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Scelta del curatore ereditario

CAPITOLO II: IL CURATORE DELL’EREDITÀ

1. La nomina del curatore

1.4. Scelta del curatore ereditario

La dottrina è uniformemente concorde nel ritenere che l’autorità giudiziaria, possa compiere una scelta discrezionale in merito alla scelta della persona da nominare come curatore. Il Tribunale sceglierà sulla base di regole di opportunità, non essendo vincolato in alcun modo dalla legge o dalle disposizioni private200; la scelta del

curatore infatti, non potrà essere condizionata da eventuali indicazioni degli interessati, all’interno dell’istanza di nomina201. Nemmeno le designazioni od esclusioni compiute

dichiarare la giacenza. Ed ancora, proposta l’actio interrogatoria di cui all’art. 481 c.c. nei confronti del chiamato non possessore, il giudice dovrebbe parimenti dichiarare la giacenza dell’eredità”.

198L. BALESTRA – M. DI MARZIO, op. cit., p. 549.

199G. PERLINGERI, Delle successioni, in Codice Civile Annotato, Napoli, 2010, p. 221. 200M. TRIMARCHI, op. cit., p. 59: a differenza di altre forme di amministrazione, per la scelta

del curatore la legge non detta regole vincolanti o scelte preferenziali.

55 dal de cuius all’interno delle ultime volontà202, potranno limitare la sua libertà decisionale203.

È necessario sottolineare come discrezionalità non possa significare, assoluta arbitrarietà, poiché è chiaro che dovrà essere designata la persona più adatta, che offra maggiori garanzie di capacità ed onestà204.

Ci sono dei requisiti minimi che devono essere necessariamente presenti nella persona nominata. Il primo requisito richiesto è che tale soggetto abbia i generali requisiti di capacità205.

Ulteriore requisito richiesto è che il soggetto nominato non abbia interessi contrastanti con l’eredità206. Tra i soggetti ritenuti in conflitto con l’eredità individuiamo certamente il debitore dell’eredità, i creditori del de cuius e i legatari: i diritti e obblighi di cui tali soggetti sono titolari risultano incompatibili con la funzione stessa del curatore ereditario.

Questione dibattuta in dottrina è se il chiamato o i soggetti interessati rientrino nell’alveo dei soggetti i cui interessi sono contrastanti con la curatela ereditaria.

Una dottrina minoritaria207 ritiene che il chiamato e le persone interessate non

possano in alcun modo essere nominare come curatori ereditari. Si ritiene da escludere

202M. LIPARI, op. cit., p. 450; G. GROSSO- A. BURDESE, op. cit., p. 202; U. NATOLI, op. cit.,

p. 257; L. BALESTRA – M. DI MARZIO, op. cit., p. 555; M. TRIMARCHI, op. cit., p. 59; F. S. AZZARITI- G. MARTINEZ- G. AZZARITI, op. cit., p. 149, per cui il testatore è assolutamente legittimato a proporre un soggetto per la carica di curatore ereditario, ma spetterà al giudice la decisione in merito a tale scelta.

203 Ciò diversamente da quanto accade per altri tipi di dichiarazioni di ultima volontà che

risultano vincolanti per l’autorità, come la nomina di un esecutore testamentario. Vedi infra cap. IV, § 2, p. 162.

204L. FERRI, op. cit., p. 157.

205 G. GROSSO- A. BURDESE, op. cit., p. 202; C. CECERE, op. cit., p. 417: intendendo per

capacità la piena capacità legale; L. BALESTRA – M. DI MARZIO, op. cit., p. 555; U. NATOLI, op. cit., p. 255.

206M. TRIMARCHI, op. cit., p. 59.

56 tale possibilità di nomina in quanto, proprio il comportamento passivo dei chiamati, ha determinato la necessità di istaurare una giacenza ereditaria208. Inoltre “il chiamato

ha già per sé il potere di amministrare l’eredità, e la nomina del curatore è basata proprio sul presupposto che il chiamato si disinteressi all’eredità. D’altro canto, il chiamato è il principale interessato all’eredità, mentre il curatore, per definizione cura interessi alieni209”. Aderendo a tale indirizzo sembra che tutti gli interessati

debbano essere esclusi dalla possibile scelta, soprattutto i creditori del defunto e i legatari.

L’indirizzo maggioritario210 invece, ammette la nomina di tali soggetti come curatori. Non sarebbe condivisibile l’opinione secondo cui, il chiamato viene sempre a trovarsi in una situazione di evidente conflitto con i soggetti i cui interessi devono essere salvaguardati dal curatore ereditario211. La legge infatti, non stabilisce particolari incompatibilità tra la figura del chiamato e quella del curatore ereditario; chiaramente se alla posizione del primo si viene ad aggiungere quella di curatore, le sue funzioni non saranno più limitate dai poteri espressamente previsti dall’art. 460 c.c., ma diverranno quelle più ampie del curatore212. Non sussisterebbe alcun supporto

normativo per negare che possa essere nominata una persona interessata od un chiamato. Quest’ultimo infatti, anche a fronte di un disinteresse iniziale, verrebbe adesso investito di un obbligo di provvedere e amministrare l’eredità per un interesse oggettivo213.

208L. FERRI, op. cit., p. 157; C. CECERE, op. cit., p. 417.

209L. FERRI, op. cit., p. 157, in L. BALESTRA – M. DI MARZIO, op. cit., p. 556.

210M. LIPARI, op. cit., p. 450; G. GROSSO- A. BURDESE, op. cit., p. 202; U. NATOLI, op. cit.,

p. 255; L. BALESTRA – M. DI MARZIO, op. cit., p. 556; M. TRIMARCHI, op. cit., p. 59.

211M. LIPARI, op. cit., p. 450. 212U. NATOLI, op. cit., p. 256.

57 Si deve ritenere possibile e assolutamente legittima la decisione del Tribunale di nominare come curatore ereditario un soggetto qualsiasi214, in possesso dei requisiti di capacità, anche qualora si tratti di un soggetto interessato, del chiamato o del soggetto originariamente designato dal testatore.

Intervenuta la notifica del decreto di nomina al curatore, nei modi e tempi indicati, la persona nominata è libera di accettare o rifiutare. L’accettazione non è obbligatoria per il nominato, che può liberamente rifiutare senza alcuna conseguenza negativa. Sotto questo profilo noi possiamo notare una netta differenza, tra la figura del curatore ed altre figure di amministrazione quali il tutore, che è invece tenuto ad accettare il suo ufficio considerato manus publicum, salvo cause legittime di dispensa215.

Pur non essendo previsti termini per l’accettazione o il rifiuto, essi possono essere stabiliti dal Tribunale nel decreto di nomina o in altro provvedimento successivo. Si ritiene che tale decisione dovrebbe essere adottata con la maggior sollecitudine possibile, data l’esigenza che un curatore amministri l’eredità giacente216.

La relativa manifestazione di volontà, in mancanza di indicazioni legislative, può essere fatta in qualsiasi modo e forma, nonostante sia preferibile la forma scritta. Inoltre, tale manifestazione di volontà ha natura certamente recettizia e deve essere perciò portata a conoscenza del Tribunale.

214C. CECERE, op. cit., p. 417. Dubbio è se possa essere nominata una persona giuridica, ente

pubblico o privato o società. Il dato della essenziale fiduciarietà del rapporto che si istaura per la scelta “intuito personae” del curatore, viene usato per sostenere la tesi negativa. Tuttavia, i recenti sviluppi del diritto societario determinano la possibilità di ipotizzare una nomina in tal senso.

215M. LIPARI, op. cit., p. 451; L. BALESTRA – M. DI MARZIO, op. cit., p. 556. 216M. TRIMARCHI, op. cit., p. 63.

58 Data la possibilità che il nominato non accetti l’incarico, si potrebbe ritenere che in tal caso, non si sia ancora verificata la giacenza e che il potere di amministrare l’eredità rimanga al chiamato ex art. 460 c.c.. Ma la lettera del comma terzo, di detto articolo, si limita a dichiarare tali poteri cessati una volta intervenuta la nomina del curatore, ritenendo difficile considerare sottointeso che si tratti di curatore accettante217. Nonostante solo con l’accettazione, il curatore assuma gli obblighi e le

funzioni relative, dobbiamo ritenere la giacenza come una situazione obbiettiva, che consegue all’accertamento dei suoi presupposti e viene confermata con il decreto di nomina.

Una volta accettato l’incarico il curatore deve giurare dinnanzi al giudice “di

custodire e amministrare fedelmente i beni dell’eredità”, ai sensi art. 193, disp. att.

c.p.c218. il giuramento è un atto dovuto, dal quale dipende la possibilità del curatore di iniziare l’esercizio delle sue funzioni. È un atto dotato di autonomia: l’accettazione vale come fonte di d’imputazione soggettiva della fattispecie, come assunzione della funzione; il giuramento come fonte di legittimazione all’esercizio dell’attività219.

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