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Accorpamento all'Arma e lo “status” di militare

Il decreto attuativo n.177 del 1 febbraio 2016, non interessandoci alle

controversie politiche, ha causato reazioni contrastanti nei media e

nell'opinione pubblica.

Il gruppo a favore vede la riduzione del numero delle Forze di polizia

(da cinque a quattro) come il primo passo verso un disegno più

grande di riforma della pubblica sicurezza che porti ad avere una o al

massimo due forze di polizia198. Questo cambiamento dovrebbe

portare a risultati sia in termini di efficienza sia in termini di

risparmio sulla spesa.

L'altra fazione vede la riduzione del numero di Forze di polizia come

un indebolimento dello Stato sia per la tutela dell'ordine pubblico e

nello specifico dell'ambiente, sia per la lotta alle organizzazioni

criminali che esistono nella nostra penisola. Anche i soggetti contrari

concordano sulla necessità di riforma del sistema ma invece che

eliminare una forza di polizia avrebbero optato per una riforma ad

ampio spettro volta a risolvere i problemi di competenza ed

efficienza che sono riconosciuti da entrambe le parti.

Una delle controversie principali riguarda la decisione di scegliere

l'Arma dei carabinieri come Amministrazione "assorbente" del Corpo

Forestale dello Stato rispetto alla Polizia di Stato, che avrebbe

permesso di mantenere lo status civile del personale. Ci sono diverse

possibili ragioni199 che possono aver portato a questa scelta:

a) Le diverse "stratificazioni normative" che hanno portato nel tempo

a contatti sempre più stretti a livello operativo e funzionale tra i due

corpi, per esempio il Decreto del 28 aprile 2006200.

b) La nascita del Corpo forestale dello Stato come corpo militare, il

suo inquadramento nel sistema di sicurezza201 e la sua esistenza come

corpo armato dello Stato.

c) La diffusione capillare dei comandi dei carabinieri sul territorio

che affiancati dalle stazioni del Corpo forestale dovrebbero

aumentare la qualità e sull'intensità dei controlli sul territorio.

Questi motivi sono richiamati anche da un parere del Consiglio di

Stato202 richiesto dal Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione.

Un altro dei punti critici che viene affrontato dal Consiglio di Stato è

costituito dai dubbi riguardo il mutamento obbligatorio di status per

il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente alla

categoria degli impiegati civili, che deve transitare nell'Arma dei

carabinieri. Questo mutamento, che potrebbe essere ritenuto lesivo

del diritto dei singoli, viene ritenuto legittimo dal Consiglio di Stato.

Innanzitutto troverebbe applicazione il principio generale stabilito

199 A. Canitano, A. Esposito, M. Nuzzo, Amministrazione in cammino,

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/app/uploads/2016/10/Riorganiz zazione-forze-polizia.pdf, 4 ottobre 2016.

200 Riguardo la prevenzione degli illeciti nello smaltimento dei rifiuti in rapporto alla criminalità organizzata.

201 Art.16 della legge 121/1981.

dalla Corte Costituzionale203 che "il trasferimento può giustificarsi in

vista del principio per cui il personale segue i beni".

Inoltre il già citato art. 16 della legge n.121 del 1981 conferma il

Corpo forestale come un corpo di polizia a tutti gli effetti, con la

partecipazione al comitato nazionale e al comitato provinciale

dell'ordine e della sicurezza pubblica204. I tratti in comune con gli

altri corpi sia militare sia civili sono quindi notevoli. Il Consiglio di

Stato cita diverse sentenze della Corte Costituzionale205 che hanno

effetto su tutte le Forze di polizia, indipendentemente dallo status

militare o civile, affermando che il Corpo forestale dello Stato non è

un'amministrazione pubblica civile come tutte le altre ma ha tratti di

forte analogia con i corpi militari. Questo comporterebbe effetti sulle

situazioni soggettive "assai meno intensi di quelli che si

produrrebbero per i comuni impiegati civili dello Stato".

Una delle caratteristiche principali del decreto che dovrebbe garantire

la costituzionalità della "militarizzazione" è la possibilità prevista per

il personale del Corpo forestale dall'art. 12, quarto comma, di

richiedere la privatizzazione del rapporto di lavoro rifiutando

l'accesso all'Arma. In realtà questa soluzione pone molti dubbi dato

che comunque il personale lascerebbe il comparto della sicurezza ed

entrerebbe nelle incertezze dovute alla mobilità.

203Corte Cost. 22 novembre 1980 n.189. 204 Artt. 18 e 20 della stessa legge.

205 Per esempio la sentenza sent. n. 449 del 1999 che richiama le precedenti sentt. nn. 278 del 1987 e 78 del 1989.

Tutte queste questioni hanno immediatamente portato ad agire il

sindacato autonomo polizia ambientale forestale (SAPAF) che sta

seguendo ricorsi proposti avverso il decreto dinanzi ai TAR

territoriali aditi sull'intero territorio nazionale206.

I motivi che hanno portato alla questione di legittimità costituzionale

sono:

a) Il mutamento dello status da civile a militare, con la conseguente

assunzione di doveri e condizione giuridica speciale per il personale

militare, tra cui il divieto di iscrizione ad associazioni sindacali207.

b) Negli altri casi la perdita delle funzioni di pubblica sicurezza e di

polizia giudiziaria, con la lesione dei diritti riconosciuti dalla Carta

sociale europea208 allo svolgimento di un'attività lavorativa

liberamente scelta e al diritto alla negoziazione dei provvedimenti

incidenti sulla propria sfera professionale.

Il SAPAF si è anche rivolto209 al Comitato europeo dei diritti sociali

che ha invitato lo Stato italiano ad esporre le proprie osservazioni

entro il 26 aprile 2017. In seguito il Comitato emetterà una decisione

sulla ricevibilità del reclamo.

Il punto critico è che nel nostro ordinamento non era mai avvenuta

prima questa "militarizzazione coatta" che costringerà personale

206 http://www.sapaf.it/ricorsi-forestali-aggiornamenti, visitato in data 16/05/2017.

207 Art. 8, l. n. 382/1978

208 Trattato del Consiglio d'Europa che garantisce i diritti sociali ed economici fondamentali.

civile ad assumere lo status di militare.

La dottrina210 individua solo due casi di acquisto dello status di

militare: un atto coattivo dello Stato consistente nella leva

obbligatoria oppure la manifestazione di volontà del soggetto che lo

porterà a pronunciare il giuramento.

La volontà nella scelta di diventare militare è fondamentale visto che

è una condizione che porta sia a molti doveri sia alla rinuncia di

alcuni diritti211, oltre che ad una profonda differenza di impiego.

Due delle caratteristiche più rilevanti sono la piramide gerarchica che

riguarda tutti i rapporti tra i militari ed una forte "personalizzazione"

delle relazioni che fa diventare i rapporti tra diversi uffici rapporti tra

le persone che vi lavorano.

Una differenza sostanziale riguarda la competenza al comando che

permette in casi particolari anche a graduati minori di ritrovarsi al

comando di reparti mentre in una amministrazione ad ordinamento

civile spetta solo al personale dell'area dirigenziale.

Un altro concetto molto particolare è quello di ordine212. Il personale

militare ha delle regole di disciplina particolari che ha portato il

Legislatore ad escludere213 l'obbligo di motivazione dei

provvedimenti amministrativi qualificabili come ordine militare.

210 A. Baldanza, La difesa, in S. Cassese (trattato di diritto amministrativo) tratta i temi principali riguardanti l'ordinamento militare.

211 Tra i quali il divieto di esercitare lo sciopero (art. 1475, quarto comma del Codice dell’ordinamento militare).

212 Atto autoritativo discrezionale, disciplinato dall'art. 51 c.p. 213 Ex art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241.

La stessa legge214 che pone il divieto per i militari di costituire

associazioni sindacali, di aderire ad altre istituisce con l'art. 18 le

"rappresentanze militari".

Le rappresentanze costituiscono per il Legislatore un'istituzione che

dovrebbe garantire la democraticità delle forze armate e una minima

forma di libertà sindacale215 avendo il ruolo di raccolta delle istanze

collettive da consegnare alle autorità gerarchiche competenti.

Le materie di loro competenza sono elencate dall'art. 19 e sono tutte

quelle che formano oggetto di norme legislative o regolamentari nei

diversi ambiti della vita militare.

La Corte Costituzionale216 ha ritenuto sufficiente l'istituzione delle

rappresentanze per garantire la democraticità ai sensi dell'art. 52

della Costituzione affermando che gli appartenenti alle forze armate,

in quanto sottoposti ad un ordinamento militare, si trovino in una

condizione nettamente differente rispetto alle forze di polizia civili.

La normativa europea invece sembra voler riconoscere al personale

militare gli stessi diritti di tutte le altre persone come si evince sia

dalla C.E.D.U.217 che dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione

Europea218.

Per questo motivo diversi militari della guardia di finanza insieme

214 Già citata l. n. 382/1978.

215 Nel rispetto dell'art. 52, comma 3, della Costituzione. 216 Corte cost. Sentenza 449/1999.

217 Combinato disposto degli artt. 11 (libertà di riunione ed associazione) e 14 (divieto di discriminazione).

all'associazione di settore AS.SO.DI.PRO219 hanno presentato nel 2013

un ricorso alla Corte Europea di Strasburgo di cui si attende

prossimamente la pronuncia. Un esito positivo per i diritti sindacali

dei militari è già prevedibile dato che le sentenze220 emesse dalla

quinta sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo hanno

portato la Francia ad adeguare la propria legislazione. Meno di un

mese fa un'ordinanza221 del Consiglio di Stato ha dato ragione ad

AS.SO.DI.PRO basandosi sulle argomentazioni provenienti dalla

giurisprudenza europea. Possiamo immaginare che la Corte

Costituzionale tenendo conto delle sentenze della C.E.D.U. Dovrà

discostarsi dalla propria sentenza del 1999, riconoscendo al personale

militare lo stesso diritto di costituire associazioni sindacali che in

altri paesi europei è già garantito.

L'ultima caratteristica di specialità riguarda l'essere obbligati, per

tutto il personale militare, al rispetto dei codici penali militari di pace

e di guerra dai quali deriva l'essere soggetti alla giurisdizione dei

tribunali militari. I tribunali militari sono sempre stati composti in

parte da magistrati militari e in parte da magistrati ordinari, oltre che

da un militare di pari grado a quello dell'imputato222.

219 Associazione Solidarietà Diritto e Progresso, è una associazione di promozione sociale.

220 Casi "Matelly c. Francia" (ricorso n. 10609/10) e "Adefdromil c. Francia" (ricorso n. 32191109).

221 Ordinanza n. 2043/2017.

222 Grado che comunque non deve essere inferiore a quello di ufficiale. Questa limitazione di partecipazione per militari di grado inferiore, decisa dal

Legislatore, è stata ritenuta dalla Corte costituzionale come volontà di garantire un livello culturale migliore e delle conoscenze più ampie che discendono da

Se un tempo questi tribunali erano visti come una via di mezzo tra

funzione giurisdizionale e l'esercizio dei poteri disciplinari, le

successive riforme hanno garantito la necessaria indipendenza dai

vertici dell'organizzazione di cui fanno parte.

Si è provveduto precedentemente223 ad invertire il rapporto numerico

tra giudici militari e giudici togati fino ad arrivare all'istituzione del

Consiglio della magistratura militare224 (avente funzioni simili al

CSM). Anche se questi miglioramenti hanno incrementato il corretto

funzionamento dei tribunali militari, il dover sottostare alla loro

giurisdizione rappresenta comunque un vincolo ulteriore dello status

di militare.

compiti di maggiore responsabilità. 223 l. 7 maggio 1981, n. 180.

Conclusioni

A pochi mesi dall'entrata in vigore del decreto, non abbiamo certezze

sugli esiti che questa riforma dovrebbe portare.

Possiamo però dire sicuramente che rappresenta un primo piccolo

passo verso futuri accorpamenti delle altre Forze di polizia e un

tentativo di riforma che permette di avvicinare la situazione italiana

alla realtà europea, cercando di andare incontro a quella uniformità

che dovrebbe essere uno dei principi cardine dell'Unione Europea ma

che nella maggior parte dei casi non è mai raggiunta o addirittura non

si tenta di raggiungere.

Io credo che i concetti che stanno dietro a questa riforma siano

corretti e che ridurre il numero dei corpi di polizia sia una scelta

valida e necessaria, in un'ottica futura di maggiore efficienza e

razionalità.

Per quanto riguarda i "modi" questi verranno valutati nelle apposite

sedi, sia europee sia nostrane, che stabiliranno la correttezza o meno

dei procedimenti normativi e il rispetto dei diritti delle parti

coinvolte. Le prime risposte dovrebbero essere rilasciate già prima

della fine di quest'anno.

Per poter invece valutare gli effetti di questo cambiamento dovremo

aspettare un periodo della durata di qualche anno, sperando che

Bibliografia

A. Canitano, A. Esposito, M. Nuzzo, Amministrazione in cammino,

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/app/uploads/2016/ 10/Riorganizzazione-forze-polizia.pdf, 4 ottobre 2016.

Baldanza A., La difesa, in Cassese S., (a cura di), Trattato di diritto

amministrativo, Milano, Giuffrè, 2000.

Bonetti P., Nuovi scenari per la polizia locale e la sicurezza, in “atti

del convegno regionale”, Pordenone, 22 novembre 2002.

Id., studio per il riordino costituzionalmente orientato delle funzioni

e dei corpi di polizia, pubblicato su ASTRID_Rassegna 2008.

Calesini G., Aspetti penali nell'ordine pubblico di polizia, Antonio

Tombolini, 2014.

Carraro A., (2016), "La “c.d. legge Madia” sulla riforma delle

PP.AA. è parzialmente incostituzionale", in il Quotidiano giuridico.

Di Giovacchino R., Il libro nero della Prima Repubblica, Fazi, Roma,

Feraci O., L'ordine pubblico nel diritto dell'unione europea, Giuffrè,

Siena, 2012.

Ferrara Arnaldo nel suo volume "Storia documentale dell'Arma dei

carabinieri".

Ferri G. B., Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto,

Giuffrè, Milano, 1970.

Id., Voce Ordine pubblico, 1980, in Enc. dir.

Fiandaca G., Musco E., Diritto penale – parte speciale, Zanichelli,

Bologna, 2008.

Fiani B., Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa,

Firenze, Tipografia Nazionale Italiana, 1853.

Fioritto A., Le foreste e i boschi, in Cassese S., (a cura di), Trattato di

diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2000.

Id., appunti delle lezioni, anno accademico 2014/2015, università di

Franzinelli M., Il piano solo, Mondadori, Milano, 2010.

Meoli C., La protezione civile, in Cassese S., Trattato di diritto

amministrativo, Milano, Giuffrè, 2000.

Paladin L., Ordine Pubblico, in N.ssimo Dig., XII, Utet, Torino,

1965.

Murrone D., 15 giugno 2009,

http://www.aduc.it/articolo/112+numero+unico+europeo+emergen

ze+chimera+che+ci_15820.php.

Romano S., Ordinamento sistematico del diritto privato italiano,

Morano, Napoli, 1970.

Savino M., nota redatta ad integrazione dell’audizione tenuta il 5

dicembre 2007 davanti alla Commissione affari costituzionali della

Camera dei deputati, nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sullo

stato della sicurezza in Italia, sugli indirizzi della politica della

sicurezza dei cittadini e sull’organizzazione e il funzionamento delle

Tonini P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, 2015.

Torriani M., Infermiere Centrale Operativa Soccorso Sanitario

Urgenza Emergenza 118 – Brescia Membro Emergency Services

Staff Network dell’EENA,

http://itjem.org/images/old_pdf/112_Numero_unico_emergenza_EU. pdf.

Sitografia

http://www.corpoforestale.it/Storia_del_Corpo in data 10/12/2016 http://www.poliziadistato.it http://www.carabinieri.it http://www.polizia-penitenziaria.it http://www.gdf.gov.it

http://www.funzionepubblica.gov.it/i-decreti-attuativi in data 7 aprile

2017

http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei- ministri-n-14/6785 , visitato in data 18 aprile 2017

http://www.sapaf.it/ricorsi-forestali-aggiornamenti, visitato in data 16/05/2017.

Vedi http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/riforma-della-

Ringraziamenti

Se sono giunto alla fine di questo lungo percorso non è sicuramente

solo merito mio ma anche di tutte quelle persone che, ciascuna a

modo suo, mi sono state vicine.

Innanzitutto volevo ringraziare il Prof. Fioritto e la Prof.ssa Giomi

per avermi seguito e consigliato in questo ultimo atto del percorso

universitario, riuscendo anche a risolvere i diversi imprevisti che si

sono presentati.

Un ringraziamento speciale va ai miei genitori che mi hanno sempre

incoraggiato e sostenuto in tutte le mie scelte, anche quelle per le

quali non erano inizialmente d'accordo, e per essere sempre stati

presenti.

Non posso non ringraziare i parenti tutti che anche essendo

(relativamente) lontani mi hanno fatto sempre sentire il loro affetto e

la loro vicinanza. In particolare voglio ringraziare le mie cugine,

Elena e Virginia, e i miei cugini, Michele e Diego, augurando loro di

raggiungere presto i propri obiettivi.

Mi piacerebbe poter ringraziare singolarmente tutti i miei amici, ma

avrei bisogno di numerose pagine di ringraziamenti per poter riuscire

nell'intento. Sappiate solo che tutti avete contribuito a rendere più

leggere le fatiche di questi anni di studio, permettendomi di arrivare

speciale per Chiara, amica di una vita, Ionela e Giulia che mi hanno

sempre sostenuto nei momenti più difficili.

Infine voglio dedicare questo lavoro a mio nonno Luigi che ha

sempre creduto in me e che, a modo suo, ha sempre dimostrato di

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