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L’esecutore testamentario

CAPITOLO IV: CURATORE EREDITARIO E ALTRE FIGURE D

2. L’esecutore testamentario

Il legislatore ha previsto una ulteriore ipotesi di amministrazione del patrimonio ereditario nel periodo che intercorre tra delazione e accettazione: quella dell’esecutore testamentario.

Una prima differenza tra curatore ed esecutore testamentario la possiamo trovare nel limite di durata degli incarichi di questi due soggetti: mentre l’accettazione dell’eredità fa sempre cessare la giacenza, tramite un provvedimento giudiziale, l’esecutore testamentario può continuare a svolgere le sue funzioni anche dopo che la successione si è compiuta.

L’esecuzione testamentaria infatti, supera, nella sua applicazione, i limiti temporali della vacanza di titolarità ereditaria e non coincide totalmente con i tempi dell’amministrazione ereditaria antecedente all’accettazione557. Ex art. 703 c.c. “il

possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione salvo che

161 l’autorità giudiziaria per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno”.

Questa dilatazione temporale è dovuta essenzialmente a quello che è il peculiare ruolo dell’esecutore testamentario: vigilare e adoperarsi affinché siano “esattamente

eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto” ex art. 703 c.c., anche dopo lo

stesso compimento della successione558.

Possiamo quindi notare la grande differenza delle funzioni dei due istituti analizzati, il curatore infatti deve curare “le ragioni dell’eredità”, svincolate dalla volontà dei soggetti coinvolti nella successione, fino al momento in cui non si trovi un soggetto che si renda titolare dell’eredità.

La ratio dell’istituto dell’esecutore testamentario, si basa invece, su una sfiducia nei confronti degli eredi che si teme, non rispettino le indicazioni testamentarie e non adempiano ai legati559. La figura dell’esecutore è stata prevista proprio per permettere

una puntuale attuazione delle ultime volontà del defunto, essendo questi portatore di interessi alieni e autonomi. L’esecutore agisce in nome proprio per un interesse altrui560.

Una ulteriore differenza con il curatore la possiamo trovare nei presupposti di nomina dell’esecutore testamentario. Il primo requisito, per poter procedere a tale nomina, è l’esistenza di un testamento del de cuius che sia valido e che contenga la volontà di nominare un esecutore testamentario. Si ritiene che il testamento non debba

558U. NATOLI, op. cit., p. 328.

559E. BERGAMO, Delle successioni testamentarie, in Commentario del Cod. Civ., Vol. II: artt.

565-712, a cura V. Cuffaro e F. Delfini, Torino, 2009, p. 950.

162 quindi essere nullo561, e che debba contenere una disposizione mortis causa da attuare562, in assenza della quale l’esecutore non avrebbe alcuna funzione da esplicare. All’interno del testamento il testatore non deve solo manifestare la volontà di nominare un esecutore ma deve anche indicare il soggetto che deve assolvere tale compito. La nomina deve quindi essere ad personam e non può essere lasciata al libero arbitrio di un terzo563. Qui risiede un ulteriore differenza, come abbiamo già avuto

modo di notare, con la scelta del curatore: il giudice nel nominare il curatore non è in alcun modo vincolato alle indicazioni di ultima volontà del defunto. Qui invece, la designazione fatta dal de cuius deve ritenersi assolutamente vincolante per la scelta del soggetto che assumerà l’incarico di esecutore testamentario.

Anche per quanto attiene alla nomina dell’esecutore è necessario che vi sia una accettazione del soggetto designato564.

La nomina può riguardare una o più persone, nel caso in cui alcune di esse non possano o non vogliano accettare, inoltre può prevedere un ordine di sostituzione ed indicare un esecutore principale e un soggetto che ne sia il sostituto. È possibile che il testatore attribuisca al soggetto nominato la possibilità di scegliere un nuovo esecutore nel caso in cui questi, non possa più continuare l’ufficio565. Se la sostituzione non è prevista nel testamento e il soggetto nominato non intenda o possa adempiere l’ufficio, l’autorità non potrà dar luogo alla sostituzione d’ufficio e l’esecuzione competerà agli

561U. NATOLI, op. cit., p. 328. 562E. BERGAMO, op. cit., p. 952.

563F. S. AZZARITI- G. MARTINEZ- G. AZZARITI, op. cit., p. 556; U. NATOLI, op. cit., p. 329;

C. GIANNATTASIO, Delle successioni, in Commentario del Cod. Civ. Libro II, tomo secondo, Torino,

1959 p. 409.

564E. BERGAMO, op. cit., p. 952; U. NATOLI, op. cit., p. 330. 565U. NATOLI, op. cit., p. 329.

163 eredi566: l‘esecuzione testamentaria infatti, è un ufficio personale, affidato intuito

personae che cessa con la morte, o la rinuncia, dei soggetti nominati dal testatore567. Se il testatore ha nominato più esecutori testamentari questi devono agire congiuntamente, salvo che non siano state suddivide tra loro le attribuzioni. Inoltre, se solo alcuni accettano, l’ufficio si concentra nelle mani di questi, salvo che non si preveda la nomina come non posta, in caso alcuni non accettino568.

La nomina dell’esecutore non può essere sottoposta a condizione o a termine ex art. 702 c.c., ma l’autorità giudiziaria può assegnare un termine per l’accettazione, decorso il quale il soggetto è considerato rinunciante.

Come per il curatore, è necessario che il soggetto ponga in essere una valida accettazione formale, non rilevando l’adempimento delle funzioni di esecutore, come accettazione tacita569.

L’art. 701 c.c., sottolinea come anche in questo caso possano essere nominate come curatori solamente i soggetti che abbiano piena capacità di obbligarsi, non potendo nemmeno in questo caso essere nominati incapaci, interdetti o minori.

A differenza del curatore, il potere decisionale del testatore è tale che può determinare quale sia il contenuto dell’ufficio dell’esecutore testamentario.

L’art. 703 c.c., II comma, afferma “a tal fine, salva contraria volontà del

testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte”: l’obbligo di amministrazione è quindi normalmente inerente alla

attività dell’esecutore ma può essere escluso dal testatore570. In quest’ultimo caso

566E. BERGAMO, op. cit., p. 954.

567C. GIANNATTASIO, ult. op. cit., p. 409. 568U. NATOLI, op. cit., p. 331.

569C. GIANNATTASIO, ult. op. cit., p. 413. 570U. NATOLI, op. cit., p. 331.

164 l’esecutore avrà solo il compito di vigilare sulla corretta attuazione delle disposizioni di ultima volontà, compiute dagli eredi571.

Il testatore è quindi in grado di delineare il preciso contenuto dell’incarico di esecutore, indicando se la sua dovrà essere una attività di amministrazione dell’eredità o di vigilanza nella attuazione delle disposizioni testamentarie; in caso di più esecutori può dichiarare che uno svolga l’attività amministrativa e patrimoniale e l’altro quella non patrimoniale o che uno si occupi solo dei beni immobili e l’altro dei mobili572. Può inoltre, senza superare i limiti di legge dettare le “regole” della amministrazione dell’eredità che l’esecutore dovrà seguire573: si afferma in dottrina574, che il testatore può modificare il contenuto della funzione legale dell’esecutore, salvo non poter contrastare la legge o poteri sottratti all’autonomia privata575. Ad esempio, può

ritenersi legittima la fissazione di criteri più stringenti o di termini di possesso più brevi rispetto a quelli legali dettati da norme cogenti576, ma non potrà considerarsi valida la

facoltà del testatore “di procedere a suo piacimento ad imprecisati e generici

cambiamenti delle disposizioni testamentarie già indicate”577. Potrà liberamente disporre per tutte le disposizioni derogabili.

Sottolineiamo ancora come in relazione a tale istituto la volontà del defunto sia stringente e rilevante e indirizzi il compito dell’esecutore, diversamente dal curatore.

571E. BERGAMO, op. cit., p. 971. 572E. BERGAMO, op. cit., p. 955. 573E. BERGAMO, op. cit., p. 956.

574U. NATOLI, op. cit., p. 350; E. BERGAMO, op. cit., p. 956.

575F. S. AZZARITI- G. MARTINEZ- G. AZZARITI, op. cit., p. 622: non potranno superarsi “le

norme di natura cogente chela legge ha inteso di stabilire nell’interesse degli eredi e nell’interesse sociale di una pronta e regolare esecuzione della volontà testamentaria”.

576E. BERGAMO, op. cit., p. 964; F. S. AZZARITI- G. MARTINEZ- G. AZZARITI, op. cit., p. 623. 577 Cass., 15 marzo 1993, n. 3082, in Foro it.

165 Al pari del curatore, per definire la natura giuridica dell’esecutore testamentario non è possibile fare riferimento all’istituto della rappresentanza578 in quanto: nonostante debba eseguire le volontà del de cuius, non può essere considerato il suo rappresentante, in quanto i defunti non esistono più e non hanno più personalità. Non può essere rappresentante degli eredi in quanto i suoi doveri sono spesso contrastanti con gli interessi di essi, o dei creditori e legatari che possono anche mancare, e nemmeno dell’eredità perché abbiamo già escluso l’esistenza di una personalità autonoma di essa. Si attribuisce quindi all’esecutore la natura di ufficio di diritto privato con carattere pubblicistico579, poiché “non manca un interesse pubblico a che

la volontà testamentaria sia esattamente eseguita”580.

Nel caso in cui, il testatore non escluda l’amministrazione ereditaria i poteri dell’esecutore hanno ampia portata e sono ritenuti piuttosto elastici581: riconoscendo il potere di compiere qualsiasi atto di amministrazione necessario per l’adempimento dei legati, per l’attuazione delle disposizioni modali e a favore dell’anima, patrimoniali e non, per attuare la volontà del defunto582. Anche il potere amministrativo dell’esecutore testamentario ha contenuto ampio.

L’esecutore nell’esercizio della sua amministrazione sarebbe inoltre legittimato in caso di necessità, ad alienare alcuni beni ereditari, previa autorizzazione del tribunale. Tale alienazione può seguire in questo frangente, uno scopo peculiare: non solo l’esecutore può alienare beni per necessità ma anche per adempiere alle

578E. BERGAMO, op. cit., p. 965; U. NATOLI, op. cit., pp. 333-334.

579F. S. AZZARITI- G. MARTINEZ- G. AZZARITI, op. cit., p. 617; E. BERGAMO, op. cit., p. 967. 580 Relazione della Commissione reale, p. 76.

581E. BERGAMO, op. cit., p. 968. 582E. BERGAMO, op. cit., p. 968.

166 disposizioni testamentarie583. Lo scopo delle alienazioni, oltre a situazioni di necessità, può essere solamente la puntuale attuazione delle disposizioni di ultima volontà, non possono essere ammesse alienazioni dettate dall’opportunità584. L’autorizzazione deve

essere chiesta per il compimento di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione necessario o per l’amministrazione o per l’esecuzione del testamento. Perché l’alienazione sia efficace anche nei confronti degli eredi è necessario, a differenza del curatore, che ne sia chiesta l’opinione, seppur non vincolante585: “l'inosservanza

dell'art. 703, quarto comma, c.c., ove fa obbligo della preventiva audizione degli eredi, determina l'inefficacia del provvedimento nei confronti di costoro, i quali rimasti in possesso del bene e convenuti in rivendica all'acquirente di esso sono legittimati a dedurla come motivo di impugnativa della vendita e di inopponibilità della stessa nei loro confronti.586

L’esecutore inoltre, ex art. 706 c.c., ha il dovere di procedere alla divisione dei beni ereditari tra gli eredi del defunto587, quando richiesto nel testamento. Nonostante tale attribuzione sia stata criticata sostenendo che limita la possibilità dei coeredi di giungere ad una divisione amichevole di convenienza, deve ritenersi assolutamente rispondente alla finalità dell’istituto: se il testatore con le ultime volontà è legittimato a dividere i suoi beni tra gli eredi, può farlo anche a mezzo dell’esecutore588.

583 U. NATOLI, op. cit., p. 344; L. CONTURSI LISI, op. cit., p. 162; F. S. AZZARITI- G.

MARTINEZ- G. AZZARITI, op. cit., p. 625.

584E. BERGAMO, op. cit., p. 972. 585E. BERGAMO, op. cit., p. 972. 586 Cass., 30 agosto 1991, n. 9289.

587F. S. AZZARITI- G. MARTINEZ- G. AZZARITI, op. cit., p. 626. 588F. S. AZZARITI- G. MARTINEZ- G. AZZARITI, op. cit., p. 626.

167 L’esecutore non può procedere alla divisione quando sia egli stesso un erede o legatario589.

Anche l’esecutore rientra tra i soggetti che possono chiedere l’apposizione di sigilli all’eredità590; ed è tenuto a farlo quando tra i chiamati vi siano minori, assenti, interdetti o persone giuridiche ex art. 705 c.c.. È inoltre legittimato anche alla rimozione dei sigilli e alla richiesta di compiere l’inventario. Anche l’inventario configura un obbligo per l’esecutore, funzionale al suo ufficio e alla presa di possesso dei beni ereditari591.

L’esecutore non sarebbe tenuto al pagamento dei debiti ereditari, diversamente dal curatore, salvo che questo non venga esplicitamente richiesto dal testatore: il pagamento dei debiti esulerebbe dalle competenze ordinarie dell’esecutore perché la soddisfazione delle passività gravanti sull’eredità, non attiene alla esecuzione del testamento, normalmente, ma alla successione di competenza dell’erede592. L’art. 409

c.c. infatti, non prevede una responsabilità per colpa nei confronti dei creditori593. All’esecutore, salvo espresse previsioni testamentarie, deve essere negato il potere di pagare i debiti ereditari, poiché in questo modo si attua una migliore garanzia e tutela dell’erede, a cui va riconosciuto tale potere594.

In merito alla legittimazione processuale il criterio distintivo delle azioni processuali che può fare l’esecutore testamentario, è legato ai fini del suo ufficio. L’esecutore può compiere “tutte le azioni relative al suo ufficio” ex art. 704 c.c.,

589 P. CENDON, Successioni legittime e testamentarie, in Commentario del Codice civile,

Giuffrè, 2009, p. 1715

590U. NATOLI, op. cit., p. 342; F. S. AZZARITI- G. MARTINEZ- G. AZZARITI, op. cit., p. 626. 591U. NATOLI, op. cit., p. 343.

592E. BERGAMO, op. cit., p. 968.

593L. CONTURSI LISI, l’esecutore testamentario, Padova, 1950, p. 152. 594L. CONTURSI LISI, op. cit., p. 157.

168 relative ai fini conservativi, con azioni possessorie, petitorie e di accertamento. Può inoltre esercitare le azioni volte a conseguire il risultato di attuare il testamento, come esercitare azioni di rivendicazione per ottenere la restituzione di un bene oggetto di legato; o agire per la riscossione di crediti per reperire somme necessarie a adempiere ad obbligazioni imposte dal defunto. Ogni azione non necessaria per il raggiungimento di uno di questi fini, esula dalla competenza dell’esecutore595.

L’esecutore può inoltre sempre intervenire nelle cause promosse dagli eredi. “mentre ho mantenuta intatta la norma che considera l'esecutore come una parte

necessaria nei giudizi intentati contro l'eredità e gli attribuisce la facoltà d'intervenire in tutte le cause promosse dall'erede, mi è sembrato invece che fosse esorbitante, rispetto alle funzioni normali dell'esecutore, attribuire a questo la legittimazione attiva per tutte le azioni inerenti all'eredità. Ho infatti considerato che tale attribuzione poteva essere più un pericolo che un vantaggio per gli eredi, i quali dovrebbero in caso di soccombenza subire le conseguenze dannose di giudizi iniziati con scarsa ponderazione dall'esecutore, e ho quindi limitato tale legittimazione alle azioni che si riferiscono all'ufficio dell'esecutore”596.

Infine, in merito alla legittimazione passiva l’art. 704 c.c. afferma che le cause relative all’amministrazione e all’ufficio di esecutore devono essere sempre proposte anche nei suoi confronti: “la legittimazione processuale dell’esecutore testamentario

non è limitata alle sole azioni relative al suo ufficio, ma si estende a tutte le azioni concernenti l’eredità, quali che siano (non contenendo la disposizione alcuna limitazione), che vengano proposte da altri. Dovendo tali giudizi essere proposti anche

595U. NATOLI, op. cit., p. 349.

169 contro di lui, l’esecutore testamentario assume in essi la veste di litisconsorte necessario, assieme all’erede”597.

L’esecutore, in linea con la responsabilità del curatore, deve amministrare l’eredità con la “diligenza del buon padre di famiglia”, tuttavia la considerazione della gratuità presunta dell’ufficio, può spingere a valutare la responsabilità di questi con “minor rigore”598. La responsabilità di più esecutori che svolgono congiuntamente

l’incarico deve considerarsi solidale.

L’esecutore testamentario nello svolgimento del suo ufficio non può in alcun modo ledere o limitare il diritto degli eredi di rinunciare o accettare l’eredità.

Gli eredi infatti, possono chiedere ex art. 703 c.c., la consegna dei beni ereditari che non siano necessari all’esercizio del suo ufficio599, ed egli non può rifiutare a meno

che tali beni non siano oggetto di specifiche disposizioni del de cuius.

Si ritiene, differentemente dal curatore, che l’esecutore una volta accettato possa rinunciare solo ove sussistano gravi motivi, altrimenti l’esecutore sarà tenuto a risarcire il danno cagionato.

Alcuni600 ritengono però, al pari del curatore, che l’esecutore sia libero di

rinunciare all’ufficio: non si può ritenere che il fatto che vi sia divieto di sostituirsi con altri determini una impossibilità di rinuncia o un obbligo insuperabile di continuazione. La rinuncia priva di una giustificazione, renderebbe però il soggetto responsabile per le conseguenze che ne derivano.

597 Cass., 5 gennaio 1967, n. 45, in Foro it.

598U. NATOLI, op. cit., p. 353. Diversamente dal curatore ereditario per cui la responsabilità si

ha sempre anche in caso di colpa.

599E. BERGAMO, op. cit., p. 985.

170 Anche nel caso dell’esonero la disciplina del testatore è assai più rigorosa rispetto a quella del curatore: ex art. 710 c.c. “su istanza di ogni interessato, l’autorità

giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia”. Solo gravi mancanze ripetute o assoluta

inidoneità all’ufficio possono portare a tale rimedio, non sarebbero sufficienti semplici ragioni di opportunità o di conflitto di interessi come per il curatore.

Anche l’esecutore al pari dell’esecutore sarebbe tenuto al rendiconto, alla fine della sua attività ex art. 709 “L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua

gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno”.

Le due figure di curatore ed esecutore non sono sempre compatibili.

Certamente il curatore può svolgere la sua attività nel caso in cui all’esecutore non sia affidata, dal testatore, l’amministrazione del patrimonio, ma solamente una attività di vigilanza.

Per alcuni601 invece, la curatela sarebbe una attività meramente sussidiaria: la

curatela potrebbe svolgersi validamente, fino a quando l’esecutore testamentario accettato l’incarico, abbia conseguito il possesso dei beni ereditari.

Altri602 negando qualsiasi compatibilità603, ritengono un presupposto per l’applicazione della giacenza, la mancanza di nomina di un esecutore testamentario nel testamento del de cuius.

601 G. GROSSO – A. BURDESE, op. cit., p. 199.

602 L. FERRI, op. cit., p. 149; G.GROSSO – A. BURDESE, op. cit., p. 199. 603L. BALESTRA – M. DI MARZIO, op. cit.,

171 Nonostante queste affermazioni, guardando il contenuto degli uffici e il loro oggetto604, riteniamo che sia possibile trovare un coordinamento: ad esempio, se l’esecuzione testamentaria riguardasse solo una parte dell’asse ereditario, non si porrebbero problemi al coordinamento con la curatela dell’eredità giacente.

Una autorevole dottrina605 sostiene, in tal senso, che la nomina dell’esecutore

testamentario non impedisca il sorgere della curatela ex art. 528 c.c., “Tanto nel caso

in cui l’esecutore non abbia ancora accettato l’incarico quanto in quello in cui abbia avuto inizio l’esercizio delle funzioni da parte di esso”. Differente sarebbe l’interesse

alla base dei due istituti, e le funzioni di essi non coinciderebbero.

Ulteriore conferma a tale tesi potrebbe ricavarsi dal silenzio del legislatore: infatti, l’art. 460 III comma, c.c. afferma che la legge, quando ha escluso che il patrimonio ereditario possa essere affidato contemporaneamente a più amministratori, l’ha espressamente previsto606.

L’esecutore testamentario assumerebbe il compito di vigilare sull’operato del curatore607, il quale agirebbe per il soddisfacimento dei creditori e legatari avendo una funzione non solo conservativa, ma anche di liquidazione.

In questo senso possiamo affermare che non si pongono incompatibilità alla contemporanea presenza di entrambe le amministrazioni ereditarie.

604G. BONILINI, op. cit., p.1183 secondo cui l’art. 707 I comma, c.c. prevede anche l’ipotesi

in cui non sia affidata all’esecutore testamentario la gestione dell’intero patrimonio, ma solo una parte di esso.

605M. TRIMARCHI, op. cit., p.53. 606G. BONILINI, op. cit., p.1183. 607U. NATOLI, op. cit., p 168.

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