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Il decreto attuativo n.177 del 1 febbraio 2016

Il primo articolo149 del decreto espone chiaramente quali sono le zone

principali d'intervento, che richiamano i principi della legge delega,

che rappresentano il cuore del decreto: "la razionalizzazione e il

potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia". A fianco di

questa indicazione a tenore generale la grande novità della riforma è

richiamata dal comma 1, lett.b) e consiste ne "l'assorbimento del

Corpo forestale dello Stato, l'attribuzione delle relative funzioni,

risorse strumentali e finanziarie, nonché il conseguente transito del

personale del medesimo Corpo". Una volta fissati gli scopi che il

decreto vuole ottenere, possiamo andare ad analizzare la nuova

disciplina indicata.

Il capo II è dedicato alla razionalizzazione delle forze di polizia e dei

servizi strumentali.

L'art. 2 compone una schema organico e completo delle funzioni

delle tre150 forze di polizia nazionali151:

a) La Polizia di Stato ha competenza in materia di sicurezza stradale,

sicurezza ferroviaria, sicurezza delle frontiere, sicurezza postale e

149 Che coincide con il "capo I" del decreto.

150 La polizia penitenziaria pare esclusa da questo articolo a causa delle funzioni operative altamente specifiche, derivanti dalla legge 395/1990.

151 Rispettando le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

delle comunicazioni.

b) L'Arma dei carabinieri è competente per la sicurezza in materia di

sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, la sicurezza in materia

forestale, ambientale e agroalimentare, la sicurezza in materia di

lavoro e legislazione sociale, la sicurezza del patrimonio

archeologico, storico, artistico e culturale nazionale.

c) La Guardia di Finanza resta competente per la sicurezza del mare,

la sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di

pagamento.

Questo schema presenta in maniera molto chiara la nuova divisione

delle funzioni tra i diversi Corpi152. Da sottolineare la competenza in

materia forestale, ambientale e agroalimentare adesso interamente di

proprietà dell'Arma e come la Guardia di Finanza diventa l'unico

corpo ad avere funzioni di polizia in mare.

L'art. 3 riguardante la "razionalizzazione dei presidi di polizia"

avvicina l'Italia agli altri paesi dell'Unione Europea, andando a

delineare delle zone di maggior competenza per le forze di polizia a

ordinamento civile o militare. Nell'ottica di una migliore

distribuzione delle forze di polizia sul territorio e di un minor

conflitto di competenze, la legge indica che la Polizia di Stato deve

essere preferita per l'impiego nei comuni capoluogo mentre l'Arma

dei carabinieri avrà un impiego preferenziale nel resto del territorio.

152 Per i comparti di specialità permane la disciplina dell'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Il secondo comma disciplina invece la dislocazione territoriale della

Guardia di Finanza permettendo al comandante generale della

medesima di ridefinire la locazione dei comandi e dei reparti sul

territorio, sempre nell'ottica di assicurare maggiore celerità, efficacia

ed economicità all'azione amministrativa, nel rispetto del

"Regolamento recante norme per la determinazione della struttura

ordinativa del Corpo della Guardia di finanza"153. Il futuro decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del

comandante generale della Guardia di Finanza, andrà anche a

ridefinire le diverse linee gerarchiche del Corpo e la denominazione

di comandi e reparti.

Anche l'art. 4 ha come soggetto principale la Guardia di Finanza

facendola diventare l'unica154 forza di polizia avente in organico dei

mezzi navali. Vengono soppresse155 le squadre nautiche della Polizia

di Stato, i siti navali dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia

Penitenziaria con relativo trasferimento dei mezzi nell'organico della

Guardia di Finanza. Si aggiunge ai compiti della Guardia di Finanza

il supporto tramite i propri mezzi navali alle altre forze di polizia per

le attività connesse ai propri compiti istituzionali.

Avendo un unico corpo di polizia a gestire l'ordine pubblico in mare

153 Articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34.

154 Ad eccezione delle competenze specifiche che la legge attribuisce alla "Guardia Costiera".

155 Eccezioni riguardano le moto d'acqua per località particolari e i siti navali della Polizia Penitenziaria dislocati a Venezia e a Livorno.

si avranno dei vantaggi in termini di economicità ed efficienza,

eliminando anche la necessità di coordinamento. Inoltre ne trarrà

beneficio anche un aspetto pratico come la distribuzione dei

controlli, con l'eliminazione di casi di ripetizione di ispezioni da

parte di pattuglie di diversi corpi di polizia, che viene indicata come

una delle cause del minor numero di immatricolazioni dei natanti156.

L'art. 5 riguarda la gestione associata dei servizi strumentali157. L'idea

è di centralizzare la maggior parte dei servizi strumentali per portare

a un miglior livello di coordinamento ed efficienza. Caratteristiche

particolari sono la previsione di accordi tra i Ministeri per far

partecipare anche le Forze Armate alla centralizzazione e la facoltà di

recedere dai contratti in corso anche in deroga alle clausole previste

contrattualmente.

4.1. Il servizio del "112 europeo"

L'art. 6 conclude il capo II del decreto andando a prevedere delle

misure di attuazione ulteriori per la carente diffusione del servizio

del numero unico di emergenza europeo 112 sul territorio nazionale.

Il percorso del numero unico di emergenza europeo ha inizio nel

156 Dichiarazioni del generale della Guardia di Finanza Toschi G. rilasciate il 15 dicembre del 2016.

157 Per servizi strumentali si intendono tutte quelle funzioni che non sono volte direttamente al raggiungimento del fine di una amministrazione, ma lo rendono possibile. Per le forze di polizia possiamo pensare ai servizi di mensa, pulizia, centri per l'addestramento e gli altri punti elencati da questo articolo.

1976158 quando la Conferenza europea delle amministrazioni delle

poste e delle telecomunicazioni (CEPT) raccomanda il 112 come

numero unico europeo per le chiamate di emergenza.

Alla raccomandazione farà seguito la sua introduzione nel 1991159

con la finalità di avere un numero di emergenza unico per tutti gli

Stati membri per rendere più accessibili i servizi di emergenza in

ottica della circolazione delle persone. L'art. 2 della direttiva indica

come termine per l'introduzione il 31 dicembre del 1992 e l'articolo

successivo contiene una deroga al 31 dicembre 1996 che è possibile

applicare per gli Stati che riscontrino particolari difficoltà160.

L'applicazione di questa direttiva ha incontrato molte più difficoltà di

quelle previste e molti paesi non sono riusciti a rispettare i termini.

Nel 2002 la "Universal Service Directive161" e i successivi

emendamenti affermeranno nuovamente l'importanza della corretta

applicazione del numero unico di emergenza europeo andando a

delineare una normativa più articolata e completa. I punti più

importanti sono la possibilità di chiamare sempre gratuitamente il

112 da telefono fissi, mobili e pubblici; l'adeguata informazione e

pubblicità riguardo questo numero; la necessità di renderlo più

accessibile ai cittadini con disabilità; gli operatori telefonici devono

158 Raccomandazione T/SF1 del 1976. 159 Direttiva 91/396/CEE.

160 L'art.3 indica le possibili difficoltà come tecniche, finanziarie, geografiche o organizzative.

161 Directive 2002/22/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and services.

rendere disponibile la locazione di chi chiama il 112 alle autorità che

affrontano le emergenze.

L'anno successivo162 una nuova raccomandazione introduce la

versione "E112163". Questo miglioramento indicato per il 112 vuole

permettere di individuare sempre e rapidamente la posizione del

chiamante, obbligando gli operatori telefonici ad effettuare i

necessari cambiamenti alla rete. Viene anche ripetuto il bisogno di

ampliare la pubblicità e la conoscenza di questo servizio, oltre alla

nuova funzionalità di localizzazione per il corretto trattamento dei

dati personali164.

Un grande passo avanti in termini di conoscenza del servizio si è

avuto nel 2009 con l'entrata in vigore della "Roaming Regulation165"

che ha predisposto che i cittadini che si spostano in un altro Stato

membro dell'UE ricevano automaticamente un SMS che informi del

numero unico di emergenza 112, oltre alle tariffe e alle altre

informazioni riguardanti il roaming dati.

Le ultime disposizioni europee riguardano la nuova "Universal

162Commission Recommendation of 25 July 2003 on the processing of caller location information in electronic communication networks for the purpose of location-enhanced emergency call services.

163 "E" sta per "enhanced", rappresenta la versione migliorata del 112 europeo. 164 Art.11 della raccomandazione cura particolarmente questo aspetto di

informazione e tutela dei dati.

165 Regulation (EC) No 544/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 amending Regulation (EC) No 717/2007 on roaming on public mobile telephone networks within the Community and Directive 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services.

Service Directive166" che estende il servizio del 112 alle nuove

tecnologie167 oltre ad incrementare il supporto alle persone con

disabilità e una risoluzione del Parlamento europeo che attesta come

molti degli obbiettivi riguardanti il 112 non siano ancora stati

raggiunti e come la conoscenza di questo numero di emergenza sia

ancora molto bassa, chiedendo agli stati membri di impegnarsi

maggiormente per la pubblicità, una piena introduzione e il corretto

funzionamento del servizio.

Il nostro paese è stato uno dei più lenti nel seguire queste direttive,

tanto che ancora oggi solo una piccola parte del territorio nazionale

usufruisce di questo servizio. I primi tentativi di inserimento del 112

risalgono al 2003 con la costituzione di un gruppo di lavoro presso il

Ministero dell'innovazione tecnologica che nel 2005 dà mandato a

"Innovazione Italia Spa168" di avviare delle sperimentazioni a

Palermo, Salerno e Catanzaro. Per questioni economiche la

sperimentazione viene effettuata solo a Salerno ma il sistema si rileva

non efficiente e viene bocciato da parte dell'UE.

Questo fallimento porterà l'UE ad iniziare un procedimento169 nei

confronti dell'Italia che si concluderà con una sentenza170 di

166 Directive 2009/136/EC.

167 Per esempio la VoIP, la possibilità di chiamare altri dispositivi utilizzando la connessione internet.

168 Società nata per volontà del Governo a fini di innovazione e diffusione della banda larga.

169 Nel 2006 la Commissione mette in mora l'Italia mentre nel 2007 viene deferita alla Corte di Giustizia Europea.

condanna da parte della Corte di Giustizia UE al pagamento di 10

milioni più 700 mila euro al giorno per la non attivazione del servizio

e la non localizzazione del chiamante171. Successivamente il "decreto

Gentiloni172" istituisce un sistema di coordinamento tra i numeri

nazionali di emergenza 112 e 113173 ma questo non viene ritenuto

sufficiente dalle istituzioni europee a causa della mancata

rintracciabilità delle chiamate verso il Corpo nazionale dei vigili del

fuoco (115) e il numero unico nazionale dell'emergenza sanitaria

(118)174. Nel 2009 viene affidato alla Protezione Civile il compito di

preparare un nuovo piano da presentare all'UE.

Le sperimentazioni più recenti sono state fatte partire tramite

l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) della Lombardia

che il 21 giugno 2010 ha attivato il servizio nella provincia di Varese

con la creazione della prima centrale operativa175. Nel 2013 il

servizio è stato esteso anche a Milano e nel 2015 è stato esteso a tutte

le provincie lombarde restanti, a Roma e poi a tutto il Lazio con la

creazione di nuove centrali operative.

Il decreto attuativo n.177 del 1 febbraio 2016 si inserisce in questo

contesto con l'impegno del Ministero dell'interno di andare a

171 Vedi articolo di D. Murrone del 15 giugno 2009,

http://www.aduc.it/articolo/112+numero+unico+europeo+emergenze+chimera+ che+ci_15820.php.

172 Decreto 22 gennaio 2008.

173 Numeri di emergenza nazionali rispettivamente per Arma dei carabinieri e Polizia di Stato.

174 Questa problematica verrà risolta dal Decreto del 12 Novembre 2009. 175 Di conseguenza è stato sospeso il procedimento d'infrazione contro l'Italia.

sottoscrivere con tutte le regioni interessate il protocollo d'intesa

previsto dalla legge176.

Abbiamo già potuto vedere come in seguito all'approvazione di

questo decreto attuativo c'è stata una forte espansione delle zone177

coperte dal 112 europeo che in tempi più celeri possibili dovrebbe

andare a coprire l'intero territorio nazionale permettendo finalmente

di rispettare la direttiva del 1991.

Dopo aver visto la normativa sia italiana sia europea possiamo

provare a entrare nel merito del numero unico, osservando i diversi

modelli di applicazione e i vantaggi che il centralino di chiamata

unificato dovrebbe portare. Anche se possiamo ancora considerare il

servizio in una fase sperimentale appena avviata e in parte

confusionale, possiamo farci un'idea del suo andamento in Italia e

negli altri stati dell'UE grazie ad uno studio178 condotto dall'EENA179.

La differenza tra i due tipi di modelli principali riguarda l'operatore

che risponderà alla chiamata dell'utente che ha bisogno di soccorso.

Nel modello PSAP180 locale le chiamate vengono indirizzate ad un

176 Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 75 bis ( articolo inserito dall'articolo 55, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70).

177 Fino ad ora nel 2017 le regioni del Piemonte e della Valle d'Aosta insieme alle provincie di Genova, Savona, Torino, La Spezia, Udine, Gorizia, Pordenone, Trieste ed Imperia.

178 Per un quadro generale su tutte le questioni riguardanti il numero unico di emergenza europeo in Europa e in Italia: articolo di M. Torriani, Infermiere Centrale Operativa Soccorso Sanitario Urgenza Emergenza 118 – Brescia Membro Emergency Services Staff Network dell’EENA,

http://itjem.org/images/old_pdf/112_Numero_unico_emergenza_EU.pdf. 179 L'EENA ( European Emergency Number Association) è una organizzazione

non governativa che ha sede a Bruxelles con lo scopo di contribuire a migliorare il funzionamento dei servizi di emergenza per i cittadini europei. 180 Public Safety Answering Point (Punto di Risposta di Pubblica

servizio locale e l'operatore che risponderà è legato ad una singola

disciplina (es: soccorso sanitario in caso di chiamata al 118). Nel

caso l'emergenza riguardasse anche altri enti, l'operatore specifico

dovrà trasferire la chiamata. Questo è il modello applicato in Italia ed

è molto costoso, per la necessità di ogni ente di avere una propria

sala di controllo da gestire ed aggiornare alle innovazioni

tecnologiche.

Il secondo modello è il PSAP a due stadi che comprende la creazione

di un operatore di primo livello appartenente ad un PSAP laico.

L'operatore avrà il compito di ascoltare la chiamata dell'utente per

poi trasferirla all'operatore specializzato competente per la codifica

della gravità e la gestione delle operazioni di soccorso. Questo

modello è il più costoso dato che necessita della creazione di uno

PSAP ulteriore per il primo livello di ricezione delle chiamate.

Rimandando all'articolo per l'analisi dettagliata di tutti i vari modelli,

il dato principale è che nel 2013 è emerso il dato che la maggior

parte dei paesi europei ha deciso di adottare il modello sala operativa

integrata. Questo modello si è rivelato il più efficiente ed economico

e in più permette una coordinazione rapida ed efficace avendo nella

stessa sala personale appartenente a tutte le discipline.

Molti dei paesi che stavano già adottando questo modello per i

numeri di emergenza locali stanno implementando anche

l'introduzione del numero di emergenza europeo nello stesso modello

con sala operativa integrata.

In conclusione vediamo i dati181 che l'Europa raccoglie e che

descrivono lo sviluppo e la diffusione del 112 tra gli stati membri.

Un'analisi dei dati permette sinteticamente di compiere diverse

osservazioni:

a) La conoscenza del numero unico è molto bassa tra i cittadini, con

solo il 25% che lo identifica correttamente come il numero da poter

chiamare ovunque in Europa.

b) Anche i sistemi di pubblicità del 112 non sono molto efficaci, dato

che solo il 25% delle persone ha ricevuto informazioni su questo

servizio nell'anno precedente (2012).

c) In comparazione con gli eurobarometri degli anni precedenti182

emerge in maniera positiva il dato che la conoscenza del servizio stia

pian piano aumentando per la maggior parte degli stati.

In ottica futura possiamo sperare in un aumento ancora maggiore

della diffusione e conoscenza del numero unico in tutti gli Stati

dell'Unione. Per quanto riguarda l'Italia il decreto attuativo sembra

aver dato la svolta necessaria per l'introduzione del 112 europeo,

nell'ottica di riuscire a estendere la sua copertura a tutto il territorio

181 "Flash Eurobarometer survey" del 2013 rilasciato dalla Commissione europea. Consiste in un sondaggio che viene effettuato tra i cittadini dei diversi stati membri.

182 La Commissione ha rilasciato un sondaggio (eurobarometro) sul 112 ogni anno a partire dal 2008.

nazionale e di riuscire finalmente ad adeguarsi alla direttiva del 1991.

4.2. Assorbimento del Corpo Forestale dello Stato

Il cuore del decreto è rappresentato dal Capo III che composto da

sette articoli regola sotto ogni punto di vista lo smantellamento del

Corpo Forestale dello Stato e l'ingresso del suo personale, dei suoi

mezzi e delle sue risorse principalmente nell'Arma dei carabinieri e

per alcuni casi nelle altre amministrazioni dello Stato.

L'art. 7 indica immediatamente come tutte le attività che prima

venivano svolte dal Corpo Forestale adesso rientrano nelle funzioni

dell'Arma e il 2°comma dell'articolo le elenca in maniera completa.

Le uniche eccezioni sono rappresentate183 da alcune funzioni che

verrano trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia

di Stato e al Corpo della guardia di finanza e altre ancora al

Ministero delle politiche agricole e forestali.

L'art. 8 invece disciplina la nuova organizzazione dell'Arma con

disposizioni riguardo quale organismo eseguirà le funzioni prima

svolte dall'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, il

confluire dell'organizzazione addestrativa del Corpo in quella dei

carabinieri, fino al confluire del gruppo sportivo e

dell'organizzazione territoriale del Corpo in quella dell'Arma. Infine

riporta le necessarie modifiche al già citato codice dell'ordinamento

militare.

L'applicazione di questi due articoli non presenta particolari difficoltà

né a livello teorico né a livello pratico. Differente sarà per i prossimi

articoli che si occupano di una delle problematiche principali che è

sempre stata uno dei maggiori ostacoli per coloro che spingevano

per l'unificazione dei corpi di polizia: il personale.

Il legislatore ha deciso per il trasferimento del personale nella forza

di polizia scelta per l'assorbimento e in misura limitata nelle altre

amministrazioni pubbliche. Avere scelto l'Arma dei carabinieri

(alternativa alla Polizia di Stato) ha creato una nuova situazione di

incertezza che non si era mai proposta precedentemente: la cosiddetta

"militarizzazione" con il trasferimento di agenti di polizia civile in un

corpo di polizia a ordinamento militare. Questa ulteriore

problematica, al centro dei dibattiti dell'ultimo periodo, la

affronteremo specificatamente in seguito.

Il primo comma dell'art. 12 dispone l'aumento delle dotazioni

organiche delle quattro forze di polizia e del Ministero delle politiche

agricole184 mentre il secondo individua i criteri regolatori del transito

del personale forestale negli altri corpi.

184 Incremento del personale al fine di perseguire le attività indicate dall'art.11 adesso di competenza del Ministero: rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali a livello internazionale e presso le regioni, certificazione di esemplari di flora e fauna minacciati di estinzione, tenuta elenco alberi monumentali e rilascio di pareri.

Il Capo del Corpo forestale dello Stato, con proprio provvedimento

entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto da pubblicare sul

Bollettino del medesimo Corpo, individuerà l'amministrazione presso

la quale le diverse unità di personale dovranno trasferirsi in base a

diversi criteri.

Il primo criterio è rappresentato dall'impiego e dalle funzioni che il

personale svolgeva nel Corpo. Per esempio, il personale trasferito

all'Arma dei carabinieri manterrà le stesse specifiche funzioni in

materia di illeciti ambientali e agroalimentari. Si cercherà di fare lo

stesso per i trasferimenti al Corpo dei vigili del fuoco, alla Polizia di

Stato, alla Guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali185.

La lettera b) indica invece dei criteri aggiuntivi per specifici corpi,

per esempio l'aver svolto il corso di formazione per lo svolgimento di

attività di ordine pubblico in assetto per il trasferimento alla Polizia

di Stato, con la minore età anagrafica come criterio di preferenza.

Se rispetto a questi criteri non si riescono a raggiungere le

dimensioni stabilite dei nuovi contingenti, la lettera c) indica come

criterio ultimo l'attività prevalente svolta negli ultimi cinque anni.

Nello stesso termine il Presidente del Consiglio dei ministri può

determinare con decreto186 altre Amministrazioni statali alle quali

attribuire il personale trasferito, preferendo quelle che svolgono

185 Indicazione delle specifiche funzioni date dalla lettera a), 2°comma. 186 DPCM del 21 novembre 2016.

funzioni attinenti alle professionalità del personale da ricollocare. In

caso di trattamento economico differente da quello precedentemente

percepito è prevista la corresponsione di un assegno ad personam187.

Nel caso il personale del Corpo forestale dello Stato può presentare

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