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Accordi modificativi dell’accordo di separazione e di divorzio

Vera Tagliaferri Notaio in Crema

3. L’evoluzione dell’autonomia privata nel diritto di famiglia

3.3. Accordi modificativi dell’accordo di separazione e di divorzio

La autonomia negoziale si rammostra al meglio di sé nei contratti modificativi degli accordi di separazione e divorzio, aventi lo scopo precipuo di integrare le pattuizioni contenute nell’accordo di separazione o nella sentenza di divorzio32.

Essi regolano aspetti economici oppure personali connessi alla rottura coniugale, collocandosi, tuttavia, al di fuori dell’accordo di separazione raggiunto dalle parti e omologato dal Tribunale o al di fuori della sentenza di divorzio emessa dal giudice33.

Tali accordi possono essere integrativi del verbale di separazione consensuale o del divorzio congiunto oppure di tipo derogatorio o modificativo delle condizioni omologate dal Tribunale.

La prima delle due tipologie di accordi a latere presenta una natura prettamente

e durante la piena persistenza del vincolo. L’autore ritiene poi legittima la stipula di accordi prematrimoniali che, come tali, siano quindi anteriori al matrimonio, prevedendo la possibilità di rinegoziarli qualora appaiano inattuali al momento dello scioglimento del matrimonio, magari perché intervenuto dopo molti anni dalla redazione degli accordi in commento.

32 Con opposte soluzioni, M. COMPORTI, Autonomia privata e convenzioni preventive di

separazione, di divorzio e di annullamento del matrimonio, cit., c. 105 ss., e G. GABRIELLI, Indisponibilità preventiva degli effetti patrimoniali del divorzio, cit., 1996, I, 695 ss.; G. OBERTO, I contratti della crisi coniugale, t. I, Ammissibilità e fattispecie, e t. II, Contenuti e disciplina, Milano, 1999; G. OBERTO, Gli accordi a latere nella separazione e nel divorzio, in Fam. e dir., 2, 2006, 153.

33 V. DE VELLIS - V. TAGLIAFERRI, I Patti prematrimoniali, Milano, 2015, 42 ss.; l’evoluzione

dei diversi orientamenti in materia è giunta sino all’attribuzione di validità seppur nel rispetto di interessi protetti; gli orientamenti in merito agli accordi a latere della separazione da segnalare sono i seguenti: invalidità assoluta degli accordi a latere per non essere stati sottoposti al vaglio dell’Autorità giudiziaria (Cass. civ., 5 gennaio 1984, n. 401), validità nei limiti in cui si pongono in posizione di non interferenza rispetto all’accordo omologato (Cass. civ., 15 marzo 1991, n. 2788; Cass. civ., 22 gennaio 1994, n. 657; Cass. civ., 30 agosto 2004, n. 17434; Trib. Monza, 19 novembre 1986), validità nei limiti in cui rechino maggior vantaggio all’interesse protetto o riguardino aspetti non presi in considerazione dal verbale di separazione (Cass. civ., 23 settembre 2013, n. 21736), invalidità se in contrasto con le statuizioni giudiziali (Cass. civ., 28 luglio 1997, n. 7029).

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ricognitiva e chiarificatoria, posto che le pattuizioni integrative si limitano a precisare, puntualizzandole, le condizioni già concordate e omologate, oppure a introdurre condizioni aggiuntive rispetto a quelle contemplate nel verbale di separazione34.

Le pattuizioni, invece, convenute dagli stessi coniugi antecedentemente o contemporaneamente al decreto di omologazione, e non trasfuse nell’accordo omologato, sono operanti soltanto se si collocano, rispetto a quest’ultimo, in posizione di non interferenza o in posizione di conclamata e incontestabile maggiore (o uguale) rispondenza all’interesse tutelato attraverso il controllo di cui all’articolo 158 del c.c.35

I patti volti a derogare o a modificare le condizioni contenute nel verbale omologato o nella sentenza di divorzio possono collocarsi sia in un momento antecedente che successivo all’accordo sottoposto al vaglio del Tribunale e presentano, nella prassi, i contenuti più svariati: dalla previsione di un diverso ammontare dell’assegno di mantenimento del coniuge o della prole, all’assegnazione della casa familiare, alla previsione di impegno al trasferimento di beni immobili con funzione solutoria-compensativa dell’assegno di mantenimento dei figli o del coniuge.

Proprio di fronte a tale tipologia di accordi a latere sorge l’importante interrogativo della validità ed efficacia attribuibile alle pattuizioni non omologate.

Tali accordi, che ai fini di questa breve analisi meritano di essere qualificati come veri e propri contratti, sono disciplinati dall’art. 158 c.c. per il caso in cui siano modificativi dei patti omologati e applicati anche al divorzio ex art. 711 c.p.c., o al divorzio congiunto ex art. 4 l. div.36

34 La funzione propria degli accordi “meramente integrativi” è quella di definire questioni di

dettaglio non previste nel verbale o nella sentenza di divorzio, oppure di risolvere problemi sorti nella fase dell’esecuzione e dell’attuazione degli accordi di separazione o di divorzio (come, per esempio, le modalità di corresponsione dell’assegno di mantenimento, oppure gli orari per la gestione dell’affidamento dei figli, etc), V. DE VELLIS - V. TAGLIAFERRI, I Patti prematrimoniali, cit., 42 ss.; gli obblighi assunti da un coniuge nei confronti dell’altro negli accordi non omologati prescindono da un intento liberale, assumendo nella normalità dei casi una funzione spiccatamente solutoria, ossia di definizione dei rapporti patrimoniali, resa necessaria dalla crisi coniugale; vedi Cass. civ., sez. II, 23 settembre 2013, n. 21736.

35 Cass. civ., 20 ottobre 2005, n. 20290, in Fam. pers. e succ., 2007, 2, 107.

36 Cass., 20 ottobre 2014, n. 18066: «Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte è variamente

intervenuta, con particolare riferimento agli accordi extragiudiziali, in occasione della separazione, attraverso una complessa evoluzione verso una più ampia autonomia negoziale dei coniugi. Dapprima si affermava che tutti i patti intercorsi tra i coniugi, in vista della separazione, anteriori, coevi o successivi, indipendentemente dal loro contenuto, dovevano essere sottoposti al controllo

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Tale impostazione, ancora una volta, manifesta il valore che l’ordinamento attribuisce all’autonomia negoziale, poiché i coniugi, purché di comune accordo, possono arrivare a modificare persino quanto deciso dal giudice37.

Naturalmente il potere di modificare quanto già omologato o stabilito dal giudice è sempre limitato dalla tutela dell’interesse protetto del minore, impedendo un peggioramento delle condizioni attribuite allo stesso, senza un ulteriore controllo giudiziale.

Inoltre, i nuovi accordi non devono essere peggiorativi della posizione del coniuge debole, evitando che un coniuge accetti a posteriori un peggioramento in assenza del controllo giudiziale, piuttosto che subire pressioni psicologiche o ritorsioni che abbiano ad oggetto anche il minore38.

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