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Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia

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Academic year: 2022

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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia

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San Giorgio di Nogaro, 4 maggio 2013 CIRCOLARE N. 88

Ai Docenti della Scuola Primaria e p.c. Al D.S.G.A.

Al sito web In occasione della convocazione dei Consigli di Interclasse con riferimento al primo punto all’o.d.g.

“Verifica andamento educativo – didattico”, si tenga presente quanto segue:

a) la presentazione sintetica della classe e del suo andamento può limitarsi alla lettura dei dati della pagina del giornale dell’insegnante. I team che lo desiderano e ne avvertono la necessità, però, possono integrare tale presentazione con altri dati e/o informazioni e/o osservazioni, possibilmente aggiungendo alla scheda una nota scritta.

b) Per i casi di rendimento scolastico insoddisfacente sia in modo grave che lieve, compilare la scheda allegata che:

- se il caso è grave (alunno a rischio di NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA) va consegnata al Dirigente scolastico che la inoltrerà alla famiglia (se in tale nota è bene figurino considerazioni o richiami particolari rispetto al testo standard, si prega di proporli al Dirigente scolastico allegandone il testo in bozza). Una copia della scheda andrà tenuta nel registro, un’altra copia sarà inserita nel fascicolo personale, l’originale andrà consegnato al Dirigente scolastico. I docenti, nell’interclasse, ne daranno sintetica presentazione e/o lettura;

- se il caso è lieve e/o relativo solo a problemi di comportamento e disciplina la scheda va comunque compilata nelle parti che interessano. L’originale andrà consegnato al Dirigente scolastico che valuterà con l’équipe pedagogica le modalità di comunicazione alla famiglia, una copia sarà conservata nel registro e una copia sarà inserita nel fascicolo personale.

c) Dato l’intensificarsi del fenomeno, qualora nella classe ci fossero alunni che non stanno frequentando o che sono assenti ingiustificati da molto tempo o frequentano in modo assolutamente saltuario, si prega di presentare in interclasse e consegnare al Dirigente scolastico una segnalazione scritta per ciascun caso. La stessa sarà dal Dirigente scolastico inoltrata con una propria nota al Sindaco e/o ai Servizi Sociali, come vogliono normativa e prassi.

Si richiama lo “Schema di regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative dell’articolo 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169” e, in particolare,

Articolo 2 – Valutazione degli alunni della scuola primaria

1. La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni nella scuola primaria viene effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, riportati in lettere nei documenti di valutazione, e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno, ai sensi dell’articolo 3, primo comma, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

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2. La valutazione del comportamento dell’alunno, prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, viene espressa con giudizio.

3. La valutazione di cui ai precedenti commi è affidata ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio, in base a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 8 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.

4. Relativamente alla valutazione finale, il comma 1-bis dell’art. 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n.

137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, dispone che “nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”. Tale procedura valutativa viene attuata per ogni passaggio alla classe successiva.

5. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.

6. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascuna classe frequentata.

7. Al termine della scuola primaria all’alunno ammesso al primo anno della scuola secondaria di I grado viene rilasciata una certificazione delle competenze acquisite.

8. In ragione dell’avvenuta abrogazione dell’art. 144 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, disposta dall’articolo 17 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, spetta alle istituzioni scolastiche, nell’esercizio dell’autonomia didattica di cui all’articolo 4, comma quarto, del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, individuare modalità e criteri per la valutazione degli alunni. La predisposizione del documento di valutazione individuale dell’alunno avviene nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, adottando strumenti valutativi che attengono alle discipline di insegnamento previste dai piani di studio nazionali dell’alunno e del comportamento e che utilizzano, limitatamente agli apprendimenti conseguiti, l’espressione della valutazione con voto in decimi, così come disposto dall’articolo 3, primo comma, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. Altre discipline di insegnamento previste dal Piano dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica, eventualmente inserite nel documento di valutazione dell’alunno, non concorrono alla valutazione complessiva per l’ammissione alla classe successiva, esclusi i riferimenti a discipline individuate nella quota di istituto o della regione.

9. In ragione dell’avvenuta abrogazione dell’art. 145 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, disposta dall’articolo 19 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, il consiglio di interclasse non svolge ruoli valutativi dell’alunno e, in forza dell’art. 8 del medesimo decreto legislativo n. 59/2004, i soggetti preposti alla valutazione periodica e finale degli alunni sono esclusivamente i docenti della classe titolari degli insegnamenti delle discipline comprese nei piani di studio nazionali. I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica; per contro, i docenti di sostegno, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti alunni, oltre a quelli per i quali svolgono attività di sostegno, come confermato dalla sentenza n. 1204 del 28 febbraio 2002 del Consiglio di Stato, sezione IV. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa forniscono ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse e il profitto manifestato dagli alunni.

Il Dirigente scolastico f.to Ester Zaina

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Prot.

San Giorgio di Nogaro,

Ai genitori dell’alunno/a __________________________

della Scuola Primaria di ___________________________________

Distinta famiglia,

l’organizzazione della nostra scuola prevede di analizzare nel Consiglio d’Interclasse per soli docenti, alla fine del primo e del secondo quadrimestre, la situazione di quegli alunni che hanno manifestato problemi di apprendimento e/o di scarso profitto e/o di comportamento e/o di disciplina.

L’équipe pedagogica ha riscontrato in vostro/a figlio/a la presenza di difficoltà e di carenze nel rendimento scolastico per la/le seguente/i motivazione/i:

Scarso impegno nello studio individuale Passiva partecipazione in classe

Insufficiente acquisizione del metodo di studio Prerequisiti e/o conoscenze inadeguate Comportamento non sempre responsabile

Eccessivo numero di assenze / ritardi / uscite anticipate

Altro………

IN PARTICOLARE LA SITUAZIONE RILEVATA E’ LA SEGUENTE:

DISCIPLINA GRADO DI DIFFICOLTÀ CAUSE

minimo medio grave Preparazione inadeguata

Attenzione e impegno

a scuola

Impegno e studio

a casa

Inserire numero con rimando

a nota ITALIANO

MATEMATICA INGLESE

STORIA GEOGRAFIA SCIENZE TECNOLOGIA MUSICA

ARTE E IMMAGINE ATTIVITA’ MOT. E SPORT.

IRC–ATTIVITA’ ALTERN.

NOTE

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NEI SUOI CONFRONTI SONO STATI ADOTTATI I SEGUENTI INTERVENTI

COMPITI, ESERCIZI E AIUTO DIRETTO A partire dal Regolar- mente

Spesso Qualche volta

1  Compiti individualizzati (a casa) ………..

2  Esercizi e schede individualizzate (in classe) ………..

3  Aiuto diretto dell’insegnante (in classe) ………..

4  Altro (specificare)

……… ………..

RECUPERO A partire dal Regolar- mente

Spesso Qualche volta

1  Grazie alla compresenza ………..

2  Grazie a ulteriore disponibilità (su progetto)

di ore e/o insegnanti ………..

3  Grazie all’organizzazione a classi aperte ………..

4  Altro (specificare)

……… ………..

Preghiamo i genitori di prendere in seria e debita considerazione la gravità della situazione sopra menzionata, dal momento che le norme sulla valutazione non permettono l’ammissione all’anno successivo in presenza di casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

La scuola considera casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino le seguenti condizioni:

1. assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (lettoscrittura, calcolo, logica matematica);

2. mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di documentati stimoli individualizzati;

3. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all’impegno.

L’ipotesi della non ammissione sarà formulata dall’équipe pedagogica entro il 30 maggio per consentire la dovuta preventiva condivisione con la famiglia e la dovuta preventiva preparazione dell’alunno relativamente al suo ingresso nella nuova classe, e della nuova classe relativamente all’accoglienza del nuovo alunno.

L’alunno del quale si sia considerata grave la situazione e che, con decisione presa all’unanimità, non sia stato ammesso fruirà, nell’anno successivo, di precoci e formalizzati interventi di recupero e/o sostegno.

Si invitano pertanto i genitori non solo a un intervento educativo, richiamando il/la proprio/a figlio/a alle sue responsabilità, ma anche a prendere contatto con gli insegnanti.

Distinti saluti.

Il Dirigente scolastico Ester Zaina

(5)

TAGLIANDO DA RESTITUIRE AL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE

Il/La sottoscritto/a………..………

genitore dell’alunno/a……….….………..

della classe ………..sez………

dichiara di aver ricevuto in data odierna dall’Istituzione scolastica

la comunicazione scritta relativa all’andamento didattico e disciplinare del/della proprio/a figlio/a.

FIRMA

DATA

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