CAUSALITA’: giudizio ex ante. Se l’azione
sarebbe stata capace di produrre l’effetto che però è mancato PROGNOSI CAUSALE
CAUSAZIONE: giudizio ex post. Se l’evento sia stato la conseguenza di una azione.
DIAGNOSI CAUSALE
Causa unica quando è possibile
escludere il concorso di altri fattori
causali. La causa di per sé è sufficiente a produrre l’evento
Concausa: antecedente necessario ma da solo non sufficiente a produrre
l’evento
FONDAMENTO DEL RAPPORTO DI CAUSALITA’: consecuzione causale
“QUID EST CAUSA CAUSAE EST CAUSA CAUSATI”.
Consente di affermare che fanno parte del nesso di causalità non solo gli effetti immediatamente
seguiti alla causa, ma anche quelli più lontani mediante il succedersi di fenomeni collegati tra loro (CAUSALITA’ MEDIATA)
Causalità diretta: nesso tra causa ed effetto avente regolarità derivativa. L’evento risale ad una
medesima causa originaria
Causalità indiretta: nuovi fattori intervengo e
danno origine ad un nuovo rapporto di causalità (causa sopravvenuta). Non interrompe il rapporto di causalità, ma l’effetto è diverso da attribuirsi alla causa sopravvenuta
ENDOGENA:
ESOGENA
INFLUENZE RECIPROCHE
LARGA APPLICAZIONE IN MEDICINA LEGALE PER LA DISTINZIONE TRA
MORTE NATURALE E VIOLENTA
Stato anteriore necessario perché la causa possa agire
Non sono causa
Dispongono all’azione la vera causa
Vita antecedente necessario alla morte, ma non la cagiona
Gravidanza presupposto necessario all’aborto
Solo una circostanza favorevole, sostituibile, incapace di produrre effetti
La goccia che fa traboccare il vaso già colmo
Frattura di un arto già invaso da un processo
neoplastico in coincidenza di una lieve trazione
Rottura di un aneurisma in occasione di un colpo di tosse
Causalità metafisica (ricerca il principio attivo della creazione)
Causalità fisica (come avviene la legge di produzione) causa è tutto ciò che modifica. La fisica identifica la causa con il principio di forza
Causalità giuridica: stabilisce il significato ed il valore che al concetto di causa si deve dare ai fini
dell’ordinamento giuridico. ESIGENZA PRATICA
Nel campo penale: il legame esistente tra la condotta dell’uomo ed il fatto/reato
Diversa angolazione
Medicina clinica e Medicina legale
Operaio a seguito di contusione toracica o
perfrigerazione si ammala di polmonite traumatica o a frigore
Medicina clinica: causa della malattia è l’agente patogeno microbico
Medicina legale: noxa esterna che ha provocato
l’infortunio sul lavoro (causa violenta in occasione di lavoro)
Azioni umane consapevoli o inconsapevoli, lecite o illecite,
Cause non umane assumono valore giuridico da sole o in quanto
dipendono dal fatto dell’uomo
Teoria dell’equivalenza (causa= totalità degli
antecedenti) Conditio sine qua non; livella tutti gli antecedenti
Teoria della prevalenza (differenziare la causa vera dalla condizione e dall’occasione)
Teoria della causalità adeguata (causa è solo l’antecedente idoneo a produrre l’evento secondo il criterio si regolarità statistica)* eccessivo restringimento della responsabilità penale
Teoria della causa prossima l’ultima, che completa la serie degli antecedenti
Teoria della causa efficiente antecedente che decide sulla qualità dell’evento* difficile da determinarsi in concreto
Non confondere la causalità materiale con la causalità psichica (prevedibilità o meno dell’evento)
Il problema è impostato sull’analisi della efficienza propria dell’azione, oggettivamente considerata come forza fisica, eliminando ogni riferimento a fattori
psicologici
La responsabilità sarà presa in esame solo dopo aver
stabilito l’esistenza del nesso di causalità materiale tra il fatto e l’autore.
E’ causa ciò su cui si può agire per ottenere l’effetto o evitarlo
Reati commissivi condotta attiva dell’uomo che produce l’evento
Reati di omissione comportamento passivo o inazione assoluta che ha azione causale
c.p.: cagionare mediante omissione significa “ non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico d’impedire”
Obbligo di impedire un evento e posizione di garanzia
Tale obbligo deve essere una norma di legge o un
contratto, in mancanza di una fonte legale o contrattuale non sussiste alcuna posizione di garanzia ai sensi dell’art.
40, comma 2 (Cass. Pen. 2004)
Solo la posizione di garanzia alla quale si ricollega il dovere di assicurare la conservazione di un bene
giuridico, può giustificare la responsabilità per le conseguenze dannose subite da terzi.
Per i trattamenti sanitari:
Posizione di garanzia è “l’espressione dell’obbligo di
solidarietà costituzionalmente imposto ex art 2 e 32 Cost., nei confronti dei pazienti, la cui salute devono tutelare
contro qualsivoglia pericolo che ne minaccia l’integrità (vincola tutti gli operatori sanitari). Cass. Pen 2000;
2005)
Causalità unica
quando una causa è di per sé sufficiente a produrre l’effetto
Concausalità quando uno stesso effetto riconosce più cause che agiscono
simultaneamente o in tempi diversi
La condizione lo stato anteriore necessario perché la causa possa agire
Occasione circostanza favorevole, sostituibile con altri momenti simili ed è incapace a produrre effetti
Concorso di cause
Art. 41 c.p. “ il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento”
Concause preesistenti: antecedenti morbosi,
condizioni anatomiche (decorso anomalo di un vaso).
Es:frattura di femore dovuta a banale caduta di un vecchio affetto da osteoporosi; diabetico che riporta una ferita
Concause simultanee: penetrazione di un germe contestualmente alla produzione della ferita
Concause sopravvenute: necessarie a peggiorare la primitiva lesione. Sono abitualmente le complicanze
Dipendenti dall’azione del colpevole
Volontarie
Involontarie
Indipendenti dall’azione del colpevole
Preesistenti
Simultanee
Sopravvenute
Ai fini medico-legali le concause si possono distinguere in:
Anatomiche (sottigliezza teca cranica)
Fisiologiche (replezione gastrica o della vescica)
Malformative (vizi congeniti del cuore)
Patologiche (aneurismi, cicatrici, diabete ecc)
Causa unica ed esclusiva sopravvenuta
Art. 41 c.p. “le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento”
Cause dipendenti da fatti naturali
Cause dipendenti dal fatto della vittima Cause dipendenti dal fatto del terzo
Nel diritto penale (causalità e concausalità si equivalgono)
Nel diritto civile (causalità diretta e causalità
immediata) * eccezione: applicazione della conditio sine qua non e della causalità adeguata.
Nella valutazione del danno occorre tenere conto della concausalità (concorso colposo del danneggiato che attenua l’entità del risarcimento; fattori concausali relativi allo stato della persona danneggiata dei quali occorre tener conto
Assicurazioni private: causalità diretta ed esclusiva
Infortuni sul lavoro: causalità unica e concausalità
Malattie professionali: contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni . Principio della causalità e
concausalità. Difficile valutare le concause sopravvenute perché la tutela è solo verso le conseguenze dirette
Invalidità pensionabile: causa unica o cause multiple
Criterio cronologico
Criterio topografico
Criterio della continuità fenomenica
Criterio della idoneità
Efficienza
Proporzionalità
compatibilità
Criterio di esclusione
Esiste una relazione tra il fattore
etiologico considerato e la malattia, di cui uno è causa e l’altro effetto
RAPPORTO CAUSALE
RAPPORTO CONCAUSALE
RAPPORTO OCCASIONALE
RAPPORTO INESISTENTE
Se Tizio cagiona a Caio la perdita di un occhio Lesione grave, ma se Caio già mancava dell’altro occhio?
Lesione gravissima
Scontro dell’ambulanza che trasporta il ferito in ospedale. Il ferito muore
Di cosa risponde il feritore?
Oppure il ferito muore perché il chirurgo nell’intervento recide una grossa arteria
Oppure il ferito muore per aver contratto una infezione ospedaliera
Taluno lascia incustodito un fucile carico in un luogo frequentato, un individuo venuto lì a diverbio con un altro in un impeto d’ira impugna l’arma e se ne serve per uccidere l’avversario
Tizio e Caio senza accordo preventivo sparano
contemporaneamente a Sempronio che colpito al capo e al cuore dai due colpi, ambedue istantaneamente
mortali,ne muore.
Un ferito che si suicida gettandosi dalla finestra perché improvvisamente impazzito.
il feritore di cosa risponde?
E se il ferito si suicida perché in stato depressivo dovuto alla lesione?
Uno schiaffo colpisce la regione latero-cervicale del
collo scatenando il riflesso seno-carotideo che provoca la morte per inibizione.
Una persona inseguita dall’avversario che vuole ferirla, nell’atto di fuggire cade in un dirupo e muore
Esempio di colpa concorrente: la vittima per incuria rimuove il bendaggio della ferita e trascura ogni regola di asepsi venendo a morte per tetano: il feritore
risponderà della morte ma con riduzione di pena che il giudice potrà concedere avvalendosi del suo potere
discrezionale (attenuante generica)
quando alla base del risultato negativo c’è un
comportamento antigiuridico, non si può neppure parlare di reati cosiddetti di pura omissione (reati
“omissivi propri” dove il reato si esaurisce nel mancato compimento di una data azione), ma generalmente si tratta di reati omissivi impropri, definiti anche da alcuni autori reati “commissivi mediante omissione “.
necessità di individuare se l'evento sia conseguenza dell'omissione accertata;
la ricostruzione in via meramente ipotetica dell'efficacia del trattamento omesso;
difficoltà di individuare la condotta positiva che, se posta in essere, avrebbe evitato il prodursi
dell'evento.
Duplice nesso causale:
quello tra la condotta illecita e la concreta lesione dell’interesse
(c.d. causalità materiale)
quello tra quest’ultima ed i danni che ne sono derivati (c.d. causalità giuridica).
insuperabile margine di incertezza delle indagini causali in ambito medico (soprattutto in ipotesi di causalità omissiva), quasi sempre invocando l’importanza del bene coinvolto e cioè la vita umana.
Critica da altra parte della giurisprudenza: violate le
fondamentali garanzie poste dall’ordinamento penale a tutela dell’imputato e l’accertamento del nesso eziologico ridotto ad un giudizio meramente ipotetico e non provato, con la
conseguenza del pericolo di un’imputazione oggettiva del
reato, fondata non tanto sul rapporto di causalità tra condotta ed evento, quanto piuttosto sull’aumento del rischio che una determinata condotta avrebbe apportato al verificarsi di un dato evento.
Il modello nomologico-deduttivo si basa sulla riconosciuta veridicità ad
enunciati nomologici costituiti da leggi scientifiche che si considerano
universali quando sono in grado di
affermare che il verificarsi di un evento è inevitabilmente accompagnato dalla verificazione di un altro evento.
Il modello statistico-induttivo si basa sul fatto che anche le leggi statistiche (per le quali il verificarsi di un evento è
accompagnato dal verificarsi di un altro evento soltanto in una percentuale di casi) sarebbero in grado di spiegare
perché un evento si è verificato, a patto che la frequenza tra eventi consenta di spiegarli con quasi certezza.
In base a questo ultimo modello, il giudice, servendosi di una fonte probabilistica come la legge statistica ed
attivando un giudizio di probabilità logica, deve giungere ad affermare che una determinata condotta è causa di un preciso evento, fatta salva una verifica aggiuntiva circa la credibilità dell’impiego della legge statistica nel caso concreto.
La collocazione del caso specifico nelle leggi
scientifiche universali o meramente statistiche,
definita nel linguaggio giuridico “sussunzione”, che vuol dire riconduzione della fattispecie concreta
nell'ipotesi normativa, avviene attraverso il
cosiddetto giudizio controfattuale (contro i fatti).
Contro i fatti per rispondere ad una semplice domanda: se l'intervento omesso fosse stato adottato si sarebbe evitato l'evento?
se l'intervento omesso fosse stato
adottato si sarebbe evitato l'evento?
il giudizio controfattuale
“è l'operazione logica della quale il giudice si avvale, fondandosi su leggi universali scientifiche o su leggi
statistiche, per accertare se un certo evento sia o non sia riconducibile all'uomo e consiste nell'eliminare
mentalmente, contra factum, la condotta - azione od
omissione - e constatare se dalla eliminazione scaturisca o non scaturisca, sulla base di quelle leggi, anche
l'eliminazione dell'evento, donde, nel primo caso, la
esistenza e, quindi, la ravvisabilità e, nel secondo caso, la inesistenza e, pertanto, la non ravvisabilità del rapporto di causalità”.
Il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica -, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal
medico la condotta doverosa impeditiva dell'evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.
La conferma dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale non può essere dedotta automaticamente dal
coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e
dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata
condizione necessaria dell'evento lesivo con «alto o elevato grado di credibilità razionale» o «probabilità logica»
L’insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito
assolutorio del giudizio.
Modifiche al codice di procedura penale
Al fine di pervenire ad un giudizio di probabilità logica, credibilità razionale
Giudizio di tipo valutativo
Strumenti di organizzazione logica dei dati all’interno delle conoscenze della medicina
Il problema ritorna sul piano probatorio:
il Giudice dovrà
valutare nel caso concreto.
Dalla sentenza si evince che la fase qualificante della ricostruzione causale
nel
singolo caso è data dall’applicazione della criteriologia medico legale.
I criteri medico-legali vanno applicati sempre e comunque,
anche in caso di condotta omissiva, qualunque sia la frequenza statistica della legge di
copertura.
E’ indubbio che la ricostruzione del nesso causale è attività
spesso complessa, pur in presenza di legge di copertura, per la scarsità di dati
di fatto disponibili:
l’uso di una criteriologia di
riferimento facilita il percorso logico
Interpretazione medico-legale
Interpretazione giuridica
Preciso rispetto dei ruoli e delle funzioni