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I sempre più dilatati ed incerti confini del traffico di influenze illecite c.d

66 pena andava, pertanto, congruamente rideterminata per i residui reati in anni 1 mesi 2 di reclusione.

Non si è ritenuto di accogliere la richiesta di eliminazione della subordinazione del beneficio riconosciuto (pena sospesa) al pagamento delle somme riconosciute a titolo di provvisionale in favore delle parti civili, tenuto conto del significativo danno patrimoniale complessivamente arrecato con le condotte criminose.

È stato, poi, evidenziato che la circostanza per l'abrogato reato di millantato credito, parti offese a loro volta perseguibili ex art. 346 bis co. 2 c.p. (unitamente ai percettori delle somme di denaro o di altre utilità) non poteva, ovviamente, comportare nel caso di specie l'estensione dell'imputazione a loro carico, ostandovi il disposto di cui agii artt. 25 co. 2 Costituz. e 2 co. 1 c.p.

Sembra invece non inutile precisare in sintonia con l'insegnamento della Suprema Corte che in tema di millantato credito111, l'unificazione del reato di cui all'art. 346 cod.

pen. nella nuova figura di traffico di influenze, cosi come novellato dall'art.1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che non fa venir meno il diritto al risarcimento del danno in favore di chi, al momento del fatto, era da considerarsi persona offesa dal reato, sussistendo continuità normativa tra le norme incriminatrici in questione e non incidendo le vicende relative alla punibilità sulla qualificazione giuridica di un fatto quale illecito civile, in quanto trova applicazione l'art. 11 disp. prel. cod. civ., secondo cui, agli effetti civili, la legge non dispone che per l'avvenire, e non l'art. 2 cod. pen.

67 all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri"113. In effetti, sulla base della precedente formulazione della fattispecie incriminatrice114, si riteneva che sia la mediazione a titolo gratuito che quella a titolo oneroso dovessero essere indirizzate al compimento da parte del pubblico agente di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Ebbene, se, per un verso, la riformulazione del primo comma dell'art. 346-bis c.p.

amplia chiaramente la direzione finalistica del traffico di influenze illecite c.d. gratuito fino al compimento di atti funzionali remunerati riconducibili al delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.). Per un altro verso, più complicata risulta la delimitazione dei confini del traffico di influenze illecite c.d. oneroso, in quanto venendo meno il riferimento "al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio", la selezione delle mediazioni c.d. onerose rilevanti è affidata unicamente ai due incerti requisiti del carattere indebito della prestazione del committente e della illiceità della mediazione del mediatore. In particolare, non è agevole stabilire se nel riformato traffico di influenze c.d. oneroso l'illiceità della mediazione riguardi esclusivamente le "modalità" che il mediatore si impegna ad usare per influenzare il pubblico agente oppure anche lo "scopo" della mediazione. In sostanza, ci si chiede se, a seguito della riformulazione della fattispecie incriminatrice, a concorrere a fondare il contenuto di disvalore del reato sia ancora lo "scopo" dell'attività di influenza oppure il contenuto di disvalore si fondi esclusivamente sui "mezzi" di persuasione che il mediatore si propone di usare per influenzare la decisione del pubblico agente.

La riformulazione del primo comma dell'art. 346-bis c.p. potrebbe spingere a ritenere che il traffico di influenze c.d. oneroso abbia cambiato paradigma funzionale e si incentri esclusivamente sulle "modalità" di pressione che il mediatore si propone di utilizzare per persuadere il pubblico agente a compiere l'atto funzionale. Secondo questa

113 Il riformato comma 1° dell'art. 346-bis c.p. recita: "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri...".

114 Si allude al fatto che, nella precedente formulazione, il periodo "...in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio...", essendo preceduto da una virgola, veniva collegato ad ambedue le sottofattispecie di traffico di influenze illecite oneroso e gratuito.

68 prospettiva interpretativa, la punibilità del traffico di influenze non dipenderebbe dalla natura della decisione del pubblico agente, che potrebbe essere indifferentemente legittima o illegittima, ma dai "mezzi" che il mediatore si impegna ad utilizzare per influenzare il pubblico agente. A questo modello funzionale sono riconducibili, ad esempio, le fattispecie di traffico di influenze illecite previste dal codice penale francese115 e dal codice penale spagnolo116, che puniscono per l'appunto il traffico di influenze per il fatto che il mediatore si impegna ad influenzare il comportamento del pubblico agente mediante "mezzi di persuasione abusivi".

Sennonché, in assenza di una disciplina organica del lobbismo117, a cui ancorare il profilo di illiceità modale della mediazione, non solo i confini della riformata fattispecie incriminatrice risulterebbero davvero inafferrabili, visto che spetterebbe al giudice penale individuare di volta in volta le modalità "abusive" rilevanti, ma si correrebbe il rischio di punire fatti connotati da un contenuto di disvalore eccessivamente rarefatto. Così, ad esempio, incentrando il disvalore della mediazione onerosa su indeterminate "modalità abusive" di "contatto" con il pubblico agente, si potrebbe giungere ad attribuire rilevanza penale anche alla mediazione onerosa con la quale il mediatore si impegna ad influenzare l'esercizio legittimo delle funzioni del pubblico agente utilizzando non solo le proprie capacità professionali ma anche pregresse relazioni personali.

Ecco allora che, al fine di conferire al traffico di influenze c.d. oneroso un sufficiente livello di determinatezza e un contenuto di disvalore pregnante ed omogeneo a quello del traffico di influenze c.d. gratuito, in primo luogo, è necessario ancorare l'illiceità della mediazione onerosa allo "scopo" dell'attività d'influenza; in secondo luogo, occorre identificare l'obiettivo finale dell'influenza compravenduta, non già nel mero esercizio illegittimo delle funzioni o dei poteri del pubblico agente a vantaggio del

115 Si allude ai delitti di traffico di influenze passivo e attivo del privato artt. 433-2, comma 1 e 433-2, comma 2, c.p. e al traffico di influenze attivo e passivo qualificato artt. 432-11, comma 2 e 433-1, comma 2, c.p. Sul traffico di influenze in Francia, v. Y.MAYAUD -GAVET, Code pènal. Anotations de jurisprudencie et bibliografie, Dalloz, Paris, 2014, 1238 ss.; VÈRON, Droit penal special, Dalloz, Paris, 2012, 394 ss.;

SEMERARO, I delitti di millantato credito e traffico di influenza, Milano. 2000, 135 ss.

116 Cfr. artt. 428, 429, 430 del codice penale spagnolo, sui quali v. MUÑOZ CONDE, Derecho penal Parte especial, Valencia, 2013, 955 ss.; SERRANO GÓMEZ - SERRANO MAÍLLO -SERRANO TÁRRAGA - VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Curso de Derecho penal. Parte especial, Madrid, 2012, 622 ss.; SEMERARO, I delitti di millantato credito e traffico di influenza, cit., 181 ss.

117 Nel nostro sistema manca una disciplina generale del lobbismo. Una disciplina generale dell'attività di lobbying era stata progettata con il D.d.l. a.s. n. 1866 del 2007 presentato durante la XV legislatura. Sulle proposte di legge in materia di lobbying, v. SEGUEO, Lobbying e lobbismi. Le regole del gioco in una democrazia reale, Milano, 2012, 145 ss.

69 committente della mediazione, ma in un illecito penale idoneo a produrre indebiti vantaggi al committente118, compreso il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione cui all'art. 318 c.p., che prima della riforma non rientrava tra i reati scopo né del traffico di influenze illecite c.d. gratuito né del traffico di influenze illecite c.d.

oneroso.