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L' adesione allo Statuto di Roma

LA SOGGETTIVITA' DELLA PALESTINA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE CONTEMPORANEO

4.6 L' adesione allo Statuto di Roma

Il 31 Dicembre del 2014 il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha firmato l'atto con il quale riconosce la giurisdizione della Corte sui crimini commessi nei territori palestinesi occupati a partire dal 13 giugno 2014. L'atto è stato depositato presso il segretario generale

108 Estratto della bozza di risoluzione giordana, punto 1, reperibile al sito

delle Nazioni Unite, depositario dello Statuto, il 2 Gennaio del 2015. Mentre il 7 gennaio 2015 è stata depositata la dichiarazione di adesione allo Statuto di Roma.

Nell'aprile del 2015 lo Statuto di Roma è entrato in vigore nei confronti della Palestina.

Il 16 gennaio 2015 il Procuratore Bensouda ha annunciato l'avvio di un esame preliminare rispetto alla situazione in Palestina inerente alla dichiarazione di accettazione della giurisdizione.

I dubbi che si sollevano in conseguenza a questa nuova iniziativa della Palestina sono diversi.

Il primo problema che si ripropone riguarda la comprensione della Palestina nella definizione di Stato ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, ma bisogna dire che rispetto a ciò il problema sembra ormai superato.

Come abbiamo visto nella parte precedente dedicata alla prima dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte del 2009, l'allora Procuratore Ocampo, riservò esplicitamente la possibilità per il suo ufficio di riprendere in esame la questione nel caso in cui un

organo competente si fosse occupato di definire il concetto di Stato o fosse intervenuto rispetto alla questione della statualità della Palestina. Come abbiamo appurato la risoluzione 67/19 del 2012 delle Nazioni Unite era orientata al raggiungimento di diverse finalità, quali sicuramente quella di favorire l'adesione della Palestina alla Corte penale internazionale. Dunque rispetto a questo primo dubbio la questione si deve ritenere definitivamente archiviata.

Questo lo si può dedurre anche dalle parole pronunciate dal Procuratore Bensouda, durante l'operazione “Margine Protettivo”, posta in essere da Israele nella striscia di Gaza nel 2014 la quale affermò che “in november 2012, Palestine's status was upgraded by the UN general assembly to non-member observer State through the adoption of resolution 67/19. My office examined the legal implications of this development and concluded that while this change did not retroactively validate the previously invalid 2009 declaration, Palestine could now join the Rome Statute”109 Dunque anche rispetto

alla problematica della statualità della Palestina ai fini dell'accettazione

109 DANIELE, La Palestina aderisce alla Corte penale internazionale: e ora?, 2015, in www.sidi-isil.org/sidiblog/luigidaniele

della giurisdizione e della ratifica dello Statuto la questione sembra ormai definitivamente chiusa.

L'altra questione che si pone riguarda la possibilità per l'Autorità palestinese di deferire la giurisdizione per i crimini commessi da cittadini israeliani nei territori palestinesi alla Corte.

Il problema deriva dai contenuti degli accordi di Oslo II, del 28 settembre 1995, poiché all'interno dell'allegato IV che contiene il Protocol Legal Affairs, all'articolo 1 punto 2 si legge che “Israele has sole criminal jurisdiction over the following offences: offences committed outside the Territory....offences committed in the Territory by Israelis”110.

Dunque con gli accordi di Oslo II, l'Autorità palestinese ha accordato la giurisdizione dei crimini commessi dagli israeliani all'interno dei territori rientranti sotto la giurisdizione palestinese ad Israele. Questo potrebbe rappresentare un primo limite rispetto alla possibilità della Corte di procedere per eventuali crimini posti in essere dagli

110 Estratto da “The israeli-palestinian interim agreement on the West Bank and Gaza Strip”, allegato IV, articolo I, paragrafo II, consultabile al sito

israeliani, dal momento che Israele non fa parte dello Statuto. A ciò si può opporre la considerazione secondo la quale gli Accordi di Oslo sono comunque accordi conclusi tra due parti belligeranti, atti a regolamentare la gestione e l'organizzazione di territori occupati durante un conflitto e dunque a disciplinare la vita dei civili all'interno dei suddetti.

Rientrerebbero quindi nelle previsione degli articoli 7,8,14,15 e 17 della IV Convenzione di Ginevra, che disciplina il trattamento e i diritti dei civili in guerra.

In particolare all'articolo 7 si legge che “ Nessun’ intesa speciale potrà pregiudicare la situazione delle persone protette, come è regolata dalla presente Convenzione, né limitare i diritti che questa conferisce loro” , dunque i limiti posti da questi accordi non sarebbero idonei a pregiudicare il diritto dei palestinesi a ricorrere a una Corte internazionale al fine di accertare la commissione di violazioni di diritto umanitario e di diritti umani.

Una terza problematica riguarda la validità della giurisdizione della Corte ratione temporis. Il problema si poneva, però, soprattutto in

relazione alla precedente dichiarazione del 2009, difatti la giurisdizione della Corte ha efficacia dal momento in cui uno Stato diviene parte dello Statuto o dal momento individuato dallo Stato nel deferire la giurisdizione alla Corte stessa. La precedente dichiarazione rispetto alla giurisdizione poteva comportare delle problematiche in relazione alla incertezza della statualità della Palestina ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto.

Ma anche in questo caso il problema sembra si possa archiviare dal momento che la Palestina ha depositato oltre all'adesione allo Statuto una nuova dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte per i fatti commessi a partire dal 13 giugno 2014, quindi successivamente alla risoluzione 67/19 delle Nazioni Unite.

Un' ultima questione potrebbe riguardare l'esistenza delle condizioni di procedibilità rispetto alla situazione in capo alla Corte, in questo senso un ostacolo potrebbe essere rappresentato dall'avvio da parte di Israele di procedimenti giudiziari contro ufficiali dell'esercito. Ma questa ipotesi per ora rimane tale.

valutate dal Procuratore e dagli organi della Corte.

La definizione della questione e delle problematiche sopra individuate e accennate potrebbe essere molto importante per la Palestina al fine del progresso statuale, dal momento che aspetti legati alla facoltà di delegare la giurisdizione ad un organo internazionale e al potere giuridico dell'Autorità all'interno dei suoi territori rispetto agli israeliani ineriscono alla questione della statualità oggettiva.

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