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, si è in presenza soltanto di una differente qualificazione medico-legale della stessa sintomatologia.

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Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 84 del 27 dicembre 1995

Oggetto: Malattia professionale accertata non coincidente con quella denunciata. Data di manifestazione.

Non è infrequente che, in sede di accertamenti sanitari conseguenti a denuncia di tecnopatia, venga riscontrata l'esistenza di altra malattia, diversa da quella formante oggetto della denuncia ma anch'essa di possibile origine professionale.

In queste situazioni si pone il problema di stabilire la data di manifestazione della diversa malattia ai fini della decorrenza delle prestazioni eventualmente dovute.

La questione va risolta tenendo presente che - quando la malattia non determina astensione dal lavoro o si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione morbigena - l'Istituto corrisponde le prestazioni a partire dal momento in cui l'esistenza della malattia gli è stata segnalata, e cioè dalla data di arrivo del certificato medico o della denuncia del datore di lavoro, prescindendo dalla contestualità prevista dall'articolo 53 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965.

Pertanto, applicando il suddetto criterio, la data di manifestazione della diversa malattia riscontrata nello svolgimento degli accertamenti medico-legali coincide, in linea generale, con la data in cui l'Istituto è venuto a conoscenza della sua sussistenza, indipendentemente dalla formale denuncia successivamente acquisita.

Fa eccezione esclusivamente il caso in cui la malattia riscontrata, pur essendo diversa da quella originariamente segnalata, rientra tuttavia nel quadro della sintomatologia accusata dall'ammalato è rilevata dal medico certificatore ed è riconducibile al rischio della lavorazione svolta dall'assicurato.

In tale situazione, infatti, come afferma l'attuale e prevalente insegnamento giurisprudenziale in tema di articolo 53 del Testo Unico, si è in presenza soltanto di una differente qualificazione medico- legale della stessa sintomatologia.

In quest'ultima ipotesi, pertanto, la data di manifestazione della diversa malattia coincide con la data dell'originaria segnalazione.

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