LA SOGGETTIVITA' DELLA PALESTINA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE CONTEMPORANEO
4.1 La prima dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale da parte della Palestina
Il 22 gennaio 2009 il Cancelliere della Corte penale internazionale ricevette una dichiarazione firmata da Alì Khashan in qualità di ministro della giustizia della Palestina, con la quale il governo palestinese si disponeva ad accettare la giurisdizione della Corte e a delegarle l'esercizio di questa in relazione ai crimini commessi sul proprio territorio a partire dal 1° luglio del 2002.
In base a quanto previsto dall'articolo 12 paragrafo 3 dello Statuto di Roma “ if the acceptance of a State which is not a party to this Statute is required under paragraph 2, that State may...accept the exercise of
jurisdiction by the Court with respect to the crime in question.” In conseguenza a questa dichiarazione sono sorte diverse questioni, sia in relazione alla problematica dei territori occupati e quindi alla legittimità della Palestina a deferire la giurisdizione di questi alla Corte, sia in relazione alla qualifica della Palestina come Stato.
Infatti l'articolo 12 parla di Stato, dal momento che solo gli Stati possono far parte dello Statuto di Roma e delegare alla Corte la giurisdizione.
Il Procuratore Ocampo ha preso in esame la dichiarazione della Palestina e ha concentrato la sua analisi proprio sulla definizione del termine “State” ai sensi dell'articolo 12 e sulla questione se la Palestina possa rientrare nella definizione di “State” desunta dall'articolo.
Innanzitutto, dobbiamo osservare che non esiste nello Statuto una definizione del concetto di “State”, così come non è individuato un organo specifico competente a determinare il concetto di “State” ai fini dello Statuto stesso.
Prima che sopraggiungessero le conclusioni del Procuratore sono state proposte diverse interpretazioni della questione e diversi punti di vista.
Parte della dottrina ha posto l'accento sulla distinzione tra la dichiarazione di adesione allo Statuto e la dichiarazione di accettazione della giurisdizione, poiché “una cosa è l'idoneità a divenire parti dello Statuto che ha come conseguenza (oltre a conferire poteri giurisdizionali su base territoriale o personale) di attribuire agli Stati diritti soggettivi e obblighi giuridici nei confronti della Corte e degli altri contraenti...altra è l'accettazione della giurisdizione come presupposto per l'esercizio della stessa ai sensi dell'art 12, parag.3”83.
Per cui non avrebbe dovuto rilevare in questo contesto la definizione di Stato in senso oggettivo.
Il Procuratore si sarebbe dovuto limitare a verificare la validità della dichiarazione solo in relazione alla devoluzione della giurisdizione, quindi non ponendosi il problema della esistenza in capo alla Palestina dei requisiti oggettivi della statualità, quanto dei requisiti necessari al solo fine di delegare la giurisdizione di crimini così importanti in maniera valida alla Corte.
Si propone quindi un'interpretazione del concetto di “State” in
83 CIMIOTTA, Corte penale internazionale e accettazione della giurisdizione da parte della Palestina: incompetenza o subalternità al Consiglio di sicurezza?, in I diritti umani e il diritto internazionale, 2012, p. 240.
relazione alla esplicita funzione della Corte stessa, per cui “the Court must judge the admissibility of the declaration of the Palestinian government: for the purpose, and for the purpose only , it has to determine whether Palestine is a State within the meaning of Article 12(3) of the Statute”84.
Un'altra proposta interpretativa faceva riferimento al concetto di personalità giuridica nel contesto internazionale.
Dal momento che il concetto di personalità giuridica nel diritto internazionale varia a seconda delle esigenze e delle necessità della comunità internazionale, “there is no reason for the number of subject not to increase following the development of the internationl legal order, wich itself reflects the extension of the social needs that the hunger for law is intended to meet”85. Per cui, quando si tratta di
interpretare il concetto di Stato in relazione a determinati organi internazionali bisognerebbe tener conto della funzione di questi e dei bisogni della comunità in relazione alle funzioni da questi svolte.
84 PELLET, The palestinian declaration and the jurisdition of the International criminal court, in Journal of international criminal justice, 2010, p. 984.
Bisogna infatti sottolineare che la Corte penale internazionale è competente a perseguire crimini gravissimi quali il genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità, che coinvolgono la comunità internazionale “as a whole”, cioè come un'unica grande entità.
Dunque al di là delle questioni politiche e giuridiche è senza dubbio nell'interesse generale della comunità internazionale che questi crimini così gravi, non rimangano impuniti.
In ogni caso il 3 aprile del 2012 il procuratore Ocampo ha dichiarato l'impossibilità di accettare la dichiarazione della Palestina dal momento che “In accordance with article 125, the Rome Statute is open to accession by all States.”86 Non sono state quindi accolte dal
Procuratore le proposte di interpretazione del termine “State” ai fini della funzione svolta dalla Corte, né si è distinto tra i requisiti richiesti per ratificare lo Statuto e quelli necessari a delegare esclusivamente la giurisdizione di determinati crimini, poiché nel considerando il Procuratore afferma che “In interpreting and applying article 12 of the Rome Statute, the Office has assessed that it is for the relevant bodies
86 Estratto del considerando Situation in Palestine, reperibile al sito www.icc- cpi.int/NR/rdonlyres/C6162BBF-FEB9-4FAF-AFA9-
at the United Nations or the Assembly of State Parties to make the legal determination whether Palestine qualifies as a State for the purpose of acceding to the Rome Statute.”87
Dunque il Procuratore rimette la questione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nonché all'Assemblea degli Stati parte dello Statuto poiché dal suo punto di vista nella fattispecie prevista dall'articolo 12 paragrafo 3, nel caso di incertezza sulla soggettività dell'ente richiedente, la Corte può esercitare validamente la sua giurisdizione solo in conseguenza ad un accertamento giuridico posto in essere dagli organi delle Nazioni Unite o dall'Assemblea degli Stati parte dello Statuto.
All'interno del considerando si legge inoltre che “the Office could in the future consider allegations of crimes committed in Plaestine, should competent organs of the United Nations or eventually the Assembley of States Parties resolve the legal issue relevant to an assessment of article 12 or should the Security Council...make a
87 Estratto del considerando Situation in Palestine, reperibile al sito www.icc- cpi.int/NR/rdonlyres/C6162BBF-FEB9-4FAF-AFA9-
referral providing jurisdiction.”88 Dunque il Procuratore si è riservato
la possibilità di riprendere in analisi la questione qualora l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite o l'Assemblea degli Stati parte dello Statuto fossero giunti in futuro alla definizione del concetto di Stato in relazione alla condizione della Palestina.