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Validità degli accordi tra retaggi dogmatici e controllo del contenuto

I limiti di negoziabilità Anna Carla Nazzaro

2. Validità degli accordi tra retaggi dogmatici e controllo del contenuto

Una breve indagine casistica appare opportuna per specificare i termini della questione.

Con una prima e nota decisione la Corte di Cassazione11 ha reputato valida

la scrittura privata, sottoscritta dai nubendi il giorno prima della celebrazione del matrimonio, che prevedeva che, in caso di suo fallimento (separazione o divorzio), la moglie avrebbe ceduto al marito un immobile di sua proprietà, quale indennizzo delle spese da lui sostenute per la ristrutturazione di un altro immobile, pure di sua proprietà, da adibirsi a casa coniugale. Ad integrazione poi del valore dell’immobile ceduto, il marito si impegnava a trasferire alla moglie un determinato quantitativo di attività finanziarie.

Le argomentazioni dei giudici sono incentrate sul ruolo dell’evento divorzio nella fattispecie contrattuale, riscontrandosi che esso non costituirebbe causa del negozio, ma degraderebbe a mero evento condizionale e, in definitiva, si tratterebbe di «un accordo tra le parti, libera espressione della loro autonomia negoziale, estraneo peraltro alla categoria degli accordi prematrimoniali (ovvero effettuati in sede di separazione consensuale) in vista del divorzio, che intendono regolare l’intero assetto economico tra i coniugi o un profilo rilevante (come la corresponsione di assegno), con possibili arricchimenti e impoverimenti. Nella specie, dunque un accordo (rectius: un vero e proprio contratto) caratterizzato da prestazioni e controprestazioni tra loro proporzionali». La liceità dell’accordo e, in particolare, della condizione, deriva da una visione della solidarietà coniugale che, se permette di sospendere in costanza di matrimonio i rapporti di dare e

11 Cass. 21 dicembre 2012, n. 23713. La sentenza è stata variamente commentata. G. OBERTO,

Gli accordi prematrimoniale in Cassazione, ovvero quando il distinguishing finisce nella Haarspaltemaschine, in Fam. e dir., 2013, 321 ss.; I. TARDIA, Gli «accordi prematrimoniali» tra timide aperture giurisprudenziali, autonomia negoziale e tutela del coniuge economicamente debole, in Rass. dir. civ., 2015, 258 ss.; E. SMANIOTTO, Contratti prematrimoniale e tutela di interessi meritevoli e non contrari all’ordine pubblico e al buon costume, in Contratti, 2013, 221 ss.; F. SANGERMANO, Riflessioni si accordi prematrimoniale e causa del contratto: l’insopprimibile forza regolatrice dell’autonomia privata anche nel diritto di famiglia, in Corr. giur., 2013, 1563 ss.

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avere tra i coniugi, determina, in caso di fallimento del matrimonio, anche la fine della sospensione predetta in ragione della avvenuta cessazione dei diritti e doveri nascenti dal matrimonio12.

La soluzione fornita dai giudici, pure apprezzabile sul piano sostanziale, non appare adeguata quanto ad argomentazione giuridica, poiché sembra viziata da presupposti dogmatici che tradiscono una mancanza di serenità di giudizio. Innanzitutto, il formale richiamo, per escluderne l’appartenenza, agli accordi prematrimoniali13. Come dire: l’accordo è valido perché non è un accordo

prematrimoniale, altrimenti non lo si potrebbe prendere in considerazione14. Si

tratterebbe cioè di una «traslazione dell’evento divorzio da causa del contratto ad elemento accidentale»15, quasi a dire che la sanzione della nullità sarebbe

correlata «ad ogni contratto che predetermini spostamenti patrimoniali in funzione della futura ed eventuale separazione» mentre, «a contrario, se la causa dell’attribuzione è altro dalla potenziale separazione […] l’atto non potrebbe essere qualificato come patto prematrimoniale»16. Senza voler qui affrontare

il complesso e ancora dibattuto tema della causa in concreto del negozio17,

preme tuttavia avvertire che se oramai, come già da tempo autorevolmente rilevato, la causa è da individuarsi nella sintesi degli effetti essenziali18, è allora 12 La sentenza in parola rappresenta dunque con nettezza una differente visione della solidarietà

coniugale se solo si tiene a mente che nelle decisioni meno recenti l’indisponibilità dell’assegno di divorzio era motivata proprio sulla perpetuità del principio solidaristico. Cfr., Cass., 11 giugno 1981, n. 3777, in Foro it., 1982, I, 184.

13 V., sul punto, S. NOBILE DE SANTIS, Accordi prematrimoniale e regolazione degli

arricchimenti nella crisi coniugale, in Nuova giur. civ. comm., 2017, II, 879 ss.

14 Così chiarendo che non vi è intenzione di discostarsi dalla giurisprudenza allora dominante.

Per quest’ultima, cfr., tra le tante, Cass., 11 giugno 1981, n. 3777, in Giur. it., 1981, I, 1, 1553 ss.; Cass., 20 maggio 1985, n. 3080, in Foro it., 1986, I, 747 ss.; Cass., 11 dicembre 1990, n. 11788, in Giur. it., 1992, I, 1, 156 ss.; Cass., 1 marzo 1991, n. 2180, in Dir. e fam., 1991, 926; Cass., 20 settembre 1991, n. 9840, in Giur. it., 1992, I, 1, 1078 ss.; Cass., 4 giugno 1992, n. 6857, in Giur. it., 1993, I, 1, 338; Cass., 18 febbraio 2000, n. 1810, in Corr. giur., 2000, 1021; Cass., 14 giugno 2000, n. 8109, in Foro it. 2001, I, 1318; Cass., 21 febbraio 2001, n. 2492, in Nuova giur. civ. comm., 2002, I, 345; Cass., 10 marzo 2006, n. 5302, in Dejure; Cass., 10 agosto 2007, n. 17634, in Dejure, Cass., 28 gennaio 2008, n. 1758, in Il civilista, 2008, 12, 64.

15 M. PALAZZO, I contratti sugli effetti patrimoniali del divorzio, cit., 93 ss.

16 In questi termini, A. BELLORINI, Accordi in previsione della futura ed eventuale separazione,

cit., 176.

17 Sul quale v., di recente, F. ALCARO, Introduzione: dogmi, problemi e profili ricostruttivi, in

ID. (a cura di), Causa del contratto. Evoluzione interpretative e indagini applicative, Milano, 2016, 1 ss.

18 Classico e d’obbligo il rinvio a S. PUGLIATTI, Nuovi aspetti della causa nei negozi giuridici,

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inopportuno distinguere tra elementi essenziali ed accidentali del negozio19,

poiché è necessaria una valutazione teleologica, non più strutturalistica, ma basata sulla funzione concreta dell’atto20.

In altri termini, non sembra possibile risolvere il problema della validità degli accordi basandosi sulla struttura dei singoli atti, ma è necessaria una valutazione funzionale che tenga conto dell’equilibrio degli interessi.

Né sembra possibile operare un raffronto formale del contenuto dell’accordo con i doveri inderogabili di cui all’art. 160 c.c.21 poiché, altrimenti, il dovere di

contribuzione alla vita familiare coprirebbe tutto lo spettro degli atti compiuti in costanza di matrimonio. Resterebbero esclusi soltanto gli accordi non aventi ad oggetto atti compiuti in ragione dell’esistenza stessa della famiglia e cioè quelli nei quali i coniugi figurano come parti spersonalizzate ed avulse dal contesto familiare. Sul punto però è necessaria una riflessione ulteriore, poiché ciò di cui si discute non è l’autonomia privata tout court, ma i limiti eventuali all’autonomia privata nei rapporti matrimoniali e, in definitiva, proprio la libertà di regolare autonomamente i rapporti tra coniugi.

In secondo luogo, un richiamo ad una solidarietà coniugale, per così dire a termine, non si giustifica e appare incongruente con la funzione stessa dell’assegno divorzile22 e con la tendenza, soltanto negli ultimi anni messa in discussione23,

ad utilizzare quale parametro per la sua determinazione il tenore di vita della famiglia24. Né sembra possibile distinguere tra attribuzioni patrimoniali attuate 19 Per tutti, D. RUBINO, La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, Napoli, 1939, 61 ss. 20 In questi termini, P. PERLINGIERI, Recenti prospettive nel diritto delle obbligazioni, in Vita

not., 1976, 2, 103 ss.

21 In questo senso, invece, sembra orientata S. NOBILE DE SANTIS, Accordi prematrimoniale

e regolazione degli arricchimenti nella crisi coniugale, cit., 880 ss., la quale prende in considerazione il ruolo delle spese sostenute per l’abitazione tra i doveri coniugali e in particolare la loro assimilazione agli obblighi di contribuzione. Più specificamente, sul ruolo degli accordi relativi alla casa familiare, v., L. TULLIO, Casa familiare e accordi tra i coniugi nella crisi della coppia, in FIGLIA - DE VERDA Y BEAMONTE - FREZZA - VIRGADAMO (a cura di), La casa familiare nelle esperienze giuridiche latine, Napoli, 2016, 129 ss.

22 Sul punto v., Cass., sez. I, 22 gennaio 1994 n. 67, in Dir. fam. e pers., 1994, 868; Cass., 28

luglio 1997, n. 7029, in Dejure; Cass., sez. I, 18 settembre 1997 n. 9287, in Vita not., 1998, 217 Cass., 24 ottobre 2007, n. 22329, in Giur. it., 2008, 1687; Cass., 10 ottobre 2005, n. 20290, in Fam. pers. e succ., 2007, 107. In dottrina cfr., G. AUTORINO STANZIONE, Diritto di famiglia, Torino, 2003, 246 ss.

23 V., Cass., 15 maggio 2017, n. 11504, in Foro it., 2017, I, 1895; che afferma che il parametro cui

rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi valido ai fini della determinazione dell’assegno divorzile non debba essere il tenore di vita della famiglia ma l’indipendenza economica del richiedente.

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in costanza di matrimonio e giustificate dal suddetto principio di solidarietà, come tali irripetibili nel caso di cessazione del vincolo, ed altre non giustificate da tale principio e, pertanto, ripetibili25. Sembra invece opportuno riflettere sul

rapporto tra gradi di equilibrio raggiuti in costanza di matrimonio e le richieste avanzate in fase di crisi, laddove sembra calzante la considerazione che «ogni carente funzionamento dal punto di vista perequativo del regime patrimoniale durante la convivenza matrimoniale proietta inevitabilmente il soddisfacimento della relativa esigenza sul piano delle valutazioni concernenti gli assetti economici in occasione della crisi familiare»26.

Per vero, sullo sfondo della decisione in parola, si intravede una valutazione di congruità dell’accordo, ove si afferma che soltanto una notevole sproporzione delle prestazioni potrebbe essere indice di un diverso ruolo del divorzio, tanto da far propendere per una nullità dell’accordo poiché diretto ad assumere una funzione dissuasiva allo scioglimento del matrimonio e, dunque, volta a condizionare la libertà decisionale degli sposi. Viene allora da chiedersi se tra le righe del ragionamento della Corte non si nasconda una valutazione di meritevolezza dell’accordo in ragione del suo equilibrio economico. E la risposta sembra che debba essere positiva ove si consideri che, nel caso di specie, le spese sostenute da uno dei coniugi, lungi dall’essere esborsi diretti ad esaurire il loro valore nel semplice atto di consumo, avevano contribuito ad incrementare il valore di un bene che all’atto della separazione dovrà essere assegnato all’uno o all’altro coniuge.

Certo, il controllo di meritevolezza, in queste ipotesi, assume connotati peculiari e non può prescindere dalle caratteristiche proprie indotte dalla presenza del vincolo matrimoniale 27.

cfr., C. RIMINI, Commento agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 9, 9-bis, 10, 12, 12-bis, 12-ter, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, in L. BALESTRA (a cura di), Della famiglia, in Comm. cod. civ. Gabrielli, vol. IV, Torino, 2010, 659 ss.; E. QUADRI, Definizione degli assetti economici postconiugali ed esigenze perequative, in Dir. e fam., 2005, 1302 ss.; E. AL MUREDEN, Crisi coniugale ed equa ripartizione delle risorse della famiglia fra legge e autonomia privata, in FERRANDO (diretto da), Il nuovo diritto di famiglia, Tomo I, Matrimonio, separazione e divorzio, Bologna, 2007, 1024 ss.; G. BONILINI, L’assegno post matrimoniale, in G. BONILINI - F. TOMMASEO, Lo scioglimento del matrimonio, nel Comm. cod. civ. Schlesinger, Milano, 2004, 528.

25 Sembra invece orientato ad ammettere in linea generale la distinzione, A. BELLORINI, Accordi

in previsione della futura ed eventuale separazione dei coniugi nella recente giurisprudenza di legittimità, cit., 178.

26 Così, E. QUADRI, Il regime patrimoniale della famiglia nella prospettiva dell’autonomia

privata, in Giust. civ., 2014, 95 ss., spec. 99.

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3. Contenuto degli accordi in vista dello scioglimento del matrimonio ed

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