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6.1 – LA NOZIONE GENERALE DEL PIANO ATTESTATO E LA SUA NATURA “PRIVATISTICA”

Il piano di risanamento attestato, introdotto con la Legge n.80 del 2005, è uno strumento che mira alla soluzione della crisi per via privatistica, non contemplando alcun tipo di intervento da parte del Tribunale né richiedendo obblighi pubblicitari. Rivolto agli imprenditori commerciali assoggettabili al fallimento, esso prevede che l’imprenditore in crisi possa predisporre un piano che le consenta di risanare l’esposizione debitoria e di riequilibrare la situazione finanziaria facilitando i creditori nel recupero del proprio credito. Il piano attestato risponde all’esigenza di permettere una regolazione autonoma e negoziale della crisi. La disposizione in esame garantisce il beneficio dell’esenzione dall’azione revocatoria fallimentare per gli atti posti in essere in attuazione del piano, salvaguardando così i soggetti coinvolti nell’operazione di risanamento dagli effetti del possibile fallimento del debitore con il quale si sono intrattenuti rapporti.

“Il piano attestato di risanamento è un vero e proprio piano di turnaround che deve avere due fondamentali caratteristiche per poter godere della protezione prevista dal legislatore, ovvero, deve permettere il risanamento dell’impresa, sia dal punto di vista dell’esposizione debitoria che dal punto di vista della situazione finanziaria, e deve essere attestato da un professionista indipendente che deve accertare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano”.211

211

170 Entrando nello specifico, ai sensi dell’articolo 67, 3 comma lettera d) l.fall.: “non sono

soggetti all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.”

Ai fini degli effetti del suddetto articolo, è necessario che il piano sia attestato da un professionista designato dal debitore e con il requisito dell’indipendenza.

Passando agli aspetti formali, è pacifico ritenere che il suddetto istituto debba assumere la forma scritta, in modo da poter attribuire al suo contenuto una data certa. Sull’importanza della data certa :

“quel che appare necessario, pur in assenza di una specifica indicazione in tal senso, è […] l’attribuzione di una data certa al piano di risanamento, all’attestazione dell’esperto e ai principali atti posti in esecuzione del piano attestato. Il che è essenziale al fine di attribuire al piano medesimo l’efficacia sostanziale di sottrarre alla revocatoria gli atti eseguiti per la sua attuazione, garantendo l’anteriorità del piano, dell’attestazione e degli atti esecutivi rispetto alla dichiarazione di fallimento. Ulteriore scopo dell’attribuzione di data certa ai principali atti esecutivi del piano è quello di provare l’effettiva consequenzialità cronologica degli atti esecutivi medesimi in relazione al piano e alla sua attestazione da parte dell’esperto. Il che vale a dimostrare il rispetto dell’originario progetto di risanamento e quindi la perdurante idoneità del piano al momento del compimento di un determinato atto”.212

Sulla questione della natura giuridica dell’istituto si può ritenere che il piano di risanamento non sia qualificabile come procedura concorsuale in senso proprio, mancano infatti:

- Un provvedimento giudiziale di apertura con annessa nomina di organi deputati alla gestione della procedura;

- Universalità degli effetti;

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Nardecchia, le esenzioni dall’azione revocatoria e il favor per la soluzione negoziale della crisi d’impresa.

171

- Apertura del concorso fra creditori e blocco del decorso degli interessi sui creditori chirografari;

- Il principio di parità di trattamento dei creditori;

- L’esistenza di una collettività intesa globalmente di creditori e retta dal principio della maggioranza213.

213

Ambrosini, accordi di ristrutturazione dei debiti e finanziamenti alle imprese in crisi. Dalla miniriforma del 2005 alla legge 7 agosto 2012 n.134.

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6.2 – I CONTENUTI DEL PIANO

Passando al punto di vista contenutistico, il piano consiste in un programma in cui siano indicati gli interventi funzionali al superamento della crisi, date le caratteristiche dell’impresa e del settore di appartenenza. Quello che si ricerca è “il ritorno,attraverso

una riduzione dell’esposizione debitoria, ovvero una rinegoziazione delle relative scadenze, a quell’equilibrio finanziario a breve e/o medio-lungo termine, caratterizzato dalla perfetta contrapposizione tra i flussi finanziari dove, in un determinato arco temporale, le entrate monetarie sono in grado di fronteggiare le uscite”214 .

In ogni caso, qualunque sia la struttura e il contenuto del piano, l’importante è che esso

appaia idoneo - per i suoi contenuti e per l’attestazione che riceve dal professionista - a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.

Il Caso , Bancarotta fraudolenta distrattiva anche con il piano di risanamento

Con la sentenza n.8926, la Cassazione ha precisato che il piano attestato di risanamento non esclude la fattispecie di reato di bancarotta fraudolenta distrattiva nel caso in cui abbia come unico fine quello di distogliere i beni sociali dalla garanzia dei creditori. Nel caso in esame, una SRL presentava inizialmente una domanda di concordato preventivo (si accusava a scopo meramente dilatorio) la quale poi è stata oggetto di rinuncia. Successivamente, in seguito alla comparizione degli amministratori dinanzi al Tribunale a deliberare sull’istanza di fallimento presentata dal pubblico ministero, veniva presentato

214

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un piano di risanamento privo (sempre secondo l’accusa) dei requisiti minimi previsti dall’articolo 67, comma 3 lettera d) l.fall. Contestualmente la società aveva provveduto a cedere l’intero complesso aziendale a soggetti certamente a conoscenza dello stato precario della stessa (sia perché avvertiti all’atto del preliminare sia per quanto ricavabile da intercettazioni telefoniche). Ne seguiva la contestazione di bancarotta fraudolenta per distrazione e il conseguente decreto di sequestro preventivo. Le argomentazioni dei cessionari dei beni della società fallita si fondavano sul fatto che il trasferimento dei beni era avvenuto prima della dichiarazione di fallimento nonché sulla risultanza che tutti i creditori insinuati al passivo risultavano essere stati soddisfatti. La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi confermando il provvedimento : la distrazione penalmente rilevante non può ritenersi esclusa dall’avvenuta presentazione di un piano di risanamento ex art.67 comma 3 lettera d) l.fall., redatto dopo la comparizione del debitore dinanzi al Tribunale e prima della pubblicazione della sentenza di fallimento. Infatti il piano deve essere, o almeno apparire, idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria. Qualora invece il piano si destinato a proteggere gli asset aziendali e a distoglierli dalla garanzia dei creditori non potrà che integrarsi il reato di bancarotta.215