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Accettazione o rinunzia dell’eredità devoluta al de cuius

CAPITOLO II: IL CURATORE DELL’EREDITÀ

4. Atti di amministrazione ordinaria e straordinaria

4.2. Accettazione o rinunzia dell’eredità devoluta al de cuius

La questione concernente la possibilità per il curatore di accettare o rifiutare l’eredità devoluta al de cuius e da lui non accettata è estremamente delicata e discussa. Parte della dottrina349 ha sostenuto che tale potere spetti esclusivamente agli eredi del de cuius: stante che i soggetti che sono semplicemente chiamati alla

347L. BALESTRA – M. DI MARZIO, op. cit., p. 578; M. LIPARI, op. cit., p. 460.; 348G. GROSSO - A. BURDESE, op. cit., p 213;

92 successione, e che non vogliono porre in essere una accettazione tacita dell’eredità giacente, non possono accettare l’eredità devoluta al de cuius.

In virtù della natura strettamente personale di tali atti il curatore: “non può

nell’interesse del chiamato, accettare l’eredità che amministra, non può per identica ragione accettare (o rifiutare) neppure l’eredità eventualmente devoluta al de cuius e da lui non accettata, perché il potere di accettare spetta agli eredi di quest’ultimo, cioè gli eredi di colui che è morto senza accettare o rinunciare, e non semplicemente a coloro che sono chiamati a succedere350”.

Con la conseguenza che, nel caso in cui l’eredità devoluta al de cuius resti “acefala”, sarà necessario procedere alla nomina di un ulteriore curatore giudiziale351, sempre che ne sussistano i presupposti, e al massimo sarà possibile nominare lo stesso curatore per entrambe le amministrazioni.

Al contrario una dottrina autorevole352, ritiene che la soluzione di tale

problematica risieda nell’analisi della natura del diritto di accettare. Questo diritto avrebbe natura tipicamente patrimoniale e in questo senso può essere oggetto di successione: ex art. 479 “il diritto di accettare si trasmette agli eredi”. Ciò significherebbe che la vocazione apertasi a favore del de cuius rappresenta un titolo compreso nel patrimonio ereditario353. Dato che l’attività del curatore si basa sui titoli

facenti parte dell’eredità, è possibile affermare che sia legittimato a far valere tale titolo di vocazione, ma tale attività è sottoposta a limitazioni. Il curatore ereditario sarebbe pienamente legittimato ad accettare l’eredità devoluta al de cuius.

350L. FERRI, op. cit., p. 175: il curatore non può compiere, per conto del chiamato, atti che lo

renderebbero erede o che potrebbero fargli perdere la qualità di chiamato.

351L. FERRI, op. cit., p. 176. 352U. NATOLI, op. cit., p. 286. 353U. NATOLI, op. cit., p. 286.

93 Secondo tale tesi, il limite del curatore sarebbe rappresentato dall’impossibilità di rifiutare l’eredità devoluta al defunto. Tale divieto deriverebbe dalla constatazione che il rifiuto dell’eredità si configurerebbe come una alienazione del tutto gratuita, che non potrebbe in nessun caso apparire necessaria od utile, e quindi sarebbe illegittima354. Data la sua inutilità anche la autorizzazione data dal giudice alla rinuncia

non avrebbe alcun significato, poiché approverebbe un atto irrilevante ed estraneo alla funzione del curatore355. Il curatore potrebbe legittimamente soltanto accettare.

Nonostante si ritengano valide le premesse di quest’ultima tesi, un indirizzo dottrinale356 ritiene preferibile affermare la possibilità del curatore di rinunziare all’eredità devoluta al defunto ogni volta risulti assolutamente palese che tale eredità sia composta unicamente, o prevalentemente da passività. In questa ipotesi infatti, la redazione dell’inventario porterebbe con sé delle conseguenze negative. In prima battuta comporterebbe un unitile dispendio di risorse e tempo. Inoltre, potrebbe comportare la possibilità di esporre il patrimonio a rischi una volta intervenuta l’accettazione del chiamato: se l’erede decadesse dal beneficio di inventario, quando il curatore avesse accettato una eredità damnosa nell’esercizio della curatela, si verificherebbe un impoverimento del patrimonio ereditario.

In qualsiasi caso, il curatore sarebbe legittimato ad accettare l’eredità solamente con beneficio di inventario: una indispensabile cautela per tutelare il patrimonio amministrato da una eredità eventualmente dannosa, e sempre previa autorizzazione del tribunale357. La necessità che il curatore compia una accettazione con beneficio di

354 U. NATOLI, op. cit., p. 287. 355U. NATOLI, op. cit., p. 287. 356M. LIPARI, op. cit., p. 460. 357U. NATOLI, op. cit., p. 286.

94 inventario si può ricavare dal parallelo con altre figure di curatela: nella amministrazione dei beni del minore o dell’interdetto o degli enti non riconosciuti o delle persone giuridiche, ex art. 471, 473 c.c., si prevede che l’accettazione di eredità debba essere fatta con beneficio di inventario358 allo scopo di tutelare soggetti “deboli” da eventuali conseguenze negative; nei confronti dell’eredità giacente si vuole difendere l’eredità stessa che manca temporaneamente di titolare. Si potrebbe ricavare una implicita regola che obbliga i soggetti che amministrano patrimoni per interessi loro alieni, ad accettare le eredità eventualmente devolute con beneficio di inventario359. Inoltre, tale necessità si può ricavare dalla stessa funzione del beneficio di inventario: ovvero le tutela del patrimonio in cui l’eredità accettata sta entrando, per evitare che i debiti ereditari possano trovare soddisfazione sui beni dell’erede, consentendo ad esso di accettare una eredità di consistenza dubbia e limitando la sua responsabilità. Allo stesso modo il curatore deve difendere e curare l’integrità del patrimonio giacente, accettando semplicemente (senza beneficio di inventario) una eredità devoluta al de cuius, rischierebbe che i debiti in essa contenuti, riducano tale patrimonio.

Taluni affermano, come corollario necessario della possibilità di accettazione dell’eredità da parte del curatore, che l’actio interrogatoriadebba in questi casi essere rivolta allo stesso curatore da parte degli interessati. L’actio interrogatoria, secondo

358 Rel. Cod. Civ., n. 263, 1942: in cui si afferma che le persone giuridiche non possono

accettare l’eredità ad esse devolute senza beneficio di inventario. Sebbene non si possa configurare l’eredità come una persona giuridica, dobbiamo trovare un nesso nella finalità di tutela di queste disposizioni.

359 U. NATOLI, op. cit., p. 287: “in tutti i casi in cui viene in considerazione una attività

95 alcuni360, può invece, rivolgersi esclusivamente nei confronti degli eredi non essendo esperibile nei confronti del curatore.

Una volta però, che si sia ammessa la possibilità per il curatore ereditario di accettare l’eredità devoluta al de cuius, oppure di rinunziarvi nel caso in cui questa fosse costituita prevalentemente da passività, dobbiamo affermare la possibilità di esperire anche nei suoi confronti l’actio interrogatoria; ciò è dovuto alla necessità di realizzare anche in questa ipotesi lo scopo di questa azione. Tale actio ha lo scopo di determinare uno spazio di tempo limitato entro il quale il soggetto deve dichiarare se intende accettare l'eredità devoluta, ponendo fine a un perdurante stato di incertezza giuridica nei confronti di coloro che hanno interesse: i chiamati in subordine o i creditori e legatari (sia dell’eredità che dei chiamati). Non si ritiene che vi sia motivo di escludere tale azione nel caso in cui il potere di accettare l’eredità gravi sul curatore ereditario, posto che sui soggetti interessati permane comunque lo stesso interesse di fugare la situazione di incertezza sulle sorti dell’eredità devoluta.

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