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consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di appello di

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Incompatibilità della funzione di consigliere onorario minorile con l'attività di supervisione svolta presso una Società Cooperativa ONLUS.

(Risposta a quesito del 15 novembre 2017)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 novembre 2017, ha adottato la seguente delibera:

“- letta la nota in data 26 settembre 2017 del Presidente della Corte di appello di …, con allegati atti relativi alla istanza presentata dalla dott.ssa …, consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di appello di …, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento di attività di collaborazione con la Società Cooperativa ONLUS “…”.

- vista la richiesta in data 12 luglio 2017 con la quale la dott.ssa … chiede al Presidente della Corte di appello di pronunciarsi sull'eventuale incompatibilità dell'incarico onorario minorile con l'attività di supervisione svolta presso la Società Cooperativa ONLUS “…” nonché di fornire l'autorizzazione all'espletamento dell'attività stessa;

- considerato che tale struttura, per diretta affermazione della dott.ssa …, ha diretti rapporti contrattuali di “supervisione clinica” con la Comunità di accoglienza “…”, nella quale sono ospitati

“mini nuclei” (mamma - bambino) con provvedimento dell'Autorità giudiziaria;

- rilevato che il Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di …, in data 7 settembre 2017, decidendo il ordine alla richiesta in oggetto concludeva “che l'espletamento dell'attività prospettata dalla dott.ssa … sarebbe incompatibile con la funzione di Consigliere Onorario minorile né tale ostacolo potrebbe essere superato da una autorizzazione di questo Consiglio giudiziario o dal CSM e ciò sia perché un'autorizzazione al riguardo non è prevista sia in quanto un'autorizzazione non può determinare il superamento di una situazione di incompatibilità prevista da una disposizione inderogabile”;

- visto l'art. 7 della circolare consiliare prot. CSM n. P-19415/2015 del 26 ottobre 2015, concernente le “Incompatibilità” riguardanti i giudici onorari minorili, il quale al comma 3 prevede che: “Il giudice onorario iscritto negli albi dei consulenti tecnici del tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve astenersi dallo svolgimento di consulenze tecniche d'ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso. In ogni caso, il giudice onorario iscritto negli albi dei consulenti tecnici del tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve segnalare al Presidente dell'ufficio di appartenenza gli incarichi di consulente tecnico (di ufficio o di parte in altri distretti) precedentemente ricevuti e quelli che riceve nel corso del triennio al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine alla nomina, alla conferma o alla permanenza nell'incarico.”; mentre al comma 7 prevede che: “Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono. La stessa previsione si applica a coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche e private.

Il giudice onorario minorile, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni.

Le incompatibilità previste nei commi precedenti ricorrono anche nel caso in cui quelle cariche o quei ruoli siano rivestiti da parenti sino al secondo grado, da affini in primo grado, dal coniuge o dal convivente.

Spetta al Presidente dell'ufficio giudiziario interessato fornire al Consiglio superiore della magistratura ogni utile elemento di giudizio ai fini della valutazione della domanda di nomina o di conferma ovvero ai fini della revoca dell'incarico.”;

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- rilevato che l'incompatibilità di cui al richiamato art. 7, comma 7, è assoluta, visto che si riferisce, come formula di chiusura, a coloro che collaborino “a qualsiasi titolo” nelle strutture comunitarie dove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria;

- rilevato pertanto che le conclusioni a cui giunge il Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di …, in ordine alla istanza presentata in data 12 luglio 2017 dalla dott.ssa …, sono totalmente condivisibili atteso che la normativa di riferimento in ordine alle incompatibilità dei consiglieri onorari minorili (art. 7, comma 7, della circolare prot. CSM n. P-19415/2015 del 21 ottobre 2015) vieta espressamente ai consiglieri onorari minorili di svolgere attività a qualsiasi titolo nelle strutture comunitarie dove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria;

- ritenuto pertanto che la dott.ssa … non possa instaurare nessun tipo di rapporto professionale con la struttura comunitaria la Società Cooperativa ONLUS “…”, e che altrimenti il Presidente della Corte di appello di … dovrebbe procedere ai sensi dell'art. 9 della citata circolare n. P-19415/2015 inerente alla procedura per la decadenza o revoca dei giudici onorari minorili;

delibera

di prendere atto della nota in oggetto e di invitare il Presidente della Corte di appello di … a vigilare sulla eventuale sopravvenienza della causa d'incompatibilità in capo al magistrato onorario, e, in tal caso, ad attivare la procedura di cui all'art. 9 della circolare prot. CSM n. P-19415/2015 del 21 ottobre 2015.”

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