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Risoluzione del parlamento europeo16 febbraio 2017: Codice Civile sulla

3.2 Ambito europeo

3.2.1 Risoluzione del parlamento europeo16 febbraio 2017: Codice Civile sulla

Nella Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica l’istituzione europea tenta di risolvere i dubbi della dottrina e della società sui diversi temi dello sviluppo della robotica e dell’IA.

Introduzione.

L’introduzione si apre con le seguenti parole “considerando che, dal mostro di Frankenstein ideato da Mary Shelley al mito classico di Pigmalione, passando per la storia del Golem di Praga e il robot di Karel Čapek, che ha coniato la parola, gli esseri umani hanno fantasticato sulla possibilità di costruire macchine intelligenti, spesso androidi con caratteristiche umane”. Questo inizio è necessario per aprire gli occhi all’umanità. Gli uomini hanno sempre fantasticato su qualcosa che sta ormai diventando realtà ed è “imprescindibile che la legislazione ne consideri le implicazioni e le conseguenze legali ed etiche, senza ostacolare l’innovazione”. Queste preoccupazioni sono dettate dalla crescita e dalla diffusione, che vede un aumento esponenzialmente di giorno in giorno291 ed auspica ”gli sviluppi nel campo della robotica e dell'intelligenza artificiale possono e dovrebbero essere pensati in modo tale da preservare la dignità, l'autonomia e l'autodeterminazione degli individui, soprattutto nei campi dell'assistenza e della compagnia da parte di esseri umani e nel contesto delle apparecchiature mediche atte alla «riparazione» o al «miglioramento» degli esseri

290 Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sull'intelligenza artificiale: questioni relative all'interpretazione e applicazione del diritto internazionale nella misura in cui l'UE è interessata relativamente agli impieghi civili e militari e all'autorità dello Stato al di fuori dell'ambito della giustizia penale (2020/2013(INI))

291 introduzione, lettera D: “considerando che tra il 2010 e il 2014 la crescita media delle vendite di robot era stabile al 17% annuo e che nel 2014 è aumentata al 29%, il più considerevole aumento annuo mai registrato, e che i fornitori di parti motrici e l'industria elettrica/elettronica sono i principali propulsori della crescita; che le richieste di brevetto per le tecnologie robotiche sono triplicate nel corso dell'ultimo decennio

umani”292. In particolare il legislatore si concentra su diversi temi, tra questi: lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti che interessano aspetti inerenti la sfera etica e/o legati alla sicurezza; le preoccupazioni in materia di privacy e protezione dei dai; le conseguenze dell’utilizzo dei robot; dell’influenza sul mercato del lavoro e sui lavoratori293; la responsabilità derivante dalla produzione di entità robotiche indipendenti; al rischio della concentrazione della ricchezza e del potere su una minoranza e, in fine, che nel lungo periodo l'intelligenza artificiale superi la capacità intellettuale umana.

Principi generali.

In seguito all’introduzione ed alle premesse e le preoccupazioni che spingono l’istituzione europea a dover regolamentare queste tecnologie vengono elencati quelli che dovranno fungere da principi generali. Il primo elemento etico a cui si fa riferimento viene riscontrato nelle leggi di Asimov294, “rivolte ai progettisti, ai fabbricanti e agli utilizzatori di robot, compresi i robot con capacità di autonomia e di autoapprendimento295. Nonostante queste regole etiche, basate sui principi fondamentali europei e nel pieno rispetto della dignità umana, non devono essere da ostacolo per l’evoluzione e scoperta scientifica. Deve trattarsi di un avanzamento che segua “un approccio graduale, pragmatico e cauto296, che ponga alla base la dignità umana senza sacrificare eccessivamente la necessità di avanzare in questo campo.

Responsabilità.

I robot di oggi sono in grado di svolgere attività prima prettamente umane, questa autonomia tecnologica viene definita come “la capacità di prendere decisioni e metterle in atto nel mondo esterno, indipendentemente da un controllo o un'influenza esterna297. Ciò nonostante, il quadro normativo non permette di considerarli responsabili per le conseguenze delle loro azioni, anche quando questa attività non è più controllabile dal suo proprietario o produttore. Su quest’ultimi ricade una forma di responsabilità oggettiva. Ad esempio, la responsabilità da prodotto, individua nel produttore il soggetto responsabile dei malfunzionamenti mentre la responsabilità per

292 Introduzione, lettera O.

293La proposta originaria prevedeva l’introduzione di una nuova forma di tassazione, chiamata

Robotax”, diretta sui redditi derivanti dalle entrate “digitali”. Dal ricavo di questa tassa sarebbe stato costituito un fondo da cui attingere per tutelare e riqualificare i lavoratori licenziati a causa della sostituzione tecnologi.

294 Cfr. punto 2.2.1

295 Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017, Punto T

296 Ivi, punto X.

297 Ivi, punto AA.

azioni dannose ricade sull'utente di un prodotto che è responsabile in caso di un comportamento che provoca il danno. Queste responsabilità sono riconosciute anche nel caso in cui il prodotto o le azioni compiute siano un’IA o un robot. Le palesi lacune normative portano a doverci interrogare se sia effettivamente corretto che a rispondere sia un soggetto terzo anche quando un robot sia in grado di prendere decisioni autonomamente. Attualmente non esiste alcuna norma che permette un’interpretazione tale da permettere di far ricadere su questo una nuova forma di responsabilità. La direttiva 85/374/CEE, tenta di avvicinarsi ma disciplina esclusivamente il caso in cui “i danni causati dai difetti di fabbricazione di un robot e a condizione che la persona danneggiata sia in grado di dimostrare il danno effettivo, il difetto nel prodotto e il nesso di causalità tra difetto e danno e che pertanto la responsabilità oggettiva o la responsabilità senza colpa298 e giungiamo alla conclusione che “l'attuale quadro giuridico non sarebbe sufficiente a coprire i danni causati dalla nuova generazione di robot, in quanto questi possono essere dotati di capacità di adattamento e di apprendimento che implicano un certo grado di imprevedibilità nel loro comportamento, dato che imparerebbero in modo autonomo, in base alle esperienze diversificate di ciascuno, e interagirebbero con l'ambiente in modo unico e imprevedibile299.

Principi generali riguardanti lo sviluppo della robotica e dell’Intelligenza artificiale.

In questa parte si invita la Commissione a raggiungere un compromesso per poter ottenere una definizione univoca a livello europeo inerente IA e robotica basandosi su cinque punti: “ l'ottenimento di autonomia grazie a sensori e/o mediante lo scambio di dati con il suo ambiente (interconnettività) e lo scambio e l'analisi di tali dati; l'autoapprendimento dall'esperienza e attraverso l'interazione (criterio facoltativo); almeno un supporto fisico minore; l'adattamento del proprio comportamento e delle proprie azioni all'ambiente; l'assenza di vita in termini biologici300. Consiglia, inoltre, l’adozione di un sistema interno dell'Unione per registrare robot avanzati nel mercato europeo, individuare categorie specifiche di robot, un criterio di classificazione, creare un'agenzia designata dell'UE per la robotica e l'intelligenza artificiale e sottolinea l’importanza del rispetto del principio di

298 Ivi, punto AH.

299 Ivi, punto AI.

300 Ivi, punto 1.

riconoscimento reciproco tra gli stati per garantire un corretto utilizzo transfrontaliero dei robot e dell’IA.

La risoluzione procede poi analizzando puntualmente: Ricerca e innovazione; principi etici; un'agenzia europea; diritti di proprietà intellettuale e flusso di dati; normazione, sicurezza e protezione; mezzi di trasporto autonomi (inclusi i veicoli autonomi ed i droni); robot impiegati per l’assistenza; robot medici; interventi riparativi e migliorativi del corpo umano; educazione e lavoro; impatto ambientale; responsabilità; aspetti internazionali.

Nella penultima parte, viene ripreso il tema della responsabilità ma in questo caso proponendo delle soluzioni. Si tratta delle sfide che l’Unione dovrà affrontare al fine di garantire il medesimo livello di efficienza, trasparenza e coerenza nell'attuazione della certezza giuridica. Per garantire un miglioramento della vita umana si deve auspicare nell’attività congiunta umano-robotica, che dovrebbe basarsi su prevedibilità e direzionalità. Queste caratteristiche, che dovrebbero essere interdipendenti, saranno un punto cruciale per il tema della responsabilità. Il Parlamento “chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 114 TFUE, una proposta di atto legislativo sulle questioni giuridiche relative allo sviluppo e all'utilizzo della robotica e dell'intelligenza artificiale prevedibili nei prossimi 10-15 anni, in associazione a strumenti non legislativi quali linee guida e codici di condotta come indicato nelle raccomandazioni figuranti nell’allegato301. In ogni caso questi codici non dovrebbero limitare la ricerca.

Si tratterebbe di una forma di responsabilità oggettiva in cui verrebbe chiesta esclusivamente la prova di una connessione eziologica tra il danno subito e la condotta del robot. Verrà riconosciuta la responsabilità in pendenza del “livello di istruzioni impartite al robot e al grado di autonomia di quest'ultimo, di modo che quanto maggiore è la capacità di apprendimento o l'autonomia di un robot e quanto maggiore è la durata della formazione di un robot, tanto maggiore dovrebbe essere la responsabilità del suo formatore302. Si suggerisce inoltre di: aggiungere un sistema di assicurazioni, obbligatorio come quello delle automobili; creare un fondo di risarcimento; garantire la possibilità per il produttore, utente, programmatore e proprietario beneficiare di una responsabilità limitata qualora costituiscano un fondo di risarcimento; costituire un fondo generale per i robot intelligenti ed imporre più versamenti a cadenza stabilita ovvero un versamento una tantum in seguito

301 Ivi, punto 51.

302 Ivi, punto 56.

all’immissione sul mercato; imporre un numero d’immatricolazione per ogni entità che dovrà iscriversi in un registro specifico dell’Unione per poter essere immesso sul mercato ed in fine “l'istituzione di uno status giuridico specifico per i robot nel lungo termine, di modo che almeno i robot autonomi più sofisticati possano essere considerati come persone elettroniche responsabili di risarcire qualsiasi danno da loro causato, nonché eventualmente il riconoscimento della personalità elettronica dei robot che prendono decisioni autonome o che interagiscono in modo indipendente con terzi303.