In seguito alla presente analisi dei maggiori sistemi mondiali di regolamentazione robotica appare necessario fare un’analisi delle componenti che si auspicano essere presenti all’interno di una futura legislatura che possa porre d’accordo il più amplio ventaglio di soggetti così da garantire un’applicazione mondiale.
Serve parlare di una nuova forma di diritto: il tecno-diritto, basato su una tecno-etica (di cui fa parte la branca della robo-etica), elaborata da una tecno-politica. Queste materie prendono spazio rispetto ai loro antenati: bio-etica, bio-diritto, bio-politica e bio-tecnologia396. Sostituire la radice della parola è necessario per dar spazio alla nuova entità, al nuovo soggetto di questa realtà.
3.4.1 La tecno-etica
La tecno-etica “è quell’insieme di norme, di valori, di criteri che regolano e consentono di giudicare l’uso della tecnologia e dell’artificio tecnico rispetto al bene e al male.
Essa si occupa pertanto del ruolo che i valori e i criteri svolgono nella scelta, nell’uso
395 Ibidem.
396 A. C. AMATO MANGIAMELI, Tecno-diritto e tecno-regolazione. Spunti di riflessione, in "Rivista di filosofia del diritto, Journal of Legal Philosophy" Speciale/2017, p. 87.
e nella diffusione delle tecnologie”397. Non serve dare una connotazione benevola o malevola alla tecnologia, ma al suo utilizzo. Lo scopo primo di questa nuova materia è proprio insegnare ed educare gli uomini come costruirla ed utilizzarla per assicurare che il suo sfruttamento porti a degli effetti positivi per tutti, uomini e robot. L’uso della tecnologia porta con sé un importante aspetto morale ed etico. Si tratta di strumenti in grado di influenzare la nostra vita e realtà, come la socialità tra gli uomini, il commercio, il trattamento dei dati e la privacy. Un uso senza regolamentazione giuridica ed etica porterebbe ad un’oligarchia dei colossi tecnologici, dotati del potere di influenzare le masse. Alla base di questa materia dobbiamo porci “tra un’assimilazione verso l’alto delle macchine all’uomo e, al contrario, un’assimilazione verso il basso dell’uomo alle macchine, sino a che punto si può spingere la tecnologia?”398.
3.4.2 La robo-etica
L’evoluzione della tecnologia ha portato ad uno sviluppo tale da far immaginare all’uomo di potersi riprodurre sotto forma tecnologia. Chiunque, anche senza grandi conoscenze della materia si rende conto delle potenzialità che la robotica ha e che ogni giorno sviluppa. Le macchine intelligenti ed autonome, fin ad oggi create, non possono essere considerate come meri oggetti tecnologici ma, sempre più, assimilabili a soggetti dotati da una nuova forma di capacità decisionale. Visionario ed esperto della materia, Gianmarco Veruggio, introduce il concetto di Roboetica nel 2002399: “per indicare il rapporto positivo che dovrebbe intercorrere tra progettista/produttore/ utente di robot e queste macchine intelligenti. Non solo norme negative, dunque, ma la complessa relazione che collega gli umani ai loro artefatti intelligenti e autonomi”. Veruggio stesso afferma “ho proposto il concetto della Roboetica, l’etica applicata alla robotica:
per cercare di promuovere uno sviluppo di questa nuova scienza nella direzione di un reale progresso umano ed evitare che si trasformi nell’ennesimo incubo in grado di sterminarci come nei più cupi e pessimistici film di fantascienza”400. L’uso dei robot
397 Ivi, p. 88.
398 Ivi, p. 89.
399F. OPERTO, G. VERUGGIO, A dieci anni dalla nascita della Roboetica, in “Mondo digitale”, ottobre 2014, p. 2.
400 https://www.spiweb.it/dossier/umani-robot-una-relazione-pericolosa-ottobre-2017/gianmarco- veruggio-roboetica-la-nuova-etica-applicata-per-affrontare-la-rivoluzione-robotica/
comporterà molti effetti positivi, si pensi ai lavori pesanti in cui gli uomini non dovranno più cimentarsi; alla sanità, in cui i nanorobot sono già utilizzati e permettono di salvare molte vite umane, ecc…
Per ogni ambiente, materia ed aspetto sono stati analizzati gli elementi che destano maggiore preoccupazione ed in particolare, nel caso di robot umanoidi: “1) Affidabilità dei sistemi di valutazione interna dei robot; 2) difficoltà e anche impossibilità predittive relativamente al loro comportamento; 3) necessità della tracciabilità e della valutazione delle azioni e procedure; 4)necessità della identificazione di ogni robot; 5) necessità di affidabilità, sicurezza, dependibilità”401. Sono tutti aspetti che i giuristi del mondo dovranno tener in conto per poter bilanciare tutti gli interessi interconnessi in materia. Bilanciamenti che dovranno esser fatti ponendo sulla bilancia dell’etica tutte le componenti essenziali della realtà odierna e per poter far ciò è necessario che venga messo in luce che i soggetti da interpellare debbano essere gli esperti di tutte le materie influenzate dalla robotica, creando una connessione tra loro. Lo stesso Veruggio, da filosofo con ampia esperienza nel campo della robotica, riconosce però che “uno dei settori che saranno maggiormente chiamati in causa sarà il diritto. Chi sarà ritenuto responsabile delle azioni dei robot? Il progettista? L'utente? Il robot?”402.
3.4.3 La tecno-politica
La tecno-etica è “quell’insieme di attività (azioni, decisioni, provvedi- menti) che, in combinato con le nuove tecnologie (soprattutto le c.d. ICT), governa la vita pubblica e i diversi contesti sociali in vista del raggiungimento di determinati fini. In particolare, l’espressione rinvia a quel complesso di trasformazioni prodotte dall’innovazione tecnologica, che influenza a tal punto la struttura del sistema politico e sociale da superare i canali tradizionali della politica e da creare modalità d’azione inedite e differenziate”403. I soggetti politici sono chiamati dal popolo a rappresentare ideali ed opinioni, anche nelle questioni più spinose. Ad oggi la comunicazione tra popolo e classe politica si sta muovendo sempre più verso la digitalizzazione e questo ha posto più volte dubbi di trasparenza per un utilizzo non chiaro. Il ruolo centrale dell’etica deve essere assicurato attraverso questi strumenti, con particolare riguardo alla materia
401 F. OPERTO, G. VERUGGIO, op. cit. p. 8.
402 Ivi, p. 9.
403 A. C. AMATO MANGIAMELI, op. cit., p. 87.
in questione. Sarebbe necessario educare all’etica la classe politica per assicurare che i diritti futuri, garantiti grazie al tecno-diritto, siano lo specchio degli interessi dei soggetti in gioco, certamente umani ed in un futuro (probabilmente anche) i robot.
3.4.4 Il tecno-diritto
Il tecno-diritto può essere definitivo come la materia che “può offrire soluzioni normativo-tecnologiche compatibili con la globalizzazione in atto e può essere persino più efficace rispetto alle tradizionali forme e garanzie, poiché la tutela è immediata e automatica”404. Ma si può già parlare di questa nuova forma di diritto?
N. Irti afferma che la risposta deve essere positiva in quanto è necessario proprio per il fine stesso del diritto e cioè “il volere, da cui nasce e si svolge il diritto, mira a raggiungere uno scopo. Volontà di scopo – potrebbe dirsi –, che sceglie mezzi e strumenti adatti. Già questo è un primo incontro con la tecnica, se per tecnica intendiamo l’adeguazione dei mezzi al fine, il non restare al di qua né andare al di là del risultato atteso. L’energia normativa non va sciupata e neppure risparmiata, ma messa a razionale servizio dello scopo”405. In relazione allo scopo da raggiungere risulta fondamentale una visione unitaria tra tecnologia e diritto, in grado di andare oltre la visione divisiva tra il (nuovo) bene giuridico tutelabile, lo sviluppo ed utilizzo, con i relativi limiti, della tecnologia. Il giurista non può correre il rischio di sbagliare in questo arduo compito, non può fermarsi ad una visione superficiale ma cercare di avere una visione a più lungo raggio possibile, attraverso una profonda e attenta educazione tecnologica, soprattutto se si tiene conte che si tratta di ambiti totalmente sconosciuti per l’esperto del campo giuridico. Questa nuova materia, la branca del diritto
“con/della/per la tecnologia”406 viene anche definito come “l’insieme di norme e procedure che sono prodotte: i) dall’evoluzione tecnologica che è recepita dal diritto;
ii) dalla tecnica e dal diritto che in modo sinergico si sviluppano ed evolvono; iii) dal diritto che con i suoi principi tratta e disciplina la tecnica”407 ma sembra essere il caso di aggiungere una nuova fattispecie inerente alla regolamentazione tra soggetti umani e soggetti non-umani. Le interazioni tra uomini e robot sono ogni giorno più penetranti
404 Ivi, p. 92.
405 N. IRTI, Il diritto nell’età della tecnica, Editoriale Scientifica, Napoli 2007
406 A. C. AMATO MANGIAMELI, op. cit., p. 93.
407 Ibidem.
nella nostra realtà ed escludere queste dinamiche non potrebbe portare ad un esito positivo. La necessità di integrare nelle nostre legislature anche questi aspetti, fa gravare sugli studiosi di tutto il mondo un obbligo etico e morale, da non sottovalutare. Con ciò non si vuole affermare un diktat per introdurre questo nuovo diritto, ma che appare necessario fare in modo che vi sia un maggiore focus ed approfondimenti su questi aspetti.