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Il Corpo forestale dello Stato tra ordinamento civile e ordinamento militare

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(1)

LA RIFORMA DEL CORPO FORESTALE

DELLO STATO TRA ORDINAMENTO

CIVILE E ORDINAMENTO MILITARE

(2)

INDICE

Capitolo I...6

1. L'ordine pubblico: concezione di un termine e la sua non semplice evoluzione...6

2. Le funzioni di Ordine...11

3. La funzione di Ordine Pubblico (forze di polizia)...13

4. La polizia amministrativa e la polizia di sicurezza...18

5. La Protezione Civile...19

Capitolo II...23

1. Corpi di polizia e visione storica...23

1.1. La polizia di Stato...25

1.2. L'arma dei carabinieri...29

1.3. La Guardia di Finanza...31

2. Il sistema attuale di pubblica sicurezza...39

3. Polizia e sicurezza nel rapporto Stato – regioni...47

4. Necessità di riforma...52

5. La situazione europea...55

5.1. Il progetto "EUROGENDFOR"...57

Capitolo III...59

1. Accorpamento e Corpo forestale dello Stato...59

2. La nuova riforma della PA...61

(3)

4. Il decreto attuativo n.177 del 1 febbraio 2016...68

5. Accorpamento all'Arma e lo “status” di militare...87

Conclusioni...95

Bibliografia...96

Sitografia...100

(4)

Prefazione

L'idea di svolgere questo lavoro di tesi nasce dalla mia personale

ammirazione per le forze di polizia che deriva da quei valori di

moralità e legalità, fondamentali per le fondamenta di uno stato

moderno, che cercano di tutelare.

Il dibattito che è scaturito dalla legge n. 124 del 7 agosto 2015 e dalle

tematiche da essa affrontate ha creato l'opportunità di sviluppare un

lavoro di tesi sugli argomenti che solitamente vengono trattati in

maniera solo marginale nei corsi ordinari di diritto amministrativo.

Un esempio di questo è il concetto di ordine pubblico di cui

solitamente si riceve solo una definizione diretta senza entrare nei

dettagli e nelle diverse accezioni di questo termine.

Il cuore della tesi riguarda il sistema delle forze di polizia in Italia e

le modifiche che ha subito negli anni e il nuovo assetto che deriva da

questa ultima riforma fortemente incisiva.

Le tematiche che si legano a questo canovaccio principale sono

numerose: la coordinazione tra le diverse forze, il bilanciamento tra

le forze civile e le forze militari, l'accorpamento di un corpo civile in

un corpo militare, la comparazione con gli altri paesi europei e le

tendenze europee riguardo i sistemi di forze di polizia, le difficoltà

nell'introduzione del numero unico di emergenza europeo 112, la

(5)

doveri che derivano da questo status.

Tutte queste tematiche sono sempre affrontate nell'ottica dei principi

di economicità ed efficienza dello Stato e delle pubbliche

amministrazioni, principi che ai giorni nostri sono ritenuti basiliari in

qualsiasi ambito.

Il lavoro di ricerca delle fonti è stato affrontato con estrema pazienza

e determinazione: la natura di argomento quantomeno atipico e non

particolarmente affrontato dagli studiosi del diritto, mi ha portato a

dover leggere ed analizzare fonti provenienti sia da materie

giuridiche diverse sia da fonti letterarie, storiche e di altri tipi non

affini direttamente alla materia del diritto.

Il mio obiettivo è che questa tesi possa essere un piccolo passo

iniziale per i nuovi studi che verranno sicuramente svolti a seguito di

questa riforma del sistema di ordine pubblico in Italia e

sfortunatamente anche rispetto ai numerosi episodi di terrorismo che

sembrano ormai diventati eventi ordinari del nostro tempo.

Nello specifico spero che permetta di far capire ai lettori gli effetti

della nuova riforma della PA, nella parte che riguarda il sistema delle

forze di polizia, e di far chiarezza sulle tematiche principali ad essa

(6)

Capitolo I.

LA DIFFICOLTÀ DI DEFINIRE UN

CONCETTO: LA NOZIONE DI ORDINE

PUBBLICO

1. L'ordine pubblico: concezione di un termine e la sua non semplice evoluzione

L'ordine pubblico1 assume un ruolo di primaria importanza in diversi

ambiti dell'esperienza giuridica.

Per il diritto civile è il limite al potere di autonomia dei privati (art.

1343 c.c., in relazione all'art. 1418 c.c., all'art. 634 c.c. e all'art. 1229

c.c.) e condizione di efficacia, nel territorio dello Stato, delle leggi

degli stati esteri.

Assieme alle norme imperative, l'ordine pubblico costituisce il

criterio al quale si rifà l'ordinamento per applicare o negare tutela

giuridica agli interessi perseguiti ed applicare sanzioni.

Il codice civile non dà una definizione di ordine pubblico e non

indica alcun criterio per poterlo determinare. Nel codice penale del

1 La formula appare per la prima volta nel codice napoleonico e viene inserita in seguito nel codice civile. Non è chiaro il perché sia stata utilizzato questo nuovo termine (rispetto a "diritto pubblico"). Probabilmente è dovuto all'idea di ripristino dell'ordine dopo il disordine, al bisogno di coordinare le nuove libertà individuali derivanti dalla rivoluzione limitandole nei confronti dello Stato. Guardando ai lavori preparatori si vede come l'ordine pubblico richiamato dall'art.6 debba intendersi come sinonimo del carattere inderogabile della legge.

(7)

1889 erano invece previsti fatti2 che sono denominati come dei delitti

contro l'ordine pubblico e il codice penale vigente, al titolo V, ha

confermato questa impostazione. Questi elementi non sono

irrilevanti3 al fine di una definizione in quanto mostrano un certo

orientamento legislativo. D'altra parte l'ordine pubblico tutelato

penalmente rappresenta solo una delle possibili specificazioni

dell'ordine pubblico generale che è un concetto più ampio di quello

definito dal codice penale.

Data la mancanza di una definizione legislativa e l'impossibilità di

fare riferimento esclusivamente al codice penale, la determinazione

del concetto di ordine pubblico è di fatto rimesso alla dottrina e alla

giurisprudenza.

Come osserva Ferri4, la nostra dottrina5 non si è occupata quasi mai

in via principale dell'ordine pubblico ma è possibile trovare

trattazioni abbastanza approfondite nelle opere di carattere generale6.

Uno studio maggiore sull'ordine pubblico è stato fatto dagli studiosi

di diritto internazionale, i quali però principalmente studiano il

2 Istigazione a delinquere, istigazione a disobbedire alla legge, associazione a delinquere, devastazione, saccheggio, pubblica intimidazione.

3 S. Romano, Ordinamento sistematico del diritto privato italiano, Morano, Napoli, 1970. L'autore afferma come una definizione di ordine pubblico, anche di stampo privatistico, non possa non considerare le disposizioni del codice penale.

4 G. B. Ferri, Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto, Giuffrè, Milano, 1970.

5 A differenze di quella francese che si è occupata maggiormente della questione comunque, elaborando comunque formule generiche e vaghe.

6 Tra i principali autori che hanno trattato questo argomento: Ferrara, Groppalli, Betti, Zanobini, Lazzaro, Paladin, ecc.

(8)

rapporto tra ordine pubblico interno e ordine pubblico

internazionale7.

Anche quando la dottrina se ne è occupata, ha sempre cercato di

definire questo concetto attraverso formule generiche e vaghe, non

riuscendo a dare alcuna forma di certezza al significato di questo

principio ma portando a numerose teorie.

Tra le diverse teorie: l'identificazione dell'ordine pubblico con il

diritto pubblico o la distinzione tra ordine pubblico primario e

secondario; teorie che individuano la natura dell'interesse tutelato

nell'interesse della società, nell'interesse statuale, nell'utilità generale

o nell'interesse della collettività. Altre ancora collegano la

definizione del concetto al bene comune, al bene pubblico,

all'interesse generale e sociale o agli interessi sociali fondamentali.

Altre volte si individua nelle norme di diritto coattivo contrapposte a

quelle di diritto volontario o nelle norme che trascendono la sfera dei

singoli.

Alcuni autori cercano di dare una nozione più ristretta ma completa,

individuando l'ordine pubblico nei principi fondamentali su cui si

regge l'ordinamento dello Stato, i quali sono deducibili dalle norme

positive-imperative.

Tutti questi autori ricollegano l'ordine pubblico alle norme positive e

7 Tra i principali internazionalisti che se ne sono occupati: Ago, Perassi, Morelli, Sperduti e più recentemente in rapporto all'unione europea Feraci O., L'ordine pubblico nel diritto dell'unione europea, Giuffrè, Siena, 2012.

(9)

solo una minoranza considera l'ordine pubblico costituito da esigenze

e principi di carattere politico.

L'unica conclusione che fa da punto in comune tra le diverse

concezioni dei molteplici autori è la relatività storica del concetto di

ordine pubblico. Il significato di questo concetto muta rispetto alla

struttura della società e alla coscienza collettiva di un popolo in un

certo periodo storico.

La giurisprudenza invece ha dovuto più volte confrontarsi con il

concetto di ordine pubblico per poterlo porre come base delle sue

decisioni. Viene ribadito che il principio di ordine pubblico è un

concetto relativo e storico, precisando che spetta al giudice

identificarne il contenuto e delinearne i margini8.

I dubbi restano invece riguardo la sostanza del concetto: in alcune

decisioni si considera l'ordine pubblico come un concetto autonomo

rispetto a quello di norme imperative9, mentre in altre si considera

come un criterio integratore del diritto codificato e l'attività del

giudice riguarderà questioni di applicazione ed interpretazione della

legge10.

Successivamente lo stesso Ferri11 proverà a dare una definizione di

ordine pubblico: << esprime più specificatamente l'esigenza che i

8 Cass. 11 febbraio 1940, in Foro it., 1940, I, 393.

9 Cass. 11 febbraio 1940 cit.; Cass. 14 ottobre 1958, Giust. Civ., 1959, I, 71. 10 Cass. 22 maggio 1936, Foro it. Rep., 1936, voce Obbl. E contr., n.158; Cass. 9

gennaio 1942, Giur. it., 1942, I, 1, 92.

(10)

privati, con le loro convenzioni, non sovvertano quei valori fondamentali su cui si fonda l'ordine sociale ma realizzino i loro rapporti nel rispetto di quei valori e principi che lo Stato considera essenziali e caratterizzanti l'organizzazione sociale di un determinato momento storico >>.

Se ai tempi del code Napoléon i valori e i principi fondamentali

erano da ritrovarsi nella libertà e nell'autonomia dell'individuo, nel

nostro sistema attuale dobbiamo rivolgere la nostra attenzione alla

Costituzione.

Questi ultimi oggi sono espressioni di ideali di libertà e democrazia

che permettono agli interessi individuali di coesistere e coordinarsi

con gli interessi sociali, traendo gli uni dagli altri un reciproco

rafforzamento.

I valori caratterizzanti il nostro ordinamento giuridico che vengono

affermati dall'ordine pubblico indicati dalla Costituzione sono: la

tutela della persona umana, l'eguaglianza, la solidarietà, il diritto al al

lavoro, l'affermazione e la tutela della libertà religiosa, la libertà di

insegnamento, la dichiarazione che l'arte e la scienza sono libere, la

tutela e affermazione delle libertà civili, politiche ed economiche.

In sintesi possiamo affermare che l'ordine pubblico svolge una

funzione conservatrice sull'agire autonomo dei privati, andando a

stabilire il confine tra il lecito e l'illecito e che la relatività storica del

(11)

giuridico dal sistema stesso.

Questo sta a significare che l'ordine pubblico è un concetto unitario e

omogeneo rispetto alle diverse norme; l'ordine pubblico al quale si

richiama il codice civile e quello a cui si riferisce il codice penale è

lo stesso.

Avendo in qualche modo definito questi elementi del concetto di

ordine pubblico, possiamo adesso concentrare la nostra attenzione

sulle funzioni di ordine dello Stato e nello specifico la funzione di

ordine pubblico per le forze di polizia12

2. Le funzioni di Ordine

Tra le molteplici funzioni13dello Stato un ruolo di primaria

importanza è sempre stato riconosciuto alle funzioni di Ordine.

Anche gli ordinamenti precedenti alla nascita dello Stato hanno

sempre esercitato queste funzioni, ancora oggi fondamentali.

Precedentemente tutte le funzioni erano destinate all'interesse di

specifici soggetti in un rapporto bilaterale, esaurendo la funzione tra

di loro. Le funzioni hanno sempre assolto una finalità pubblica ma

adesso sono sempre destinate all'interesse della comunità14, in un

12 Per mantenimento dell'ordine pubblico da parte delle forze di polizia si intende genericamente un complesso di servizi riguardanti il mantenimento di

condizioni di ordine.

13 Attività svolta dalla PA nell'interesse della collettività, caratterizzata dall'uso di poteri autoritativi.

14 Precedentemente la dottrina inquadrava le funzioni dello Stato in un rapporto bilaterale che si esauriva tra lo Stato e il soggetto interessato.

(12)

rapporto trilaterale tra la PA, il privato e la comunità stessa.

Possiamo distinguere quattro diverse funzioni di Ordine15:

le certezze pubbliche, l'ordine pubblico, la funzione di ordine e

giustizia e la funzione di difesa.

Le certezze pubbliche sono le funzioni di sicurezza che lo Stato

fornisce per i rapporti tra privati, tra cui: il valore del denaro, utilizzo

di stesse misure e pesi, l'identità delle persone e la loro qualifica. A

queste oggi si aggiunge la possibilità per alcuni soggetti privati di

garantire certezze16 e la grande diffusione dell'autocertificazione.

L'ordine pubblico consiste nel mantenimento dell'ordine e della

sicurezza all'interno della società. Solo allo Stato è consentito "l'uso

della forza" che esercita attraverso diverse amministrazioni che fanno

capo al Ministero dell'Interno: Polizia di Stato, Guardia di Finanza,

Polizia Penitenziaria e il Corpo Forestale dello Stato. A questi si

affianca l'Arma dei Carabinieri, nata come corpo di polizia militare, e

le forze di polizia locali, ovvero la Polizia Municipale e la Polizia

Provinciale. Tutte queste amministrazioni più altri corpi risalenti al

Ministero dell'Interno(as esempio il Corpo dei Vigili del Fuoco)

compongono anche la "Protezione Civile". Alcuni spazi di autonomia

per i privati riguardano l'effettuazione di servizi di polizia come: il

metronotte, la guardia della banca, i trasporti blindati, ecc...

15 A. Fioritto, appunti delle lezioni, anno accademico 2014/2015, università di Pisa.

(13)

La funzione di ordine e giustizia consiste nel garantire alla

Magistratura17 di svolgere questa funzione tramite la piena autonomia

del CSM nel giudicare i magistrati. Lo Stato controlla il solo rispetto

della legge senza entrare nell'ambito del potere giudiziario.

La funzione di difesa è esclusiva18 dello Stato. Il Ministero della

Difesa gestisce le Forze Armate: Esercito, Aereonautica militare e la

Marina. L'attività di difesa civile permette alle forze armate di

intervenire in caso di situazioni emergenziali con metodologie di tipo

civile in soccorso alla popolazione.

Ai fini di questo lavoro, andremo ad approfondire il concetto di

Ordine Pubblico e le funzioni delle singole amministrazioni che se ne

occupano, avendo come interesse principale le modifiche apportate

dalla Legge n.124 del 7 Agosto 2015 e concentrandoci in particolare

sull'accorpamento del Corpo Forestale dello Stato con l'Arma dei

Carabinieri.

3. La funzione di Ordine Pubblico (forze di polizia)

La nascita dello Stato di Diritto19 tra il XVIII e il XIX secolo si basa

sulla teoria della separazione dei poteri20.

17 Infra p. 2.

18 Non è ammessa collaborazione con i privati.

19 Si intende quello Stato che si contrappone alla visione assolutistica, ponendo una Costituzione scritta e il rispetto della legge come limite all'agire dello Stato. 20 Come è noto, la teoria attribuisce le tre funzioni della sovranità (potere

legislativo, esecutivo e giudiziario) a organi dello Stato diversi e indipendenti tra loro.

(14)

Il potere esecutivo, definito già dalla prima dottrina21 sinonimo di

potere amministrativo, ha due principali uffici all'interno dello

Stato22: vegliare sull'esecuzione della legge e provvedere con una

buona amministrazione a rendere meno frequenti i casi di

applicazione della legge penale.

Mentre il primo è incarico del Pubblico Ministero, il secondo ufficio

è incarico della Polizia:

La polizia ha l'incarico di render meno frequenti i casi d'applicazione della legge penale, sia col promuovere la prosperità pubblica, sia coll'ispirare l'amore dell'ordine, e sia col distruggere tempestivamente le cause che al delitto conducono"

Avvicinandoci ai giorni nostri, la Costituzione richiama più volte

l'ordine pubblico: l'art. 16 e l'art. 17 usano il termine "sicurezza"

come limite della libertà di circolazione e di riunione; l'art. 14 e l'art.

17 indicano l'incolumità pubblica come limite della libertà

domiciliare e di riunione. L'art. 117 (h)23 ne attribuisce la competenza

esclusiva allo Stato.

Abbiamo visto i vari tentativi della dottrina e della giurisprudenza di

21 B. Fiani, Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa, Firenze, Tipografia Nazionale Italiana, 1853, p. 2.

22 B. Fiani , cit., p. 2.

23 "Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale".

(15)

definire l'ordine pubblico, vediamo adesso la legge cosa afferma.

La norma che va a definire il significato di questo concetto per il

nostro ordinamento è l'art. 159, co. 2, d.lgs. 31.3.1998, n. 112 :

«le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all’ordine pubblico e

sicurezza pubblica (…) concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni».

Questa definizione è conforme alla nozione tradizionalmente recepita

dalla Corte Costituzionale24che ha precisato che per "interessi

pubblici primari" vanno intesi solo "quegli interessi essenziali al

mantenimento di una ordinata convivenza civile".

Nell'accezione più comune l'ordine pubblico è inteso come pace

sociale; le forze di polizia hanno il compito di garantire il

mantenimento di questa pace.

L'aver stabilito che la nozione di ordine pubblico è un concetto

unitario non impedisce ai diversi settori del diritto di poter trattare

solamente le tipiche specificità che li riguardano maggiormente.

Questo permette di delineare un ordine pubblico economico, riguardo

la difesa delle regole fondamentali di un sistema economico ( ad es.

(16)

la libertà di lavoro, di professione, la tutela del consumatore, la

libertà di concorrenza, ecc.); un ordine pubblico internazionale (ad

esempio l'art. 31 delle disposizioni preliminari che sanciva25

l'inapplicabilità di leggi o atti di uno stato estero che siano contrari

all'ordine pubblico o al buon costume) da contrapporre ad un ordine

pubblico interno; un ordine pubblico tecnologico, nell'ambito

dell'ordine pubblico economico, riguardo l'affidabilità e la

funzionalità delle tecnologie su cui si basa una società; un ordine

pubblico politico, concernente la difesa dello Stato e delle istituzioni

pubbliche.

All'interno dell'ordine pubblico politico, dottrina26 e giurisprudenza

hanno coniato due accezioni: la prima è quella dell'ordine pubblico

in senso materiale, inteso come tranquillità del corpo sociale nei suoi

singoli componenti (in senso soggettivo), che corrisponde ad una

<<condizione di pacifica convivenza immune da disordine e

violenza>>27

Invece l'ordine pubblico ideale o normativo è inteso come insieme

dei principi fondamentali costituitivi dell'equilibrio dell'ordinamento;

secondo questa visione l'ordine pubblico è un sinonimo

dell'ordinamento dello stato. Fondamentale è stata una pronuncia

25 In seguito abrogato dall'art.73 della legge del 31 maggio 1995, n.218. 26 G.Calesini, Aspetti penali nell'ordine pubblico di polizia, Antonio Tombolini editore, 2014.

27 G.Fiandaca, E. Musco, Diritto penale – parte speciale, Zanichelli, Bologna, 2008.

(17)

della Corte Costituzionale28 che identifica l'ordine pubblico con il

<<regime democratico e legalitario, consacrato nella Costituzione

vigente, e basato sull'appartenenza della sovranità al popolo (art. 1), sull'eguaglianza dei cittadini (art. 3) e sull'impero della legge (artt.

54, 76-79, 97-98, 101, ecc.) e con (...) l'ordine istituzionale del

regime vigente>> (da qui la definizione di ordine pubblico

costituzionale29.

Sebbene la giurisprudenza costituzionale abbia avallato questa

nozione, alcuni autori30 non la trovano pienamente condivisibile

poiché essendo un concetto astratto potrebbe essere "utilizzato" a

garanzia di interessi mutevoli e non sempre meritevoli di tutela, sia

perché potendo essere astrattamente offeso da idee in contrasto con

quelle poste dall'ordinamento, ci sarebbe il concreto pericolo di

criminalizzazione anche del semplice dissenso politico-ideologico31.

Preferibile è l'accezione dell'ordine pubblico in senso materiale,

secondo il quale la legge (penale) è volta a prevenire il disordine

materiale che mette in pericolo la pace e la sicurezza delle persone.

Considerando che l'azione di polizia si ritrova pienamente all'interno

del concetto di ordine pubblico materiale, da qui in avanti i

riferimenti all'ordine pubblico riguarderanno principalmente questa

28 Sentenza n.19 del 16 marzo 1962.

29 Sentenza n.168 dell'8 luglio 1971 della Corte Costituzionale. 30 Crf. ad es G. Fiandaca, E. Musco, pag.462.

31 Un esempio a noi vicino è il ventennio fascista, con l'inserimento nel codice penale del 1930 di numerosi reati contro l'ordine pubblico, situati nel titolo riguardante i reati contro la personalità dello Stato.

(18)

sua accezione.

4. La polizia amministrativa e la polizia di sicurezza

Non tutta la polizia è dedita alla funzione di ordine pubblico: il

nostro interesse si rivolge alla "polizia di sicurezza".

La dottrina32 distingue tra polizia amministrativa e polizia

giudiziaria.

La prima si occupa dell'osservanza della legge e dei regolamenti

amministrativi e al suo interno comprende la polizia stradale, la

polizia sanitaria, la polizia annonaria, la polizia commerciale, la

polizia edilizia, la polizia tributaria e la polizia di sicurezza.

Quest'ultima deve tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza delle

persone, cercando di prevenire il compimento di reati.

Nello svolgere queste funzioni la polizia non utilizza poteri

coercitivi, differentemente dalla polizia giudiziaria tramite gli istituti

appositi33 del codice di procedura penale.

La funzione di polizia di sicurezza spetta al Ministro dell'Interno,

coadiuvato a livello locale dal prefetto o dal questore, mentre la

polizia giudiziaria dipende funzionalmente dal pubblico ministero.

Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 61634, in attuazione alla legge delega 22

luglio 1975, n. 382, ha trasferito diverse funzioni amministrative

32 P. Tonini, Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, 2015. 33. Misure cautelari, misure di sicurezza, ecc...

(19)

dello Stato centrale alle regioni e agli enti locali.

Il successivo decreto legislativo 112/1998 concluderà questo

processo andando a trasferire funzioni analoghe alle amministrazioni

comunali.

L'art. 19 del decreto n. 616 attribuisce ai comuni competenze in

materia di rilascio di licenze35 e autorizzazioni.

L'art. 1 del decreto del 98' precisa: "il conferimento comprende anche

le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali

all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri,

quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di

polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti

contingibili e urgenti previsti dalla legge".

Tutte queste modifiche spingono nella direzione di garantire più

potere ed autonomia ai singoli comuni. I corpi di polizia locali

vedono ampliate le loro funzioni, permettendo ai corpi nazionali di

concentrarsi principalmente sul mantenimento dell'ordine pubblico.

5. La Protezione Civile

In una dissertazione riguardante le forze di polizia è impossibile non

fare un breve cenno riguardo il Servizio nazionale di protezione

civile, l'insieme di attività per la tutela della vita, dei beni e

dell'ambiente dai danni che possono provocare le calamità.

(20)

Nel nostro ordinamento tutte le forze di polizia e un insieme di altre

amministrazioni collaborano col servizio nazionale di protezione

civile. Come per la nozione di ordine pubblico, anche il concetto di

protezione civile non è di semplice definizione ed è mutato nel

tempo. Il significato originale di protezione civile36 può ricercarsi

nella tutela della sicurezza e della incolumità dei cittadini.

Col tempo37 la funzione di protezione civile si distinguerà dalla

generica tutela dell'incolumità pubblica arrivando a quei contenuti

peculiari che oggi la definiscono, individuati nella natura dell'evento

dannoso e nella situazione di emergenza determinata dalla sua

gravità o estensione.

La riforma del 199238 istituisce il "servizio nazionale di protezione

civile" , segnando il passaggio dall'organizzazione ministeriale ad

una "nazionale". Questo passaggio porta ad un sistema di

amministrazione differente39, finalizzata all'erogazione di servizi.

L'art. 3 di questa legge individua più chiaramente rispetto alla

precedente legislazione i vari tipi di attività svolte dalla protezione

civile: prima previsione e prevenzione, successivamente e solo se

necessario intervento in soccorso delle popolazioni colpite e operare

per superare l'emergenza.

36 C. Meoli, La protezione civile, in Cassese S., Trattato di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2000.

37 La l. n. 996/1970 delinea la nozione di calamità pubblica indicandola come evento da fronteggiare "con interventi tecnici straordinari".

38 L. n. 225/1992.

(21)

Il successivo momento di questo processo evolutivo si trova nella

riforma del 199740 che inserisce la protezione civile come

competenza mista tra Stato, regioni ed enti locali. Lo Stato ha

riservati esclusivamente "compiti di rilievo nazionale del sistema di

protezione civile" individuati in modo tassativo.

La riforma del Titolo V della Costituzione41 inserisce la protezione

civile tra le materia a competenza concorrente, occupandosi per la

prima volta di protezione civile.

Nel 99' viene istituita42 l'Agenzia di Protezione Civile collocando

all'apice del sistema il Ministro dell'Interno e l'Agenzia stessa.

Infine le leggi di modifica del 2012 e del 2013 sono andate a toccare

alcuni punti tra cui: le attività di protezione civile, lo stato

d'emergenza e il potere d'ordinanza.

I soggetti che fanno parte del servizio nazionale sono individuati

dalla l. n. 225/1992 e sono: il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

come componente fondamentale della protezione civile, le Forze

armate, le Forze di polizia, il Corpo forestale dello Stato, i gruppi

nazionali di ricerca scientifica, l'Istituto nazionale di geofisica ed

altre istituzioni di ricerca, la Croce Rossa Italiana, le strutture del

Servizio sanitario nazionale, le organizzazioni di volontariato, il

Corpo nazionale di soccorso alpino.

40 L. n. 59 del 15 marzo 1997 e successivo d. lg. n.112 del 31 marzo 1998. 41 Legge costituzionale 3/2001.

(22)

Tutti questi soggetti sono strutture operative che collaborano con la

protezione civile in caso di necessità.

Tra le forze di polizia, la Polizia di Stato43 ha il compito di prestare

servizi di soccorso in caso di calamità e il Corpo forestale44 deve

concorrere nell'attività di soccorso in caso di incendi boschivi.

Questo sistema di organizzazione per la protezione civile costituisce

un esempio efficace di coordinazione tra le diverse amministrazioni;

vedremo invece come coordinazione ed efficacia rappresentino una

problematica alla quale l'organizzazione dei diversi corpi di polizia

non ha ancora trovato una soluzione valida.

43 Art.33 della l. n. 121/1981. 44 Art.1 della l. n. 225/1992.

(23)

Capitolo II

CORPI DI POLIZIA IN ITALIA ED EUROPA

1. Corpi di polizia e visione storica

In questo capitolo andremo ad analizzare il sistema attuale di

pubblica sicurezza all'interno dell'ordinamento giuridico italiano

effettuando anche una comparazione con i principali modelli europei.

Cosa ha portato in Italia al proliferare di così tante forze di polizia ?

La fine della seconda guerra mondiale e la caduta del fascismo non

hanno eliminato la paura verso la possibilità del ritorno di un regime

totalitario. La creazione di diversi corpi avrebbe reso molto più

difficile controllare le forze armate e rovesciare l'ordinamento dello

Stato. La volontà di evitare una nuova "marcia su Roma" si è

manifestata nella creazione di differenti corpi di polizia ciascuno

indipendente e facente capo ad un ministero differente45.

La stessa preoccupazione portò inoltre a creare diversi piani di

contingenza46 da attuare in risposta a svolte sovversive o eversive e

per rispondere a manovre di invasione, da non potersi escludere nella

situazione del dopoguerra e per tutto il periodo della guerra fredda.

45 Il pluralismo dei corpi risponde al principio d'ispirazione democratica della "dispersione del potere coattivo".

46 Esempi sono il Piano Solo del 1964 che poteva essere attuato dai Carabinieri; l'Emergenza triangolo per le forze armate che stava per essere attuato nel 1970 in seguito al tentativo di colpo di Stato noto oggi come Golpe Borghese. Per approfondimenti riguardo il contesto storico rispettivamente M. Franzinelli, Il piano solo, Mondadori, Milano, 2010 e R. Di Giovacchino, Il libro nero della Prima Repubblica, Fazi, Roma, 2003.

(24)

Questa eredità storica ha portato ad avere in Italia una situazione

unica e molto complessa rispetto agli altri Stati europei

sull'organizzazione della polizia, delle forze armate e di quello che

potremmo definire il "controllo delle armi".

La maggiore preoccupazione nell'immediato dopoguerra era quella di

evitare per il futuro la possibilità di un colpo di Stato da parte di una

"forza armata" interna che avrebbe fatto crollare la neo-nata

democrazia. Questi timori hanno portato ad un sistema formato da

numerosi corpi di polizia, tutti facenti capo ad un diverso organo

superiore:47 la Polizia di Stato al Dipartimento della pubblica

sicurezza del Ministero dell'Interno, la Polizia penitenziaria al

Ministero della Giustizia; l'Arma dei Carabinieri al Ministero della

Difesa, la Guardia di Finanza al Ministero dell'economia e delle

Finanze e il Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'agricoltura e

delle foreste48. Rendere ciascuno di questi corpi una istituzione

autonoma, indipendente dalle altre, avrebbe dovuto garantire una

situazione politica più stabile e creare una situazione di equilibrio e

controllo reciproco tra le diverse forze di polizia.

A questo punto si rende necessario un breve riepilogo della storia dei

diversi corpi che si occupano dell'ordine pubblico nel nostro paese.

47 Come detto precedentemente, tutti i corpi dipendono in via sussidiaria dal Ministero dell'Interno, riguardo alle funzioni di ordine pubblico.

(25)

1.1. La polizia di Stato

Le origini della polizia di stato risalgono alle regie patenti del 13

Luglio 1814,data in cui il Regno di Sardegna crea la "Direzione del

Buon Governo". Questa consiste in un'unica amministrazione con

potestà di polizia, amministrative e giudiziarie che inizialmente

dipende dal Ministero della Guerra e della Marina, mentre dal 1847

viene definitivamente affidata al Ministero dell'Interno con la

"Direzione di Polizia".

Questa verrà immediatamente sostituita l'anno successivo, nel 184849,

quando per iniziativa di re Carlo Alberto nasce l'"Amministrazione

della Pubblica sicurezza". La trasformazione del nome in

"amministrazione" ha sia un valore simbolico, in quanto il termine

polizia poteva ricordare abusi e prepotenza di epoche passate, sia un

valore effettivo in quanto il mantenimento dell'ordine e il rispetto

delle leggi sale al rango di amministrazione. La novità più importante

consiste nell'affidare le funzioni di pubblica sicurezza unicamente a

forze civili.

In seguito nel 1852 nasce il Corpo delle Guardie di Pubblica

Sicurezza, alle dipendenze dell' amministrazione con funzioni di

mantenimento dell'ordine pubblico, destabilizzato dagli esiti della

prima guerra d'indipendenza.

(26)

Nella seconda metà dell'800 la situazione di alta instabilità50,

successiva all'unificazione dell'Italia, spinge il Regno a emanare

misure repressive più severe e ad incrementare l'organico della

polizia. Nel 1899 Crispi presenta un progetto di legge51 riguardante il

riordino del personale e degli uffici di pubblica sicurezza e

l'accorpamento delle guardie municipali con le guardie di pubblica

sicurezza. Il progetto che prevede il controllo delle autorità

governative centrali sugli agenti municipali, sarà osteggiato,

inizialmente con successo, dai consigli comunali che temono di

vedere molto ridotta l'autonomia dei comuni. Il procedimento

legislativo giungerà al termine nel 1890 con la nascita del corpo delle

"Guardie di Città", nel quale confluiscono le forze delle guardie di

pubblica sicurezza che assumono adesso competenza sul territorio

municipale. Durante la Grande Guerra il corpo esercita le funzioni di

gestione dell'ordine e della sicurezza interna, con personale dedicato

al controspionaggio.

Al termine della guerra l'acuirsi dei disordini interni porta il governo

Nitti alla creazione di due nuovi corpi nel 1919: in Agosto il "Corpo

degli agenti di investigazione", agenti in borghese con funzioni di

polizia investigativa; in Ottobre il "Corpo della Regia Guardia di

Pubblica Sicurezza" con ordinamento e regolamento di disciplina

50 Al nord le rivolte contro la tassa sul macinato e al sud il fenomeno del brigantaggio.

(27)

comune al Regio Esercito e nel quale confluiscono gli agenti del

disciolto Corpo delle Guardie di Città. Questo corpo dipende dal

Ministero dell'Interno riguardo alle funzioni di pubblica sicurezza.

Questi corpi verranno smantellati da Mussolini, salito al potere dopo

la Marcia su Roma del 1922, che promuove una riforma che

unificherà i Corpi Armati di polizia. Le funzioni precedentemente di

competenza dei due corpi di origine nittiana passano ai Carabinieri.

Gli agenti dei due corpi disciolti confluiscono nei Carabinieri

all'interno del "Ruolo Specializzato" il quale dipende

amministrativamente dai Reali Carabinieri e organicamente dal

Ministero della Guerra. In questo periodo l'Arma dei Carabinieri

rimane l'unica forza armata in servizio permanente di polizia per

l'intero territorio nazionale. Tre anni dopo, con la consolidazione del

potere fascista, Mussolini sopprime il ruolo e costituisce nuovamente

il "Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza" ad organizzazione

militare. Il corpo prenderà parte attivamente alla seconda guerra

mondiale combattendo sia sul fronte balcanico sia contro i tedeschi

successivamente all'armistizio. Alla caduta di Mussolini nel 1943, il

governo Badoglio stabilisce l'appartenenza del corpo alle Forze

Armate dello Stato incaricandolo della difesa del territorio nazionale.

Nel 1944 il corpo riacquista il nome di "Corpo delle Guardie di

(28)

dipendenza diretta ed esclusiva del Ministero dell'Interno per la tutela

dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Con la nascita della Repubblica la polizia diventa simbolo di legalità

e tutela per la nuova democrazia e le nuove esigenze portano alla

creazione di sezioni speciali: polizia ferroviaria, polizia stradale,

polizia di frontiera e polizia postale. Le ultime riforme prima di

arrivare al nostro periodo storico vedono la creazione della Polizia

Femminile nel 1959, l'istituzione di Criminalpol52, la nascita del

servizio di soccorso pubblico53 e di diverse amministrazioni54 per

rispondere alla minaccia del terrorismo. L'ultima grande riforma del

1981 attua la smilitarizzazione e l'unificazione dei ruoli: la Polizia di

Stato diventa un "organismo civile ad ordinamento speciale" e vi

confluisce tutto il personale del Corpo delle Guardie di Pubblica

Sicurezza e del Corpo di Polizia Femminile. La creazione di una

polizia ad ordinamento civile permette di armonizzare l'Italia al

contesto europeo.

1.2. L'arma dei carabinieri

52Centro Nazionale di Coordinamento delle Operazioni di Polizia Criminale . 53 La possibilità di chiamare il 113 in caso di necessità.

54 Tra i quali il Servizio di Sicurezza (S.D.S.) e l'Ufficio Centrale Investigazioni Generali e Operazioni Speciali(U.C.I.G.O.S.).

(29)

Anche la nascita dei carabinieri risale alle regie patenti del 1814, data

in cui il re di Sardegna Vittorio Emanuele, in seguito alla caduta di

Napoleone, rientrò dall'esilio e tra i suoi primi atti vi fu quello della

creazione dei "Carabinieri Reali". I Carabinieri andarono a costituire

il primo corpo dell'armata sardo-piemontese con attribuzioni sia

militari che di polizia. Questo corpo aveva due compiti: tutelare

l'ordine pubblico e difendere il regno da attacchi esterni.

La struttura si ispirava a quella della gendarmeria francese e doveva

essere un corpo che rispettasse gli ideali diffusi dalla Rivoluzione

Francese: << un Corpo nuovo, dalla valenza multipla e dalle

attribuzioni particolari, ispirato ai principi di libertà, di

riconoscimento pieno dei diritti delle popolazioni, di esaltazione dei

valori dell’uomo ormai pienamente acquisiti dopo la Rivoluzione

francese55>> e con funzioni di ordine interno: "Per ricondurre, e

assicurare viemaggiormente il buon ordine, e la pubblica

tranquillità..."56. I Carabinieri nascono come unità d'elitè, con i suoi

componenti che vengono reclutati tra coloro che si sono distinti

maggiormente nell'esercito piemontese e che siano in grado di

leggere e scrivere57.

Il "battesimo del fuoco" dei carabinieri avviene nel 1815 a Grenoble,

dove una loro carica diede un contributo fondamentale alla vittoria

55 Generale di corpo d'armata Ferrara Arnaldo nel suo volume "Storia documentale dell'Arma dei carabinieri".

56 "Preambolo" alle regie patenti del 13 Luglio 1814.

(30)

contro l'ultima resistenza napoleonica. Fino alla fine del 1800

verranno impegnati militarmente numerose volte.

Il primo utilizzo come polizia militare avviene durante la prima

guerra mondiale, dove hanno il compito di fucilare quei soldati che si

rifiutano di caricare o che si ritirano dinanzi al nemico.

Durante il fascismo Mussolini aumenterà la presenza di polizia e

milizia nelle città, andando invece ad estendere la competenza dei

carabinieri alle zone rurali58. L'armistizio dell'8 settembre 1943

creerà una situazione di confusione e disorganizzazione: migliaia di

carabinieri vengono deportati dai tedeschi, altri si uniscono alla

Guardia Nazionale Repubblicana59, che durerà fino al termine della

guerra.

Con il referendum del 2 giugno 1946 cambieranno denominazione da

Carabinieri Reali a "Arma dei Carabinieri", e diventeranno la prima

arma del neo-nato esercito italiano. Cambieranno status solo nel XXI

secolo60 quando i carabinieri vengono elevati a forza armata

autonoma all'interno del Ministero della Difesa. Questo permette ai

carabinieri di nominare come comandante generale un ufficiale

generale proveniente dai propri ranghi61.

58 Ancora oggi viene riconosciuta a questo corpo la vicinanza ai cittadini e la diffusa presenza sul territorio, anche nei piccoli paesi e nelle zone rurali. 59 Forza armata istituita in Italia dal governo fascista repubblicano in seguito

all'armistizio del 1943.

60 Art.1 della legge delega 31 marzo 2000, n.78.

61 Prima poteva essere incaricato solo un ufficiale generale proveniente dall'Esercito.

(31)

La più recente riforma62 riguarda l'inclusione nei propri ranghi del

Corpo Forestale dello Stato, con la nascita del Comando per la tutela

ambientale, forestale e agroalimentare che tratteremo nell'ultimo

capitolo.

1.3. La Guardia di Finanza

La nascita della Guardia di Finanza avviene il 1°ottobre 1774,

quando Vittorio Amedeo III, re di Sardegna, costituisce la "Legione

Truppe Leggere". Questa costituiva per l'Italia il primo corpo

speciale destinato al servizio di vigilanza finanziaria dei confini oltre

ai compiti militari.

Nel 1862 in seguito all'unificazione i diversi corpi di finanza dei

precedenti Stati italiani si fondono nel "Corpo delle Guardie

Doganali"; in seguito63 diventerà "Corpo della Regia Guardia di

Finanza" con funzioni di lotta al contrabbando, tutela di leggi e

regolamenti di finanza e funzioni di tutela dell'ordine e della

sicurezza pubblica. Nel 1906 acquisisce un ordinamento autonomo

con la costituzione del Comando Generale e nel 1923 viene creata la

"Polizia Tributaria Investigativa" come sezione specializzata della

Guardia di Finanza, con compiti speciali di investigazione reprimere

62 Decreto legislativo n.177/2016. 63 Legge 8 aprile 1881, n.149.

(32)

il contrabbando, combattere l'evasione dei tributi e la criminalità

organizzata.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale il corpo riceve grandi

cambiamenti: vengono istituiti il Servizio Statistico, il Servizio Aereo

e il Servizio Cinofili, aumentando le sezioni speciali del corpo.

Negli anni successivi diverse riforme64 avvicinano il corpo alla sua

forma attuale, in particolare il D. Lgs. n. 68 del 2001, con la

conferma del ruolo militare del corpo ma andando a rafforzare il

ruolo di forza di polizia con competenza generale in materia

finanziaria ed economica.

Come abbiamo già visto per l'Arma dei Carabinieri, un ruolo

fondamentale è rivestito dalla legge del 3 giugno 2010, n.79 che ha

previsto la possibilità per la Guardia di Finanza di nominare il

Comandante Generale scegliendo tra i propri Generali di Corpo

d'Armata.

L'ultima riforma65, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, ha fatto

diventare la Guardia di Finanza l'unica forza di polizia con

competenza sul mare.

1.4. La Polizia Penitenziaria

64 La legge n.189 del 1959, il D.P.R. n.34 del 1999 e il D.Lgs. n.68 del 2001. 65 D. Lgs. n.177 del 2016.

(33)

In comune all'Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato, anche la

nascita della Polizia Penitenziaria è da ritrovare nelle Regie Patenti

del 1817 con l'approvazione del "Regolamento della Famiglia di

Giustizia Modificato". Questo rappresenta l'atto ufficiale di nascita

dei custodi delle carceri denominati "guardiani".

In seguito all'unità d'Italia vengono emanati cinque regolamenti tra il

1860 e il 1862, uno per ogni diversa tipologia di stabilimento

carcerario66. Di particolare rilevanza il R. D. del 29 novembre 1866,

che rappresenta il passaggio di parte del personale dal ministero della

Marina al ministero dell'Interno67; un unico organico nazionale per il

personale di custodia si avrà solo a partire dal 1873.

In quell'anno infatti il regolamento del 27 luglio68 introdurrà una

diversificazione delle qualifiche del personale di custodia delle

carceri e attribuirà un organizzazione e lo status di militare al corpo

di custodia.

Gli sviluppi successivi risalgono al 189069 con l'istituzione del

"Corpo degli Agenti di Custodia" ed il relativo regolamento70; da

66 R.D. settembre 1860 per i bagni penali, R.D. n.4681 del27 gennaio 1861 per le carceri giudiziarie del Regno, R.D. n.413 del 13 gennaio 1862 per le case penali, R.D. n.813 del 28 agosto 1862 per le case di relegazione, R.D. n.1018 del 27 novembre 1862 per le case di custodia.

67 Avvenuto con il passaggio dei Bagni penali al ministero dell'Interno.

68 Derivante dalla legge n.1404 del 23giugno 1873 "Riordinamento del Personale di Custodia delle Carceri e dei Luoghi di Pena ".

69 R.D. n.7011 del 6 luglio 1890. 70 R.D. n.1921 del 23 dicembre 1920.

(34)

sottolineare nel 192371 il passaggio della "Direzione generale dei

carceri e dei riformatori" e di tutti i servizi relativi dal Ministero

dell'interno a quello della Giustizia.

Nel 1928 la direzione generale dei carceri e dei riformatori assumerà

la nuova denominazione di "Direzione generale per gli istituti di

Prevenzione e di Pena" e verranno emanati due relativi regolamenti72

nel 1931 e nel 1937.

Il primo documento legislativo73 del dopoguerra del 1945 attribuisce

agli agenti di custodia la qualifica di polizia giudiziaria e

l'appartenenza alle Forze Armate dello Stato.

Le ultime due riforme, attualmente ancora in vigore, hanno portato

radicali cambiamenti alla concezione del carcere e al corpo che oggi

individuiamo nella polizia penitenziaria.

La riforma74 del 1975 muta completamente l'idea di carcere, con

nuove idee riguardo l'esecuzione della pena, l'introduzione di regole

minime per il trattamento dei detenuti e l'introduzione di diritti e

facoltà che oggi riteniamo fondamentali per i carcerati,

corrispondenti al concetto di "ordinamento penitenziario".

Nel 1990 invece avviene la riforma75 del Corpo degli Agenti di

Custodia con l'istituzione del "Dipartimento dell'Amministrazione

71 R.D. n.1718 del 31 dicembre 1922.

72 R.D. n.787 del 18 giugno 1931 e R.D. n.2584 del 30 dicembre 1937. 73 Decreto Lgs.vo Luog.le 21 agosto 1945.

74 Legge del 26 luglio 1975. 75 Legge 395/1990.

(35)

Penitenziaria" e la smilitarizzazione del corpo. Questo non è solo un

cambiamento formale, perché permette di affidare agli agenti anche

compiti diversi dal solo assicurare la sicurezza all'interno degli

istituti penitenziari, permettendo loro la partecipazione al trattamento

rieducativo.

1.5. Il Corpo Forestale dello Stato

La creazione dell'amministrazione forestale come la conosciamo oggi

risale alla prima metà dell'800, nel periodo successivo al Consiglio di

Vienna. La ricostituzione della situazione pre-napoleonica porta gli

Stati a legiferare in numerose materie tra le quali il settore forestale.

In Italia questo processo ha inizio con le "Regie patenti del 15

ottobre 1822" con le quali il re Carlo Felice76 stabilisce la

costituzione dell'Amministrazione Forestale. La conclusione di

questo processo si avrà con le Regie patenti del 1883 emanate da

Carlo Alberto che porteranno l'Amministrazione Forestale ad avere

una struttura organizzativa più complessa e articolata.

In seguito alla proclamazione del Regno D'Italia si avverte la

necessità di uniformare le leggi ed i decreti degli Stati pre-unitari77.

L'Amministrazione Forestale si svilupperà ed amplierà con tutta una

76 Re di Sardegna e duca di Savoia.

77 Nel 1862 verrà stabilita una uniforme statale e nel 1864 un simbolo comune (il martello).

(36)

serie di leggi, due delle quali ci interessano maggiormente. La prima

è la legge che da origine al Demanio forestale dichiarando

inalienabili ventuno boschi dello Stato78 ponendo un vincolo

forestale, un vincolo idrogeologico, la regolamentazione dei tagli

boschivi e l'istituzione di consorzi di rimboschimento. La seconda

legge79 articola l'Amministrazione Forestale in Direzione generale

delle foreste, Consiglio superiore delle acque e delle foreste e Corpo

Reale delle Foreste.

Il Corpo Reale delle Foreste poteva contare su più di tremila uomini

distribuiti sul territorio in compartimenti, ripartimenti e distretti che

avevano il compito di vegliare sui territori del Demanio, che avranno

sempre maggiore estensione negli anni successivi. Durante la prima

guerra mondiale il Corpo viene impiegato come polizia militare e per

gli approvvigionamenti di legname e tornerà a svolgere i suoi

compiti originali alla fine della guerra. Con l'avvento del Fascismo

viene rinominato "Milizia Nazionale Forestale" e viene inquadrato

tra i corpi dello Stato. Come per la prima, anche nella seconda guerra

mondiale svolgerà funzioni aggiuntive quali il rifornimento di

legname e carbone.

Nel 194880 viene inquadrato il Corpo Forestale dello Stato che negli

78 Legge n.283 del 20 giugno 1871. 79 Legge n.277 del 2 giugno 1910.

80 D.Lgs. n.804 che attua il R.D.L. Del 1943 che inizialmente doveva rispristinare il Real Corpo delle Foreste.

(37)

anni si adatterà al mutare del concetto di foresta81 restando sempre

"il principale organismo tecnico operativo di tutela dei boschi e delle

foreste"82. Le funzioni83 del corpo sono: protezione e difesa del suolo,

tutela e sviluppo dei boschi, promozione economica, informazione e

ricerca, gestione dei parchi e delle riserve, vigilanza e sorveglianza.

Negli anni 70'84 tutte le funzioni relative a boschi, foreste ed

economia montana vengono trasferiti alle regioni. Questi decreti di

trasferimento permettono alle regioni di scegliere se impiegare il

CFS; questa regolamentazione non del tutto soddisfacente crea una

situazione in cui alcune regioni lasciano svolgere al Corpo le stesse

funzioni che già esercitava mentre altre hanno lasciato ad esso

solamente compiti marginali.

A partire dal 1982 diverse convenzioni stipulate tra il Corpo e le

regioni normalizzano il rapporto tra questi soggetti. Queste

convenzioni regolano il rapporto tra Ministero dell'agricoltura e

foreste e le regioni, permettendo di assegnare al Corpo numerose

funzioni di competenza regionale.

Uno sviluppo fondamentale è costituito dalla legge 121 del 1981 che

inserisce il Corpo forestale tra le cinque forze di Polizia dello Stato e

81 Inizialmente si parte da una concezione produttivistica dei beni forestali, fino ad arrivare ad avere come fine principale la tutela e la salvaguardia di essi. 82 Cit. A. Fioritto, paragrafo "boschi e foreste", Corpo forestale dello Stato; in

Cassese S. Trattato di Diritto Amministrativo. 83 Indicate dal d. lgs. n.804 del 1948.

84 Leggi n.281 del 16 maggio 1970 e n.382 del 22 luglio 1975 con i relativi decreti delegati del 1972 e del 1977.

(38)

nel 199285 diventa struttura operativa del Servizio di protezione

civile. Il Corpo può essere chiamato a concorrere alle funzioni di

polizia; non può autonomamente svolgere queste funzioni, ma può

essere chiamato ad aderirvi da altri organi dello Stato (es: Ministero

dell'interno).

L'evoluzione del Corpo, che come abbiamo anticipato è strettamente

legata al concetto di agricoltura, porta al suo trasferimento al

Ministero dell'ambiente. Diverse norme86 completano la

trasformazione trasferendo le funzioni del Corpo riguardanti

l'agricoltura alle regioni e lasciandogli mantenere solo le competenze

in materia di protezione dell'ambiente. Questo grande cambiamento

porta ad un sostanziale ridimensionamento del Corpo che subisce il

trasferimento di competenze, beni e risorse alle regioni. Solo la parte

del Corpo non trasferita alle regioni viene invece trasferita al

Ministero dell'ambiente con i seguenti compiti87: tutela del territorio

e funzione di polizia forestale ambientale.

L'ultima novità normativa era invece rappresentata dalla legge88 di

riordino del 2004 che introduce il "Nuovo ordinamento del Corpo

Forestale dello Stato". Il "nuovo ordinamento" rappresenta una

riforma strutturale e normativa dell'Amministrazione, che va a

85 Legge n.225 del 24 febbraio 1992. 86 D.lg. n. 143/1997 e d.lg. n. 112/1998.

87 Come attribuiti al Ministero dell'ambiente dagli art.35-36 del d.lg. n. 300/1999, da esercitare attraverso il Corpo forestale (art.55).

(39)

riconfermare tutti i diversi compiti di polizia affidati al Corpo

Forestale: polizia forestale e ambientale, polizia giudiziaria, di

ordine, di sicurezza pubblica e di protezione civile.

2. Il sistema attuale di pubblica sicurezza

La sintesi di quelle che sono state la storia e i cambiamenti che più ci

interessano dei diversi corpi con funzioni di polizia, permette di

esprimere alcune considerazioni.

Il primo fatto che possiamo constatare è come lo sviluppo dei corpi

di polizia sia stato strettamente legato alle vicende storiche e

politiche del nostro paese. Abbiamo potuto vedere sia come i

disordini interni (insieme all'instabilità che ne derivava) portavano il

potere centrale a rafforzare o creare nuovi corpi (es: l'Arma dei

carabinieri), sia come il timore della possibilità che venisse ristabilito

un nuovo regime dittatoriale abbia portato ad avere uno spiccato

pluralismo di corpi di sicurezza e di diverse autorità da cui questi

corpi dipendono. Questa è una delle chiavi di lettura principali che ci

può spiegare come mai l'Italia abbia un sistema di pubblica sicurezza

molto più articolato e complesso di quello degli altri paesi europei89.

Una seconda considerazione è sicuramente legata alla

"smilitarizzazione" che hanno subito tre dei cinque corpi di polizia

(40)

nazionali90. Sia l'Italia sia gli altri paesi europei hanno avuto ed anno

una forte tendenza alla smilitarizzazione che ha portato alla

trasformazione di corpi militari in corpi di polizia civili. Nessuno

degli esperti in materia riesce a formulare una tesi che riscontri

consenso generale sul fatto che sia più o meno efficace una forza di

polizia con lo status di militare rispetto ad un corpo di polizia civile,

ma si possono individuare alcuni elementi caratterizzanti delle due

diverse condizioni per i corpi di polizia. La differenza principale per i

singoli individui riguarda la limitazione dei diritti e delle libertà che

possono subire a causa dello stato di militare come la libertà

sindacale91, la libertà di associazione e la libertà di espressione.

L'altra caratteristica dei corpi militari è la loro maggiore

indipendenza dal potere politico, dato che hanno come vertice

amministrativo il Ministro della difesa ma come Comandante in capo

il Presidente della Repubblica Italiana. La Polizia di Stato invece è

alle dirette dipendenze del Ministro dell'interno che può influenzarne

l'operato direttamente92. In questa sede non ci interessa approfondire

tutte le complesse caratteristiche dello status di militare e di civile e

le molte discussioni che scaturiscono da questo tema. Per quanto

riguarda lo scopo di questa tesi, andremo solo ad approfondire la

90 Come abbiamo visto precedentemente: la Polizia di Stato, la Polizia Penitenziaria e il Corpo Forestale dello Stato.

91 Il punto verrà discusso più ampiamente nel terzo capitolo.

92 Stiamo ipotizzando la maggiore possibilità di influenze politiche per scopi personali come favorire colpi di stato o l'instaurazione di una dittatura.

(41)

questione delle libertà sindacali in un corpo militare come è l'Arma

dei Carabinieri e le possibili problematiche dovute al trasferimento di

personale civile dal Corpo Forestale dello Stato, che dovrà assumere

lo status di militare.

Dopo queste brevi considerazioni sulla storia delle forze di polizia in

Italia, possiamo andare a delineare la situazione attuale.

Precedentemente alla legge n.124 del 7 agosto 2015, l'assetto delle

forze di polizia operanti nel nostro paese era costituito da cinque

corpi (nazionali).

Il corpo nazionale della polizia di Stato ha come funzioni principali

la sicurezza nazionale e il mantenimento dell'ordine pubblico, tramite

compiti quali prevenzione dei crimini e pattugliamento delle strade.

Il corpo è composto da oltre 100.000 unità e costa all'Italia 7.8

miliardi di euro93, di cui il 90% è destinato al funzionamento.

L'arma dei Carabinieri svolge due funzioni: quella di forza armata

per cui dipende dalla Difesa e quella di pubblica sicurezza per la

quale dipende dal Ministero dell'Interno. In questo secondo ambito,

l'Arma è subordinata alla Polizia di Stato ed è più presente nei piccoli

centri e nelle località rurali, manifestando la presenza dello Stato sul

territorio. I suoi componenti si aggirano interno alle 118.000 unità e

costano allo Stato 5.6 miliardi di euro94, di cui 3.8 spesi per il

personale.

93 Bilancio di previsione 2014 del Dipartimento di pubblica sicurezza. 94 Bilancio di previsione 2014 del Dipartimento di pubblica sicurezza.

(42)

La guardia di finanza dipende dal ministero dell'economia e delle

finanze. Dispone di competenze specialistiche nelle prevenzione e

repressione dei reati finanziari: lotta all'evasione fiscale e

all'economia sommersa, contrasto al gioco d'azzardo, alla

contraffazione dei marchi e alla pirateria. Ha un organico di circa

70.000 unità e costa allo Stato 3.8 miliardi di euro, di cui 3.2 per il

personale.

La polizia penitenziaria dipende dal Ministero della Giustizia e ha le

stesse mansioni della polizia, applicate però all'interno degli istituti

penitenziari a persone sottoposte a provvedimenti di restrizione o

limitazione della libertà personale. Il suo organico è di circa 38.000

unità e costa allo Stato 2 miliardi di euro l'anno95 di cui il 70% per

l'amministrazione penitenziaria. i parametri fissati dalla Legge n. 117

del 2014 la rendono sotto organico, con almeno altri 7000 agenti

necessari.

Il Corpo forestale è costituito nel 1822 e fa capo al Ministero delle

Politiche agricole. Si tratta di una forza ad ordinamento civile,

specializzata nella tutela del patrimonio naturale e nella prevenzione

dei reati in materia ambientale e agroalimentare. Competenze del

Corpo è anche la tutela dei 20 parchi nazionali e delle 130 aree

protette presenti in Italia. Sono la forza di polizia più piccola

contando su 7.615 forestali in tutto il territorio italiano. Il costo è di

(43)

circa 500 milioni l'anno96, di cui il 90% destinato al pagamento delle

spese del personale. Il totale delle spese per lo Stato è di circa 20

miliardi l'anno.

Il recente accorpamento del Corpo forestale dello Stato con l'Arma

dei carabinieri ha ridotto a quattro il numero di forze di polizia

nazionali e rappresenta un primo passo verso possibili futuri

accorpamenti.

2.1. Il "conflitto" tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri

Quello che è riconosciuto anche dai non addetti ai lavori come il

punto nodale della problematica relativa alla tutela dell'ordine

pubblico è il dualismo di due forze di polizia (Polizia di Stato e Arma

dei Carabinieri) con una storia e delle caratteristiche differenti che

vanno però a ricoprire le stesse funzioni. La creazione di un'unica

forza di polizia a competenza generale dovrebbe rappresentare la

soluzione ai principali problemi di efficienza e coordinamento97 del

nostro sistema98.

Non tutta la dottrina è concorde su questo punto e di notevole

interesse è l'opinione di M. Savino99 che ritiene questo dualismo un:

96 Bilancio di previsione 2014 del Dipartimento di pubblica sicurezza. 97 Vedi paragrafo 2.4. Necessità di riforma.

98 Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri sono i due corpi più numerosi e gli unici a competenza generale ed in servizio permanente di pubblica sicurezza. 99 M. Savino, nota redatta ad integrazione dell’audizione tenuta il 5 dicembre

2007 davanti alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia, sugli

(44)

<< falso problema, sia perché la cooperazione europea non impone

agli Stati membri l’adozione di un assetto organizzativo unitario, sia

perché la comparazione con altri ordinamenti suggerisce che

l’efficienza dell’azione di polizia prescinde dal modello

organizzativo prescelto >>. Questa tesi è ricavata dalla comparazione

con stati come la Francia, la Spagna e la Germania che vengono

considerati tra i più efficienti nell'ambito della sicurezza.

La coincidenza di funzioni tra la Polizia e l'Arma discende dalla

volontà legislativa di mantenere un assetto dualistico delle forze di

polizia. Questa condivisione di attribuzioni necessita però di un

adeguato sistema di coordinamento. Il problema è meno sentito nella

sovrapposizione con le altre tre forze di polizia statale (Guardia di

Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale) dato che la loro è

una mera funzione di concorso nella tutela dell'ordine pubblico.

I problemi in realtà sembrano derivare dalla duplicazione dei reparti

specializzati delle singole forze. Per esempio, nuclei speciali

dell'Arma dei carabinieri si occupano di materie (tutela del

patrimonio, violazioni in materia di valuta) che rientrano anche nella

competenza della Guardia di finanza. Gli esempi potrebbero

moltiplicarsi in riferimento agli altri corpi.

Si è cercato di arginare il problema prima con una legge100 che ha

indirizzi della politica della sicurezza dei cittadini e sull’organizzazione e il funzionamento delle forze di polizia (7 maggio 2007 – 5 dicembre 2007). 100 Art. 11 della legge n. 78 del 2000.

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stabilito che unità specializzate possono essere costituite solo dal

ministro competente previo concerto con il ministro dell'interno e che

la stessa procedura permette di sopprimere unità già esistenti, fatti i

salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge.

Infine una recente direttiva101 del ministro dell'interno ha definito gli

ambiti di competenza delle unità specializzate in diversi settori e le

modalità del concorso tra i diversi corpi. Questi provvedimenti hanno

sicuramente attenuato il problema ma non sono riusciti ad eliminarlo.

Occorrerebbe un intervento legislativo in grado di razionalizzare

l'organizzazione dei reparti specializzati e di operare una divisione

più efficiente dei compiti tra le residue unità specialistiche delle

diverse forze di polizia.

Le tesi che si oppongono al mantenimento delle due forze a

competenza generale invece si basano principalmente sul loro scarso

coordinamento e sugli elevati costi di mantenimento dei rispettivi

apparati territoriali.

Nello specifico la Polizia di Stato pare avere un apparato strutturale

semplice e funzionale composto principalmente102 da questure come

uffici provinciali alle dirette dipendenze del questore e commissariati

di pubblica sicurezza come uffici locali dipendenti dalle questure.

L'assetto territoriale dei carabinieri si mostra invece molto più

101 Direttiva del 27 aprile 2006.

102 Intorno a questure e commissariati sono presenti numerosi reparti di specialità, reparti di prevenzione del crimine, uffici con funzioni strumentali e di supporto (strutture sanitarie, formative, ecc.), ecc.

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