IV LE A RGOMENTA ZIONI DELLE PA RTI E DEGLI INTERVENIENTI
1. Le argomentazioni delle Parti
1.5. Le condotte contestate
1.5.1. I contratti di esclusiva con i promoter
197. TicketOne495 ha eccepito che l’Autorità non avrebbe dovuto contestare i contratti di esclusiva da essa s ti pu lati con i promoter nazionali di eventi live di m usica leggera in quanto essi risulterebbero leciti dal punto di vista antitrust496 e, per alcuni, la contestazione risulterebbe pure tardiva come riportato in precedenza.
198. In particolare, il contratto stipulato con i promoter del gruppo Live Nation non con terrebb e al cun a escl u si va illecita dal punto di vista concorrenziale, in quanto in tale contratto non è presente la clausola di esclusiva temporale e la clausola di esclusiva quantitativa risulta inferiore alla soglia dell’80% del fabbisogno distri butivo del clien te, q ui ndi esso non sarebbe suscettibile di ostacolare lo sviluppo della concorrenza secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza europea497. Parimenti, anche il contratto con Di and Gi S.r.l. in vigore tra il 2013 e il 2018 e i co n tratti s ti pul ati da TicketOne con Levarco S.r.l., OTR Live S.r.l., The Base S.r.l. e Trident Music S.r.l. risulterebbero leciti dal punto di vi st a
490 [Cfr. docc. nn. 1820, 1822, 1829, 1830 e 1831. L’eccezione relativa alla tardività della contestazione delle operazioni di ac quisizione era s tata s ollevata da TicketOne e CTS Eventim AG & Co. KGaA anche nel cors o dell’is truttoria (cfr. docc. nn. 1489 e 1582 e Al l .t i ). Si veda anche il doc. n. 1520.]
491 [Con riferimento alle acquis izioni TicketOne e CTS Eventim AG & Co. KGaA avevano già s ollevato l’eccezione di tardività della contes tazione durante la fas e is truttoria del procedimento (cfr. docc. nn. 1489 e 1582 e All.ti.). L’Autorità aveva rigettato l ’i s tan z a d i archiviazione presentata da TicketOne (doc. n. 1520).]
492 [Cfr. doc. n. 4.]
493 [Cfr. doc. n. 13.]
494 [Cfr. doc. n. 32.]
495 [CTS Eventim AG & Co. KGaA non ha s volto s pecifiche argomentazioni difensive sui contratti di esclusiva rinvian d o al l e d i fes e d i TicketOne e dei promoter nazionali appartenenti al proprio gruppo s ocietario (cfr. doc. n. 1831, pag. 9).]
496 [Cfr. docc. nn. 1822 e 1830.]
497 [Cfr. Corte di Gius tizia, s entenza del 13 febbraio 1979, C-85/76, Hoffmann-La Roche.]
concorrenziale in quanto la quota di biglietti vincolata in esclusiva risulta inferiore alla soglia dell’80% e l a ri l evan za delle esclusive temporali e sul canale online sarebbe stata affermata su ll a b ase d i u n ’i stru ttori a ca rente e s u ll e affermazioni dei concorrenti di TicketOne, senza considerare i dati forniti da TicketOne dai quali emerge che il peso dei canali di vendita alternativi all’online risulta ad oggi pari a circa il 35 -40%. Anche il contratto stipulato con F&P G ro up S.r.l. in liquidazione risulterebbe lecito dal punto di vista antitrust, in quanto di durata i n f eri ore ai d ue a nni , com e richiesto dalla giurisprudenza europea498.
199. TicketOne, inoltre, con riguardo ai contratti stipulati con Fondazione Musica per Roma, Just Me – Levarco S. r.l ., OTR Live S.r.l., PRG – Public Relations Group S.r.l., Saludo Italia S.r.l., Show Bees S.r.l. e The Base S.r.l., h a e ccep ito che l’Autorità non ha chiarito le ragioni in forza delle quali i contratti con tali operatori avreb bero d eterm i nato u na concreta preclusione anticoncorrenziale del mercato rilevante, né in via potenziale, né a ttravers o l ’ anal i si dei d ati storici. Per quel che riguarda il contratto con Fondazione Musica per Roma, viene altresì co ntestato i l f atto ch e l a prosecuzione del rapporto di esclusiva si basa unicamente su proroghe tecniche ch e l a stess a Ti cketOne a vre bbe dovuto concedere per consentire a tale ente di beneficiare di un sistema di biglietteria nelle more della strutturazi one ed espletamento della procedura di evidenza pubblica.
200. TicketOne ha poi eccepito che i contratti stipulati con Di and Gi, Friends&Partners, Vertigo e Vivo Concerti hanno carattere infragruppo, in quanto riconducibili a un’unica entità economica: tali contratti, quindi, ri s u ltan o neu tri dal punto di vista concorrenziale e sono espressione di una condotta razionale realizzata da un soggetto ve rti calm en te integrato, quale il gruppo Eventim-TicketOne.
201. TicketOne ha anche eccepito che i promoter nazionali del gru ppo Eve nti m -TicketOn e vantano i l d i ri tto d i produrre gli eventi live di m usica leggera nella loro interezza e, quindi, in caso di cessione degl i eventi a i prom oter locali, i suddetti promoter nazionali non hanno l’obbligo di cedere, unitamente all’organizzazione, anche i d iri tti s ul la biglietteria. In particolare, posto che il gruppo Eventim-TicketOne è integrato verticalmente, esso ha diritto di mettere a disposizione dei propri clienti, cioè gli artisti, la filiera completa di servizi a partire dall’organizzazione deg li e ven ti, fino alla commercializzazione dei titoli di ingresso499. TicketOne ha altresì evidenziato che l’obbligo di cedere i d iri tti sulla vendita dei biglietti a soggetti terzi sussisterebbe solo laddove ricorresse una di quelle ipotesi eccezionali in cu i i l rifiuto a contrarre implica un abuso di posizione dominante, che non si configura nel caso di specie in quanto il grup po Eventim -TicketOne non detiene una essential facility.
202. I promoter nazionali Di and Gi e Vertigo hanno anche eccepito che la stipu la d el co ntratto d i e scl us iva co n TicketOne costituisce una loro libera e lecita scelta imprenditoriale500.
1.5.2. Le acquisizioni dei promoter nazionali
203. Le Parti hanno eccepito che le operazioni di acquisizione delle società di promoting Di and Gi, Friends&Partn ers, Vertigo e Vivo Concerti, oltre ad essere state contestate tardivamente e in maniera illegittima per lesione del legitti m o affidamento ingenerato dall’Autorità, non avrebbero dovuto essere affatto contestate, i n rag ion e del f atto ch e l a contestazione si pone in contrasto con l’articolo 21, comma 1, del Regolamento (CE) 139/2004, che stabi l isce ch e i l Regolamento (CE) 1/2003 risulta inapplicabile alle operazioni di concentrazione501.
204. Le Parti hanno anche eccepito che il richiamo al precedente europeo Continental Can502 risulterebbe improprio, trattandosi di una decisione che la Corte di Giustizia ha reso in un momento storico caratterizzato dalla assenza di una norm ativa europea sul controllo delle concentrazioni economiche. In oltre , ta le p rece dente ri s ul ta di verso dal l e acquisizioni contestate dall’Autorità, in quanto esse non hanno interessato il medesimo mercato, bensì mercati di stinti, dei quali quello in cui operano i promoter nazionali risulterebbe ancora pienamente contendib il e e , co m unq ue, n on caratterizzato dalla presenza di una posizione dominante da parte del gruppo Eventim -TicketOne.
205. I promoter nazionali Friends&Partners e Vivo Concerti hanno anche eccepito di essere stati oggetto di acquisizione e non firmatari dei relativi accordi e che alla base della cessione della maggioranza del capitale sociale a l gruppo Eventim-TicketOne non vi era il ticketing503, mentre Di and G i e Verti go h anno eccep ito d i aver s ub ito l’acquisizione come meri soggetti passivi504.
498 [Cfr. Corte di Gius tizia, s entenza del 13 febbraio 1979, C-85/76, Hoffmann-La Roche.]
499 [Cfr., in particolare, docc. nn. 1819, 1822 e 1830.]
500 [Cfr. docc. nn. 1819 e 1829.]
501 [Cfr. docc. nn. 1820, 1822, 1830 e 1831.]
502 [CGUE, s entenza del 21 febbraio 1973 in caus a C-6/72, Europemballage Corporation e Continental Can Company I nc. contro Commis sione delle Comunità europee, ECJ 1973-00215.]
503 [Cfr. docc. nn. 1817 e 1818.]
504 [Cfr. doc. n. 1819 e 1829.]
1.5.3. L’imposizione dell’esclusiva sui promoter locali
206. Le Parti505 hanno eccepito che in caso di cessione degli eventi in favore di soggetti terzi, cioè i promoter loca l i, esse non avevano alcun obbligo di cedere anche l’intestazione fiscale degli eventi e, quindi, i diritti sull a bi gl i etteri a, m a al contrario, in forza dell’articolo 1322 Cod. Civ., esse possono liberamene stabilire il contenuto dei co n tratt i ch e stipulano nell’esercizio della propria libertà d’impresa con l’unico limite del rispetto dei limiti imposti dalla legge.
207. Sul punto, le Parti hanno anche eccepito che rientra nella dispon ib il i tà dei prom oter d e l gru ppo Eve nti m -TicketOne il diritto di decidere quale attività della filiera organizzativa tra sferi re al l ’org ani zzatore l ocal e e q u ale m antenere sotto il proprio controllo. Invero i promoter nazionali del gruppo Eventim-TicketOne non vogliono rinunciare ad occuparsi della componente ticketing dell’unitaria prestazione che rendono agl i arti sti e qu in di si ri vo lg ono a i promoter locali solo per altre e più limitate prestazioni. Pertanto, costituisce una scelta pienamente legittima quell a d i affidare il servizio di vendita dei biglietti alla società di ticketing del proprio gruppo societario anche in caso di cessione di un evento ai promoter locali.
208. Le Parti hanno anche eccepito che l’Autorità avrebbe fornito una falsa rappresentazione dei rapporti economici e delle dinamiche della filiera in cui opera il gruppo Eventim-TicketOne. Sul punto le Parti h ann o evi denz iato ch e, i n generale, sono i promoter nazionali a sopportare i costi e il rischio dell’intero tour e ad essere responsabili nei confronti degli artisti, con i quali i promoter locali (che sostengono solo costi minori) non hanno al cu na re laz ion e. P ertanto, quando i promoter nazionali del gruppo Eventim-TicketOne cedono un evento ai promoter locali e, per l i bera scel ta, decidono di cedere anche la relativa intestazione fiscale, hanno l a necessità che essa sia accom pagnata dall’affidamento dei servizi di ticketing a un operatore di loro gradimento e garanzia, altrimenti sareb bero e sposti a l rischio dell’inadempimento dei promoter locali, posto che il titolare dell’intestazione fiscal e g o de d i un a i m med iata liquidità di cassa rispetto alla vendita dei biglietti.
209. I promoter nazionali506 del gruppo Eventim-TicketOne hanno anche a f ferm ato ch e l a s cel ta d i a ff i dare a TicketOne i servizi di ticketing relativi ai propri eventi derivi dalla fiducia riposta in tal e s oci età, d al l a ef fi ci enza e qualità dei servizi offerti da TicketOne e dalla sua solidità patrimoniale. I promoter n a z ion al i d el gru pp o Even ti m -TicketOne hanno affermato, come già dichiarato nel corso della istruttoria507, che TicketOn e of fre am pi e gara nzi e sugli incassi delle vendite, il che riduce il rischio di insolvenza al quale invece sarebbero esposti ove i prom oter l o ca li affidassero il servizio di vendita di biglietti a eventuali operatori di ticketing terzi.
210. Di and Gi ha anche rilevato che spesso i promoter locali condividono con tale s oci età l a s cel ta di a ff id are a TicketOne il servizio di vendita dei biglietti508. Vertigo ha invece evidenziato che TicketOne consente senza particolare difficoltà (per via della sua solidità finanziaria) e con il consenso dei promoter locali, ad attuare operazioni di pa rzi ale canalizzazione, in favore della stessa Vertigo, degli incassi delle prevendite, operazione questa che non è necessariamente replicabile con gli operatori di ticketing concorrenti di TicketOne509.
1.5.4. Gli accordi commerciali con gli operatori di ticketing minori o locali
211. Le Parti510 hanno eccepito che nella stipula, da parte di TicketOne, degli accordi con gli operatori d i ti cketi ng m inori o locali l’Autorità non avrebbe svolto alcuna analisi sulla idoneità di tale condotta a pre cl udere i l m ercato a i concorrenti operatori di ticketing511. Le Parti hanno anche eccepito che nella stipula di tal i co n tratti m a nchere bbe l’intento di precludere l’accesso dei concorrenti operatori di ticketing alle reti fisiche di punti di prevendita presenti n el Sud Italia e che, comunque, alcuni degli accordi contestati sono stati stipulati con operatori attivi n el Cen tro e No rd Italia. Le Parti hanno altresì eccepito che l’Autorità non avrebbe dimostrato che mediante la stipul a d i tal i acco rdi i l gruppo Eventim-TicketOne avrebbe reso inaccessibile ai concorrenti operatori di ticketing una parte importante d el la dom anda di biglietti da parte dei consumatori.
505 [Cfr. docc. nn. 1817, 1818, 1819, 1822, 1829 e 1830. Anche con riferimento a tale condotta CTS Eventim AG & Co. KGaA n on h a s volto s pecifiche argomentazioni difensive, rinviando alle difese di TicketOne e dei promoter nazionali appartenenti al p r op r io g r u p po s ocietario (cfr. doc. n. 1831, pag. 9).]
506 [Cfr. docc. nn. 1817, 1818 e 1819.]
507 [Cfr. docc. nn. 1507, 1510, 1511 e 1512. Sul punto è s tato dichiarato che “L’affidabilità del s oggetto che ges tis c e l a b i g l iet ter i a automatizzata è fondamentale per [il promoter, n.d.r.] in quanto es so incassa i corrispettivi derivanti dalla vendita dei big lietti e gener a il cas h-flow che s erve a finanziare l’attività di produzione e organizzazione di eventi” (cfr. doc. n. 1510) e che e che “anche per gli artisti è importante che i biglietti dei propri eventi vengano venduti s u TicketOne, in quanto ciò conferis ce vis ibilità all’evento e , di cons eguenza, anche il posizionamento s u TicketOne risulta molto importante per la buona riuscita di un evento. I n ver o, l a m an c at a pres enza s u TicketOne rappresenta s enz’altro un minus per un artista” (cfr. doc. n. 1512).]
508 [Cfr. doc. n. 1829.]
509 [Cfr. doc. n. 1819.]
510 [Anche con riferimento a tale condotta CTS Eventim AG & Co. KGaA non ha s volto s pecifiche argomentazioni difensiv e, r i n vian d o alle difes e di TicketOne e dei promoter nazionali appartenenti al proprio gruppo s ocietario (cfr. doc. n. 1831, pag. 9).]
511 [Cfr. docc. nn. 1822 e 1830.]
212. I promoter del gruppo Eventim-TicketOne hanno anche eccepito di non aver stipulato i contratti con gli operatori di ticketing di dim ensione minore o locale512.
1.5.5. Le condotte di boycott e ritorsione
213. Le Parti513 hanno eccepito che nel caso di specie le condotte dei prom oter n a zi onal i d el g ru ppo Eve nti m -TicketOne non costituiscono boycott commerciale, definito dall’articolo 2598, n. 3, Cod. Civ., in quanto tali soggetti non possiedono una posizione dominante nel mercato dei servizi di vendita di biglietti per eventi live d i m usi ca l eg gera.
Inoltre, le Parti hanno eccepito che le condotte contestate non configurano un boycott com merciale anche i n ra gi one del fatto che esse non sono state realizzate con il fine unico, o quanto m eno p revalen te, d i escl u dere o l im i tare l’operatività del soggetto boicottato sul mercato rilevante, bensì costituiscono legittimo esercizio di diritti comm erci al i in linea con le necessità aziendali e la propria prassi commerciale.
214. Le Parti hanno anche eccepito che le condotte dei promoter nazionali del gruppo Eventim-TicketOne ch e h anno riguardato Zed vanno considerate alla luce dell’accordo che tale promoter l o ca l e h a st i pu lato co n T i cketm aster, iniziando una “guerra” com m erciale per im porre i servizi di ticketing di Ticketm aster anche ai promoter non appartenenti al gruppo Live Nation.
215. Le Parti, con specifico riferimento alle condotte contestate nella CRI come azion i d i boycott e ri to rsi one n ei confronti di Zed, già durante l’istruttoria514 hanno eccepito che è priva di fondamento la pretesa van tata da Zed i n ordine al diritto di vendere parte dei biglietti degli eventi organizzati presso le proprie venue, in quan to Zed n on è i l produttore dell’evento e, pertanto, non rappresenta il soggetto al quale è dem an data l a s cel ta del l ’o peratore d i ticketing al quale affidare la vendita dei biglietti. Le Parti hanno anche eccepito che, anche in caso d i cess ion e deg li eventi, Zed non può vantare alcun diritto sulla titolarità dell’intestazione fiscale e sulla biglietteria in quanto n on vi è alcun obbligo per i promoter nazionali di cedere tali diritti ai promoter locali.
216. I promoter nazionali del gruppo Eventim-TicketOne hanno eccepito che, contrariamente a quanto sostenuto nella CRI, il gruppo Zed abbia richiesto la titolarità dell’intestazione fiscale degli eventi per ciascu n e vento d a real i zzare presso le venue che gestisce, in quanto era in corso una “guerra” commerciale con il gruppo Eventim-TicketOne.
217. Secondo le Parti il decremento dei ricavi della rete di vendita di Zed, cioè Fasti ckets , n on deri vereb be dal l a m inore disponibilità dei biglietti degli eventi dei promoter nazionali, m a dalla scelta di Zed di avvalersi del s ervi zi o d i ticketing di Ticketmaster, che avrebbe comunque generato un introito di diversi milioni di euro. Second o l e Parti , u n dato importante in questo contesto è la circostanza per cui i biglietti di molti eventi ospitati nelle venue d i Zed s i ano distribuiti sia tramite la rete di vendita di Ticketmaster sia tramite quella di TicketOne, in quanto i biglietti degli event i di Live Nation sono assegnati in quote equivalenti ai predetti operatori di ticketing.
1.6. In subordine: la sanzione