Uno dei maggiori “gap” che continuano a condizionare negativamente la normativa italiana sulla composizione della crisi d’impresa, nonostante le plurime riforme legislative, è sicuramente dato dal ritardo con cui avviene la segnalazione dello stato di crisi medesima186.
Quello che appare certo è che i “segnali di allarme” spesso non vengono percepiti. L’imprenditore interviene solitamente quando l’impresa è già ormai decotta, i sindaci non si attivano in modo efficace (o si attivano tardivamente) e i revisori, che pure possono richiedere documenti e notizie agli amministratori utili all’attività di revisione, non possono spingere l’azienda verso la via del risanamento, in quanto devono sempre sottoporre il problema agli organi di gestione e ai sindaci. Del resto: “In Italia i citati soggetti preposti al controllo non possono allo stato ancora esercitare alcuna iniziativa diretta volta a sollecitare l’imprenditore e i soci ad adottare un idoneo strumento di
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134 risanamento, né possono rivolgersi direttamente a un giudice perché convochi l’imprenditore”187.
Negli altri paesi la situazione è ben diversa.
Già con la legge del 2006 troviamo nell’ordinamento francese tre procedure, le prime due preventive dell’insolvenza (la procedure d’alerte e la conciliation), la terza in un grado minore (la sauvegarde)188.
- La procedure d’alerte prende le mosse dalla segnalazione di «fatti di natura tale da compromettere la continuità aziendale», in presenza dei quali una pluralità di soggetti (i sindaci della società, i delegati sindacali del personale, gli azionisti di minoranza) possono segnalare la circostanza al Presidente del tribunale competente. La segnalazione apre immediatamente un dialogo tra il Giudice e gli amministratori per comprendere i termini del problema e le soluzioni; ed in mancanza di risposte convincenti, ma sovente su richiesta degli stessi amministratori, il tribunale nomina un mandatario di giustizia con una delega molto precisa: quella di analizzare i problemi e di individuare i rimedi. Assai sovente il mandatario di giustizia finisce per assumere, sotto il controllo del tribunale, la veste di negoziatore (conciliateur) con i creditori/fornitori dell’impresa. Tale procedura si esplica nei seguenti modi: su iniziativa dei soci (artt. L. 221-8, L. 225-232, L. 223-36 Code de Commerce ; art. 1855 Code Civil) laddove i soci hanno la possibilità di chiedere agli amministratori informazioni sulla gestione della società in particolar modo sui fatti che possono compromettere la continuità dell’esercizio dell’impresa, con obbligo di risposta in tempi brevi; su iniziativa del revisore dei conti (art. L. 234-1 Code de
Commerce); su iniziativa dei delegati del personale (art. L. 234-1 Code de Commerce); su iniziativa diretta del Presidente del Tribunale di Commercio (art. L. 611-2 Code de Commerce).
- La conciliation. È raro che i problemi possano essere rimediati in virtù di quanto emerso e proposto dal mandatario nella procedure d’alerte; mentre è normale che la procedura si trasferisca e continui nell’ambito di una vera e propria
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Pellagatta A., Prevenzione della crisi d’impresa.
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Marinoni R., riflessioni in materia di modelli preventivi dell’insolvenza: analisi di modelli a noi vicini e considerazioni, IlFallimentarista.
135 conciliazione, quale ricerca di un accordo con i principali creditori/fornitori dell’imprenditore, tale da garantire la continuità aziendale. In funzione di tale accordo il tribunale può persino ingiungere a taluni creditori di desistere, per un periodo di moratoria, da iniziative nei confronti dell’imprenditore. Ma l’efficacia maggiore dell’accordo o conciliazione si ha nell’ipotesi in cui l’imprenditore rinunci alla confidenzialità dell’accordo medesimo e, accettando la constatation o omologa da parte del tribunale, arrivi a beneficiare di un periodo di moratoria connesso alla pubblicità offerta al piano di risanamento. La nuova finanza, tranne quella apportata eventualmente dai soci, che confluisca in funzione del piano omologato, riceve il sigillo della prededuzione; ma il leitmotif che informa le due procedure di prevenzione è rappresentato dall’indiscusso beneficio che il loro accesso, se avvenuto su richiesta dell’imprenditore e/o amministratori, comporta per i medesimi, vale a dire: l’esenzione dalle azioni di responsabilità
concorsuali e, di riflesso, l’immunità rispetto ai tipici reati concorsuali. Si tratta dunque di un atteggiamento che, nello spirito della legge, lega la prevenzione al premio nei confronti dell’imprenditore che si sia reso attivo nell’evidenziare tempestivamente la difficoltà.
- La procedura di souvegarde. In questo caso, ancorché non abbia avuto luogo la cessazione dei pagamenti, l’impresa può anche trovarsi in una condizione, in mancanza di intervento, tale da rendere certa da lì a poco l’insolvenza medesima. L’imprenditore è quindi legittimato a richiedere al tribunale l’apertura della procedura. Anche in questo caso il tribunale nomina un proprio mandatario il quale ha il compito di verificare la situazione e individuare i rimedi. Di seguito tale mandatario assume il ruolo di negoziatore con i creditori/fornitori per individuare le moratorie e gli apporti (in termini di nuovo credito e di nuove forniture) necessari a garantire la continuità aziendale. Interessante è notare, a questo riguardo, che il modello francese già dal 2006 ha previsto rispetto a questa procedura la divisione dei creditori in classi, individuando la nomina di differenti comitati dei creditori per gestire le negoziazioni, separando il ceto bancario dal ceto dei maggiori e piccoli creditori/fornitori.
Anche nelle relazioni col sistema bancario la Francia gode di norme estremamente efficaci. La legge francese rimette infatti all'attenzione del mediatore della Banca di Francia situazioni di potenziale conflitto. Egli convoca le Banche presso la Prefettura
136 competente e coordina una analisi della situazione, suggerendo correttivi, incoraggiando un maggior approfondimento delle informazioni ed aiutando l'imprenditore a presentare nella forma più corretta, ogni dato utile ad una più attenta a costruttiva valutazione del rischio. Il tutto nella prospettiva della moral suasion e senza invasioni di campo.
L’esperienza francese porta quindi a testimoniare che gli strumenti di prevenzione e di allerta risultano estremamente efficaci e creano una reale cultura della prevenzione, molto ben accetta dalle imprese stesse che sanno di poter contare su aiuti reali da parte delle istituzioni, in tempi brevi, a bassi costi e in totale riservatezza. Le misure di prevenzione poggiano la loro forza su una legittimazione ampia (consentita non solo agli organi di controllo, ma anche agli azionisti di minoranza e ai rappresentanti dei lavoratori) e in pari tempo su di un atteggiamento premiale (in tema di esenzione da responsabilità civile e penale)nei confronti dell’imprenditore/amministratore che abbia avuto il coraggio di denunciare tempestivamente la difficoltà. Tutto ciò nella consapevolezza che il ritardo nella necessaria adozione dei dispositivi di prevenzione può portare l’impresa nell’area delle procedure concorsuali, con maggiori rischi e che a volte sono senza ritorno189.