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Vendita dei beni

CAPITOLO II: IL CURATORE DELL’EREDITÀ

4. Atti di amministrazione ordinaria e straordinaria

4.1 Vendita dei beni

Il potere del curatore di vendere i beni facenti parte dell’eredità è implicitamente desumibile ex art. 529 c.c. che gli impone di depositare tutto il denaro ricavato dalla vendita di tali beni. L’ampiezza e i limiti di tale potere vengono però specificati compiutamente all’interno dell’art. 783 c.p.c.

329M. LIPARI, op. cit., p. 459. 330R. MASONI, op. cit., p. 180.

86 Tale disposizione stabilisce innanzitutto che la vendita dei beni mobili deve essere promossa entro i “trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario, salvo

che il giudice con decreto motivato non disponga diversamente”.

Nella visione del codice, la vendita dei beni mobili operata dal curatore rappresenta un atto dovuto, che realizza un intento non tanto liquidativo, ma un intento di conservazione del patrimonio331. La vendita di questi beni, risponde al fine di

semplificare l’amministrazione, conseguendo il valore di quei beni che per loro natura potrebbero costituire un capitale improduttivo332. Inoltre, la conformazione di tali beni

fa emergere anche il problema della loro conservazione: essendo facilmente occultabili o soggetti al furto la loro vendita tutela il patrimonio da possibili dispersioni e diminuisce il contenuto della custodia a carico del curatore333. L’affermazione che il

giudice possa disporre diversamente dalla vendita, deriva dal fatto che in relazione ad alcuni beni mobili che hanno un valore rilevante o che possono essere utilizzati al servizio dei beni immobili in modo produttivo, si ritenga più conveniente conservarli che alienarli.

Il termine specificato dall’art. 783 c.p.c. deve essere considerato come un termine “esortativo” poiché anche successivamente al suo scadere è possibile per il curatore porre in essere vendite334.

Il fatto che la vendita dei beni mobili costituisca un vero e proprio dovere per il curatore, porta a ritenere che per tali atti non sia necessaria l’autorizzazione del

331C. CECERE, op. cit., p. 438; L. FERRI,op. cit., p. 172. 332U. NATOLI, op. cit., p. 281.

333L. BALESTRA – M. DI MARZIO, op. cit., p. 579. 334L. BALESTRA – M. DI MARZIO, op. cit., p. 579.

87 giudice, anche a causa della mancanza di una specificazione in tal senso all’interno della normativa.

La dottrina maggioritaria335 però, ha affermato la necessità di autorizzazione da

parte dell’autorità giudiziale. Tale necessità si ricava dal fatto che in relazione alla vendita dei beni mobili il giudice possa disporre diversamente, cosa che può avvenire con certezza solo se si stabilisce che l’autorizzazione del giudice è obbligatoria336, al

momento della richiesta il giudice che non è vincolato a questa potrà stabilire una diversa destinazione. Dobbiamo ritenere di ampia portata il potere del giudice di disporre diversamente dalla vendita337: tale scelta può derivare dalla considerazione che i chiamati possono avere grande interesse alla conservazione dei beni di particolare valore artistico, o che in un determinato periodo le condizioni mercato di un determinato bene sono in diminuzione.

L’occorrenza della autorizzazione è inoltre ricavabile ex art. 782 c.p.c., il quale richiede che il curatore ottenga l’autorizzazione del giudice per il compimento di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione, in cui rientra la vendita mobiliare338.

Dobbiamo sottolineare che l’autorizzazione non concerne solo la possibilità di alienare un bene mobile ma definisce anche le modalità e il prezzo di vendita339. Questo non dovrà essere inferiore a quello stimato all’interno dell’inventario: si potrà scendere al di sotto di esso solo in caso di molteplici vendite infruttuose o deserte. Se

335U. NATOLI, op. cit., p. 281, C. CECERE, op. cit., p. 438; L. BALESTRA – M. DI MARZIO, op. cit, p. 580, M. LIPARI, op. cit., p. 465; G. GROSSO - A. BURDESE, op. cit., p 213; G. PERLINGERI, op. cit., p. 226.

336U. NATOLI, op. cit., p. 281.

337L. BALESTRA – M. DI MARZIO, op. cit., p. 580. 338L. BALESTRA – M. DI MARZIO, op. cit., p. 580. 339L. BALESTRA – M. DI MARZIO, op. cit., p. 580.

88 il valore stimato dell’inventario non risultasse adeguato o attuale è possibile richiedere una nuova valutazione.

La somma ricavata dalla vendita deve essere versata sul conto di deposito immediatamente, salvo autorizzazione del giudice ad utilizzarla per le spese di amministrazione.

Per la vendita dei beni immobili l’art. 783 c.c. specifica che “può essere

autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio, soltanto nei casi di necessità o utilità evidente”. Questa diversità di disciplina è giustificata dal fatto che

in questo caso non si persegua solamente e semplicemente una finalità di conservazione, ma si miri al miglioramento del patrimonio e ad aumentare il suo valore340.

Questo tipo di vendita può essere fatto “solo in caso di necessità o utilità

evidente”: certamente rientra nella necessità il caso in cui vi siano grandi passività

ereditarie da estinguere e non siano presenti liquidità sufficienti.

Nel caso dell’utilità invece, potrebbero rientrare innumerevoli diverse eventualità, il problema è determinare in quali ipotesi il patrimonio si trova in tali condizioni. Non è certamente possibile stilare una lista delle varie situazioni, ma dobbiamo sottolineare che tale possibilità deve essere valutata con riferimento ai vantaggi derivanti dalla vendita, tenendo conto che si tratta di una curatela transitoria341. In tale valutazione si deve terner conto di quello che il è costo di

340U. NATOLI, op. cit., p. 281. Sotto la vigenza del vecchio codice si riteneva che potessero

essere alienati i beni immobili solo a fini conservativi, e che quando la vendita non rispondesse a tali fini fosse impugnabile dal chiamato; l’art. 898 recitava “se occorra la vendita dei beni immobili”.

89 amministrazione di mantenimento del bene immobile e il lucro derivante dalla vendita342.

All’interno dell’inventario non troviamo mai una stima dei beni mobili o immobili facenti parte dell’eredità, per questo è necessario nel caso in cui si voglia procedere alla vendita, che il bene sia preventivamente valutato da un esperto nominato dal giudice343.

In qualsiasi caso in cui il curatore proceda alla vendita di beni ereditari, sia che sia dovuta nel caso dei beni mobili, sia che sia necessaria per quelli immobili, servirà una autorizzazione del giudice.

Il problema è identificare il giudice a cui tale autorizzazione deve essere richiesta. L’art. 747 c.c. afferma che “L'autorizzazione a vendere beni ereditari, si

chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [c.c.

456]”.

Prima del d.lg. 51/1998 la competenza ad autorizzare le vendita era distribuita tra pretore, a cui spettava autorizzare la vendita mobiliare, e Tribunale a cui competevano i beni immobili. Anche con la sostituzione del pretore tramite introduzione del giudice unico, tali problemi si sono riproposti; sebbene sia preferibile ritenere che per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, ad eccezione della vendita immobiliare, sia sufficiente l’autorizzazione del Tribunale in composizione monocratica.

342L. BALESTRA – M. DI MARZIO, op. cit., p. 581. 343L. BALESTRA – M. DI MARZIO, op. cit., p. 581.

90 Per la vendita immobiliare invece è necessario ottenere l’autorizzazione del tribunale in composizione collegiale. Secondo parte della dottrina344 per la vendita dei beni immobili ereditari, sarebbe necessaria una doppia autorizzazione:

 quella del giudice monocratico ex art. 782 c.p.c., secondo cui gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal giudice che esercita la vigilanza. Questa è una regola generale che deve essere sempre applicata: si chiede al giudice monocratico una autorizzazione alla presentazione del ricorso per autorizzazione a vendere.

 quella del giudice collegiale ex art. 783 c.p.c., che rappresenta una ipotesi speciale, secondo cui per la vendita dei beni immobili si necessita della autorizzazione del tribunale che valuta in camera di consiglio, la presenza dei requisiti di “di necessità o utilità evidente”.

Il tribunale non solo autorizza la vendita, ma può inoltre fissare le modalità di essa345 e ordinare la predisposizione di determinate forme di pubblicità: inserzioni su quotidiani, riviste o siti internet.

Ciò su cui la dottrina è concorde sono gli effetti della vendita effettuata dal curatore in mancanza dell’autorizzazione richiesta; si ritiene che tale vendita possa essere annullata su richiesta sia dello stesso curatore, sia degli interessati346.

Parallelamente a quanto accade per gli atti effettuati in violazione delle regole per la vendita dei beni dei minori. A niente rileverebbe l’eventuale buona fede dei terzi che hanno contrattato con il curatore, dovendo imputare ad essi le conseguenze della

344L. BALESTRA – M. DI MARZIO, op. cit., p. 581

345 Le modalità di vendita possibili sono per pubblico incanto o a trattativa privata.

346U. NATOLI, op. cit., p. 282. Per interessati dobbiamo intendere: chiamati , erede, creditori,

91 negligenza non scusabile, non avendo controllato che fosse fornito della necessaria autorizzazione.

Secondo l’opinione maggioritaria347 non si può condividere la tesi348 di chi

ritiene che per tutti gli atti di straordinaria amministrazione “assimilabili alla vendita” sia necessaria una autorizzazione del Tribunale in composizione collegiale. Una volta stabilita l’inapplicabilità dell’art. 493 c.c. all’eredità giacente, il quale parifica gli atti di straordinaria ed ordinaria amministrazione, dobbiamo affermare che per tutti gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione del tribunale monocratico, anche per quelli non espressamente menzionati dal codice, salvo per la vendita immobiliare per cui è richiesta l’autorizzazione in camera di consiglio.

Quindi anche in caso di concessione di ipoteca su bene immobile, derivante dalla richiesta di un mutuo è sufficiente l’autorizzazione del giudice monocratico; così anche per altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione come: costituire garanzie, contrarre mutui, promuovere divisioni, riscuotere capitali.

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