COMUNE DI AVIO
Provincia di Trento
Verbale di Deliberazione N. 190
della Giunta Comunale
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DI PARTE DELLA STRADA “VAL DI CASTELLO” QUALE STRADA DI ARROCCAMENTO.
___________________________________________________________________________
L’anno duemilaquattordici addì ventidue
del mese di dicembre alle ore 9.30
nella sala delle riunioni della Sede Municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.
Presenti i signori: Presenti Assenti giust. ingiust.
BORGHETTI SANDRO – Sindaco X
BORGHETTI ALBINO – Assessore X
CAVAZZANI LORENZA - Assessore X
SALVETTI MARINO – Assessore X SECCHI FEDERICO – Assessore X
Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Laura Brunelli.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Sandro Borghetti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato
Delibera giuntale n. 190 dd. 22.12.2014
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DI PARTE DELLA STRADA “VAL DI CASTELLO” QUALE STRADA DI ARROCCAMENTO.
Il Relatore comunica:
la L.P. 23 maggio 2007, n. 11 e ss.mm. concernente “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette”, disciplina all’art. 100 la viabilità forestale e la relativa transitabilità nonché la competenza in capo al comune amministrativo di provvedere a individuare e classificare le strade forestali;
in attuazione del predetto articolo, con D.P.P. 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg, è stato emanato il “Regolamento concernente le modalità di raccolta, acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta-legno, le modalità di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale”;
a seguito dell’introduzione dell’art. 22 bis del medesimo Regolamento con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2448 di data 18 novembre 2011 e con successivo D.P.P. 1 dicembre 2011, n. 15-73/Leg, hanno trovato definizione le
“strade forestali di arroccamento”;
tali strade forestali vengono definite quali strade che raggiungono vasti complessi montani, le quali, indipendentemente dalla loro classificazione, rappresentano la principale via di accesso alle porzioni sommatali di complessi montani di ampia superficie esclusi i ramali;
sulle strade di arroccamento è comunque consentita la circolazione con veicoli a motore da parte degli esperti accompagnatori qualora impegnati nelle attività di accompagnamento previste dall’art. 39, comma 13, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, nonché da parte di persone portatrici di minoranze ai sensi dell’art. 14 della Legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1;
ai fini dell’individuazione delle strade forestali di arroccamento l’art. 22bis rimanda alla procedura di classificazione prevista all’art. 24 dello stesso Regolamento, con la previsione che le richieste possono esser presentate anche dall’ente gestore dell’attività venatoria in Provincia di Trento e dalle associazioni che per statuto si occupano di persone diversamente abili;
in data 15 dicembre 2011, prot. n. 12091, il Rettore della Riserva Comunale
1. strada tagliafuoco di Preeri – collegamento fondovalle con Mama d’Avio, allo scopo di effettuare la caccia di selezione agli ungulati;
2. strada Val di Castello – collegamento con località Madonna di Gaola;
3. strada tagliafuoco della val dei Molini – collegamento Malga Lavacchio con Malga Fassole;
chiedendo che le stesse potessero essere classificate come strade forestali di arroccamento;
in data 10 gennaio 2012, prot. n. 293 è stato chiesto alla Provincia Autonoma di Trento – Ufficio Distrettuale Forestale, ai sensi del comma 4 dell’art. 24 del Regolamento, il parere in merito alla richiesta pervenuta;
preso atto che con nota di data 21.02.2012, prot. n. S044-1/2012/106328/18.8, pervenuta presso il Comune di Avio in data 23.02.2012, prot. n. 1904, il Servizio Foreste e Fauna della Provincia, ha trasmesso i seguenti pareri:
- strada tagliafuoco di Preeri – parere NEGATIVO in quanto “non presenta nessuna delle caratteristiche richieste dalla legge per essere classificata quale strada di arroccamento”;
- strada Val di Castello – parere NEGATIVO in quanto “costituisce una strada antincendio ma con forti connotati a valenza turistica e paesaggistica, rappresenta un tracciato che serve la parte basale del versante e non da in nessun modo accesso a porzioni sommali di complessi montuosi”;
- strada tagliafuoco della Val dei Molini – parere NEGATIVO i quanto “non presenta le caratteristiche della strada di arroccamento in quanto sia la località Lavacchio che la parte superiore del versante sono servite da altre strade che assicurano l’accesso al complesso montuoso”.
in data 21 agosto 2012, prot. n. 8231, il Rettore della Riserva Comunale Cacciatori del Comune di Avio, sig. Corrado Pachera, ha riformulato la richiesta per l’individuazione di nr. 3 strade forestali classificate di tipo “A”, come strade di arroccamento, nelle seguenti località:
1. strada tagliafuoco di Preeri – collegamento fondovalle con Mama d’Avio, allo scopo di effettuare la caccia di selezione agli ungulati;
2. strada Val di Castello – collegamento con località Madonna di Gaola;
3. strada tagliafuoco della val dei Molini – collegamento Malga Lavacchio con Malga Fassole;
in data 20 febbraio 2014, prot. n. 1758 è stato chiesto alla Provincia Autonoma di Trento – Ufficio Distrettuale Forestale, ai sensi del comma 4 dell’art. 24 del Regolamento, il parere per la sola strada “tagliafuoco Val di Castello”;
preso atto che con nota di data 26.03.2014, prot. n. S044-1/2012/167854/18.8, pervenuta presso il Comune di Avio in data 26.03.2014, prot. n. 3303, il Servizio Foreste e Fauna della Provincia, ha trasmesso il seguente parere:
strada Val di Castello dalla località Castello di Sabbionara alla località Madonna Gaola – parere FAVOREVOLE in quanto “al termine della strada in questione si dipartono alcuni sentieri che permettono di accedere alle parti sommatali del versante consentendo una migliore gestione del prelievo di ungulati”;
le strade tagliafuoco di Preeri e tagliafuoco della val di Molini sono di proprietà comunale, mentre la strada tagliafuoco Val di Castello è principalmente di proprietà comunale ma in piccola parte transita su proprietà privata (identificata catastalmente con le pp.ff. 3452/1 e 3452/2 C.C. Avio) della Contessa Castelbarco Pindemonte Rezzonico Emanuela di Montemerano (GR);
a tal proposito, in data 28.10.2014, prot. n. 11289, è stato chiesto un parere alla proprietaria privata, ai fini della classificazione della strada forestale di arroccamento, con possibilità di osservazioni entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Entro tale termine non sono pervenute osservazioni;
la richiesta presentata dal Rettore della Riserva Comunale Cacciatori del Comune di Avio, è stata pubblicata per 15 giorni a decorrere dal 29.10.2014 al 13.11.2014, senza che nei giorni successivi siano pervenute osservazioni;
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che è stata attivata la procedura per la classificazione delle strade forestali ricadenti nel territorio di propria competenza, a seguito della richiesta formulata dal Rettore della Riserva Comunale Cacciatori del Comune di Avio;
ANALIZZATE complessivamente le motivazioni dei richiedenti e valutate le caratteristiche di ogni strada in ragione di quanto previsto dalla normativa riguardante le strade di arroccamento;
VALUTATI gli impatti sia di natura ambientale che legati alla percorribilità e ai conseguenti oneri di manutenzione e gestione delle strade una volta classificate quali strade di arroccamento;
RITENUTO di poter accogliere la sola richiesta di classificare quale strada di arroccamento la seguente strada forestale: strada “Val di Castello” dalla località Castello di Sabbionara alla località Madonna Gaola;
RITENUTO di non poter accogliere la richiesta di classificare quali strade di arroccamento le strade forestali: strada “tagliafuoco di Preeri” e strada
“tagliafuoco della val dei Molini” in quanto non risultano possedere i requisiti specificati dall’art. 22 bis del D.P.P. 03.11.2008, n. 51-158/Leg e visto e richiamato il parere negativo espresso dal Servizio Foreste e Fauna della Provincia
CONSIDERATO che per le modalità di accesso alle strade di arroccamento saranno valutate le soluzioni più opportune in accordo con i Custodi Forestali e con l’Associazione Cacciatori di Avio;
VISTA l’allegata planimetria che identifica la collocazione sul territorio comunale della strada “Val di Castello” dalla località Castello di Sabbionara alla località Madonna Gaola;
VISTA la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni concernente “Governo del Territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette”;
VISTO il D.P.P. 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il “Regolamento concernente le modalità di raccolta, acquisizionee di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta – legno, le modalità di funzionamento della commissione provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale”;
Visto il parere favorevole rilasciato ai sensi dell’art. 81 del T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Urbanistico – dd. 19.12.2014 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile di cui all’art. 81 del T.U.O.C., approvato D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Visto lo Statuto comunale vigente;
Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 4 del T.U.O.C., approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L al fine di dare esecuzione in tempi brevi alla classificazione;
Con doppia votazione unanime e per alzata di mano espressa sia sul punto che sulla immediata eseguibilità,
D E L I B E R A
1. di individuare e classificare quale strada forestale di arroccamento, ai sensi della normativa provinciale indicata in premessa, la strada forestale “Val di Castello” dalla località Castello di Sabbionara alla località Madonna Gaola, rappresentata nella mappa planimetrica che, allegata all’interno della presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di procedere all’annotazione della strada VAL DI CASTELLO dalla località Castello di Sabbionara alla località Madonna Gaola, quale strada di arroccamento, negli elenchi forestali di cui all’art. 100, comma 1, della L.P.
23.05.2007, n. 11;
3. di pubblicare, ai sensi dell’art. 24 comma 11 del D.P.P. 03.11.2008, n. 51- 158/Leg, il presente provvedimento all’albo telematico comunale per 15 giorni consecutivi;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento, alla Sezione Cacciatori del Comune di Avo e al proprietario privato del tratto di strada interessato dalla nuova classificazione;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 4 del T.U.O.C., approvato del D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della l.p. 30.11.1992, n. 23, come modificato con l.p. 27.03.2007, n. 7, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
• opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi art. 54, comma 3 bis, della L.R. 1/93 e ss.mm.;
• ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
AC/tm
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
IL SINDACO Il Segretario comunale rag. Sandro Borghetti dott.ssa Laura Brunelli
---
Relazione di pubblicazione
La presente deliberazione è in pubblicazione per estratto all’albo telematico giusta attestazione del Funzionario addetto dal 22.12.2014 al 06.01.2015 per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario comunale dott.ssa Laura Brunelli
---
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 4 del T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Il Segretario comunale dott.ssa Laura Brunelli
---
Il presente verbale è stato pubblicato per 15 giorni, come sopra dichiarato, ed è divenuto esecutivo il giorno _________
Il Segretario comunale dott.ssa Laura Brunelli
---
Comunicazione ai capigruppo (art. 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C.)
---
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Avio, Il Segretario comunale
dott.ssa Laura Brunelli
---