14066/09 dp
DG C I
LIMITE IT
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Bruxelles, 6 ottobre 2009 (07.10) (OR. en)
14066/09
LIMITE UD 212 AELE 31
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 2 ottobre 2009
Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto: Raccomandazione della Commissione al Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati dell'EFTA, i paesi firmatari del processo di Barcellona, i paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e le isole Faroe per quanto riguarda la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2009) 1252 definitivo.
All.: SEC(2009) 1252 definitivo
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 1.10.2009 SEC(2009) 1252 definitivo
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati dell'EFTA, i paesi firmatari del processo di Barcellona, i paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e le isole Faroe per quanto riguarda la convenzione regionale sulle norme
di origine preferenziali paneuromediterranee
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RELAZIONE
(1) Attualmente la zona paneuromediterranea di cumulo comprende la Comunità europea, i paesi dell'EFTA (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein), i paesi firmatari del processo di Barcellona (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Autorità palestinese) e le isole Faroe.
(2) Il sistema paneuromediterraneo di cumulo dell'origine è costituito da una serie di accordi di libero scambio che costituiscono una rete di norme di origine identiche che consentono di applicare il cumulo diagonale tra i paesi che fanno parte della zona. La zona di cumulo è destinata ad ampliarsi.
(3) Da quando è stato istituito il sistema paneuromediterraneo di cumulo, le difficoltà incontrate nella gestione del sistema attuale di protocolli individuali si sono accentuate. Qualsiasi modifica di un protocollo esistente tra due paesi partner della zona paneuromediterranea comporta la modifica identica di tutti i protocolli applicabili nella zona. La Commissione europea ha pertanto lanciato l'idea di basare il cumulo diagonale dell'origine su uno strumento giuridico unico che assumerebbe la forma di una convenzione regionale relativa alle norme di origine preferenziali, cui gli accordi di libero scambio individuali vigenti tra i paesi della zona farebbero riferimento. La possibilità di una convenzione di questo tipo era già stata considerata nel 2003, ma non aveva avuto seguito.
(4) In occasione della conferenza dei ministri euromediterranei del commercio svoltasi a Lisbona nell'ottobre 2007, l'idea di questa convenzione è stata riesumata e i ministri hanno convenuto di iniziare la redazione di una convenzione regionale unica sulle norme di origine preferenziali per l'area paneuromediterranea al fine di sostituire l'attuale rete di protocolli sulle norme di origine. A tal fine, i ministri in questione hanno incaricato il gruppo di lavoro paneuromediterraneo di effettuare i lavori tecnici necessari.
(5) In questa stessa occasione, i ministri euromediterranei del commercio hanno deciso di includere nella zona di cumulo i paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia, nonché il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite) ed hanno incaricato il gruppo di lavoro paneuromediterraneo di preparare gli emendamenti tecnici necessari a tale scopo. L'inclusione di questi paesi nel sistema paneuromediterraneo di cumulo avverrà mediante la convenzione.
(6) La convenzione regionale sulle norme di origine consentirà una gestione più efficace del sistema di cumulo paneuropeo e pertanto agevolerà la procedura di modifica di tali norme. È pertanto opportuno che la convenzione preveda l'istituzione di un comitato misto incaricato di modificare le disposizioni di quest'ultima e di decidere in merito alle future adesioni. In futuro grazie a questa convenzione, le parti contraenti potranno reagire meglio e più rapidamente di fronte alla rapida evoluzione delle condizioni economiche, un emendamento della convenzione richiederà solo un documento e produrrà i suoi effetti simultaneamente in tutti i paesi della zona. La Commissione è pronta ad aprire un dialogo con tutte le parti interessate nell'ambito del futuro comitato misto al fine
di esaminare le esigenze che derivano dall'evoluzione delle condizioni economiche della regione.
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RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati dell'EFTA, i paesi
firmatari del processo di Barcellona, i paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e le isole Faroe per quanto riguarda la convenzione
regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
ALLA LUCE DI QUANTO PRECEDE, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE RACCOMANDA:
che il Consiglio autorizzi la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati dell'EFTA, i paesi firmatari del processo di Barcellona, i paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e le isole Faroe per quanto riguarda la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee;
che, conformemente al trattato, la Commissione negozi a nome della Comunità europea e che il Consiglio designi il gruppo di lavoro speciale "Unione doganale" (Legislazione e politica doganali) affinché assista la Commissione.
ALLEGATO
Direttive di negoziato in vista della sostituzione dei protocolli sulle norme di origine paneuromediterranee mediante una convenzione regionale unica sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
1. I negoziati mirano all'elaborazione di una convenzione regionale unica sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee destinata a sostituire i protocolli esistenti sulle norme di origine. Gli accordi di libero scambio conclusi tra i paesi della zona saranno modificati al fine di fare riferimento a tale convenzione e non più ai protocolli sulle norme di origine.
2. È pertanto opportuno che la convenzione preveda l'istituzione di un comitato misto incaricato di modificare le disposizioni di quest'ultima e decidere in merito alle adesioni future.
3. La convenzione deve consentire di tenere conto delle disposizioni attuali che non sono comuni all'insieme delle parti contraenti future.
4. La convenzione deve prevedere la possibilità di un ampliamento futuro della zona geografica di cumulo ai paesi e territori limitrofi.
5. È opportuno che le disposizioni della convenzione siano modificate all'unanimità per tenere conto in misura più adeguata della realtà economica.