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CAPITOLO II: IL CURATORE DELL’EREDITÀ

1. La nomina del curatore

1.7. Reclamo

Contro il decreto di nomina, o di rifiuto di nomina, del curatore determinati soggetti possono reclamare dinnanzi al tribunale ex art. 739 c.p.c..

Per quanto attiene alla reclamabilità del decreto di nomina del curatore dell’eredità giacente non si rilevano voci dottrinali discordi, la dottrina238 è compatta nell’ammettere tale possibilità. Il ragionamento che conduce a tale conclusione si fonda sull’art. 742 bis c.p.c., che estende a tutti i procedimenti camerali le disposizioni degli artt. 737 ss c.p.c.239.

236M. TRIMARCHI, op. cit., p. 76.

237M. TRIMARCHI, op. cit., p. 75; G. AZZARITI, op. cit., p. 195.

238M. TRIMARCHI, op. cit., p. 62; M. LIPARI, op. cit., p. 451; U. NATOLI, op. cit., p. 256; G.

GROSSO- A. BURDESE, op. cit., p. 202; L. BALESTRA – M. DI MARZIO, op. cit., p. 558; G. BONILINI

– M. CONFORTINI, op. cit., p. 434; G. PERLINGERI, op. cit., p. 223.

64 Anche la giurisprudenza240 è orientata per l’ammissibilità del ricorso contro il decreto di nomina del curatore. “che il decreto con cui si dichiara la giacenza

dell’eredità e si nomina il relativo curatore sia senz’altro reclamabile ai sensi dell’art 742 bis c.p.c. si assume in contrario da parte dei resistenti, che non tratterebbe in specie dei procedimenti di volontaria giurisdizione bensì di provvedimento reso in procedura contenziosa senza contraddittore. La distinzione tuttavia, perde ogni rilevanza, sol che si consideri che trattasi senza possibilità di dubbio di procedimento in camera di consiglio, che si svolge cioè, nelle forme di rito camerale, al di fuori di ogni rapporto processuale contenzioso, e riguardo al quale trova pertanto applicazione l’art. 742 bis c.p.c. […] Ai sensi dell’art. 739 c.p.c. il decreto appare senza dubbio soggetto al reclamo. 241

I soggetti che sono legittimati a proporre reclamo sono tutti coloro che avrebbero potuto richiedere la nomina del curatore242 e, più genericamente, tutti coloro sui quali

ricadono gli effetti di tali decisioni243. Tale legittimazione va ricondotta all’interesse di eliminare dalla vita giuridica un provvedimento che è ritenuto invalido244. Il reclamo può essere fatto anche per ottenere un valido provvedimento di nomina ed una curatela capace di sopperire alle necessità di amministrazione ereditaria.

240 Trib. Milano 28 marzo 1961, in Giur. It., 1962, I, 500; inoltre la prassi dei tribunali è nel

senso di ammettere tali ricorsi.

241 Cass. 26 aprile 1994, n.3942, in Giur. It., I, 1, 1260; Cass 17 maggio 2001, n. 6771, in Giur.

It., 2001. All’indirizzo sembra aderire, attraverso un ragionamento inverso, anche la Corte di Cassazione, affermando che tale decreto, essendo atto di volontaria giurisdizione, appare privo del requisito della decisorietà e della attitudine a cosa giudicata, non essendo ricorribile in cassazione ex art 111 cost., e non è suscettibile di regolamento di competenza. Tale indirizzo poggia sulla considerazione che “se a tale provvedimento difetta il profilo della decisorietà, necessario e sufficiente

per la denunziabilità con il menzionato ricorso straordinario, è altrettanto certo , ad avviso del collegio, che tale decisorietà – necessaria anche per la proposizione del regolamento di competenza- non è a parlare solo poiché il decreto in questione abbia pronunziato sulla sussistenza dei diritti processuali coinvolti, e tra questi sulla competenza a decidere.”

242G. GROSSO- A. BURDESE, op. cit., p. 202; Trib. Milano 28 marzo 1961, in Giur.it. 1962. 243C. CECERE, op. cit., p. 419.

65 È in questi termini che riaffiora l’interesse di determinati soggetti, che era stato preso in considerazione dal legislatore esclusivamente per individuare chi potesse proporre la nomina del curatore, ma a cui avrebbe dovuto riferirsi per disciplinare la legittimazione a reclamare contro tale provvedimento.

La maggior parte degli autori245 che si sono riferiti a tale interesse lo hanno

qualificato genericamente, con limitate specificazioni che non risultano utili ai fini della determinazione di chi sia legittimato a proporre ricorso.

Riteniamo246 che in mancanza di un criterio per la determinazione dell’interesse

a reclamare, qualsiasi elencazione di soggetti interessati che sia stata proposta247 non risulti esaustiva. Tale criterio deve chiaramente, essere ricercato nelle posizioni sostanziali che verrebbero danneggiate o tutelate in relazione alla nascita, o meno, della curatela. Ciò suggerisce di ricercare una giustificazione dell’interesse nella volontà di evitare un danno oppure di ottenere un vantaggio diretto, derivante dal provvedimento di nomina248. Allo stesso modo si vuole evitare che i soggetti sprovvisti di tale interesse diretto, possano turbare o ostacolare lo svolgimento o la nascita della curatela, ritenuta dalla legge necessaria.

Altro aspetto fondamentale è l’individuazione del giudice competente a ricevere e decidere sul reclamo da parte degli interessati. Il riferimento normativo che dobbiamo analizzare è l’art. 739 c.p.c.: disposizione questa, che rimette al Tribunale i reclami avverso i decreti del giudice tutelare, ed alla corte di appello i reclami avverso le decisioni del tribunale. Il dubbio che sorge è se il decreto di nomina del curatore

245U. NATOLI, op. cit., p. 252 parla di interesse “immediato e attuale” o “diretto e rilevante”;

C. CECERE, op. cit., p. 415 parla di un interesse “concreto ed attuale”.

246M. TRIMARCHI, op. cit., p. 62. 247U. NATOLI, op. cit., p. 254. 248M. TRIMARCHI, op. cit., p. 62.

66 debba essere assoggettato alla disciplina dei decreti del giudice tutelare o del tribunale249.

Un indirizzo giurisprudenziale250 sostiene che si debba applicare a tale decreto

la disciplina dei decreti del tribunale, dovendo quindi ricorrere in Corte di Appello. Tale decisione pur partendo da premesse corrette251: ovvero che i provvedimenti di

nomina e cessazione dell’ufficio di curatore appartengono alla giurisdizione non contenziosa e vengono emanati dal Tribunale in composizione monocratica; perviene ad una decisione inesatta252: “nella situazione considerata si tratta di un

provvedimento pronunciato dal tribunale in camera di consiglio di primo grado, il reclamo avverso il quale avrebbe dovuto essere proposto dinnanzi alla corte di appello, non essendo configurabile in, subiecta materia, una sorta di “impugnativa” davanti al tribunale in composizione collegiale, di un provvedimento dello stesso tribunale in composizione monocratica.”

Non c’è dubbio che gli articoli di riferimento siano 742 bis e 739 c.p.c., ma non convince il riferimento alla disciplina dei decreti del tribunale in estensione a quella dei decreti del giudice tutelare. Si deve infatti ritenere, che l’art. 739 c.p.c. quando parla di decreti del tribunale, si riferisca necessariamente ai decreti emananti in

249L. BALESTRA – M. DI MARZIO, op. cit., p. 559.

250 Trib. Roma, 2 febbraio 2000, inedita; in L. BALESTRA – M. DI MARZIO, op. cit., p. 559. 251 Si parte dal presupposto che il decreto con cui si dichiara la cessazione della giacenza, debba

essere assunto in applicazione analogica, con quanto disposto per il decreto di nomina del curatore, e che tali provvedimenti devono essere considerati appartenenti alla giurisdizione non contenziosa. Data poi l’espressa previsione (art. 51 bis disp. att. c.c.) che attribuisce tale decreto al Tribunale in composizione monocratica e il coordinamento tra gli artt. 742 bis e 739 c.p.c., il reclamo di tali provvedimenti deve essere attribuito al giudice superiore, che secondo questa giurisprudenza non può essere il Tribunale in composizione collegiale.

67 composizione collegiale253. Il decreto di nomina del curatore è dichiarato invece da un giudice monocratico al pari dei decreti pronunciati dal giudice tutelare.

La dottrina maggioritaria254 quindi, ritiene che la competenza a decidere sul

ricorso avverso il decreto di nomina debba attribuirsi al tribunale in composizione collegiale, di cui non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.

Tale conclusione è avvalorata anche dal rilievo che nello stesso modo devono essere reclamati gli atti emanati dal Tribunale in composizione monocratica, come la fissazione dei termini, e non sussistano motivi per ritenere che il legislatore abbia in questo frangente, voluto differenziare il regime impugnatorio previsto ex art. 739 c.p.c., creando una eccezione.

Sulla scorta di una remota decisione255 in cui si afferma che “nel caso di nomina

di un curatore di eredità giacente, dovendo il relativo decreto doversi ritenere compreso tra quelli emanati senza contraddittore, chi intende gravarsene deve farlo con regolare giudizio dinnanzi al giudice competente”; la dottrina maggioritaria256

ritiene che la contestazione del decreto di nomina possa manifestarsi anche attraverso un giudizio contenzioso di cognizione ordinaria. Tale soluzione discende dai principi generali che regolano tutti i decreti emessi in camera di consiglio, revocabili o modificabili dallo stesso giudice che li ha emessi e quindi insuscettibili di passare in

253L. BALESTRA – M. DI MARZIO, op. cit., p. 560.

254M. TRIMARCHI, op. cit., p. 62; M. LIPARI, op. cit., p. 451; U. NATOLI, op. cit., p. 257; G.

GROSSO- A. BURDESE, op. cit., p. 203; L. BALESTRA – M. DI MARZIO, op. cit., p. 558; C. CECERE,

op. cit., p. 419; G. BONILINI - M. CONFORTINI, op. cit., p. 434; G. PERLINGERI, op. cit., p.222.

255 Cass. 22 gennaio 1930, n.221, inedita; in L. BALESTRA – M. DI MARZIO, op. cit., p. 564. 256M. TRIMARCHI, op. cit., p. 61; M. LIPARI, op. cit., p. 452; U. NATOLI, op. cit., p. 256; G.

68 giudicato257. Tali provvedimenti possono essere contestati in merito alla loro validità sia per disapplicazione che attraverso l’actio nullitatis258, dalle parti terze ma anche da

coloro che sono stati parti del processo. Non è detto che il reclamo debba invece, essere necessariamente assunto in contradditorio con il chiamato, anche se il giudice può certamente disporne l’audizione mediante i suoi poteri inquisitori.

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