Altri (circa 400 titolari di
4.5. Gli accordi commerciali tra TicketOne e gli operatori di ticketing di dimensione minore o loca le
435. Rientra nella unitaria e complessa strategia escludente del gruppo Eventim-TicketOne anche la stipula di accordi com m erciali con gli operatori di ticketing di dimensione minore o locale803 quali, segnatamente: Sh owti m e Agency S.r.l., Zenit S.r.l., Nuovo B.O. S.r.l., Ticket Service Calabria S.r.l.s., Tickettando S. r.l ., G O2 S. r. l ., J G An gel ’s S. r. l.
L’istruttoria ha accertato che questi accordi commerciali, di durata superiore ai due anni 804, sono il ri s ul tato di u na programmazione strategica, antecedente alla scadenza delle intese Panischi, che ha visto il diretto coinvolgimento della capogruppo tedesca CTS Eventim AG & Co. KGaA805.
436. Più in particolare, tali accordi, per il loro contenuto e la loro portata, rendono di fatto gli operatori di ticketing d i dim ensione m inore o locale meri intermediari dell’impresa dominante, vincolandoli a vendere i biglietti esclusivamente attraverso la biglietteria automatizza di TicketOne806 e precludendogli completamente l’utilizzo del canale onl i ne. L a stipula di tali accordi, inoltre, amplia l’estensione della rete distri buti va d i T i cketOne, re n dendol a p i ù ca pi ll are sull’intero territorio nazionale, e consente di non conced ere al cu na d eroga a l d i ri tto d i e scl us iva d el l’ im p resa dom inante. Tale condotta, inoltre, ha fatto sì che la complessiva strategia abusi va del g rup po Eve ntim -Ti cketOne producesse anche effetti di preemption nei confronti degli operatori di ticketing concorrenti e, in parti col ar m odo, d i quelli nuovi entranti.
437. In prim o luogo, gli accordi in questione, garantiscono all’impresa dominante una serie di diritti di esclusiva su ll a vendita di biglietti per eventi live di musica leggera, ulteriori a quelli derivanti dai vincoli, negoziali e struttural i, co n i promoter nazionali. Infatti, i concorrenti operatori di ticketing di dimensione locale o minore, da un lato, hanno forni to in esclusiva a TicketOne il mandato per la distribuzione dei biglietti relativi a tutti gli eventi che rientrano n el pro pri o inventario807 (cioè nel catalogo degli eventi per i quali essi hanno i l d i ri tto di ve ndere i re l ati vi b i gl i etti e ch e costituiscono eventi ulteriori rispetto a quelli prodotti dai promoter vincolati in esclusiva al l ’i m presa d om i nante) e, dall’altro, si sono vincolati a utilizzare esclusivamente il sistema di biglietteria automatizzata di TicketOne a ll ’ i nterno della propria rete fisica di punti di prevendita 808, con esclusione di qualsiasi altro sistem a di biglietteria automatizzata809.
438. Inoltre, in base ad altre clausole contrattuali contenute nei su ddetti accordi, il gruppo Eve nti m -Ti cketOn e ha ottenuto il diritto di vendere in esclusiva tramite il canale online tutti i b i g li etti del ca tal ogo 81 0 d ei co n corren ti operatori di ticketing di dimensione locale o m inore811. In questo modo l’impresa dominante ha e steso i vi n col i d i esclusiva sul canale online rispetto a quelli già vantati nei confronti dei promoter co n trattual i zzati e capti ve. Tal e aspetto emerge chiaramente dai documenti acquisiti nel corso dell’istruttoria come, ad esempio, una co m uni caz ion e interna a TicketOne del 24 agosto 2018812, nella quale si evidenzia che i contratti di esclusiva in questi one f an no s ì che “TicketOne abbia l’esclusiva per la vendita web degli eventi”.
803 [Cfr. docc. nn. 889 e All.ti e 1591 All.ti da 14 a 24.]
804 [Cfr. docc. nn. 889 e All.ti e 1591 All.ti da 14 a 24.]
805 [Cfr. doc. n. 139, con particolare riferimento alla presentazione allegata (pagg. 22, 23, 33 e 34).]
806 [Cfr. docc. nn. 88, 100, 105, 139 (con particolare riferimento alla presentazione allegata, pagg. 22, 23, 33 e 34), nonché il d oc . n . 207.]
807 [Cfr., ad es empio, l’art. 2.1 del contratto con GO2 S.r.l.; l’art. 2.1 del contratto con JG Angel’s S.r.l.; l’art. 2, punti 2 .1 e 2 .2 , d el contratto con Nuovo B.O. S.r.l. e PRG (doc. n. 889 e All.ti).]
808 [Cfr. docc. nn. 889 e All.ti e 1591 All.ti da 14 a 24. I n particolare, vengono ad es empio in rilievo le premes s e del contratt o di es clusiva con Zenit S.r.l.; l’art. 2.2, del contratto di es clusiva con GO2 S.r.l.; l’art. 2.2, del contratto di es clusiva con JG Angel’s S.r.l.; le premes se del contratto di es clusiva con Showtime Agency S.r.l., nonché l’art. 6 dell’Allegato 6 di tale contratto, denominato “Contrat to di collaborazione commerciale per l’es ecuzione del s ervizio di biglietteria e vendita di prod otti e s ervizi”; i contratti con Ticket Ser v ic e Calabria S.r.l.s e Tickettando S.r.l. (che non pres entano una s trutturazione in articoli); l’art. 2.2, del contratto di es clusiva c on N u ov o B.O. S.r.l. e PRG.]
809 [I n propos ito, nei contratti di es clusiva s opra des critti si prevede che i concorrenti operatori di ticket in g d i d i men s ion e l oc al e o minore s tipulino con i punti di prevendita della propria rete dis tributiva contratti per l’us o es clus ivo del s is tema di bigli etteria automatizzata di TicketOne. Cfr. doc. n. 889 e All.ti, con particolare riferimento, ad es empio, all’art. 2.2, del contratto di es clusiva c on Nuovo B.O. S.r.l. e PRG.]
810 [L’es clusiva online di cui gode TicketOne, inoltre, comprende anche i biglietti degli eventi dei clienti locali con cui g l i op er at or i d i ticketing concorrenti di dimensione locale o minore s ono rius citi a s tipulare accordi per la fornitura dei s ervizi di bigliet teria.]
811 [Vale os s ervare che per la vendita online dei biglietti il sito I nternet delle controparti contrattu a li d i T ic ket One f u n ge d a m er a vetrina e l’acquis to viene finalizzato direttamente s ul s ito I nternet di TicketOne.]
812 [Cfr. doc. n. 73.]
439. Tra l’altro, si osserva che, per effetto dei predetti accordi, i negozi online dei concorrenti operatori di ticketing d i dim ensione m inore o locale fungono da mere vetrine di promozione degli eventi, rimandando i consumatori sul negozio online di TicketOne per la conclusione dell’acquisto dei biglietti. Pertanto, dalle risultanze istruttorie813 è emerso ch e tram ite tale condotta TicketOne ha ulteriormente rafforzato e ampliato la propria posizione di assoluta preminenza s ul versante della vendita online dei biglietti per eventi live di m usica leggera, altresì neutralizzando il vincolo concorrenziale costituito dall’autonoma operatività dei concorrenti operatori di ticketing di dimensione minore o lo cal e nel m ercato rilevante.
440. In secondo luogo, l’istruttoria ha accertato che gli accordi commerciali stipulati da TicketOne con i co n corren ti operatori di ticketing di dimensione minore o locale rientrano nella strategia abusiva in quanto sono volti a precludere il m ercato rilevante anche nella misura in cui s ono finalizzati a impedire agli operatori di ticketing concorrenti di utilizzare le reti fisiche di vendita m inori o locali, soprattutto in quelle aree geografiche, come ad esempi o i l Su d I tal ia, n ell e quali la distribuzione offline risulta ancora rilevante814. Ciò è confermato dai documenti in atti, tra i qual i ri l eva u no scam bio di e-mail interno a TicketOne del 5 novembre 2017815, in cui viene chiesto al direttore generale di m an dare
“una email a tutti i ‘nostri’ organizzatori indicando tra le righe [b.] [il fornitore del sistema di biglietteria automatizzata utilizzato da Ticketmaster, n.d.r.] e tutti i boxol come ‘nemici’ …?”. Inoltre, da uno scambio di e-mail del 6 n ovem bre 2017816, intercorso tra Friends&Partners, Vivo Concerti e TicketOne e successivo all’ingresso sul m ercato i tal i ano d i Ticketmaster, TicketOne afferma che Ticketmaster utilizza un software di biglietteria autom ati zzata “ [ …] col l egato nativamente alla rete fisica di vendita rappresentata dai box office regionali (Toscana, Sicilia, Emil ia Romagna, Sardegna, ecc.)” e che, quindi, “È bene quindi azzerare i quantitativi di biglietti assegnati a tali circuiti nel brevi s s i m o periodo che di fatto, da qui in poi, hanno come partner il nostro comune competitor”817.
441. In terzo luogo, l’istruttoria ha altresì accertato che la stipula di tali accord i, p rodu cendo l ’ am pl i am ento e i l rafforzamento della rete di vendita di TicketOne risulta funzionale alla piena realizzazione della s trategi a ab usi va i n quanto minimizza i casi di deroga dei vincoli di esclusiva nella vendita dei biglietti per eventi live di musica legg era di cui TicketOne gode in forza delle relazioni, contrattuali e captive, con i promoter.
442. Dai documenti acquisiti nel corso dell’istruttoria è emerso che l’esigenza di non conceder e al cun a dero ga d el diritto di esclusiva era già da tempo avvertita all’interno del gruppo Eventim-TicketOne. In proposito, viene i n ri l i evo una e-mail del 12 luglio 2017 tra TicketOne e F&P nella quale si riporta qu anto s egue: “ [d ue d ip endenti d i F &P]
dovranno anticipare a GO2 e ai box office siciliani il nuovo contratto e individuare delle azioni per far crescere la rete punti vendita in Campania e Sicilia al fine di ridurre al minimo le % di deroga al 100%”818. Rileva, inoltre, uno scam bio di e-mail del 22-23 novembre 2017, tra TicketOne e Friends&Partners, in cu i , p arl an do d ell a ven di ta dei biglietti di alcuni concerti in Toscana e del possibile accordo con Nuovo B.O. S.r.l., TicketOne afferma ch e: “ A parti re quindi da subito (o meglio dall’apertura del tour di [un noto cantante italiano] appena avvenuta) TicketOne non è nel l e condizioni di derogare l’esclusiva che ci lega. Il 100% dei biglietti deve essere assegnato a TicketOne. La capillarità dei PdV [punti di prevendita, n.d.r.] è comunque garantita dalla copertura della rete TicketOne e, se necessario, siamo nelle condizioni di aprire anche subito tutta la rete Toscana ‘Ex Lottomatica’ […]”819.
443. Sotto questo profilo, i sopra richiamati accordi con i concorrenti operatori di ticketing d i d im en si oni m i nori o locali, risultano funzionali a proteggere i diritti di esclusiva di cui gode TicketOne e a impedire ch e al tri o peratori d i ticketing concorrenti possano vendere tali biglietti mediante i loro sistemi di biglietteria automatiz zata. At travers o i predetti accordi commerciali, invero, il gruppo Eventim-TicketOne ha stabilmente precluso alla concorrenza non sol o i biglietti degli eventi live di m usica leggera prodotti, promossi e/o organizzati d ai prom oter n a z ion ali vi n col ati i n esclusiva a TicketOne e i biglietti degli eventi organizzati dai prom oter l o ca l i s ui q ual i tal i escl u si ve s ono state trasferite, m a anche gli ulteriori biglietti facenti parte dell’inventario degli operatori di ticketing concorrenti di dim ensione m inore o locale, tra i quali rientrano anche i biglietti dei clienti con cui questi ultimi hanno concluso accordi per l’erogazione dei servizi di biglietteria automatizzata. Pertanto, gli accordi stipulati da TicketOne con gli operatori d i
813 [Cfr. docc. nn. 550 e 635. I n particolare, nel cors o dell’istruttoria Ciaotickets (che ha rifiutato la propos ta di TicketOne inerente al l a s tipula di un contratto di es clusiva) ha evidenziato che in s eguito alla s tipula di un tale accordo di es clusiva con TicketOne: “avrebbe per s empre pers o la pos sibilità, per ora teorica di vendere online i biglietti per gli eventi di musica live, oltre a non poter più s ervirsi in t al e mercato della propria capillare rete di punti vendita, creata nel tempo mediante inves timenti s pecifici, divenendo di fatto u n intermediario di TicketOne. La propos ta di TicketOne, in s intesi, era finalizzata a precludere la vendita online agli op er at or i p r es ent i nella filiera dei s ervizi di biglietteria per eventi di musica live, in quanto TicketOne è interessata a divenire il s olo oper at or e p r es en t e online, dato che tale canale è des tinato a divenire l’unico canale distributivo per ques to tipo di biglietti” (s ottolineatura aggiun ta), c f r . doc. n. 635. Riguardo all’interesse s trategico di TicketOne circa la conclusione di contratti di esclusiva con gli operatori di t i cket i ng d i dimens ione locale o minore, va anche s ottolineato che il gruppo Eventim-TicketOne ha provato ad acquisire la biglietteria d i ZE D , c h e tuttavia ha rifiutato l’offerta (doc. n. 550).]
814 [Tra l’altro, in uno s cambio di e-mail interno a Friends &Partners è contenuta la s eguente affermazione: “l ’i n c id enz a Box Of f i c e Regionali è alta in termini di venduto” (doc. n. 207).]
815 [Cfr. doc. n. 100.]
816 [Cfr. docc. nn. 88, 105 e 207.]
817 [Cfr. docc. nn. 88, 105 e 207.]
818 [Cfr. doc. n. 194.]
819 [Cfr. doc. n. 95.]
ticketing di dim ensione minore o lo cale aumentano il numero di biglietti vincolato in esclusiva al sistema di biglietteri a automatizzata di TicketOne e alla relativa rete di vendita, sia online che offline, rendendo non co nten di bi le, p er g li operatori di ticketing concorrenti di TicketOne, un volume di biglietti ancora più elevato.
444. In quarto luogo, l’istruttoria ha accertato che la stipula di tali accordi contribuisce alla realizzazione della unitaria e com plessa strategia abusiva anche per gli effetti di preemption generati nel mercato rilevante. Ciò è stato acce rtato dall’istruttoria e trova ulteriore conferma nelle dichi araz ion i re se d a T i cketm aster i n s ede d i aud iz ion e i nf ra -procedimentale820. In particolare, Ticketmaster, dopo aver sottolineato “la complessità strategica ed operati v a del l o sviluppo di una rete di punti di prevendita”, ha evidenziato che “avere accesso ad un network offline già presente e operativo sul territorio italiano sarebbe più efficace per TM in termini di penetrazione e di venduto, soprattutto laddove, per le abitudini di acquisto dei consumatori il canale offline risulta ancora rilevante, come nelle zone del Sud Italia”821. Ticketmaster ha, quindi, evidenziato che non ha avuto neanche la possibilità di intavolare una trattativa con gli operatori di ticketing di dimensioni locali o m inori, in quanto quelli di m ag gi or ri l i evo strateg ico avevano g ià stipulato un accordo con TicketOne822, a causa della strategia di preemption posta in essere d al gru ppo Eve nti m -TicketOne823. Ciò è confermato, ad esempio, dalle previsioni conten ute n ell ’ accord o com m erci al e s tip ul ato da TicketOne con GO2 S.r.l. in data 20 dicembre 2017, che prevede a carico di ta le u l tim a s oci età l ’ i m pegno a “ non stipulare con Live Nation Italia S.r.l. o società collegate, (a titolo esemplificativo, società controllate, control l anti e/ o partecipate anche con quote di minoranza da Live Nation Italia S.r.l. o dai suoi soci), alcun accordo per la distribuzione dei titoli di ingresso. Al fine di evitare l’assegnazione di allotment da parte di Live Nation S. r.l. (o società collegate) , a società concorrenti di TicketOne e GO2, TicketOne si impegna a concordare di volta in volta eventuali deroghe a favore di GO2 (si ricorda che Ticketmaster fa parte del gruppo Live Nation, n.d.r.)”824.
445. Va, infine, rilevato che gli accordi stipulati da TicketOne con i concorrenti operatori di ticketing d i d i m ensi one m inore o locale risultano restrittivi della concorrenza anche in ragione del fatto che e ssi s i ca ratteri zz ano p er u na durata particolarmente lunga e, comunque, in ogni caso superiore ai due anni. In proposito, va anche aggiunto che tali accordi presentano clausole di tacito rinnovo825 – che in alcuni casi hanno già prodotto i propri effetti826 – suscettibili di estendere la durata degli stessi per un ulteriore periodo di tempo, pari a quello della durata inizialmente prevista.
446. Diversamente da quanto sostenuto dalle Parti in ordine alle carenze istruttorie relative alla valutazi one d i tal e condotta, vale sottolineare che le evidenze istruttorie sopra richiamate dimostrano ampiamente come la stipul a d egl i accordi con gli operatori di ticketing di dimensione minore o locale rientri nella com pl ess iva s trategi a abu si va d el gruppo Eventim-TicketOne, essendo stata realizzata con l’intento di precludere il m ercato rilevante a gl i operatori d i ticketing concorrenti. Tra l’altro, risulta irrilevante, rispetto alla restrittività concorren zi ale d ei pre detti acco rdi , l a circostanza per cui alcuni di essi sono stati stipulati con operatori attivi nelle Regioni del Centro e Nord Italia. In fatti , l’im presa dominante, per raggiungere gli obiettivi di preclusione delle reti locali di vendita, d i m i ni m iz zazi one d el le ipotesi di deroga e di estensione dei vincoli di esclusiva nella distribuzione online e offline dei biglietti per eventi live d i m usica leggera, ha operato scelte strategiche di carattere abusivo sull’intero territorio nazionale.
447. In definitiva, mediante la stipula degli accordi commerciali con gli operatori di ticketing di dimensione m i nore o locale, alla luce di tutte le precedenti considerazioni, il gruppo Even tim -Ti cketOne h a raf fo rzato l a p recl u si one concorrenziale del mercato rilevante prodotta dalla unitaria e complessa strategia abusiva in esame, impedendo ch e i concorrenti operatori di ticketing, soprattutto nuovi entranti, potessero f are ri co rso al le re ti l ocal i d i ve ndi ta, e vincolando in esclusiva tutti i biglietti degli eventi facenti parte del catalogo degli operatori di ticketing locali. La stipula di tali accordi, inoltre, minimizzando i casi di deroga al diritto di esclusiva dell’impresa dominante ha generato sinergi e restrittive della concorrenza rispetto alle ulteriori condotte che compongono l’unitaria strategi a ab usi va del g ru ppo Eventim -TicketOne, vale a dire quelle relative all’instaurazione di vin col i d i es clu si va, capti ve e n egozi al i , co n i promoter nazionali, che risultano pienamente attuati anche laddove, per ragioni legate alle esigenze di d i stri buz io ne dei biglietti, l’impresa dominante debba ricorrere alla vendita offline.
820 [Cfr. doc. n. 1515.]
821 [Cfr. doc. n. 1515.]
822 [Ticketmas ter ha dichiarato che: “Tuttavia, non è s tato pos s ibile per TM [Ticketmas ter, n.d.r.] s tipulare alcun accordo con i concorrenti operatori di ticketing di minore dimensione e/o di rilevanza locale, perché quando TM ha contattato t al i p l ayer , c om e ad es empio Box Office Tos cana, ha ricevuto risposte negative in quanto gli s tessi avevano già firmato accordi con TicketOne S.p.A.” (d oc . n. 1515).]
823 [Sul punto Ticketmaster ha os servato che: “anche la s tipula, da parte di TicketOne S.p.A., di accordi con i concorrenti operat or i d i ticketing di minori dimensioni e/o di rilievo locale, alla luce dell’importanza s trategica appena des critta, è riconducibile a una s trategia di preemption, finalizzata ad impedire l’entrata e/o a marginalizzare TM, quale concorrente nuovo entrante nel mercato italiano della vendita di biglietti per eventi live di musica leggera” (doc. n. 1515).]
824 [Cfr. doc. n. 1591 All. 23.]
825 [Cfr. doc. n. 889 e All.ti.]
826 [Si tratta dei contratti con Showtime Agency S.r.l. e Zenit S.r.l. Cfr. doc. n. 889 e All.ti.]