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Il riconoscimento dei titoli di studio: un percorso ad ostacoli?

3.3. Accesso agli studi superior

3.3.3. Accesso all’Università

La valutazione di titoli esteri finalizzata all’iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore è competenza esclusiva delle istituzioni di formazione superiore, come stabilito dall’art.2 della legge 148/2002:

“La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.”

La completa autonomia di cui godono i singoli atenei nella valutazione dei singoli casi di riconoscimento dei titoli è una soluzione che può apparire positiva in termini di flessibilità ma che facilmente può degenerare in processi decisionali opachi e arbitrari.

“Indeed, the recognition process may well have different outcomes depending on the evaluating institution. Controlling possible arbitrary behaviors is particularly important if we consider that the dimension of prejudice may compromise an objective assessment of diplomas and determine the devaluation of migrants’ qualifications.”

(Lodigiani, 2017, p.11)

A rendere più omogeneo il panorama nazionale, ogni anno il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca concorda con i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Interno le linee guida che disciplinano l’iscrizione degli studenti stranieri ai corsi di laurea presso le Università italiane.

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La complessa procedura prevista dalla circolare prevede per il richiedente extracomunitario che risiede all’estero diverse fasi successive: la presentazione di una documentata domanda di preiscrizione munita del titolo di studio e di documenti che attestano l’esistenza di garanzie economiche e assicurative, il rilascio del visto, l’ingresso, il rilascio del permesso di soggiorno, il superamento della prova di conoscenza della lingua italiana e poi dell’eventuale esame di ammissione alla facoltà, l’iscrizione, il rinnovo del permesso di soggiorno per l’intero anno.

Uno dei primi passaggi, quindi, consiste nell’ottenimento del visto per motivi di studio dalla Rappresentanza diplomatico-consolare competente. Il rilascio dei visti per studio è dipendente dalle quote fissate per il rilascio dei rispettivi permessi di soggiorno. Fino al 2014 per l’accesso ai corsi di formazione e ai tirocini professionali venivano previste apposite quote su base annuale, mentre attualmente la cadenza è triennale.

I documenti redatti in lingua straniera da presentare alle Rappresentanze diplomatico- consolari vanno corredati di traduzione legale, ovvero effettuata da un traduttore professionista o da terzi e successivamente dichiarata conforme dalla Rappresentanza italiana. Per ottenere il visto di ingresso per motivi di studio per immatricolarsi all’Università e, successivamente, il permesso di soggiorno, lo studente straniero deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

a. Mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto, quantificati nell’importo di 448,07 euro al mese, pari a 5.824,91 euro annuali;

b. La disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio; c. Un idoneo alloggio nel territorio nazionale

d. Un’adeguata copertura assicurativa e. La Dichiarazione di Valore

La Dichiarazione di Valore è un documento fondamentale per il riconoscimento del titolo di studio straniero in Italia. Si tratta di un documento, scritto in lingua italiana, che descrive un dato titolo di studio conferito ad un determinato soggetto da un’istituzione appartenente a un sistema educativo diverso da quello italiano. La Dichiarazione di Valore ha lo scopo di descrivere il valore acquisito dal titolo di studio

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nel Paese d’origine, fornendo informazioni utili per la successiva valutazione del titolo da parte delle autorità italiane competenti per le varie modalità di riconoscimento legale dei titoli esteri. Nella Dichiarazione di Valore vanno specificati i requisiti di accesso al corso di studio conclusosi con quel titolo, la durata legale del corso in termini di ore o l’impegno richiesto quantificato in crediti, il valore del titolo nel Paese che l’ha rilasciato ai fini accademici e/o professionali.

La Rappresentanza, ottenuta la documentazione necessaria ad attestare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, può rilasciare tale visto al candidato al fine di consentirgli di sostenere l’esame di ammissione all’Università e immatricolarsi.

Al momento dell’ingresso in Italia e non oltre gli otto giorni, il cittadino straniero deve fare richiesta di permesso di soggiorno alla Questura competente per il territorio. Il permesso che verrà rilasciato ha validità limitata, generalmente corrispondente alla durata del corso di studi o tirocinio che si intende seguire, perde validità in caso di rinuncia agli studi e può essere convertito in un altro tipo di permesso di soggiorno (per esempio per lavoro) solo alle condizioni previste dal decreto flussi.

La domanda di immatricolazione va fatta direttamente presso le istituzioni di formazione superiore, e viene valutata solo se accompagnata dalla corretta documentazione:

a. Titolo finale in originale (o copia conforme) degli studi secondari oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da Dichiarazione di Valore

b. Certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l’accesso all’Università del Paese di provenienza c. Eventuale traduzione del punto a. e b.

d. Eventuale altra documentazione richiesta dall’Ateneo

Le indicazioni sono quelle del MIUR (Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore) per l’anno accademico 2017-2018 e lasciano autonomia agli Atenei nel decidere quali documenti supplementari

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richiedere ai fini della valutazione delle domande di iscrizione (punto d.). In questo modo si crea frammentazione e disomogeneità tra le prassi dei diversi Atenei italiani che possono dimostrarsi più o meno aperti all’accettazione degli studenti extra- europei alzando o abbassando le barriere d’accesso all’immatricolazione. La selezione dei candidati può essere perseguita richiedendo maggiore documentazione, oppure aumentando la consistenza degli oneri amministrativi richiesti per il riconoscimento: all’Università degli studi di Milano richiedono 75 euro, a Firenze e Messina 150 e a Pisa 200, all’Università degli studi della Campania addirittura 258.

Prima delle eventuali prove di ingresso, e fondamentale per la valutazione delle candidature, ogni Università organizza le prove di conoscenza della lingua italiana, che si possono sostenere anche a distanza, e che sono obbligatorie per tutti i corsi universitari, ad eccezione di quelli che si svolgono interamente in lingua straniera. La valutazione del titolo straniero ai fini di iscrizione all’Università è di competenza delle autorità accademiche che si esprimono valutando in autonomia e caso per caso il contenuto degli studi e gli esami sostenuti dal richiedente. Nel caso siano previsti accordi bilaterali che stabiliscono il reciproco riconoscimento dei titoli accademici, effettuati i controlli amministrativi sulla documentazione, viene riconosciuta in automatico l’equipollenza dei titoli. In assenza di accordi bilaterali o specifiche convenzioni l’autorità accademica competente valuta nel merito gli esami sostenuti all’estero e può deliberare il riconoscimento totale o parziale (abbreviazione di corso) del titolo.

Gli studenti che non si sono classificati in graduatoria in posizione utile rispetto al numero dei posti loro riservati (ogni Università dispone di specifiche quote per gli studenti stranieri) possono presentare domanda di ammissione ad un altro corso presso la stessa sede o la riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per un altro, ad altra sede. I candidati che non superano le prove o non ottengono né l’ammissione ad un altro corso universitario né la riassegnazione ad altra sede, devono lasciare l’Italia entro e non oltre la scadenza del visto o del permesso di soggiorno per studio.

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