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L’imposizione da parte di TicketOne dell’esclusiva sui promoter locali

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4.4. L’imposizione da parte di TicketOne dell’esclusiva sui promoter locali

422. Alla luce degli elementi acquisiti in istruttoria, un ulteriore tassello della strategia abusiva del gruppo Eventi m -TicketOne consiste nell’imposizione dell’esclusiva gravante sui promoter nazionali, co ntrattu ali zz ati e capti ve, s ui promoter locali, ogniqualvolta questi ultimi, in seguito all’acquisto dei diritti di organizzazione di specifici eventi live d i m usica leggera, siano direttamente coinvolti nella loro realizzazione. Anche tale co m portam ento è f unz ion ale a l la realizzazione della complessiva strategia di foreclosure dell’impresa dominante nelle ipotesi in cui i promoter vin co l ati in esclusiva abbiano ceduto i diritti dei singoli eventi ai promoter locali. Infatti, in questi ca si , i n a ssenz a di vi n col i strutturali con i promoter captive o di contratti di esclusiva, solo l’impos iz ion e del l ’ escl usi va su i prom oter l o cal i consente di sottrarre pienamente ai concorrenti operatori di ticketing la disponibilità dei biglietti relativi a tali eventi.

423. L’istruttoria ha accertato che tale condotta assum e rilevanza strategica ai fini della realizzazione della com plessiva strategia di foreclosure del gruppo Eventim-TicketOne. Infatti, TicketOne, nelle ipotesi di ce ssi on e degl i eventi ai promoter locali780, avrebbe potuto non essere scelta come operatore di ticketing esclusivo o, i n og ni cas o, non avrebbe potuto distribuire i biglietti degli eventi ceduti nei termini quantitativi e con le modalità (di protezione d el canale online e di esclusiva temporale) imposte ai promoter captive e contrattualizzati. Ciò in qu anto, com e ri s ul ta dall’istruttoria781, nella normale prassi di mercato precedente alla realizzazione della strategia abusiva d a parte del gruppo Eventim-TicketOne, nelle ipotesi di cessione degli eventi i promoter locali acquisiscono anche la titolarità d ell a relativa intestazione fiscale e, quindi, godono della facoltà di scegliere l’operatore di ticketing, nonché d i deci dere l e m odalità di distribuzione dei biglietti, posto che il rischio d’impresa connesso alla buona ri u s ci ta d el l ’evento g rava interamente a loro carico.

424. Pertanto, ai fini della piena attuazione della strategia abusiva, l’impresa dominante è dovu ta ri corre re a nche all’im posizione, sui promoter locali cessionari di singoli eventi, dei vincoli di esclusiva gravanti sui promoter contrattualizzati e captive. Diversamente, il gruppo Eventim-TicketOne s arebbe ri m asto es posto a l ri s ch io ch e i promoter locali affidassero anche ai concorrenti operatori di ticketing la vendita dei biglietti degli eventi dei prom oter captive e contrattualizzati, con conseguente affievolimento della portata preclusiva d el la s trategi a ab usi va. Val e, altresì, sottolineare che la realizzazione di tale condotta da parte dell’impresa dominante si è resa necessaria in quanto nel nostro ordinamento vige il principio di relatività del contratto ( articolo 1372 del Codice Civile), in base a l qu ale i l contratto, al di fuori dei casi previsti dalla legge, non è suscettibile di produrre effetti nei confronti d i sog getti te rzi . Pertanto, in ragione del fatto che i promoter locali non sono contrattualmente vincolati in esclus iva a Ti cketOne, né fanno parte del medesimo gruppo societario, l’impresa dominante ha dovu to i m porre a nch e n ei co nf ron ti d i tal i operatori, in caso di cessione degli eventi in loro favore, i vincoli di esclusiva gravanti sui promoter captive e contrattualizzati. Diversamente, tali vincoli di esclu siva non avrebbero potuto trovare applicazion e n ei co nf ron ti d ei promoter locali, risultando essi terzi rispetto ai legami di esclusiva di carattere negoziale e strutturale intercorrenti tra TicketOne e i promoter nazionali.

425. Peraltro, dai docum enti acquisiti nel corso dell’istruttoria em erge che il gruppo Eventim -TicketOne era pienamente consapevole della centralità dell’imposizione dell’esclusiva sui promoter locali al fine di garantire l’effettivo

780 [I n particolare, i promoter locali pos s ono es s ere meri pres tatori di s ingoli s ervizi oppure partecipare o compartecipare all’organizzazione di s pecifici eventi, con ris chio d’impresa a loro totale o parziale carico. Cfr., tra gli altri, docc. nn. 564, 564 All.t i 1 D , 1J e 4, 949, 949 All. 1, 1355, 1355 All.ti 2, 3 e 7, 1364, 1364 All. 6, 1367, 1367 All.ti 1 e 2, 1507, 1510, 1511, 1512. Si vedano, inoltre le Sezioni I II.2.2 e I II.2.3.]

781 [Cfr., ad es empio, docc. nn. 550 e All.ti (in particolare All.to CS12a), 1507, 1512, 1593 e 1593 All.ti.]

rispetto dell’esclusiva di vendita in favore di TicketOne, funzionale alla piena attuazione della com pl essi va s trategi a abusiva di preclusione del mercato rilevante. In particolare, si legge: “ Anche grazie al tuo/vostro supporto e intervento siamo riusciti a far rispettare gli accordi (trovando anche i giusti equilibri) con i local promoter con l’obiettivo di poterne beneficiare come gruppo (vedi reti e local in Campania e Toscana - abbiamo ancora un problema non indifferente con il Veneto ma sempre con la coesione di gruppo risolveremo anche questo [si parla di ZED, n.d.r.])”782. Tali evidenze istruttorie fanno anche emergere come la sottoscrizion e, d a p arte d ei prom oter l o ca l i, dell’impegno al rispetto dell’esclusiva di TicketOne assume un rilievo ancora maggiore per l’impresa dominante laddove il promoter locale sia coinvolto nell’organizzazione di eventi presso venue che hanno in essere accordi di ticketing co n soggetti terzi (come nel caso delle venue gestite da ZED783).

426. Diversamente da quanto sostenuto dalle Parti, i promoter del gruppo Eventim-TicketOne n on e rano l i b eri di cedere gli eventi senza la relativa intestazione fiscale, in quanto tra i limiti imposti dalla legge all’autonomia negozi al e rientrano anche quelli stabiliti dalla normativa europea a tutela della conco rrenz a. I nvero, n el ca so d i s peci e, l a cessione degli eventi ai promoter locali non accompagnata dai diritti sull’intestazione fiscale, anche a presci n dere d al fatto che essa risulti contraria alla normale prassi di mercato praticata dalle Parti784 (e giustificata d al f atto ch e, i n caso di cessione degli eventi, grava sul promoter locale il rischio d’impresa relativo alla loro organizzazione785) è parte della unitaria e complessa strategia abusiva posta in essere dal gruppo Eventim-TicketOne per precludere i l m erca to rilevante.

427. Parimenti, risulta priva di pregio l’eccezione sollevata dalle Parti i n o rd in e al f atto ch e l ’Autori tà a vrebbe falsamente rappresentato i rapporti economici e le dinamiche della filiera di produzione degl i even ti l i ve d i m usi ca leggera. Infatti, in caso di cessione di singoli eventi non viene in rilievo il rischio dell’intero tour, come sostenuto dal l e Parti, bensì il rischio d’impresa relativo all’organizzazione del singolo evento ceduto. D al l e ri su l tan ze i stru ttori e è em erso che il rischio dell’organizzazione del singolo evento grava sul promoter locale ce ssi onari o i n q uan to è tal e operatore a sostenerne completamente i costi, a prescindere dalla buona riuscita economica dello stesso, come chiarito anche da Zed nel corso dell’audizione finale786. Infatti, rispetto agli eventi ceduti, il promoter naz io nal e si a ssi cura sem pre il pagamento del prezzo di cessione e non deve sostenerne i costi organi zz ati vi , ch e res tan o a ca ri co d el promoter locale.

428. Al riguardo, inoltre, risultano inconferenti gli argomenti addotti dalle Parti in ordine al carattere infragru ppo dei contratti di esclusiva stipulati con i promoter del gruppo Eventim-TicketOne. Infatti, in caso di cessi one d egl i even ti non rileva quale sia il legame sussistente tra i promoter nazionali e Ti cketOne, ovvero s e e ssa s ia u n icam en te negoziale o anche strutturale, posto che in caso di cessione degli eventi a soggetti terzi rispetto ai cont ratti di esclusiva e al gruppo societario Eventim-TicketOne, l’imposizione dell’esclusiva risulta necessaria all a p ien a attuaz ion e del l a com plessiva strategia abusiva. Nel caso di specie, diversamente da q uanto s osten uto d all e Parti , l ’ im p osi zi one dell’esclusiva risulta restrittiva della concorrenza in quanto parte integrante della strategia di foreclosure, a prescindere dal fatto che il gruppo Eventim-TicketOne possieda o meno una essential facility, in quanto la fattispecie che vi e ne i n rilievo e che è stata contestata alle Parti non è quella del rifiuto a contrarre.

429. Risulta indim ostrato, inoltre, il fatto che i promoter del gruppo Eventim -TicketOne intendano riservarsi l’intestazione fiscale degli eventi ceduti per evitare il rischio di insolvenza al quale sarebbero e sposti s e i prom oter locali affidassero a operatori di ticketing diversi da TicketOne la vendita dei biglietti. Infatti, le Parti non hanno prodotto alcun documento a sostegno di tale asserzione ma, al contrario, hanno dimostrato che esistono metodi alternati vi per evitare il rischio di insolvenza. In proposito, Vertigo787 ha chiarito che vi è la pos si bi li tà d i attuare o peraz ion i d i parziale canalizzazione degli incassi delle vendite dei biglietti, in modo che gli o peratori d i ti cketi ng re tro cedan o direttamente ai promoter nazionali la parte degli incassi di loro pertinenza, come ad esempio quella corrisponden te a l prezzo di cessione dell’evento, se non ancora corrisposto dal promoter locale. Al riguardo va comunque evidenziato che i docum enti acquisiti nel corso dell’istruttoria788 evidenziano una prassi di m ercato in forza d el l a qu ale, i n cas o di cessione dell’evento ai promoter locali, i promoter nazionali richiedono il pagamento della parte fissa ( i l c. d . m i n im o garantito) prima della realizzazione dell’evento (e, in alcuni casi, solo parzialmente e in m inima parte il pagamento del saldo il giorno dell’esecuzione dell’evento).

430. I documenti in atti dimostrano che l’impresa dominante ha esercitato pressioni sui promoter nazionali affinché si attivassero per imporre i vincoli di esclusiva sui promoter locali, controllandone anche l ’ ef fetti va tra spos iz ion e. I n particolare, il gruppo Eventim -TicketOne ha im posto ai promoter nazionali, vincolati in m aniera strutturale o

782 [Cos ì TicketOne in uno s cambio di e-mail con Friends&Partners (doc. n. 78).]

783 [Cfr. doc. n. 550 e documenti allo s tesso allegati.]

784 [Cfr., ad es empio, docc. nn. 550, 1507 e 1512.]

785 [Cfr., ad es empio, docc. nn. 1507, 1510, 1511, 1512, 1805, 1806 e 1843.]

786 [Cfr. doc. n. 1843.]

787 [Cfr. doc. n. 1819.]

788 [Cfr., ad es empio, docc. nn. 949 e 949 All. 1, 1355 e 1355 All. 2, nonché 1364 e 1364 All. 6.]

contrattuale789, l’obbligo di far riconoscere ai promoter locali cessionari degli eventi, il proprio diritto di esclusiva nella vendita dei biglietti790, con applicazione delle medesime condizioni economiche applicate ai promoter n az ion al i, s ia con riferimento alla determinazione dell’aggio che riguardo alle altre commissioni di servizio791.

431. Dalle risultanze istruttorie è emerso che i promoter nazionali hanno sistematicamente792 inviato a i prom oter locali una comunicazione793 al fine di ottenere il loro consenso espresso al rispetto del diritto di esclusiva di cu i god e TicketOne nella vendita dei biglietti. Più di recente, alcuni promoter nazionali hanno addirittura inserito un a s peci fi ca clausola all’interno degli accordi con i promoter locali in m odo da ottenere più facilmente il consenso di questi ultimi a l rispetto dell’esclusiva di TicketOne794. Altri documenti, acquisiti nel corso dell’istruttoria, danno prova del fatto ch e i l gruppo Eventim-TicketOne è riuscito a imporre l’esclusiva sui promoter locali, in quanto tali operatori hanno prestato i l loro consenso795, in alcuni casi anche oralmente796, impegnandosi a vendere i biglietti in esclusiva tramite la rete d i vendita dell’impresa dominante.

432. Em erge, altresì, che gli impegni assunti dai promoter locali prevedevano che in caso di mancata osservanza d el diritto di esclusiva di TicketOne, l’accordo con il promoter nazionale si sarebbe risolto ai sensi del l ’arti co lo 1 4 56 d el Codice Civile e sarebbe stata comminata una penale sia per ogni biglietto n on a ttri bui t o a T i cketOne ch e p er l a violazione dell’esclusiva online797. Vale anche aggiungere che in alcuni contratti di escl u si va è s tata p revi sta u na specifica penale per l’inosservanza dell’obbligo di far sottoscrivere ai promoter locali l’impegno al rispetto dell’esclusiva di TicketOne798.

433. Dai documenti acquisiti nel corso dell’istruttoria è emerso che TicketOne ha esercitato pressi oni s ui prom oter nazionali affinché i promoter locali si impegnassero a rispettare i suoi diritti di esclusiva (“LN [Live Nati on, n . d.r. ] ha obbligato zed a firmare e così ha fatto... Manca solo il giro di vite di [Di and Gi] sui quali intervengo a breve”)799.

Anche alla luce di tali pressioni, i promoter nazionali hanno insistentem ente richiesto ai promoter locali la sottoscrizione del documento di impegno al rispetto dell’esclusiva di TicketOne800, operando in maniera capill are p er raggiungere tale risultato801. Risulta, altresì, che TicketOne ha svolto controlli sui promoter nazionali p er veri f i care che i promoter locali si fossero impegnati a rispettare il suo diritto di esclusiva802.

434. In definitiva, l’istruttoria ha dim ostrato che l’im posizione dell’esclusiva di TicketOne sui promoter locali costituisce parte integrante della complessiva strategia di foreclosure del mercato della vendita di biglietti p er e venti live di m usica leggera realizzata dal gruppo Eventim-TicketOne. Tale comportamento, infatti, risulta strum ental e a ll a piena realizzazione della unitaria e complessa strategia abusiva di preclusione concorrenziale del mercato rilevante nel

789 [Cfr. la Sezione I I I.5.2.]

790 [Cfr., ad es empio, docc. nn. 47, 48, 49, 50, 51, 60, 61, 901, 919, 919 Allegato, 1368 e 1368 All. 1. I noltre, nei contratti di es clus iva s tipulati da TicketOne è anche pres critto che i promoter nazionali hanno l’obbligo di agire o cooperare in giudizio per as s icurare il diritto di es clusiva di TicketOne nel cas o in cui i promoter locali lo abbiano violato, nonché di porre i n es s er e l e at t i v it à s tragiudiziali che a tal fine s i rendano necessarie, concordandole con TicketOne.]

791 [Cfr. docc. nn. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 60, 61, 142, 889 e All.ti, 901, 901 Allegato, 919, 1368, 1368 All. 1, 1591 e 1591 All.ti da 1 a 13.]

792 [Si vedano, a titolo es emplificativo, i docc. nn. 83, 96, 196, 564, 564 All. 1A, 1000, 1001, 1002, 1007, 1008, da 1015 a 1 0 2 1 , d a 1027 a 1041 e 1095.]

793 [I l cui facsimile è allegato ai contratti di es clusiva ed è richiamato es pressamente nelle previsioni contrattuali su ll ’i mp os i zi on e ai promoter locali dell’es clusiva di cui gode TicketOne.]

794 [Cfr., ad es empio, docc. nn. 949 All. 1, 958, 958 All. 1, 1069, 1070, 1071, 1073 e 1074, 1104, da 1189 a 1198, da 13 2 6 a 1 3 3 1 , 1355, 1355 All.ti 2, 4 e 7.]

795 [Cfr., ad es empio, docc. nn. 957 e 957 Allegato denominato “Contratti 2018 T1 – TM”, 1364, 1364 All. 1, 1490, 1490 All. 2, 1540 e 1540 All. 3.]

796 [Cfr. docc. nn. 958, 958 All.ti e 1543.]

797 [Ad es empio, la penale in ques tione è s tata fis s ata nella mis ura del [2,5 -3,5] euro per ogni biglietto rientrante nel diritto di es clusiva che non s ia s tato attribuito a TicketOne e di [20.000-30.000] euro per la violazione del diritto di es clusiva per la dis tribuzion e mediante il canale online, s ia nell’allegato V al contratto con Trident (doc. n. 57), che nell’allegato I V al contratto con D i and Gi (doc. n . 47). Sempre a titolo es emplificativo s i riporta che nel cas o dell’allegato I V al contratto di es clus iva s tipu lat o c on OT R (d oc . n . 5 0 ), Saludo (doc. n. 51) e Vivo Concerti (doc. n. 61), tale penale è s tata fissata nella misura di [10.000-20.000] eur o. N el c as o, i n v ec e, dell’allegato I I al contratto di es clusiva con i promoter nazionali del gruppo Live Nation (doc. n. 49), la penale è s tata fissata in m i s ur a pari a [2-3] euro più I VA per ogni biglietto rientrante nel diritto di es clusiva non attribuito a TicketOne. I n manier a an c or a d i v er s a è s tata determinata la penale nei contratti stipulati da Vertigo con i promoter locali (docc. nn. da 1189 a 1192 e da 1194 a 1197).]

798 [Cfr. doc. n. 52]

799 [Cfr. doc. n. 117.]

800 [Cfr., ad es empio, docc. nn. 564 e 564 All.ti 1A, 1C, 1H e 1N.]

801 [Al riguardo, viene in rilievo una e-mail tra F&P e TicketOne nella quale s i legge: “Diritto di es clusiva di T1 – loc al p r om ot er . Con riferimento al diritto di es clusiva di T1 avente ad oggetto la prevendita con qualsiasi modalità del 100% (s alvo der og h e) d ei t i tol i d i ingresso in prevendita F&P dovrà far s ottoscrivere a tutti i local promoter il testo di impegno (allegato sub. I V). […] I local promoter s u cui intervenire per primi s ono: Zed, [S. B.], [Go.] e [T.] e [N. L.], [R.] e [N. L. F.] [viene menzionata una s erie di promot er locali, n.d.r.]. A s eguire bisognerà anticipare di persona il nuovo contratto fra F&P e T1 a [Gr.] e [B.]” (doc. n. 194). Cfr. anche doc. n. 5 5 0 e documenti allo s tesso allegati.]

802 [Cfr., in particolare, docc. nn. 117, 1093 e 1097.]

caso di cessione di eventi ai promoter locali. In tali casi, infatti, è proprio grazie all’imposizi one d el l’ escl us iva ch e i promoter locali risultano vincolati all’impresa dominante per la vendita dei biglietti degli eventi ceduti, che restano così preclusi agli operatori di ticketing concorrenti. L’imposizione dell’escl u si va, a l co ntem po, g aranti sce a ll ’ im pre sa dom inante la piena efficacia della strategia abusiva, in quanto i promoter locali restano vincolati anche all’applicazione delle medesime condizioni economiche per i servizi di ticketing praticate dal gruppo Eventim-TicketOne s ui prom oter captive e su quelli contrattualizzati.