Altri (circa 400 titolari di
4.3. Le acquisizioni dei promoter nazionali
408. L’istruttoria ha accertato che anche le acquisizioni di quattro tra le principali società di promoting di eventi live di m usica leggera attive sull’intero territorio nazionale (Di and Gi, Friends&Partners748, Verti go e Vi vo Con certi )7 49 costituiscono un ulteriore tassello della unitaria e complessa strategia escludente del gruppo Eventim-T icketOne7 50, concorrendo alla preclusione del mercato rilevante. Infatti, grazie alla realizzazione di tali operazioni è stata sottratta a i concorrenti operatori di ticketing la possibilità di vendere la totalità dei biglietti dei promoter oggetto di acq ui si zi one, rendendo strutturali i vincoli di esclusiva gravanti sugli stessi nei confronti dell’impresa dominante. Si osserva, peraltro, che le suddette operazioni di acquisizione realizzate dal gruppo Eventim-TicketOne sono state acco m pagnate a nch e dalla stipula di contratti di esclusiva con i promoter divenuti c.d. captive. Tali contratti ri e ntrano n el l a com pl essi va strategia abusiva del gruppo Eventim-TicketOne in quanto assumono rilievo, nei rapporti tra i prom oter capti ve e i promoter locali esterni al gruppo societario, nelle ipotesi di cessione degli eventi751.
743 [I n propos ito s i ricorda che i biglietti più cos tosi associati ai pos ti migliori vengono normalmente venduti all’i n iz io d el p er i od o d i prevendita. Cfr. doc. n. 635.]
744 [Cfr., ad es empio, doc. n. 1510.]
745 [Cfr. doc. n. 889 e All.ti.]
746 [Cfr., ad es empio, docc. nn. 73, 88, 105, 194 e 207.]
747 [Cfr. docc. nn. 1506, 1514 e 1515.]
748 [Si ricorda che vi è continuità aziendale tra Friends&Partners e F&P. Cfr. s upra s ub BOX 2, nonché la nota integrativa del bilancio d i es ercizio relativo all’anno 2017 di Friends&Partners, la vis ura camerale di F&P Group S.r.l., la vis ura camerale di F& P Gr ou p S.r .l . i n liquidazione, la visura camerale di Friends & Partners S.p.A., nonché i docc. nn. 48, 131, 135, 153 e allegati, 1 5 9 , 1 5 9 Al l . 1 , 1 8 2 e allegati, 201, 546, 708 doc_13 omissis, 901, 916, da 1127 a 1134 e 1590 All. 3.]
749 [Dai documenti in atti emerge che già nel 2015 il gruppo Eventim-TicketOne aveva pianificato di acquisire s ocietà d i p r od uz ion e, promozione e organizzazione di eventi live di musica leggera attive in I talia. I n particolare, dal doc. n. 163 e 163 Al l . 1 , d en om i n at o
“STRATEGY MEETING REPORT-BREMEN 18/8/2015 -Acquisition of promoters” s i legge: “The promoter office must be s ep ar at ed f r om T1, but common s ervices can be provided by T1: budget must be reviewed on this base; CTS Eventim w i ll p r ovi de a l eg al /c on t r ol s cheme, ownership will not belong to T1, therefore we s uggest that T1 s tarts the negotiation and that CTS Eventim takes the lead from a certain point on including legal contract and clauses”.]
750 [Si rappres enta che la giuris prudenza europea non es clude l’ipotes i che un’operazione d i concentrazione pos ta in es s ere da un’impresa dominante cos tituisca un abuso di pos izione dominante. Cfr. Decisione della Commissione del 9 dicembre 1971, r el at iv a a un procedimento per l’applicazione dell’art. 86 del trattato CEE (I V/26811 — Europemballage Corporation; GU 19 7 2, n . L 7 ); CGU E , s entenza del 21 febbraio 1973 in causa C-6/72, Europemballage Corporation e Continental Can Company I nc. contro Commissione delle Comunità europee, ECJ 1973-00215, parr. 18-27.]
751 [Si ricorda che i contratti di es clusiva in es sere con i promoter nazionali del gruppo Eventim-TicketOne risultavano g i à v i g en ti al momento delle acquisizioni, come nel cas o di Vertigo, o comunque s ono entrati in vigore contestualmente al perfezi on amen t o d i t al i operazioni (docc. nn. 47, 60, 61, 901, 1591 e 1591 All.ti 1, 2, 10 e 12). Pertanto, anche i contratti di es clusiva con i promoter c ap t i ve s ono entrati in vigore s enza s oluzione di continuità rispetto alle intese Panischi e/o ai contratti di es clusiva s tipulati da TicketOne con l e s ocietà di promoting mediante le quali, prima delle acquisizioni sopra richiamate, i promoter pers one fisi ch e s v olg evan o l a p r o p r i a attività di promoting (docc. nn. 48, 1591 e 1591 All.ti 6 e 13). Cfr. s upra s ub BOX 2 che s i intende qui integralmente richiamato.]
409. Mediante tali operazioni di concentrazione752 il gruppo Eventim-TicketOne si è integrato verticalmente a monte con quattro tra i principali promoter nazionali attivi nel mercato della produzione di eventi live di musi ca l e ggera, al fine di instaurare con tali operatori relazioni captive e rafforzare così la propria posizione di dom i nanz a nel m erca to della vendita dei biglietti per eventi live di musica leggera, rendendo la preclusione del m ercato maggiormente stab il e e sostanzialmente irreversibile. L’istruttoria ha accertato che le sopra menzionate operazioni di acquisizione ri e ntran o nella unitaria e complessa strategia abusiva del gruppo Eventim-TicketOne in quanto sono state effettuate a l f in e di sottrarre in m aniera permanente agli operatori di ticketing concorrenti di TicketOne la possibilità di d i stri bui re, co n qualsiasi modalità, la totalità dei biglietti degli eventi prodotti e/o organizzati dalle soci età d i prom oti ng n a zi onal e oggetto di acquisizione. L’instaurazione di vincoli captive sulla totalità dei biglietti dei promoter acquisiti costituisce u n risultato che una impresa in posizione dominante non potrebbe lecitamente raggiungere per via negoziale attraverso la stipula di contratti di esclusiva né, a maggior ragione, mediante la realizzazion e di o perazi oni d i co ncentraz ion e, intenzionalmente realizzate per precludere il mercato753.
410. Pertanto, le suddette acquisizioni hanno rafforzato la strategia di foreclosure del gru ppo Eve ntim -Ti cketOne, am plificando l’effetto di preclusione nel mercato rilevante, posto che la totale sottrazione ai concorrenti della possibilità di vendere i biglietti degli eventi dei promoter acquisiti – i cui diritti di vendita non sono più suscettibili di negoziazione sul m ercato – ha ulteriormente m arginalizzato gli operatori di ticketing già attivi, ha limitato l ’ operati vi tà d ei nu ovi entranti e costituisce un ostacolo all’ingresso nel mercato per i concorrenti potenziali.
411. In particolare, per raggiungere questo obiettivo di foreclosure, il gruppo Eve nti m -TicketOn e, a ttravers o l e predette acquisizioni, ha vincolato in maniera strutturale l’attività di promoting di quattro tra i p ri nci p ali prom oter persone fisiche con accordi di collaborazione esclusiva e patti di non concorrenza di durata estremamente lunga754. In tal m odo il gruppo Eventim-TicketOne si è garantito in maniera stabile e duratura il diritto di distribuire con qu al si asi m odalità la totalità dei biglietti degli eventi prodotti e/o organizzati dai promoter capti ve p re cl ud endo d el tutto l a disponibilità degli stessi agli operatori di ticketing concorrenti. Invero, gravare tali promoter persone fisiche – ch e tra l’altro detengono partecipazioni di minoranza nelle società di promoting acquisite dal gruppo Eventim-TicketOne – con l’obbligo di mettere a disposizione esclusiva del predetto gruppo societario il proprio know-how, le proprie conoscen ze nel campo della produzione e organizzazione di eventi live di musica leggera, nonché le relazioni di natura p erson ale con gli artisti musicali755 che assumono un’elevatissima rilevanza strategi ca p er l o svol gi m ento d ell ’ attivi tà d i promoting756, preclude totalmente agli stessi di esercitare l’attività di promoting a l d i f uori d el g rupp o Even tim -TicketOne. Di conseguenza, la totalità dei biglietti degli eventi prodotti dai promoter captive ri s u l ta com pl etam ente incontendibile per gli operatori di ticketing concorrenti dell’impresa dominante e ciò concorre, uni tam en te al l e al tre condotte in cui si articola la com plessiva strategia abusiva, a precludere il m ercato rilevante in m aniera anticoncorrenziale.
412. Num erosi elementi agli atti del fascicolo testimoniano la finalità escludente del l e acq ui si zi oni . Ad e semp io, l’acquisizione da parte di CTS Eventim AG & Co. KGaA della quota di maggioranza di Vivo Concerti è stata condizionata alla stipula di contratti di esclusiva in favore di TicketOne, non solo con la società acquisita, ci o è Vi vo Con certi , m a anche con un’altra società di produzione di eventi facente capo al promoter persona fisica [C. Z.], cioè Saludo75 7. In pratica, il gruppo Eventim-TicketOne era disposto ad acquisire Vivo Concerti solo se avesse ottenuto anche l’escl us iva
752 [Quando un’operazione di integrazione verticale è realizzata da un’impresa in pos izione dominante, il s uo impatto s ulle d i nam ic he concorrenziali è di gran lunga maggiore ris petto a quello delle mere res trizioni verticali che, invece, pres entano u n carattere es clusivamente negoziale.]
753 [Cfr. CGUE, s entenza del 6 dicembre 2012, C-457/10 P, As traZeneca, cit., par. 134; Cons iglio di Stato s en t enz a n . 1 6 7 3 d el l ’8 aprile 2014.]
754 [Cfr., in particolare, docc. nn. 182 e allegati, 916, 975, da 1127 a 1134, 1145, 1353 e allegati, 1589 All. ti 1 e 2, 1590 All. 3, nonché quanto diffusamente illustrato nel BOX 2. Si ricorda che la Comunicazione della Commissione s ulle r es tr iz ion i d i ret tam en te connes se e neces sarie alle concentrazioni (2005/C 56/03, pubblicata nella GUUE C 56/24 del 5 marzo 2005), dopo aver chiarito che g l i obblighi di non concorrenza imposti al venditore nel contes to del tras ferimento di un’impresa s ono funzionali a s alvaguardare i l v al or e dei beni ceduti (punto 18), rileva che “Le claus ole di non concorrenza s ono giustificate per un periodo mas simo di tre anni , q u an d o l a ces s ione dell’impresa comprende il trasferimento della fedeltà dei clienti tanto come avviamento dell'azienda che come know -how, e per un periodo mas s imo di due anni quando è limitata all'avviamento dell’azienda” (punto 20). Tra l’altro, a titolo es emplificativo in quan t o nel cas o di s pecie non ricorre una ipotesi di restrizioni verticali, s i ricorda che un patto di non concorrenza di durata s uperiore a 5 an n i non rientra neanche nel campo di applicazione dell’es enzione per categoria di cui al Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissi one del 20 aprile 2010 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato s ul funzionamento dell’Unione europ ea a categor i e di accordi verticali e pratiche concordate (pubblicato nella GUUE L 102/1 del 23 aprile 2010), come chiarito dall’art. 5, com m a 1 , l et t . a), di tale regolamento UE.]
755 [A tali promoter s ono riferibili portafogli di artisti musicali di grande rilievo artistico ed economico che ris ultano tendenzial men te e s os tanzialmente s tabili. Cfr. docc. nn. 1542 All. 1, 1545 All. 1, 1547 All. 1, 1548 All. 1, 1568 All.1 e 1573 All. 1.]
756 [Cfr. doc. n. 1582. Va ricordato che l’as s et fondamentale per operare nel mercat o della produzione, promozione e organizzazione di eventi live di musica leggera non è cos tituito dalle immobilizzazioni materiali delle s ocietà di promoting (che r ap p r es en t ano s ol o u n veicolo s ocietario per lo s volgimento di tale attività), bensì dal bagaglio professionale, di know-how, rapporti, capacità e conos cenze dei promoter pers one fisiche, tra i quali figurano i s igg.ri [D. D. A.], [A. G.], [A. P.], [S. P.], [F. S.] e [C. Z.]. Tali promoter pers one fisich e operano da tempo nel mercato con uno s tabile portafoglio di clienti e, quindi, s ono in grado di garantire al gruppo Eventim-TicketOne la produzione e organizzazione di un gran numero di eventi live di artisti musicali, s ia di rilievo nazionale che internazi onal e , d i g r an d e notorietà e con elevato s eguito.]
757 [Cfr. doc. n. 1353 All. 3, nel quale s i riporta tes tualmente [omissis].]
nel ticketing di Saludo. Analoghe evidenze sono emerse anche con riferimento alle operazion i d i acq ui si zi one d el le società di promoting Di and Gi758, Friends&Partners759 e Vertigo760.
413. I documenti in atti761, invero, attestano pienamente che tali acquisizioni sono state realizzate con la final i tà d i far conseguire al gruppo Eventim-TicketOne, in maniera stabile ed estremamente duratura , i l d i ri tto di ven dere i n esclusiva, e con qualsiasi modalità, la totalità dei biglietti degli eventi live di musi ca l egg era pro dotti , p rom oss i e organizzati dai promoter persone fisiche [D. D. A.], [A. G.], [A. P.], [S. P.], [F. S.] e [C. Z.], per il tramite delle società di promoting entrate a far parte del gruppo Eventim-TicketOne762. A titolo merament e e sem pl if i cati vo, ri s ul tano em blematiche le seguenti evidenze in atti “I still think that locking [F. S.] ticketing should be our m ai n target af ter [Vertigo] deal”763; “Keep [F. S.] on board as a 40% shareholder (with lock-up, non-compete etc.) for a minimum period of [1-5] or [5-10] years, and at the same time win 100% of the ticketing rights for Ticketone as part of the transaction, without any additional payments and on terms no less favorable for T1 than Panischi […]”764; “On its side T1 will extend its ticketing rights from 2019 (actual term date) up to the end of the [5-10] years deal [il riferimen to è a [C. Z.], n.d.r.] […]”765 e “Certainly, this is not a cheap deal and it needs a significant inves tm ent, but thi s i s the best partnership to guarantee adequate contents to TicketOne as well as to confront with LN-TM future competiti on i n Italy [il riferimento è a [F. S.], n.d.r.] […]”766.
414. Quanto precede è confermato anche dalla posizione assunta dagli stessi promoter acquisiti, i quali realizzano ex post com e l’essere parte del gruppo Eventim-TicketOne non comporti alcun vantag gi o per l a p ropri a a ttivi tà, m a costituisca unicamente un beneficio per l’attività di ticketing svolta da TicketOne, i n q uanto dri ver d i cre s ci ta d el gruppo767, a fronte dell’imminente ingresso sul mercato italiano di Ticketmaster768.
415. Tali acquisizioni assumono grande rilievo nell’ambito della complessiva strategia abusiva del g ru ppo Eve nti m -TicketOne in quanto precludono completamente e irreversibilmente ai concorrenti operatori di ticketing la possibilità d i distribuire i biglietti dei promoter captive, sommandosi ai vincoli di esclusiva negoziali con i quali l’impresa domi nante ha vincolato la quasi totalità del fabbisogno distributivo di altri importanti o strategici promoter769, e co nsen tono i l trasferimento dell’esclusiva sui promoter locali. Le acquisizioni, tra l’altro, sono state re ali zz ate nel l ’am bi to d i u na strategia abusiva che si inserisce in un contesto di mercato parti co lare caratteri z zato n on s ol o dal f atto ch e l e dinamiche concorrenziali risultano già affievolite dalla presenza di un’impresa in posizione dominante – diven uta tal e durante il precedente peculiare assetto di mercato da lungo tempo caratterizzato dall’esistenza di vincoli di esclusiva in suo favore – ma anche in un momento in cui si sarebbero potute creare le condizioni per l’avvio di una concorrenza sul m ercato rilevante, grazie all’ingresso di nuovi operatori, anche stranieri come Ticketmaster, e per l’approssimarsi dell a scadenza delle precedenti esclusive, laddove non sostituite dai contratti di esclusiva stipulati dall’impresa dominante e attualmente vigenti.
416. Dai documenti in atti770 e dai dati quantitativi descrittivi del posizionamento dei vari operatori attivi nel mercato della produzione, promozione e organizzazione di eventi live di musica leggera, è emerso che i promoter acqui si ti d al
758 [Cfr. docc. nn. 975 e 1589 All. 2. I l contratto con Di and Gi è s tato poi effettivamente stipulato (cfr. docc. nn. 47 e 1591 All. 12).]
759 [Cfr. docc. nn. 159, 182 e relativi allegati e 1590 All. 3. I l contratto con Friends&Partners è s tato poi effettivamente s tipulat o (c f r . docc. nn. 901 e 1591 All. 10).]
760 [Al riguardo nel “Cooperation Agreement Promoting Italy” è riportato quanto s egue: “I mmediately after its in corpor at i on N E WCO […] s hall enter into an exclus ive ticketing agreement […] with TicketOne SpA, the italian ticketing subsidiary of E VE N TI M g r o u p an d affiliate of MEDUSA” (enfasi in originale). Cfr. docc. nn. 1145 e 1589 All. 1. I l contratto con Vertigo è s tato poi effettivamente stipul ato (cfr. doc. n. 60).]
761 [Cfr., ad es empio, docc. nn. 118, 134, 135, 138, 152, 159 e relativi allegati, 161, 173 e 975.]
762 [Cfr. anche docc. nn. 1058 e 1182.]
763 [Cfr. doc. n. 161.]
764 [Cfr. doc. n. 152.]
765 [Cfr. doc. n. 173.]
766 [Cfr. doc. n. 159 e relativi allegati.]
767 [Vertigo ha dichiarato che: “Mi chiedo che s enso abbia la nos tra quota s ocietaria. Sono s empre s tato molto dubbioso s u q u es t o , e non è mai s tata mia intenzione mantenere quote s ocietarie, non lo ritengo giusto né equo. […] Tutto ciò è appunto figlio una l og i c a i n cui l’unico interesse è quello di acquisire i diritti della biglietteria” (docc. nn. 1058 e 1182).]
768 [Vertigo ha anche dichiarato che: “Eventim ha voluto s cendere s ul campo di battagli a contro LN, e le guerre cos tano. Sono neces s ari investimenti e s trategie. I l primo dei quali è l’acquisto del 100% delle quote di tutti i promoter del gruppo” (doc c. nn. 10 5 8 e 1182). TicketOne ha affermato che: “Certainly, this is not a cheap deal and it needs a s ignificant i n ves tmen t , b u t t h is i s t he b es t partners hip to guarantee adequate contents to TicketOne as well as to confront with LN-TM future competition in I taly” (doc. n . 1 5 9 e relativi allegati).]
769 [La capacità preclusiva degli accordi di esclusiva s tipulati dall’impresa dominante con operatori indipendenti attivi s u u n m er c at o collegato a quello nel quale la s tes s a opera, è s tata chiarita anche dalla Commis s ione europea negli Orientamenti relativi al la valutazione delle concentrazioni non orizzontali a norma del regolamento del Cons iglio relativo al controllo d el l e c on c en t raz i on i t r a impres e (2008/C 265/07, pubblicato nella GUUE C 265/6 del 18 ottobre 2008), par. 36.]
770 [Cfr. docc. nn. 938, 938 All.ti, 1587 e 1587 All.ti.]
gruppo Eventim-TicketOne presentano, congiuntamente, un notevole rilievo nel merca to771 e ci ò co sti tu i sce u na ulteriore conferma del fatto che i legami strutturali di tipo captive, con i quali l’impresa dom i nan te ha vi n col ato l a totalità del fabbisogno distributivo di tali promoter, risultano funzionali alla realizzazione della com p les sa e u ni tari a strategia preclusiva. In particolare, sulla base di tali dati si è potuto constatare che Di and Gi, Friend s&Partners 77 2, Vertigo e Vivo Concerti, hanno catturato, nell’anno 2019, il [30-35%] circa del mercato in termini di valore di bi gl i et ti (Tabelle 1 e 5). Quindi il gruppo Eventim-TicketOne grazie all’acquisizione di tali prom oter h a s i gni f ica tivam ente consolidato la propria presenza nella produzione di concerti, raggiungendo una quota d i m ercato a nal oga o an che superiore a quella del gruppo Live Nation (pari a circa il [20-25%] nel 2019)773.
417. L’im portanza strategica dell’acquisizione di tali promoter nazionali è altresì testimoniata dall a ci rco stan za ch e essi sono titolari, nella maggioranza dei casi, dell’intestazione fiscale degli eventi live di musica leggera che producono e/o organizzano774. Tale aspetto assume un grande rilievo strategico per l’attuazione della strategia abusiva, non solo sotto il profilo del fatturato realizzato da tali società, ma soprattutto con riferimento all’autonomia decisi on ale ch e l a titolarità dell’intestazione fiscale comporta con riguardo alle scelte relative alle m odal i tà d i ve ndi ta d ei b i gl i etti e all’operatore di ticketing cui affidare il servizio775.
418. Inoltre, occorre considerare che il m ercato degli eventi live di musica leggera risulta altamente concentrato, i n quanto un ristretto numero di promoter nazionali rappresenta il vero mercato degli eventi live di musi ca l eg gera 77 6 m entre la restante parte dei promoter attivi in Italia, ancorché numericamente rilevante, si o ccu pa p ri nci pal m ente della produzione e organizzazione di eventi di m inor rilievo e m inor seguito. In particolare, l’istruttoria ha accertato che gli eventi dei promoter non vincolati all’impresa dominante presentano, da un punto di vista commerciale, una s carsa attrattiva econom ica, in quanto riguardano artisti m eno fam osi che “ performano in venue di ridotta capienza e, conseguentemente, il giro d’affari risulta molto contenuto e marginale. […] minore il numero dei biglietti che risulta possibile vendere, tra l’altro a un prezzo che risulta generalmente inferiore a quello dei biglietti per gli eventi degli artisti musicali più noti e affermati, prodotti dai principali promoter nazionali”777.
419. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, quindi, l’eccezione sollevata d all e Parti , i n o rd in e al l ’as seri ta illegittimità della contestazione delle acquisizioni dei promoter Di and Gi, Friends&Partners, Vertigo e Vi vo Con certi , non risulta fondata. Infatti, tali operazioni non sono state autonomamente valutate dall’Autorità in applicaz ion e del l a norm ativa sul controllo delle concentrazioni, bensì quali con dotte facenti parte dell’unitaria e com p less iva s trategi a abusiva del gruppo Eventim-TicketOne e solo nella misura in cui e sse, vi ncol and o i n m ani era stab il e e di f atto irreversibile l’intero fabbisogno distributivo dei promoter acquisiti all’impresa dominante (come emerso dai contratti d i esclusiva comunque stipulati con i promoter captive), risultano esplicitamente final iz zate a p recl ud ere i l m erca to rilevante agli operatori di ticketing concorrenti.
420. Com e chiarito dalla giurisprudenza, la nozione di abuso di posizione dominante ha natura proteiforme, derivante dalla non esaustività dell’elenco contenuto nell’articolo 102 del Trattato778. In tale ottica, com portam enti astrattamente legittimi dal punto di vista antitrust possono assumere una connotazione abusiva qualora siano adotta ti da un’impresa che ricopra nel mercato una posizione dominante. In particolare, l a n ozi on e di a buso d i p osi zi one dom inante può essere anche espressione del più generale divieto di abuso del diritto, in quanto essa mira ad a ccertare la portata anticoncorrenziale dell’insieme di comportamenti, di per sé a nch e l egi ttim i , re al i zzati d all ’ im p resa i n posizione dominante e preordinati al conseguimento, in pregiudizio di terzi, di finalità di verse d a q uel le p er cu i g l i stessi sono stati riconosciuti779. Muovendo da tali considerazioni, nel caso di specie, non vi è stata alcuna violazione o aggiramento della normativa europea, in quanto la complessiva strategia abusiva del gruppo Eventim -TicketOne, dell a
771 [Rileva, inoltre, porre in evidenza che i promoter nazionali acquisiti dal gruppo Eventim-TicketOne, ancor c h é d al p u n to d i v i s ta s ocietario s iano formalmente di nuova cos tituzione, rappresentano promotori e organizzatori di eventi live di musica legg er a at t i vi i n I talia. I nfatti, ciò che rileva è l’attività di promoting svolta dai promoter persone fisiche che il predetto gruppo ha vincolato in es clus iva e che, come detto, operano s ul mercato da lungo tempo, producendo e organizzando numerosi eventi live di musica legger a d i ar t i s t i
771 [Rileva, inoltre, porre in evidenza che i promoter nazionali acquisiti dal gruppo Eventim-TicketOne, ancor c h é d al p u n to d i v i s ta s ocietario s iano formalmente di nuova cos tituzione, rappresentano promotori e organizzatori di eventi live di musica legg er a at t i vi i n I talia. I nfatti, ciò che rileva è l’attività di promoting svolta dai promoter persone fisiche che il predetto gruppo ha vincolato in es clus iva e che, come detto, operano s ul mercato da lungo tempo, producendo e organizzando numerosi eventi live di musica legger a d i ar t i s t i