari ( ad es. per le

società semplici ) si prende il valore complessivo dei beni e dei diritti costituenti l’attivo al netto delle passività

-> si utilizza quindi il criterio del valore venale ( Fair Market Value ) che rispetto al criterio del costo di acquisto risulta a volte penalizzante . E’ possibile applicare la valutazione al P Netto Contabile alle società non quotate estere dotate di Bilancio , ad esempio una C-Corporation USA che solo in

(8)

1 segue: Criticità

Un altro quesito è la possibilità di utilizzare

l’eventuale valore catastale determinabile in base alla normativa estera per valutare

l’immobile estero in alternativa al valore venale

-> ad esempio in Francia

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1 segue :criticità

Da Tax Foncier si desume il Valore locativo catastale presunto che va diviso per due

= base imponibile Tax Foncier (Redd medio Ordinario) In analogia al calcolo del valore imponibile per IVIE (

Circ 28/2012 pag. 8-10 e tabella 2)

la suddetta base imponibile moltiplicata per i

coefficienti utilizzati per la valutazione automatica degli immobili può rappresentare il valore da

dichiarare nella successione in Italia ?

(10)

1.1 Confronto con rilevazione dei beni all’estero nel quadro RW e per il pagamento di IVIE e IVAFE

Quale valore è stato assegnato al bene nel quadro RW ? Successione RW

Immobile valore venale costo di acquisto

Si veda per immobili in RW la Circ 28/2012 , la Risoluzione Ministeriale 142/E del 30 dicembre 2010 e la recente Risoluzione Ministeriale 77/E del 16

settembre 2016

Partecipazione

non quotata valore venale valore nominale Partecipazione

Quotata media prezzi compenso val di mercato fine peri.

(11)

2 Scelte di convenienza sulla localizzazione dei beni

L’ analisi di convenienza sul detenere o meno attività finanziarie e beni patrimoniali all’estero non può prescindere

-dalla tipologia dei beni che cadono in successione con riferimento al loro impatto sulle imposte dirette

- dall’imposta di successione da pagare all’estero che, sebbene scomputata dall’imposta di successione dovuta in Italia, potrà essere in alcuni casi consistente . -> analisi imposte di

successione nei paesi in cui sono situati i beni

(12)

2 Impatto della successione sulle imposte dirette Tassazione De cuius

De cuius : non realizza capital gain su quote di partecipazione e obbligazioni, così come sui beni patrimoniali, quali immobili,

gioielli ecc ( art 67 TUIR parla di cessioni a titolo oneroso ).

Unica eccezione vale per i Fondi Comuni di investimento che vanno virtualmente riscattati e riacquistati dagli eredi (che avranno come valore di carico quello del momento

dell’acquisto) con realizzo delle plus che saranno tassate con differente modalità a seconda della nazionalità e natura del Fondo ( vedere ISIN in prima battuta): per i Fondi europei soggetti a vigilanza queste plus. saranno reddito da capitale tassato a ritenuta a titolo di imposta in Unico PF quadro RM sez. V lettera B

(13)

2 segue : Fondi non soggetti a vigilanza

per i Fondi europei non soggetti a vigilanza o per i Fondi extra europei ( CH, USA, Fondi paesi orientali) le plus saranno

reddito da capitale soggetto a imposizione progressiva, cumulandosi agli altri redditi posseduti e da dichiarare nel

quadro RL rigo 2 tipo reddito 4. Tali plus andranno dichiarate nella dichiarazione dei redditi del de cuius che andrà

presentata dagli eredi. (Circ 19/E del 4 giugno 2013 pag. 10).

Le minusvalenze invece non sono ammesse in detrazione.

N B scomputo della quota di Titoli di Stato italiani eventualmente

(14)

2 segue: Impatto successione su imposte dirette per eredi

Per gli eredi la conseguenza principale della successione ai fini reddituali consiste nel fatto che il valore a cui avranno in carico le attività finanziarie e patrimoniali è dato dal valore tassato ai fini successori

L’onere per imposta di successione entra a far

parte del valore di carico del bene.

(15)

2 segue Polizze vita

Polizze vita

Polizze assicurative a contenuto finanziario (unit legate all’andamento dei Fondi o index linked,) o polizze vita tradizionali : esenti da imposta di

successione, salvo loro eventuale riqualificazione in depositi titoli e conseguente imponibilità come

attività finanziarie, a seconda della composizione del

portafoglio e delle modalità di gestione ( CM 10/2015

(16)

2 segue: Titoli di Stato

- I titoli di Stato sono esenti da imposta di successione ma il loro valore fiscale

riconosciuto agli eredi sarà il valore di mercato alla data di apertura della

successione -> possibili rivalutazioni o

svalutazioni rispetto al valore originario di

acquisto da far valere nel calcolo del Capital

Gain

(17)

3 Scelte di convenienza :Analisi delle imposte di successione nei paesi dove i beni sono localizzati

Per una corretta pianificazione e valutazione

degli investimenti immobiliari e finanziari

all’estero di una persona fisica residente in

Italia è indispensabile conoscere anche le

imposte di successione che sono dovute nei

paesi dove i beni sono detenuti.

(18)

Caso pratico

Una società di capitali con sede a Londra

detiene immobili , partecipazioni e altre attività in vari stati esteri; i suoi azionisti sono persone fisiche fiscalmente residenti in Italia .

La Inheritance Tax inglese ammonta al 40% del valore dei beni che superano 325.000 sterline

(nil rate band), indipendentemente

dall’eventuale grado di parentela. Per i non

(19)

3 segue caso pratico

Le quote/ partecipazioni di una società

costituita nel Regno Unito sono considerate esistenti nel paese e quindi soggette alla IHT

sulla base del valore di mercato ; certamente va tenuto conto del credito per imposte di

successione pagate nel Regno Unito da

scomputare dall’imposta di successione dovuta

in Italia sui medesimi beni , ma, data la

(20)

segue caso pratico

Lo stesso problema si presenta per la

successione di un immobile situato nel

Regno Unito; per inciso ricordo che dal 2015 l’eventuale cessione ( durante la vita del

proprietario) dell’immobile è soggetta alla Non-Residential Capital Gains Tax.

Eventuali guadagni sulla cessione di quote societarie non sono invece tassati in Gran

Bretagna se percepiti da non residenti, che li

(21)

4 Evoluzione della normativa sull’individuazione dei paesi Black List

Un fattore decisivo per le scelte di convenienza sulla detenzione di beni in un determinato Stato estero è la sua qualifica di paese a regime fiscale agevolato o

meno.

Non ha certo contribuito alla chiarezza almeno sino al 2015, l’esistenza di 3 Black List , che individuavano i paesi a fiscalità agevolata , nonché di una White List;

ciascuna Lista è contenuta in un Decreto del Ministero

delle Finanze , nasce da specifici riferimenti di legge

(22)

4 segue : le tre Black List e la White List

-D M 4 maggio 1999 emanato ai sensi dell’art 2, comma 2 bis del TUIR ai fini della presunzione di residenza delle persone fisiche, per contrastare il trasferimento fittizio della residenza all’estero : i cittadini italiani che dichiarano di aver trasferito la loro residenza nei paesi individuati dal DM sono soggetti

all’onere della prova dell’ effettivo stabilimento in essi.

-D M 21 novembre 2001 Controlled Foreign Companies art 167 TUIR, aggiornato dal D M 30 marzo 2015

-D M 23 gennaio 2002 deducibilità costi da paesi Black List , art 110 TUIR, aggiornato dal D M 27 aprile 2015

-D M 4 settembre 1996 White List emanata ai sensi degli art 6

(23)

4. D M 4 maggio 1999 e DM 21 novembre 2001

D M 4 maggio 1999 e DM 21 novembre 2001

Ai paesi compresi in questi DM fanno riferimento anche

- Art 5 DL 167/1990 -> sanzioni per omessa compilazione RW - Art 12 comma 2, 2 bis e 2 ter DL 78/2009

- comma 2 : presunzione di reddito per le persone fisiche per le somme non dichiarate in RW, salvo prova contraria . In tale caso, le sanzioni previste

dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per omessa o infedele dichiarazione , sono raddoppiate. I paesi indicati nei DM sono presi in considerazione senza tener conto delle limitazioni previste nei DM stessi

-comma 2 bis : raddoppio dei termini per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2

(24)

DM 21 novembre 2001 CFC

Art 167 TUIR Presupposto per la applicazione della normativa relativa alle CFC è il possesso di redditi conseguiti in uno degli Stati o territori con regime fiscale privilegiato da imprese,

società o enti controllati, direttamente o indirettamente, da

persone fisiche, anche non titolari di reddito di impresa in Italia, o dai soggetti di cui agli articoli 5 (società semplici, in nome

collettivo, in accomandita semplice) e 87, comma 1, lettere a), b) e c) (soggetti passivi Ires) del Tuir, residenti nel territorio dello Stato. Rientrano in detta disposizione anche i redditi

conseguiti da controllate estere, ancorché non residenti in uno degli Stati o territori individuati dal citato decreto ministeriale, che tuttavia provengano da stabili organizzazioni situate in uno

(25)

segue : DM 21 novembre 2001 CFC

L’art 1 , comma 142 , della legge 208/2015, ha modificato l’ art 167 comma 4 del TUIR introducendo un nuovo criterio per

l’individuazione degli Stati a regime fiscale privilegiato , con

effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Dall’elencazione tassativa dei singoli Stati a

fiscalità privilegiata stabilita per legge si passa ad un criterio unico e da verificare caso per caso : lo Stato in cui risiede la società controllata ha un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Vengono pertanto abrogate tutte le Black List emanate ai fini della disciplina delle CFC ed a

(26)

D M 23 gennaio 2002 costi da paesi BL

Art 1 comma 142 della legge 208/2015 ha pure abrogato i commi da 10 a 12-bis dell’articolo 110 TUIR, con la

conseguente soppressione tout court del trattamento fiscale specifico riservato ai costi derivanti da transazioni commerciali intercorse con controparti estere localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata. ( per chiarimenti e approfondimenti cfr. Circolare 39/2016)

Da rilevare che il nuovo criterio per l’individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata riguarda le norme relative al reddito di impresa

(27)

segue : D M maggio 1999

Ai fini della determinazione del reddito delle persone fisiche invece resta in vigore il D M 4 maggio 1999. Proprio la Circolare 35/2016 a pag. 51 ricorda che la B L di cui al DM 1999 non è interessata dai nuovi

provvedimenti e continua ad essere valida, nel suo ambito. La lista

aggiornata dei paesi considerati «paradisi fiscali» per le persone fisiche viene elaborata e aggiornata secondo molteplici criteri, tra cui è

predominante la valutazione dell’effettivo scambio di informazioni secondo gli standard internazionali fissati dall’OCSE ( tra cui art. 26 del Modello di Convenzione contro la doppia imposizione , la Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale stipulata nel 2011 , i Report annuali sullo

stato di attuazione della cooperazione amministrativa/fiscale in campo

internazionale). Un altro criterio, da coordinare col precedente, è il livello di tassazione effettiva

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segue : White List D M 4 settembre 1996 e successive modifiche e integrazioni

Come il DM 1999, anche questa White List non è stata modificata dai

provvedimenti delle Leggi 147/2015 e 208/2015. Si basa sulla valutazione del grado di rispondenza agli standard internazionali in materia di

trasparenza amministrativa e scambio di informazioni fiscali; questa White list assume oggi rilievo non solo per definire i paesi ai quali non si applica la ritenuta sugli interessi, premi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari percepiti dai soggetti ivi residenti (art 6 comma 1 D. Lgs.239/1996 ) ma anche perché l’ art 10 comma 3 del D Lgs 147/2015 (decreto

internazionalizzazione) che ha abrogato art 168-bis TUIR (individuazione dei paesi white list), ha nel contempo stabilito che quando leggi,

regolamenti o altre norme fanno riferimento ai paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni ai sensi del comma 1 dell’abrogato art 168 bis TUIR, il riferimento deve farsi a questa White list , consultabile nella sua versione aggiornata sul sito dell’Agenzia delle Entrate /

(29)

segue: White list

Alla White list del 1996 e successive integrazioni fanno riferimento anche il comma 3 dell’art.73 del TUIR per stabilire la residenza dei Trust e la Circolare 38/2013 a pag. 13 per indicare le modalità di dichiarazione

nel quadro RW delle partecipazioni di cui si è Titolari effettivi.

Tuttavia, alcuni Stati sono attualmente classificati sia

nella Black List di cui al D M 1999 che nella White

(30)

Segue White list e criticità

Nella White list , con decreto del 9 agosto 2016 è stata inserita anche la Svizzera.

Tuttavia si è visto che la Svizzera figura tuttora anche nel D M 4 maggio 1999, così come vari altri paesi (Emirati Arabi,

Taiwan, Bermuda, Cipro, Filippine , Liechtenstain) . In sostanza per rispondere con ragionevole certezza alla

domanda se il bene è detenuto in un paese black list o meno è necessario, a mio parere, un coordinamento tra queste liste, per dare certezza agli operatori ; un ulteriore necessità di

coordinamento risiede nella formulazione degli articoli 5 DL 167/1990 e 12 comma 2 del DL 78/2009, nei quali si fa

riferimento anche al D M 21 novembre 2001, oggi superato .

(31)

5 Quali soluzioni per le situazioni a rischio ?

Nell’ottica di valutare la convenienza di detenere un determinato bene in un determinato paese estero entrano in gioco le

considerazioni svolte in precedenza : quando da tale analisi si presenti un rischio , ad esempio un elevato onere per imposta di successione , è necessario esaminare le soluzioni possibili alla luce sia della normativa del paese estero che della

normativa italiana.

La normativa italiana offre oggi una soluzione da approfondire : la Entry Tax, art 166 bis TUIR

(32)

5 segue : Entry Tax

Il decreto internazionalizzazione (D.lgs.147/2015), all'art.12, ha aggiunto al DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) l'art.166-bis

rubricato "Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato", le cui disposizioni si applicano dal periodo d'imposta 2015

Il nuovo articolo del TUIR stabilisce che gli imprenditori commerciali che provengono dagli Stati o dai territori presenti nella lista dell'art.11 c.4

lett.c) del D.lgs.239/1996 (la White list sopra esaminata) e si trasferiscono in territorio italiano acquisiscono la residenza ai fini delle imposte sui

redditi e "assumono quale valore fiscale delle attività e delle passività il valore normale delle stesse, da determinarsi ai sensi dell'articolo 9".

Se provengono da Stati o territori diversi dai suddetti:

• qualora esista un accordo preventivo con questi paesi (art.31-ter del DPR 600/1973, introdotto dal decreto internazionalizzazione in esame) nulla cambia e il valore delle attività e delle passività sarà assunto sempre pari

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5 segue: Entry Tax

qualora non esista tale accordo, il valore delle attività e passività trasferite sarà assunto:

o per le attività in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale determinato sempre ai sensi dell'art.9 del TUIR;

o per le passività in misura pari al maggiore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale.

Sull’argomento, in attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia, offre spunti interessanti la Risoluzione Ministeriale 68/E del 5

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5 segue: Analisi della situazione estera

Detenzione di una LLC in USA che possiede beni immobili e li da in locazione da parte di una persona fisica italiana non imprenditore

-> la soluzione è interessante per una persona fisica residente in Italia, che sarà tassata per trasparenza in USA sull’eventuale reddito ivi prodotto , tenendo conto che i costi ammessi in deduzione in USA sono superiori a quelli ammessi in Italia. In Italia la LLC USA non è considerata

trasparente in quanto viene ricompresa tra i soggetti IRES (articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR) con la conseguenza che il reddito per la persona fisica assume rilevanza, ai fini fiscali, solo al momento della

distribuzione e viene qualificato come reddito da capitale, tassato quindi con i criteri della partecipazione qualificata o meno ( qualificata -> entra nel reddito progressivo, non qualificata -> imposta sostituiva) In ogni caso la tassazione avviene per cassa e il dividendo viene quantificato al netto delle imposte pagate in via definitiva sull’utile USA ( Circ. 9/E del 5 marzo

(35)

5 segue: Analisi della situazione estera

Detenzione di una LLC in USA che possiede beni immobili e li da in locazione da parte di una

società di capitali italiana

- > la soluzione non è praticabile , non per

motivi fiscali italiani ma per il fatto che la LLC

è vista dal Fisco USA come una branch senza

autonomia giuridica della società italiana, che

(36)

5 segue Analisi situazione estera

Società di capitali canadese, non quotata con bilancio soggetto a revisione, come da normativa canadese; la società

distribuisce dividendi ed ha consistenti riserve di utili. E’

posseduta interamente da una società lussemburghese che fa capo a due soci italiani. Per il fisco italiano i due soci sono dichiarati come titolari effettivi della società canadese nel

quadro RW, al valore nominale , come titolari effettivi della società lussemburghese e tassano i dividendi qualificati

ricevuti dalla lussemburghese nel quadro RL rigo 1 ; tuttavia se venisse eliminata la società lussemburghese , in un’ottica di semplificare la struttura societaria, per il fisco canadese il trasferimento delle quote della società canadese da una

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