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5.1 – L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE

L’istituto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, introdotto nel nostro ordinamento con la Legge 80/2005 e disciplinato all’articolo 182-bis, è una soluzione alla crisi d’impresa che prevede la ridefinizione dei debiti al fine di rendere nuovamente sostenibile la gestione d’impresa. In estrema sintesi si sostanzia in una pluralità di accordi di stampo privatistico/negoziale, supportati da uno specifico piano, che il debitore raggiunge con tanti creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, e di una relazione redatta da un professionista sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano, con particolare riguardo all’integrale pagamento dei creditori estranei all’accordo. Quindi da una parte il contenuto degli accordi con i creditori aderenti è liberamente determinabile, mentre dall’altra parte ai non aderenti deve essere garantito il pagamento integrale di quanto dovuto.

Molto dibattuta è la natura di questo accordo. Possiamo definirla “soluzione stragiudiziale ibrida”, poiché, come si vedrà, mancano molti degli elementi caratterizzanti una vera procedura e si caratterizza per una forte componente negoziale dell’accordo. Tuttavia prevede comunque l’intervento del Tribunale in un secondo momento, quindi non può essere ritenuta una soluzione esclusivamente privatistica. Minoritaria è invece la tesi che gli riconosce una natura concorsuale, considerandolo un “concordato preventivo semplificato”207.

207

161 Tale istituto prevede due momenti principali:

- Il primo, di tipo stragiudiziale, nel quale il debitore deve trovare un accordo con i propri creditori, che rappresentino almeno il 60% dei crediti.

- Il secondo, con ricorso al Tribunale, laddove si vuole ottenere l’omologa dell’accordo trovato al fine di impedire successive azioni revocatorie sugli atti e i pagamenti effettuati in base all’accordo.

Elemento fondamentale di questo istituto, che lo differenzia dal concordato preventivo, è la grande autonomia lasciata alle parti nella definizione di questo accordo. Il contenuto infatti può essere la concessione di nuova finanza, la riduzione parziale(totale) di passività esistenti, concessioni di dilazioni di pagamento, concessione di garanzie o realizzazione di operazioni straordinarie. Tuttavia, a differenza del concordato, non è necessario suddividere i creditori in classi né è necessario rispettare la par condicio creditorum. L’unica limitazione posta dal legislatore è il raggiungimento della soglia del 60% dei crediti favorevoli all’accordo, salva la necessità di soddisfare interamente i creditori rimasti estranei o comunque che non lo hanno accettato. Tale istituto presenta caratteristiche peculiari che lo differenziano sensibilmente dalle tipiche procedure concorsuali:

- Non è previsto un procedimento né un provvedimento di apertura

- Non sono presenti organi quali commissario, giudice delegato o comitato dei creditori

- Non necessariamente coinvolge tutti i creditori

- I creditori non sono organizzati come collettività ma trattati singolarmente Inoltre il debitore non subisce alcuna forma di spossessamento o di limitazione dei propri poteri decisionali.

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5.1.1 - La procedura

Ai sensi dell’articolo 182-bis l.fall., il debitore che sia in stato di crisi può richiedere al Tribunale, tramite la presentazione della documentazione prevista dall’articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Oltre al suddetto accordo, il debitore deve presentare al Tribunale una relazione, redatta da un professionista che abbia i requisiti di cui all’articolo 67 l.fall., sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano, in particolare sulla sua capacità a soddisfare i creditori sono rimasti estranei. In questo modo l’accordo viene pubblicato nel registro delle imprese ed acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Quindi in sintesi il debitore deve presentare:

- Relazione redatta da un professionista indipendente nominato dal debitore sulla veridicità dei dati aziendali e sulla attuabilità dell’accordo (con particolare riferimento alla idoneità a pagare integralmente i creditori non partecipanti entro 120 giorni dalla scadenza o se scaduti dalla data di omologazione);

- Relazione aggiornata della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;

- Stato analitico delle attività asseverato dalla relazione di un perito; - Elenco dettagliato dei creditori;

- Elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni;

- Indicazione del valore dei beni e l’esistenza di creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili;

- Un piano contenente descrizione analitica delle modalità e tempi di adempimento della proposta;

- L’accordo di ristrutturazione dei debiti, raggiunto con creditori che rappresentino almeno il 60% degli stessi.

Per evitare che nel corso delle trattative alcuni creditori possano avviare azioni cautelari o esecutive sul patrimonio, è data possibilità al debitore di richiedere l’omologazione dell’accordo anche prima di aver raggiunto un’intesa con i creditori, depositando presso

163 il Tribunale competente tutta la documentazione art 161,commi 1 e 2, a),b),c) e d), la proposta contente l’accordo di ristrutturazione, una dichiarazione del debitore di autocertificazione che attesta l’esistenza di trattative in corso con creditori che rappresentino almeno il 60% dei debiti e la comunicazione di un professionista in merito alla sussistenza di tutte le condizioni per procedere al pagamento dei debiti estranei all’accordo.

Per quanto riguarda le trattative in corso, “la legge sembra richiedere che i creditori, pur senza alcuna concessione al debitore (e dunque senza alcuna responsabilità se decideranno di abbandonare le trattative), abbiano comunque accettato di discutere delle proposte del debitore. Non vi è dunque trattativa se il debitore si sia limitato ad inviare le proprie proposte ai creditori, non ricevendo alcun riscontro208”. All’attestatore

compete invece il compito di certificare che l’accordo, se verrà sottoscritto dai creditori

indicati dal debitore, sarà idoneo al superamento della crisi. Non grava su di esso, quindi,

il compito di valutare chi aderirà e chi no.