3.2 Ambito europeo
3.2.3 Comitato per il futuro della scienza e della tecnologia (STOA) del Servizio
contribuire alla sensibilizzazione del pubblico”319. Non solo l’Europa ma tutto il mondo è chiamato a collaborare, come il G7 ed il G20, ma anche le Nazioni Unite e le varie organizzazioni hanno iniziato ad affrontare tali temi, oggi diventato predominante e l’UE può dare un contributo importante e primeggiare in questo campo.
L’idea della Commissione era quella di: “Entro la fine dell’anno, nell’ambito della piattaforma europea esistente di iniziative nazionali sulla digitalizzazione dell’industria, la Commissione elaborerà un piano coordinato con gli Stati membri allo scopo di massimizzare l’effetto degli investimenti a livello nazionale e dell’UE e scambiare informazioni sulle buone pratiche per preparare gli europei alla trasformazione dell’IA, oltre che affrontare le considerazioni etiche e giuridiche. In parallelo, la Commissione seguirà sistematicamente gli sviluppi relativi all’IA, per esempio le iniziative politiche negli Stati membri, l’adozione dell’IA e il suo impatto sul mercato del lavoro e sulle capacità relative, anche effettuando una valutazione comparativa di alto livello, mettendo in evidenza le capacità attuali e sviluppando un repertorio dell’IA allo scopo di fornire informazioni alle discussioni; entro luglio 2018 sarà istituita l’Alleanza europea per l’IA. Questa coinvolgerà tutti i portatori di interessi pertinenti per raccogliere contributi, scambiare opinioni, sviluppare e attuare misure comuni per incoraggiare lo sviluppo e l’impiego dell’IA”320
Conclusioni
L’Unione europea è dotata di tutti i mezzi necessari per poter essere un’entità all’avanguardia sul fronte dell’IA e questa comunicazione e le precedenti (tenendo conto anche di quelle che verranno a seguire) ne dimostrano l’altezza tecnica e morale.
3.2.3 Comitato per il futuro della scienza e della tecnologia (STOA) del Servizio
seguito all’avvento dei robot. La prima analisi muove sulla rapida diffusione di una moltitudine dei sistemi cibernetici (macchine controllate da algoritmi sempre più intelligenti) e da questo fenomeno non possono che scaturire ampli aspetti giuridici ma soprattutto etici. Lo studio condotto ha lo scopo di delineare i possibili scenari futuri in quest’area, dai possibili benefici al fine di evitare le conseguenze negative. Viene realizzata una scansione dell'attuale stato dell’arte, focalizzandosi sulla scarna legislazione volta alla robotica, evidenziando gli ambiti che richiedono una legislazione nuova e puntuale. Il focus è indirizzato principalmente sulle sfide legali sollevate dai robot e se questi possano essere affrontati o meno con le già esistenti norme interne al quadro giuridico dell’UE. In particolare, per superare qualsiasi dubbio, si promuove l’idea di un nuovo corpus giuridico, una lex robotica.
In questo testo vengono analizzati sette ambiti che hanno subito una forte influenza dalla robotica: 1) Cyber-physical systems and transport; 2) Trade of dual-use technology; 3) Civil liberties (data protection, privacy, etc.); 4) Safety (including risk assessment, product safety, etc.); 5) Health (Clinical Trials/Medical Devices/E-health devices); 6) Energy and environment; 7) Horizontal legal issues (cross-committee considerations)322. In questa sede non ci soffermeremo sugli aspetti prettamente tecnici quanto sulle riflessioni etiche mosse dal STOA. All’interno del dibattito in sede del Parlamento europeo nel 2017 sulla personalità elettronica e sulle capacità di apprendimento dei robot autonomi, sono sorte diverse sfide di carattere etico. Questa risulta essere la diretta conseguenza di introdurre i robot in ambienti non strutturati, dove i responsabili politici, gli operatori e i partecipanti saranno chiamati a provvedere alla regolamentazione dei rapporti, del modo in cui ci approcciamo e interpretiamo i vecchi concetti giuridici (come la sicurezza, la privacy, la dignità, la riservatezza, la proprietà, ecc…) alla luce di questi rapporti. Sarebbe auspicabile un codice nuovo, che regoli la condotta dei ricercatori, progettisti e utilizzatori ispirato dai principi che stanno alla base della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea323 e sulle pratiche e i
Art 1, comma primo, REGOLAMENTO STOA DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 15 APRILE 2019
europarl.europa.eu/cmsdata/185291/1184799_it.pdf
322 Sistemi ciber-fisici e trasporti; 2) Commercio di tecnologie a duplice uso; 3) Libertà civili (protezione dei dati, privacy, ecc.); 4) Sicurezza (compresa la valutazione del rischio, la sicurezza dei prodotti, ecc.);
5) Salute (sperimentazioni cliniche/dispositivi medici/dispositivi sanitari); 6) Energia e ambiente; 7) Questioni giuridiche orizzontali (considerazioni trasversali al comitato).
323 Tra i quali ricordiamo: dignità umana, uguaglianza, giustizia, equità, autonomia e responsabilità individuale, consenso informato, privacy, l'integrazione delle persone con disabilità, assistenza sanitaria, la tutela dei consumatori, ecc…
codici etici esistenti. Questi valori devono rappresentare la base per poter agire e risolvere i rischi e pericoli etici associati al funzionamento dei robot. Data la natura etica di queste sfide legali e delle preoccupazioni associate alla robotica, diritto ed etica devono considerarsi inscindibili al fine di assicurare una disciplina all’altezza di questa realtà per realizzare soluzioni giuridiche e strumenti normativi anticipatori.
Mosse da queste premesse e questa analisi sulla realtà odierna è ormai palese l’impatto che la tecnologia sta avendo sulla realtà umana e da queste muoveranno forti mutamenti nel modo che gli uomini avranno nel relazionarsi con i robot. La svolta umano-centrica della robotica solleva complicate questioni legali. Oggi i robot si trovano al centro del focus giuridico, rendendo necessario adeguare l'attuale quadro normativo dell’Unione, apparendo questa del tutto inadeguata. A livello nazionale il più grande rischio è rappresentato dalla mancanza di coordinamento, classificazione, condivisione con le normative degli altri Stati. Il modo in cui l’Unione possa sopperire a queste mancanze non risulta essere chiaro. Iniziare con approcci e strumenti normativi più leggerei (dalle consuetudini a buone pratiche) al fine di tastare il territorio per comprendere quale possa apportare un maggior beneficio. L’infinità di effetti che stanno scaturendo da questi fenomeni (etici, legali e sociali) apporteranno certamente ad un cambiamento significare nel rapporto sinallagmatico tra uomo e robot, chiedendo al diritto di intervenire al fine di colmare le lacune palesi ogni giorno di maggiore entità.
Quest'analisi conduce a diverse conclusioni: 1) La prima è che ogni tentativo di concepire e affrontare queste sfide legali e tecnologia deve basarsi su modus operandi riflessivo, per poter regolarlo nei suoi aspetto generali, tale da gestire caso per caso; 2) La seconda da enfasi alla necessità di una chiara definizione di cosa si debba intendere per “robot autonomi intelligenti”, al fine di assicurare il rispetto del principio cardine della certezza del diritto. Definizione che potrà essere soggetta a diversi mutamenti futuri, infatti il tentativo di regolamentare una tecnologia emergente di questo tipo dovrà essere seguita da standard etici e morali che siano concordi con il sentimento collettivo, portando ad un nuovo Codice di condotta; 3) Non tutti i dubbi proposti potranno trovare soluzioni normativi. In termini di attaccamento emotivo tra uomini e robot, di controllo dei robot intelligenti, presentano sfide non di facile natura; 4) Infine, il STOA presenta l’indeterminatezza della propria analisi, giungendo alla sola conclusione della fragilità degli strumenti giuridici tradizionali.
3.2.4 Risoluzione del parlamento europeo 20 ottobre 2020: responsabilità civile e