10. In questo contesto appare opportuno dare conto del contratto stipulato da T i cketOne co n F&P relativo al periodo successivo alla scadenza delle intese Panischi e di durata pari a [ poco più di
5.5 Gli accordi commerciali tra TicketOne e i concorrenti operatori di ticketing di dimensione locale o minore
155. TicketOne risulta inoltre aver stipulato con gli operatori di ticketing d i d im en si one l oca le o m i nore a ccord i com m erciali che comportano l’obbligo per gli stessi di utilizzare, sulla propria rete di p unti d i pre ven di ta f is ici , l a biglietteria automatizzata di TicketOne, e di consentire solo a TicketOne di vendere i biglietti sul canale online, a nch e accedendo dal sito di tali operatori, che di fatto operano come intermediari di TicketOne.
156. In m erito a tali accordi vale innanzitutto rilevare che la programmazione di ta le i n i zi ativa ri s ale a l peri od o precedente alla scadenza delle intese Panischi e che la stessa è stata concordata da TicketOne con la capogruppo C TS Eventim AG & Co. KGaA. Invero, ciò emerge dai documenti in atti e, in particolare, da una presentazione contenuta i n uno scambio di e-mail del febbraio 2016 tra TicketOne e CTS Eventim AG & Co. KGaA e poi discussa n el cors o d i u n apposito incontro. In tale presentazione, che tra l’altro si riferisce ai progetti strategici e agli obiettivi di marketing d e l gruppo, l’acquisizione e/o la stipula di accordi con operatori di ticketing concorrenti397 (“Take over or partnership wi th minor competitors”) costituisce un’iniziativa che rientra tra gli investimenti strategici398 di medio termine del g rup po Eventim -TicketOne per difendere la posizione di primazia di TicketOne e ad evitare ch e a ll a s caden za d ell e i n tese Panischi399 e nonostante l’entrata di Ticketmaster400 – espressamente ritenuta uno dei fattori d i ri s ch io – a vesse luogo un inasprimento delle dinamiche concorrenziali.
157. In questo contesto, TicketOne ha rinnovato alcuni accordi commerciali già in essere e ha stipulato nuovi acco rdi con alcuni operatori concorrenti attivi nel mercato della vendita di biglietti per eventi live di musica leggera 4 01 . Al l o stato TicketOne ha in essere accordi commerciali con i seguenti co ncorre nti d i d i m ensi one m i no re o l o cal e: i ) Showtim e Agency S.r.l. (tale contratto, stipulato in data 1° agosto 2012, prevedeva una durata originaria di [ 1-5] anni ed è stato rinnovato per ulteriori [1-5] anni; anche tale accordo prevede la facoltà di recesso); i i ) Ze ni t S. r. l. ( tal e contratto è stato stipulato in data 27 marzo 2013, prevedeva una durata originaria di [ 1-5] anni ed è stato ri n n ovato per ulteriori [1-5] anni; anche tale accordo prevede la facoltà di recesso); iii) Nuovo B.O. S.r.l. e PRG (tale contratto è stato stipulato in data 2 maggio 2018 e ha una durata di [5-10] anni con clausola di rinnovo tacito per ulteriori [5- 10]
anni, salvo l’esercizio della facoltà di recesso); iv) Ticket Service Calabria S.r.l.s. e Tickettando S.r.l. (tale con tratto è stato stipulato in data 25 gennaio 2016, prevede una durata originaria di [ 1-5] anni ed è stato rinnovato; an che ta le accordo prevede la facoltà di recesso); v) GO2 S.r.l. (tale accordo è stato stipulato in data 2 0 di cem bre 2 0 174 02, prorogato in data 30 giugno 2018403 e successivamente, in data 31 dicemb re 2 018 , è s tato sti pu lato u n n u ovo contratto di durata pari a [1-5] anni, tacitamente rinnovabile per ulteriori [1-5] anni, salvo l’esercizio dell a f acol t à di recesso404); vi) JG Angel’s S.r.l. (tale accordo è stato stipulato in data 28 giugno 2018 e ha una durata di [ 1-5] ann i, tacitam ente rinnovabile per ulteriori [1-5] anni, salvo l’esercizio della facoltà di recesso); vii) Tickettando S. r. l. ( tal e
TicketOne un contratto relativo alla vendita dei biglietti di ingresso per gli eventi e/o s pettacoli da es so or g an i z z ati e/o p r od ot t i . I l PROMOTORE dichiara di ben conos cere e accettare il s uddetto contratto e s i impegna al pieno ris petto degli ob b li gh i d er i van ti d al lo s tesso e, in particolare, dichiara di ben conoscere e accettare il fatto che, in virtù dell’anzidetto contratto, a TicketOne s p ett a [s egu e l’elencazione delle clausole di es clusiva, n.d.r.]. I l mancato rispetto da parte del PROMOTORE dell’obbligo di cui s opr a c om p or t er à l a ris oluzione di diritto del presente accordo […]” (enfas i in originale). Cfr., ad es empio, docc. nn. 1355 e 1355 All. 7.]
394 [Cfr. docc. nn. 1000, 1001, 1002, 1007, 1008, da 1015 a 1021 e da 1027 a 1041.]
395 [Cfr. doc. n. 1591 All. 1, art. 2.3. Tale claus ola riporta: “I l PROMOTER prende atto ed accetta che il PRODUTTORE ha ceduto a TicketOne S.p.A. il diritto di es clusiva di prevendita (in modalità on – line e off line) dei Titoli di Ingresso relativi a tutt i g l i s pet tac ol i prodotti e organizzati dallo s tesso, ivi compreso, quindi, lo Spettacolo, come s pecificato nell’Allegato 1 al pres ente contratto” (enfasi i n originale). Cfr. docc. nn. da 1326 a 1331.]
396 [Cfr., ad es empio, docc. nn. 564 e 564 All. 1A.]
397 [Cfr. doc. n. 139, con particolare riferimento alla presentazione allegata (pag. 33).]
398 [Tale inves timento viene es pressamente ricompreso tra i punti chiave del piano s trategico del gruppo Eventim-TicketOne.]
399 [Cfr. doc. n. 139, con particolare riferimento alla presentazione allegata, pagg. 22 e 23 (“Strategy: aim to alliances /in iti a t ives t o defend pos itioning in view of booming competition”), nonché pag. 34 del medes imo documento in cui , dai commenti ai punti chiave del piano s trategico relativi ai volumi di vendita dei biglietti e ai ricavi, emergono chiaramente le preoccu paz i on i d el g r u pp o E v en tim -TicketOne legate alla s cadenza delle intese Panischi (“Heavy impact on the revenues due t o the end of the Panis chi contract”).]
400 [Cfr. doc. n. 139, con particolare riferimento alla presentazione allegata, pag. 33 (“Mantain market leadership despite Ticketmaster entrance”).]
401 [Cfr. docc. nn. 889 e All.ti e 1591 All.ti da 14 a 24.]
402 [Cfr. doc. n. 1591 All. 23.]
403 [Cfr. doc. n. 1591 All. 21.]
404 [Cfr. docc. nn. 889 e All.ti e 1591 All. 22.]
contratto è stato stipulato in data 21 dicembre 2017 e prevede una durata di [ 1-5 anni] con tacito rinnovo di an no i n anno, salvo l’esercizio della facoltà di recesso.
158. Per quanto riguarda il contenuto dei suddetti accordi, sono varie le clausole contrattuali che rilevano ai fini dell a presente comunicazione. Innanzitutto, vengono in rilievo una seri e d i cl aus ole co ntrattu ali i n f orza d el l e qu ali TicketOne si assicura una serie di diritti di esclusiva sulla vendita dei bigli etti m edi ante l a re te d ell e co ntro parti contrattuali. In particolare, i predetti contratti prevedono che le controparti fornisca no i n escl u si va a Ti cketOne i l m andato per la distribuzione dei titoli di accesso di tutti gli eventi del proprio i n ventari o 40 5, n onché u ti l iz zi no i n esclusiva il sistema di biglietteria automatizzata fornito da TicketOne. Di conseguenza, tali clausole com p ortano ch e l’inventario degli eventi406 dei concorrenti operatori di ticketing di dimensione locale o minore e la rete dei ri s petti vi punti di prevendita, dovranno essere gestiti solo ed esclusivamente attraverso il sistema ( s oftware e hardware) d i biglietteria automatizzata di TicketOne407, con esclusione di quello di qualsiasi altro operatore408.
159. Altre clausole contrattuali attribuiscono a TicketOne il diritto di vendere in esclusiva tramite il canale online tutti i biglietti degli eventi facenti parte dell’inventario409 dei concorrenti operatori d i ti cketi ng d i d im ens ion e l ocal e o m inore410. Con riferimento a tali clausole, anche la comunicazione intern a a T i cketOne d el 2 4 agos to 20 18 411 evidenzia che tali accordi fanno sì che “TicketOne abbia l’esclusiva per la vendita web degli eventi”.
160. Infine, i sopra descritti accordi hanno una durata sempre ampiamente superiore ai due anni e si caratteri z zano per la previsione di un m eccanismo di tacito rinnovo, ferma restando la facoltà di recesso412.
161. Inoltre, mediante una e-mail interna a TicketOne del 24 agosto 2018413 è stata d if fu sa u na co m uni caz ion e relativa alla stipula di tre nuovi accordi regionali, vale a dire quelli con Nuovo B.O. S.r.l. e PRG, GO2 S.r.l. e JG Angel ’s S.r.l. – rispettivamente attivi in Toscana, Campania e Sicilia orientale – con la precisazione che essi si aggiungono ag li accordi già in essere con Tickettando S.r.l. e Ticket Service Calabria S.r.l.r., Zenit S.r. l ., e Sh owti m e Ag ency S. r. l., rispettivamente attivi in Sicilia occidentale e Calabria, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.
162. Per quel che riguarda la portata di tali accordi, con tale comunicazione TicketOne h a a ltr e sì re so noto ch e:
“Come negli altri casi [cioè, come per i precedenti accordi, n.d.r.], anche queste partnership regionali riguardano sia l a rete territoriale sia la condivisione degli inventari”. Inoltre, con specifico riferimento ai tre nuovi contratti di escl usi va, nella e-mail del 24 agosto 2018 TicketOne precisa tra l’altro: “ Per quanto riguarda l’accordo con il Box Office Toscana il processo di migrazione dei sistemi è già in corso e già oggi possiamo contare sul supporto di una rete regionale capillare che comprende tra l’altro Coop Toscana e Coop Tirreno […]. Per quanto riguarda l’accordo con GO2 […] l’obiettivo è quello di avere entro l’anno una quarantina di punti vendita dotati di sistema TicketOne. Infine l’accordo con JG Angel’s, il principale promoter della Sicilia orientale […] rafforzamento della rete fisica nelle provi nce di Messina, Catania e Siracusa”414 (enfasi in originale).
163. Da ulteriore documentazione agli atti, inoltre, è emerso che TicketOne ha successivamente stipulato altri accordi com m erciali di tenore analogo con concorrenti operatori di ticketing attivi in Sicilia e Umbria415. In forza degli accordi sopra citati la copertura territoriale della rete di prevendita di TicketOne si è rafforzata e/o estesa, s oprattutto co n riferim ento alla rete fisica dei punti di prevendita nelle Regioni Sicilia, Campania, Calabria, Toscan a, U m bri a, F ri ul i
405 [Cfr., ad es empio, l’art. 2, punto 2.1, dell’accordo commerciale con GO2 S.r.l. del 31 dicembre 2018; l’art. 2, punto 2.1, dell’accordo commerciale con JG Angel’s S.r.l.; l’art. 2, punti 2.1 e 2.2, dell’accordo commerciale con Nuovo B.O. S.r.l. e PRG (d oc . n . 889 e All.ti).]
406 [Negli accordi commerciali stipulati da TicketOne con i concorrenti operatori di ticketing di dimensione minore o locale, l’inven t ar i o degli eventi è definito come il complesso degli eventi per i quali il fornitore dei s ervizi di biglietteria au t om at i zz at a h a s t ip ul ato u n accordo con l’organizzatore dell’evento o con altro s oggetto autorizzato, per l’es ecuzione del s ervizio di biglietteria. Cfr. d oc . n . 8 8 9 e All.ti. Si veda, a titolo meramente es emplificativo, l’art. 1, punti 1.2.9 e 1.2.10, dell’accordo commerciale s tipulato c on G O2 S.r .l . i n data 31 dicembre 2018]
407 [Cfr. doc. n. 889 e All.ti. I n particolare, vengono ad es empio in rilievo le premesse dell’accordo commerciale con Zenit S.r.l.; l ’ar t . 2, punto 2.2, dell’accordo commerciale s tipulato con GO2 S.r.l. in data 31 dicembre 2018; l’art. 2, punto, 2.2, dell’accordo commerciale con JG Angel’s S.r.l.; le premes s e dell’accordo commerciale con Showtime Agency S.r.l., nonché l’art. 6 dell’Allegato 6 di tale contratto, denominato “Contratto di collaborazione commerciale per l’es ecuzione del s ervizio di biglietteria e vendita di prodotti e s er vizi”; i contratti con Ticket Service Calabria S.r.l.s e Tickettando S.r.l. (che non pres entano una s trutturazione in articoli); l’art. 2, p u n t o 2 .2 , dell’accordo commerciale con Nuovo B.O. S.r.l. e PRG.]
408 [I n propos ito, negli accordi commerciali s opra des critti s i prevede che i concorrenti operatori di ticketing d i d i m ens ion e l oc al e o minore s tipulino con i punti di prevendita della propria rete dis tributiva contratti per l’us o es clus ivo del s is tema di bigli etteria automatizzata di TicketOne. Cfr., in particolare, il doc. n. 889 e All.ti, con riferimento, ad es empio, all’art. 2, punto 2 .2 , d el l ’ac c or d o commerciale con Nuovo B.O. S.r.l. e PRG.]
409 [L’es clusiva online di cui gode TicketOne, inoltre, comprende anche i biglietti degli eventi dei clienti locali con cui g l i o p er at or i d i ticketing concorrenti di dimensione locale o minore s ono rius citi a s tipulare accordi per la fornitura dei s ervizi di bigliet teria.]
410 [Vale os s ervare che per la vendita online dei biglietti il sito I nternet delle controparti contrattu ali d i T ic ket On e f u n ge d a m er a vetrina e l’acquis to viene finalizzato direttamente s ul s ito I nternet di TicketOne.]
411 [Cfr. doc. n. 73.]
412 [Cfr. doc. n. 889 e All.ti.]
413 [Cfr. doc. n. 73 e s i veda anche doc. n. 46.]
414 [Cfr. doc. n. 73.]
415 [Vid. doc. n. 1080.]
Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige416, attraverso l’affiliazione a TicketOne dei punti di prevendita fisici apparte nenti alle reti distributive degli operatori di ticketing di dimensione minore o locale. Con specifico riferimento alla rete f i si ca dei punti di prevendita di TicketOne, grazie ai suddetti contratti di esclusiva TicketOne ha res o l a s ua p resenz a su l territorio più capillare con ulteriori 222 punti di prevendita417, che si aggiungono agli oltre 1000 punti di prevendi ta, già operativi in tutta Italia, autonomamente gestiti da TicketOne, come dalla stessa dichiarato es press amen te n el l e prem esse dei suddetti contratti418.
164. Ancorché nei suddetti contratti sia formalmente prevista la possibilità di derogare al diritto d i escl us iva d i cu i gode TicketOne419, tuttavia, dai documenti in atti emerge che una delle esigenze del gruppo Eventim -TicketOne è l a riduzione al minimo delle deroghe ai diritti di esclusiva di TicketOne. In proposito, viene in rilievo u na e- m ail d el 12 luglio 2017 tra TicketOne e F&P nella quale si riporta quanto segue: “[due dipendenti di F&P] dovranno anti ci pare a GO2 e ai box office siciliani [ad esempio Tickettando e JG Angel’s, n.d.r.] il nuovo contratto e individuare del l e azi oni per far crescere la rete punti vendita in Campania e Sicilia al fine di ridurre al minimo le % di deroga al 100%”420.
Rileva, inoltre, uno scambio di e-mail del 22-23 novembre 2017, tra TicketOne e Friends&Partners, i n cu i , p arl and o della vendita dei biglietti di alcuni concerti in Toscana e del possibile accordo con Nuovo B.O. S.r.l., TicketOne aff erm a che: “A partire quindi da subito (o meglio dall’apertura del tour di [un noto cantante italiano] appena avvenuta) TicketOne non è nelle condizioni di derogare l’esclusiva che ci lega. Il 100% dei biglietti deve essere assegnato a TicketOne. La capillarità dei PdV [punti di prevendita, n.d.r.] è comunque garantita dalla copertura della rete TicketOne e, se necessario, siamo nelle condizioni di aprire anche subito tutta la rete Toscana ‘Ex Lottomatica’ […]”421.
165. Inoltre, dai documenti in atti emerge che la stipula di tali accordi è funzionale ad impedire ad altri o peratori d i ticketing concorrenti di utilizzare le reti di vendita locali, soprattutto con riguardo ai punti di prevendita f i si ci ch e n el territorio del Sud Italia costituiscono ancora un importante sbocco distributivo422. Al riguardo, in uno scam bi o d i e-mail interno a TicketOne del 5 novembre 2017423 viene chiesto al direttore generale di m andare “una em ai l a tutti i
‘nostri’ organizzatori indicando tra le righe [b.] [il fornitore del sistema di biglietteri a au tom ati zz ata u ti l i zzato d a Ticketm aster, n.d.r.] e tutti i boxol come ‘nemici’ …?”. Inoltre, da uno scam bio di e-mail del 6 novem bre 2017 intercorso tra Friends&Partners, Vivo Concerti e TicketOne successivamen te al l ’i ng resso s ul m erca to i tal ian o d i Ticketmaster e antecedente alla stipula di alcuni dei contratti con i sopramenzionati operatori di ticketing di dimensione m inore o locale, TicketOne afferma che Ticketmaster utilizza il software di biglietteria automatizzata [ om i ss is] : “ […]
collegato nativamente alla rete fisica di vendita rappresentata dai box office regionali (Toscana, Sicilia, Emilia Romagna, Sardegna, ecc.). È bene quindi azzerare i quantitativi di biglietti assegnati a tali circuiti nel brevissimo periodo che di fatto, da qui in poi, hanno come partner il nostro comune competitor”424.
166. Ciò è confermato anche dalle dichiarazioni rese da Ticketmaster che, dopo aver sotto li neato “ l a com pl es si tà strategica ed operativa dello sviluppo di una rete di punti di prevendita”, ha evidenziato che “avere accesso ad un network offline già presente e operativo sul territorio italiano sarebbe più efficace per TM in termini di penetrazione e di venduto, soprattutto laddove, per le abitudini di acquisto dei consumatori il canale offline risulta ancora rilevante, come nelle zone del Sud Italia”425. Ticketmaster ha poi, sottolineato che: “Tuttavia, non è s tato pos s i bi l e per TM [Ticketm aster, n.d.r.] stipulare alcun accordo con i concorrenti operatori di ticketing di minore dimensione e/o di rilevanza locale, perché quando TM ha contattato tali player, come ad esempio Box Office Toscana, ha ricevuto risposte negative in quanto gli stessi avevano già firmato accordi con TicketOne S.p.A.”426.
167. Sul punto, inoltre, si evidenzia che nell’accordo commerciale stipulato da TicketOne con GO2 S. r.l . i n d ata 2 0 dicem bre 2017427, tale ultima società si è espressamente impegnata a “non stipulare con Live Nation I tal i a S. r. l . o società collegate, (a titolo esemplificativo, società controllate, controllanti e/o partecipate anche con quote di
416 [Cfr. docc. nn. 73, 889 e All.ti, 1080 e 1591 All.ti da 14 a 24.]
417 [Cfr. doc. n. 73.]
418 [Cfr. docc. nn. 889 e All.ti e 1591 All.ti da 14 a 24, con particolare riferimento alle premesse dei contratti s tipulati con Zenit S.r .l ., Nuovo B.O. S.r.l. e PRG, GO2 S.r.l., JG Angel’s S.r.l., Ticket Service Calabria S.r.l.s . e Tickettando S.r.l.]
419 [La derogabilità dei diritti di es clusiva di cui gode TicketOne è prevista da clausole del tipo: “Le Parti con v en g on o c h e ev e n t u al i deroghe ai diritti di es clusiva di TicketOne di cui al precedente Articolo [numero dell’articolo, n.d.r.], verranno concor d at e d i v ol ta i n volta dalle Parti prima che il relativo Evento s ia fissato”. Cfr. doc. n. 889 e All.ti. Si pens i, ad es empio, all’art. 3, pun to 3.1, dell’ac c or o commerciale con Nuovo B.O. S.r.l. e PRG e all’art. 3, punto 3.1, dell’accordo commerciale con JG Angel’s S.r.l.]
420 [Cfr. doc. n. 194.]
421 [Cfr. doc. n. 95.]
422 [Tra l’altro, in uno s cambio di e-mail interno a Friends &Partners è contenuta la s eguente affermazione: “l ’i n c id enz a Box Of f i c e Regionali è alta in termini di venduto” (doc. n. 207).]
423 [Cfr. doc. n. 100.]
424 [Cfr. docc. nn. 88, 105 e 207.]
425 [Cfr. doc. n. 1515.]
426 [Cfr. doc. n. 1515.]
427 [Cfr. doc. n. 1591 All. 23.]
minoranza da Live Nation Italia S.r.l. o dai suoi soci), alcun accordo per la distribuzione dei titoli di ingresso. Al f i ne di evitare l’assegnazione di allotment da parte di Live Nation S.r.l. (o società collegate), a società concorrenti di TicketOne e GO2, TicketOne si impegna a concordare di volta in volta eventuali deroghe a favore di GO2 (si ricorda che Ticketmaster fa parte del gruppo Live Nation, n.d.r.)”.
168. Ciaotickets, nel corso dell’istruttoria, ha dichiarato che “gli è stata presentata una possibile proposta di accordo, simile a quella che ha condotto alla conclusione di accordi con le reti di distribuzione locale, quali GO2 e Box Office Toscana. In base a quanto prospettato da TicketOne in questo incontro, Ciaotickets avrebbe dovuto rinunciare completamente alla distribuzione online sul proprio sito Internet, installare presso i suoi migliori punti vendita nelle regioni Marche, Abruzzo e Molise (ed eventualmente anche in Puglia) stampanti e software di TicketOne, nonché trasferire i suoi migliori clienti a TicketOne”428. Tale proposta è stata rifiutata da Ciaotickets in quanto “ avrebbe per sempre perso la possibilità, per ora teorica, di vendere online i biglietti per gli eventi di musica live, oltre a non poter più servirsi in tale mercato della propria capillare rete di punti vendita, creata nel tempo mediante investimenti specifici, divenendo di fatto un intermediario di TicketOne”429.
169. Dai documenti in atti, inoltre, è anche emerso che il gruppo Eventim-TicketOne ha anche provato a stipulare u n accordo per l’acquisizione della biglietteria di Zed430. A tale riguardo, nel corso dell’istruttoria, Zed ha dichiarato ch e:
“allo scadere degli accordi Panischi il gruppo CTS Eventim aveva avviato dei contatti con l’intenzione di acquistare la piattaforma di e-ticketing gestita da ZED [in particolare, da Wol S.r.l., n.d.r.]”431. La proposta, tuttavia, n on è s tata accettata da ZED432.
170. In sintesi, TicketOne ha stipulato accordi commerciali con gli operatori di ticketing di dimensione locale o m inore che hanno interessato varie aree del territorio nazionale (Sicilia, Campania, Calabria, Umbria, Toscana, Friuli -Venezi a Giulia e Trentino-Alto Adige), ampliando la rete dei punti di prevend ita f i si ci co ll egati a l s i stem a di b i gl ietteri a automatizzata di TicketOne e rendendo tali operatori di ticketing intermediari di TicketOne anche per la vendita online.
5.6 Le ulteriori condotte delle società del gruppo Eventim-TicketOne nei confronti degli altri operatori di