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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 70 / 2017 GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL

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COMUNE DI FIAVÉ

--- PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 70 / 2017

GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 06-12-2017

OGGETTO: Disciplinare - Programma per l’utilizzo di impianti di videosorveglianza: esame ed approvazione.

L'anno Duemiladiciassette addì Sei del mese di Dicembre alle ore 12:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

ZAMBOTTI ANGELO (Sindaco) FARINA GIAN SANTO (Assessore) CALIARI EDDY (Assessore)

CARLONI STEFANO (Assessore)

Assenti i signori:

ZUFFRANIERI CLAUDIA (Assessore)

Assiste il Vicesegretario Dott. Giorgio Merli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Angelo Zambotti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

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Oggetto: Disciplinare - Programma per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza: esame ed approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 30.06.2000, n. 196 che detta una precisa disciplina per il trattamento dei dati personali;

Considerato che a seguito dei numerosi interventi legislativi in materia, oltre che dell'ingente quantità di quesiti, segnalazioni, reclami e richieste di verifica preliminare all'Autorità, in data 8 aprile 2010 il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto necessario intervenire in tale settore con un provvedimento generale sostitutivo di quello del 29 aprile 2004, individuando le garanzie e le tutele, prescrivendo l'adozione delle misure necessarie per il legittimo trattamento dei dati personali rilevabili e registrabili mediante l'utilizzo di impianti di videosorveglianza;

Richiamato il Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Fiavé, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 dd. 30.11.2017, che disciplina l'attività di videosorveglianza, stabilendone i principi oltre che le finalità dell'Amministrazione comunale;

Rilevato che in particolare l'art. 12 del citato Regolamento dispone:

1. “La Giunta comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel Regolamento, adotta il Disciplinare - programma per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

2. Il Disciplinare - programma individua gli impianti di videosorveglianza del Comune o da esso gestiti installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità d’utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali, qualora dall’uso di tali impianti si ricavino immagini e suoni tramite i quali è possibile identificare, in modo diretto o indiretto, le persone.

3. Il disciplinare - programma per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza è aggiornato periodicamente in relazione all’installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità d’utilizzo degli impianti stessi.”;

Richiamato altresì il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 20 dd. 28.12.2005, integrato con le schede n. 36) Attività di videosorveglianza per finalità di gestione e tutela del patrimonio, n. 37) Attività di videosorveglianza per finalità di monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei rifiuti, anche ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative, e n. 38) Attività di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana, a mezzo deliberazione del Consiglio comunale n. 27 dd. 30.11.2017;

Considerato che, a fronte dell'esigenza di dare attuazione alla normativa in materia, si è ritenuto necessario elaborare la proposta di Disciplinare – Programma allegata al presente provvedimento sub lettera alfabetica B/ per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamato il punto 3.4 del Provvedimento generale di data 8 aprile 2010 che prevede alla luce delle recenti disposizioni normative (art. 6, comma 8, del d.l. 11/2009), per i comuni e nelle

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sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati limitato “ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”;

Rilevato che l'art.1 del D.M. 5 agosto 2008 inerente “Incolumità pubblica e sicurezza urbana:

definizione e ambiti di applicazione” definisce la sicurezza urbana “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle Comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;

Considerato che si sono già verificati episodi di danneggiamento di beni pubblici che hanno generato situazioni di insicurezza urbana ed episodi di abbandono di rifiuto per cui si rende necessario poter procedere con certezza all’irrogazione delle relative sanzioni;

Ritenuto quindi congruo il periodo di conservazione delle immagini registrate per finalità di tutela della sicurezza urbana fino a sette giorni dalla rilevazione, in relazione ad eventi di danneggiamento già occorsi e a situazioni di potenziale pericolo;

Rilevato che la proposta appare congrua (pertinente e non eccedente) e rispondente all’interesse pubblico, nonché alle esigenze di tutela dei dati personali trattati dall'Amministrazione comunale nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

Considerato che, a fronte dell'esigenza di dare attuazione alla normativa in materia, si è ritenuto necessario elaborare la proposta di Impianti di videosorveglianza con trattamento di dati personali allegata al presente provvedimento sub lettera alfabetica C/ per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento stante l’esigenza di garantire con urgenza un efficiente ed efficace svolgimento dell’azione amministrativa, nell’esclusivo pubblico interesse;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 3/L, di data 1 febbraio 2005;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 4/L, di data 28 maggio 1999, modificato dal Decreto Presidente Giunta Regionale n.

4/L, di data 1 febbraio 2005;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 28 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisito, ai sensi dall'art. 81 del T.U.L.R.O.C. approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L, il solo parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa in quanto il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile e copertura finanziaria,

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

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1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il "Disciplinare – Programma per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza", allegato sub lettera alfabetica B/ alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di incaricare il Responsabile degli impianti di videosorveglianza e del trattamento dei dati personali, da nominarsi a cura del Sindaco quale titolare del trattamento dei dati personali, di provvedere ad implementare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del documento programmatico approvato, le azioni e le soluzioni operative necessarie, avendo cura di segnalare tempestivamente alla Segreteria comunale le modifiche che si dovessero apportare al documento programmatico approvato;

3. di approvare l’allegato C/ Impianti di videosorveglianza con trattamento di dati personali, parte integrante e sostanziale

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L., a seguito di distinta ed unanime votazione resa per alzata di mano;

5. di dare atto che la presente deliberazione va comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.

79 comma 2 del T.U.L.R.O.C. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.;

6. di dare evidenza al fatto che, in applicazione dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni.

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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Vicesegretario Comunale

F.to Angelo Zambotti F.to Dott. Giorgio Merli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 07-12-2017 al 17-12-2017, ai sensi dell’art. 79, c. 1 del T.U.L.R.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Fiavé, 07-12-2017 Il Vicesegretario Comunale

F.to Dott. Giorgio Merli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Deliberazione dichiarata per l’urgenza imme- diatamente eseguibile ai sensi dell’art.79 comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L

Deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 79 comma 3 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Fiavé, 07-12-2017

Il Vicesegretario Comunale F.to Dott. Giorgio Merli

Fiavé, 17-12-2017

Il Vicesegretario Comunale F.to Dott. Giorgio Merli

Nella versione informatica del documento le firme autografe sono sostituite dalle relative indicazioni a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39. A richiesta verrà fornita, previo pagamento dei diritti, copia autentica in formato cartaceo e, anche per via telematica, copia informatica del documento.

COPIA CONFORME ALLORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Fiavé, Il Vicesegretario Comunale

Dott. Giorgio Merli

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