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Polizia e sicurezza nel rapporto Stato – regioni

La Costituzione non indica i contenuti delle funzioni di polizia e

nemmeno l'obbligo di avere una pluralità di corpi. La sola forma di

coordinamento che prevede è quella dell'art. 117104 tra Stato e

103 Ministero dell’Economia e delle Finanze – Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica, Rapporto intermedio sulla revisione della spesa, Doc. 2007/9, 13 dicembre 2007.

104 Lettera h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale.

regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza e solo pochi articoli

riguardano le funzioni della polizia giudiziaria105.

La riforma costituzionale del 2001 ha previsto che:

a) Le materie di potestà legislativa dello Stato non sono soltanto

l'ordine pubblico e la sicurezza ( a parte la polizia amministrativa

locale) ma anche la sicurezza dello Stato, l'immigrazione, il diritto

d'asilo, l'ordinamento penale, le armi, le munizioni e gli esplosivi106.

b) La legge dello Stato può prevedere forme di coordinamento tra

Stato e regioni in materia di ordine pubblico, sicurezza ed

immigrazione107.

Il nuovo art. 117 della Costituzione capovolge il criterio del

precedente Titolo V: la legge regionale è la fonte a competenza

generale e residuale mentre le materie attribuite alla competenza

statale derogano al principio e, quindi, non possono essere

interpretate in modo analogico o estensivo, ma devono essere

interpretate in senso restrittivo. L'interpretazione restrittiva sembra

ancora più necessaria per materie come l'ordine pubblico e la

sicurezza: si rischierebbe sennò l'introduzione di norme legislative

che finiscano con il ledere diritti fondamentali garantiti dalla

Costituzione oppure si configurerebbero come competenze di così

grande ampiezza da andare a comprimere fortemente la competenza

105 Art.109 ne afferma la diretta dipendenza dall'autorità giudiziaria e art.21 in materia di sequestri.

106 Art.117 Cost, comma 2. 107Art.118 Cost, comma 3.

legislativa esclusiva regionale108.

Lo Stato ha diverse misure con le quali può impedire a regioni ed

enti locali di esercitare le loro competenze in modo tale da ledere la

supremazia statale su tali materie:

a) Il Governo può promuovere il giudizio di legittimità costituzionale

in via principale contro le leggi regionali che eccedono la

competenza della regione109 o di promuovere il conflitto di

attribuzione contro atti della regione di competenza statale.

b) Il Presidente della Repubblica, sentito il parere della Commissione

bicamerale per le questioni regionali, può sciogliere il Consiglio

regionale o rimuovere il Presidente della Giunta regionale per ragioni

di sicurezza nazionale.

c) Il Governo può sostituirsi a organi delle regioni o di enti locali in

caso di "pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica"110.

Dobbiamo comunque affermare che i concetti di "odine pubblico",

"sicurezza" ed "immigrazione" possono riguardare contenuti molto

vari e mutabili nel tempo111. L'estendersi di questi termini a nuovi

contenuti tenderà ad aumentare l'intervento statale in materie di

competenza concorrente od esclusiva delle regioni. Le ragioni

appaiono intrinseche alla natura delle materie di potestà legislativa

108 Cfr. P. Bonetti, studio per il riordino costituzionalmente orientato delle funzioni e dei corpi di polizia, pubblicato su ASTRID_Rassegna 2008. 109 Art.127, comma 1.

110 Art.120, comma 2.

esclusiva dello Stato, con interessi e ambiti che si ritengono

meritevoli di una disciplina legislativa unitaria da parte dello Stato.112

Per quanto riguarda le forme di coordinamento tra Stato e regioni

tuttora manca una legge statale che preveda adeguate forme di

coordinamento in materia di ordine pubblico e sicurezza e che

disciplini la polizia locale come funzione fondamentale degli enti

locali113. Un piccolo paradosso è infatti rappresentato dagli sforzi

necessari allo Stato per cercare di coordinare le numerose forze di

polizia statali mentre scarse e occasionali sono le risorse dedicate a

promuovere il coordinamento suggerito dall'art. 118, comma 3 della

Costituzione. Una disciplina organica che riesca ad attuare il

coordinamento tra forze di polizia locali e forze di polizia statali

assicurandone il concorso per la tutela della sicurezza nei centri

abitati porterebbe a dare risposte immediate e precise all'esigenza di

sicurezza dei cittadini.

La seconda parte della lettera h) del comma 2 dell'articolo 117 della

Costituzione esclude la polizia amministrativa locale dalle materie

"ordine pubblico e sicurezza". Abbiamo definito precedentemente la

polizia amministrativa individuandola in quei corpi che si occupano

dell'osservanza della legge e dei regolamenti amministrativi. Questa

112 Possiamo vederli come aspetti concreti dell'"interesse nazionale" previsto precedentemente dalle norme del Titolo V, che devono essere conservati e garantiti per mantenere l'unità e indivisibilità della Repubblica prevista dall'articolo 5 della Costituzione.

impostazione, oltre che dalla dottrina, è stata confermata anche dalla

Corte Costituzionale114. L'impostazione della Corte è seguita dalla

più recente definizione legislativa115 di polizia amministrativa

regionale e locale che la definisce nelle << misure dirette ad evitare

danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici e

alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali

vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle Regioni e

degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni

e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della

sicurezza pubblica >>.

Questa definizione, in aggiunta alla giurisprudenza costituzionale,

conferma che "essa deve ritenersi una funzione accessoria ai compiti

spettanti alle Regioni e agli enti locali nelle materie di loro

competenza, anche delegata116".

Questo porta alla conclusione che la polizia amministrativa non è una

materia a parte ma che invece rappresenta un potere accessorio o

strumentale alle altre materie, quindi contenuto nelle materie "ordine

pubblico e sicurezza" di competenza esclusiva dello Stato. Il senso

dell'eccezione è che lo Stato avrà potestà legislativa esclusiva

solamente riguardo la polizia amministrativa statale, escludendo

114 Corte Costituzionale, sentenza 30 giugno 1988, n. 740. 115 Art.159 del d. lgs. 112/1998.

116 P. Bonetti, Nuovi scenari per la polizia locale e la sicurezza, in “atti del convegno regionale”, Pordenone, 22 novembre 2002.

quella locale117.

La prevenzione e repressione delle minacce di rilevanza locale (che

non riguardino le materie di potestà legislativa esclusiva dello

Stato118) è esterna alla competenza dello Stato, che con la legge può

solo determinare i principi fondamentali della disciplina della

relativa funzione di polizia amministrativa locale, che sarà

successivamente definita dalla legislazione regionale.

La larga mutabilità delle materie "ordine pubblico e sicurezza"

permette comunque allo Stato, modificando la qualificazione di un

pericolo come minaccia di interessi pubblici nazionali, di

appropriarsi di competenze della polizia amministrativa locale

trasferendole alla polizia amministrativa nazionale.

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