2.3 I robot nella realtà contemporanea
2.3.4 Decisione robotica: i robot come giudici del futuro?
"Genocidio a Palazzo di Giustizia?”248. con questa domanda Massimo Luciani introduce il tema della decisione giudiziaria robotica. Compiere un reato, un genocidio, con la sostituzione di uomini-giudici da parte di robot-giudici. Perché l’uomo dovrebbe compiere tale azione? Appaiono tre ragioni che potrebbero spingere l’uomo a fare una cosa del genere: “liberare gli esseri umani dal peso del lavoro; erogare prestazioni più efficienti di quelle che sono fornite dall’elemento umano; garantire certezza giuridica”249. La prima ipotesi, cioè liberare l’uomo dal lavoro, fa leva su una visione tipica della tradizione giudaico-cristiana che ritiene il lavoro come una punizione divina inflitta all’uomo in seguito al peccato originale. L’uomo liberato dal tempo impiegato nel lavoro potrà dedicarsi ad attività di piacere, attività creative. Ma così non è per tutti i pensatori. Kierkegaard, contrariamente, tenterà di nobilitare l’attività lavorativa in quanto l’uomo lavorato dimostra la superiorità rispetto ad ogni altro specie sulla sua capacità di saper sostenere sé stesso. Ma questo non impedisce la possibilità che un robot possa sostituirci nel lavoro, o meglio, in quel tipo di lavoro che gli inglesi definiscono come lavoro “delle 3D”: dull, dirty, dangerous250 251. Sono queste le tipologie di lavoro che l’uomo può ritenere utile abbandonare, lasciando che sia una macchina ad occuparsene. L’attività giudiziaria sembrerebbe non rientrare in questa
248 M. LUCIANI, La decisione giudiziaria robotica, in A. Carleo, Decisione robotica, Il Mulino, Bologna 2019, p. 63.
249 Ibidem.
250 “noioso, sporco, pericoloso”
251 Ivi, pp. 64-65.
categoria. Si tratta certamente di un lavoro che richiede una particolare attenzione al dettaglio. Ma il robot potrebbe garantire delle azioni più efficienti?
Seguendo quanto afferma Luciani la seconda ipotesi fa riferimento alla capacità dei robot di garantire prestazioni più efficienti di quelle umane. L’efficienza va intesa come sinonimo di economicità e celerità nel raggiungere la soluzione ad un problema.
Ad esempio in campo sanitario e giuridico, il tempismo diventa un elemento rilevante, tanto da essere in grado di cambiare la realtà e la vita degli essere umani. Si pensi all’art 111 Cost.252 che riporta i principi che devono ispirare il processo. Tra questi, quello di ragionevole durata, al fine di assicurare la realizzazione di un giusto processo. Non è così semplice. Accorciare i tempi potrebbe portare ad un forte dubbio sulla concreta realizzazione di una piena tutela, come garantito dai principi garantisti del nostro ordinamento, e nel rispetto del diritto alla difesa. Per raggiungere una soluzione si deve scegliere una via intermedia, la componente robotica e quella umana devono equivalersi in modo tale che l’accelerazione non comporti una limitazione al diritto di difesa253. Tale limitazione temporale potrebbe comportare anche un altro problema, analizzato da Luciani nel terzo punto, cioè una lesione alla certezza del diritto. L’elemento della certezza è uno dei principi cardine all’interno del diritto. Non si può rispettare un diritto senza certezza. “Statualità, sicurezza e certezza sono, dunque, una triade politica indissolubile”254. Attribuire il potere decisionale ad una macchina che non ha apparentemente influenze esterne che possano inquinare la certezza di una decisione,
252“ La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”
253 Ivi, pp. 66-67.
254 Ivi, p. 68.
basata esclusivamente sulle norme sembrerebbe essere la soluzione più rassicurante per permettere che tale principio venga rispettato. In realtà tale sicurezza potrebbe vacillare sul piano psicologico. L’uomo è portato ad avere una maggior fiducia nei suoi simili rispetto ad un computer del quale non comprende il funzionamento ed è per questo motivo che in tale sede serve parlare di robot e non di IA255. L’uomo sarà rassicurato nel vedere un essere con sembianze antropomorfe piuttosto che un insieme di pezzi metallici. Se dovesse esistere in futuro un giudice macchina sembra che la forma esterna che gli verrà data assuma un aspetto non irrilevante per l’essere umano e la sua necessità di certezza e fiducia.
Ad oggi i processi mentali realizzati dall’uomo si sono sempre più avvicinati a quelli di una macchina in quanto appare difficile oggi pensare senza il sostegno di queste256. Coloro che si schierano contro l’ipotesi di un robot-giudice fanno leva sulla mancanza di empatia. La scelta di un robot sarebbe meramente asettica e fredda, priva di qualsiasi visione sensibile della realtà. Cadere in un pensiero del genere appare banale. Già Montesquieu aveva richiamato il giudice come bouche de la loi, un giudice che si sveste di qualsiasi sentimento umano per diventare specchio della legge, senza influenze alcune257.
Chi potrebbe realizzare questo scopo se non un robot? La lotta continua contro qualsiasi forma di corruzione ed arbitraria lettura della legge e la visione garantista di Cesare Beccaria, quale base della tradizione giuridica occidentale, rende difficile sostenere la tesi di un totale rifiuto ad affidare tale ruolo ad una macchina. Siamo entrati dentro una nuova era, una fase di civilizzazione definibile quale tecnoumanesimo, caratterizzato dall’unione inscindibile tra la mente umana e la robotica, tra linguaggio ed elettricità, rendendo l’uomo capace di pensare solo attraverso una macchina. Questo porta alla conclusione che un futuro in cui vengano sostituiti gli uomini fallibili con le macchine certe non deve essere visto né lontano né con timore. Come l’uso di una guida assistita ha il compito di aiutare l’uomo nell’attività in questione, allo stesso modo potremmo prima accostare una macchina ad un uomo e successivamente avvicinarci ad un
255 In realtà si ha una differenza molto labile e non pienamente comprensibile. Il robot, inteso come una macchina intelligente, non potrebbe essere tale senza un sistema di IA. La differenza psicologica, in questo caso, va ad attribuirsi alla forma che viene data alla macchina, la forma del corpo umano.
256A. PUNZI, Judge in the machine. E se fossero le macchine a restituirci l’umanità del giudicare?, op.cit., pp. 321-322.
257 Ibidem.
giudicante robotico. Si tratta di un primo strumento che permetterebbe di avvicinare l’uomo al robot, al solo scopo di agevolarne l’attività lavorativa di ogni tipo258.