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La famiglia: dalla fissità alla mutevolezza

spinte evolutive e persistenti resistenze Rosario Franco

2. La famiglia: dalla fissità alla mutevolezza

Si tratta di prendere atto – positivamente – che la materia familiare, rimasta effettivamente per decenni ai margini degli interventi del legislatore ha subito – negli ultimi cinquant’anni, mercé l’acquista consapevolezza in essa della diffusione dei valori costituzionali e di una maturazione della cultura giuridica54, tale da invertire55 quell’idea dell’isola soltanto lambita dal mare 50 G. FURGIUELE, L’art. 2 e il diritto alla famiglia, in La civilistica italiana dagli anni

Cinquanta ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative, Padova, 1991, 203 ss.; o anche a «più famiglie legittime»: M. SESTA, Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella crisi della coppia, cit., 295 (corsivo originale).

51 C.M. BIANCA, Il familiare debole: l’impegno di giustizia nel nuovo diritto di famiglia, in La

civilistica italiana dagli anni Cinquanta ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative, cit., 87 ss., spec., 90.

52 Così, invece, A. ZOPPINI, L’autonomia privata nel diritto di famiglia sessant’anni dopo, cit.,

221, là dove ritiene incompatibile una visione che esalti la dimensione del ‘consorzio’ familiare con la promozione in esso dell’autonomia privata dei coniugi, imputando alla impostazione censurata di trarre «dall’interpretazione sistematica … un divieto preterlegale, presidiato, con la tecnica della nullità virtuale, dall’invalidità degli accordi conclusi al di fuori delle fattispecie tipiche»; discute di «ribaltamento dell’assetto tradizionale della materia a proposito del ruolo dell’autonomia privata»: M. PARADISO, Navigando nell’arcipelago familiare. Itaca non c’è, cit., 1307 (corsivo originale).

53 Nel testo si farà, anche per comodità espositiva, riferimento indistintamente alle formule

‘autonomia privata’ e ‘autonomia negoziale’, consapevoli delle distinzioni che in dottrina tra esse si sono acutamente messe in rilievo: C. DONISI, Limiti all’autoregolamentazione degli interessi nel diritto di famiglia, in Rass. dir. civ., 1997, 497 ss.

54 Una densa sintesi e la proposizione di stimolanti riflessioni in G. CATTANEO, La Costituzione

e il diritto familiare nella dottrina civilistica italiana dell’ultimo quarantennio, in La civilistica italiana dagli anni Cinquanta ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative, cit., 95 ss.; G. FURGIUELE, Libertà e famiglia, cit., passim.

55 Diversamente, M. GILBERTI, Gli accordi della crisi coniugale in bilico tra le istanze di

conservazione e la tutela dell’autonomia dei coniugi, in Dir. fam. e pers., 2014, 476 ss., ove si sostiene che «il nostro legislatore resta ancorato all’atavica, seppure autorevolissima impostazione dello Jemolo, secondo la quale “il diritto di famiglia è quell’isola che il diritto può solo lambire”».

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del diritto (cui era sottesa la prospettiva di «un diritto di famiglia statale [che] costituisce un elemento eterogeneo, destinato a venire, sia pure lentamente, eliminato»56) – una serie continua di innesti e modifiche al fine di adeguarne, in

termini generali, il contenuto (e la stessa linea assiologica) al correre dei tempi ed alle conseguenze che questa corsa (ha prodotto e) produce in termini sociali ed economici, oltre che culturali ed etici, (più che sulla semantica) sulla stessa

semiotica del termine ‘famiglia’ (scissa, ormai definitivamente, dalla invadente

sineddoche del matrimonio). Come, con sottile puntualità non s’è mancato di riferire57, persistere nell’interrogarsi sulla possibile relazione tra essi (famiglia

e matrimonio) significa incamminarsi nel più diffuso degli errori prospettici del giurista che il filosofo individua nella c.d. fallacia naturalistica, finendo per sovrapporre fatto e valore (id est: valutazione), atto e rapporto.

Si è così trascorsi dall’introduzione (preceduta da un asprissimo dibattito nella società civile e nella politica) dell’istituto del divorzio58 alla riforma generale del

diritto di famiglia59, dalla promulgazione della legge sull’interruzione volontaria

della gravidanza60 a quella sulla fecondazione eterologa61 (sia pure nel costante

smembramento etico operato dalla Corte costituzionale negli anni successivi)

passando attraverso la disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori62

(aggiornata con la modifica63 del 2001), dell’affido condiviso dei figli64 e del

riconoscimento dei figli naturali65 (ora soltanto ‘figli’, nell’unicità dello stato,

senza ulteriori discriminatorie predicazioni); dalla nuova regolamentazione del matrimonio concordatario66 (la cui precedente disciplina risaliva all’11 febbraio

1929 – con i c.d. patti lateranensi) alle misure contro la violenza nelle relazioni

56 A.C. JEMOLO, Sul diritto di famiglia (pensieri di un malpensante), in Studi in onore di G.

Scaduto, I, Padova, 1970, 564.

57 N. LIPARI, Riflessioni su famiglia e sistema comunitario, cit., 438 ss., il quale prosegue:

«[c]erto, se il parametro di raffronto è quello offerto dallo schema culturale che appartiene alla nostra storia personale, la risposta può essere tranquillamente negativa. Ma se invece il criterio di giudizio è legato alle modalità concrete di svolgimento dei rapporti, al paradigma di famiglia così come ci appare, al di là di ogni riscontro presso i registri dello stato civile, nella concretezza delle relazioni sociali, la risposta non può che essere positiva».

58 Legge 1° dicembre 1970, n. 898 poi modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74. 59 Legge 19 maggio 1975, n. 151. 60 Legge 22 maggio 1978, n. 194. 61 Legge 19 febbraio 2004, n. 40. 62 Legge 4 maggio 1983, n. 184. 63 Legge 28 marzo 2001, n. 149. 64 Legge 8 febbraio 2006, n. 54.

65 Legge 10 dicembre 2012, n. 219, poi innervata dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. 66 Legge 25 marzo 1985, n. 121.

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familiari67; dalle istanze di degiurisdizionalizzazione dei processi civili68 al

c.d. divorzio breve69, fino a giungere alla recente sentenza della Cassazione70

(immediatamente seguita da alcune Corti di merito71) che ha operato un autentico

revirement, pur ampiamente e diffusamente auspicato da ampi schieramenti

della dottrina, in margine alla natura ed ai parametri determinativi dell’assegno divorzile (che, nella persistente natura assistenziale, non è più astretto dal vincolo economico-quantitativo del ‘tenore di vita’). Resta, per quanto qui interessa, ancora da scalfire la posizione giurisprudenziale di (per la verità non più così) netta chiusura verso i c.d. accordi (pre-)matrimoniali in vista del futuro scioglimento della relazione coniugale, sebbene, come si crede, i tempi siano ormai maturi perché la stessa giurisprudenza, in scia alla più pensosa ed accreditata dottrina, scacci (definitivamente) la pretesa nullità (melius: illiceità) dei predetti accordi e schiuda – in condivisione con la funzionale impostazione legislativa che dalla decisione unilaterale si evolve nel principio dell’accordo (artt. 144 e 145 c.c.) – ad una rinnovata stagione dell’autonomia coniugale72 anche

in questa materia. Senza che ciò debba far gridare alla (o temere per l’) eccessiva

privatizzazione73 del diritto di famiglia, se si condivide che l’autonomia dovrà

sempre esercitarsi nei limiti74 delle (e conformarsi non soltanto alle) indicazioni 67 Legge 4 aprile 2001, n. 154, poi aggiornata dalle legge 6 novembre 2003, n. 304.

68 D.l. 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge, con modifiche, nella legge 10 novembre

2014, n. 162.

69 Legge 6 maggio 2015, n. 55.

70 Cass., 10 maggio 2017, n. 11504, in seguito citata. 71 Sulle quali in seguito.

72 Per tutti l’ampio ed approfondito contributo di G. DORIA, Autonomia privata e “causa”

familiare. Gli accordi traslativi tra i coniugi in occasione della separazione personale e del divorzio, Milano, 1996, 37 ss., 197 ss.

73 Per una conferma, RESCIGNO, Autonomia privata e limiti inderogabili nel diritto familiare e

successorio, in Familia, 2004, 439 ss.; A. ZOPPINI, L’autonomia privata nel diritto di famiglia sessant’anni dopo, cit., 214; ma in senso (solo apparentemente) diverso R. AMAGLIANI, Appunti su autonomia privata e diritto di famiglia, cit., 582 ss.; cfr., altresì, le riflessioni dense di P. ZATTI, La separazione personale, in RESCIGNO (diretto da), Tratt. dir. priv., III, 2, 2a ed., Torino, 1996, 135 ss.; M.R. MARELLA, La contrattualizzazione delle relazioni di coppia. Appunti per una rilettura, in Riv. crit. dir. priv., 2003, 57 ss.; in senso più cauto, C. DONISI, Limiti all’autoregolamentazione degli interessi nel diritto di famiglia, cit., 494 ss. il quale invita a non sovrapporre la «fase di indubbia marcata evoluzione del diritto di famiglia nel senso dell’auspicata “privatizzazione”» a quella «di drastica involuzione, culminante … nella sua “mercantilizzazione”» ed evitare così (nell’ipotesi in cui questa dovesse prevalere su quella) una «sorta di “metamorfosi regressiva” dell’istituto familiare».

74 Che il diritto di famiglia costituisca un «banco di prova» per l’autonomia privata è opinione di E.

CAPOBIANCO, Crisi familiari e autonomia privata, in Rass. dir. civ., 2003, 809 ss.; l’indagine, al riguardo, è approfondita in G. DORIA, Autonomia privata e “causa” familiare, cit., 94 ss.

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positive della disciplina che gli è propria, ma primariamente dei valori-guida

emergenti dall’ordinamento giuridico storicamente e sistematicamente inteso, individuando (e riponendo) nel controllo (non soltanto) giudiziale (ed ex post75)

del suo esercizio76, verificato nelle trame delle vicende e degli interessi concreti,

l’affidabile certezza che quello sviluppo sia (costituzionalmente) coerente e (proficuamente) ragionevole77.

D’altra parte, in ossequio al più tradizionale rilievo per cui adducere incoveniens

non est solvere argomentum, si è convincentemente osservato che «[i]l possibile

uso distorto dell’autonomia negoziale non giustifica … la conclusione che nel diritto di famiglia il paternalismo del legislatore sia preferibile all’autonomia dei contraenti»78, ma, piuttosto, dovrà sollecitare l’interprete ad una più congrua

e funzionale attività di controllo della sua concreta esplicazione79 in ragione 75 C. DONISI, Limiti all’autoregolamentazione degli interessi nel diritto di famiglia, cit., 504

ss., che richiama espressamente, ed in termini generali, il controllo del notaio sugli atti di manifestazione di autonomia negoziale nel diritto di famiglia; operazione che non dovrà limitarsi ad un primo profilo di mera legalità della pattuizione, ma estendersi al «più impegnativo, e sotto il profilo intellettuale, di certo ben più gratificante liceità, consistente, com’è noto, nell’accertamento in merito alla non “manifesta” contrarietà dell’atto al buon costume e all’ordine pubblico» (504, corsivo originale); insistendo, particolarmente, sul controllo che potrà operare la classe notarile, 533 ss.

76 Di recente il contributo di E. ANDREOLA, Il controllo giudiziale degli atti di autonomia

privata nella crisi del matrimonio, Pisa, 2016, passim; ed in accordo anche con la più attenta giurisprudenza tedesca – in E. BARGELLI, Limiti all’autonomia privata nella crisi coniugale (a proposito di una recente pronuncia della Corte costituzionale tedesca), in Riv. dir. civ., 2003, II, 57 ss.; nonché A. NARDONE, Autonomia privata e controllo del giudice sulla disciplina convenzionale delle conseguenze del divorzio (a proposito della sentenza della Corte Suprema federale tedesca dell’11 febbraio 2004), in Familia, 2005, 134 ss.) – espressa in una meditata decisione che, nella conferma del ruolo dell’autonomia privata anche in ambito familiare, ribadisce la necessità che il suo esercizio sia sempre conformato ai parametri protettivi del buon costume e della buona fede per conseguire un ragionevole equilibrio tra le parti ed un condivisibile risultato in termini di giustizia sostanziale (e non soltanto ‘procedurale’, come dimostra E. BARGELLI, L’autonomia privata nella famiglia legittima: il caso degli accordi in occasione o in vista del divorzio, in Riv. crit. dir. priv., 2001, 325 ss.); R. MONTINARO, La giustizia contrattuale nel sistema delle fonti, Milano, 2017, 125 ss., 157 ss.

77 P. PERLINGIERI - M.A. URCIUOLI, Autonomia negoziale a contenuto non patrimoniale, in

Manuale di diritto civile, 6 ed., Napoli, 2007, 493 ss.; C. DONISI, Limiti all’autoregolamentazione degli interessi nel diritto di famiglia, cit., 501 ss.; F. RUSCELLO, Relazione introduttiva, in RUSCELLO (a cura di), Accordi sulla crisi della famiglia e autonomia coniugale, Padova, 2006, 1 ss., il quale scrive che la diffusione dell’autonomia privata «non può giustificare scelte “arbitrarie”» (8); T. AULETTA, Gli accordi sulla crisi coniugale, in Familia, 2003, 45 ss., 66.

78 A. ZOPPINI, L’autonomia privata nel diritto di famiglia sessant’anni dopo, cit., 227; E.

BARGELLI, L’autonomia privata nella famiglia legittima, cit., 313 ss.

79 C. DONISI, Limiti all’autoregolamentazione degli interessi nel diritto di famiglia, cit., 530 ss.;

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sia dell’ambito di incidenza sul quale andrà a modularsi, sia delle specificità assiologiche del caso concreto, coerente con gli interessi (non solo economici80,

ma altresì) personalistici ed esistenziali della persona, in una alla consapevolezza che quell’ambito (id est: il diritto di famiglia) ormai comprende «tutti quei rapporti caratterizzati da situazioni esistenziali di convivenza»81.

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