L'ORGANIZZAZIONE PER LA LIBERAZIONE DELLA PALESTINA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
3.3 La dichiarazione unilaterale dello Stato di Palestina tra valore simbolico e valore reale
In conseguenza alla dichiarazione del Re giordano Hussein del 31 luglio 1988, con la quale il sovrano rinunciò alla sovranità sulla Cisgiordania, il 14 dicembre del 1988 il Consiglio nazionale palestinese riunitosi ad Algeri dichiarò la nascita unilaterale dello Stato indipendente di Palestina.
historical, and legal rights....in pursuance of resolutions adopted by Arab Summit Conferences and relying on the authority bestowed by international legitimacy as embodied in the resolutions of the United Nations Organization since 1947; and in exercise by the Palestinian Arab people of its rights to self-determination, politocal indipendence, and sovreignity over its territory. The Palestine National Council, in the name of God, and in the name of the Palestinian Arab people, hereby proclaims the estabilishment of the State of Palestine on our palestinian territory with its capital Jerusalem.”63
In conseguenza alla dichiarazione unilaterale di statualità dell'OLP si sono poste una serie di questioni e problematiche, che si sono acuite successivamente all'adozione della risoluzione 43/177 dell'Assemblea Generale, la quale come abbiamo visto riconosce la suddetta dichiarazione.
Dunque, alle porte degli anni '90 del secolo scorso, si è affacciata nel diritto internazionale l'idea che uno Stato palestinese fosse nato o fosse
sul punto di nascere.
Secondo diversi giuristi la dichiarazione unilaterale rappresenta l'atto di nascita dello Stato palestinese per cui “on 31 july 1988, the creation of the Palestinian state became an inevitability when King Hussein of Jordan announced that he was terminating all forms of administrative and legal ties with wath he called the West Bank...and on 15 november 1988 the indipendent State of Palestine was proclaimed”64.
La nascita unilaterale dello Stato di Palestina sarebbe confermata nel contesto internazionale dalla risoluzione 43/177.
Dal punto di vista oggettivo la dichiarazione e la risoluzione avrebbero completato il quadro della statualità, aggiungendosi ai requisiti oggettivi individuati nel contesto internazionale.
“The new state of Palestine will consist essentially of what has been called the West Bank and Gaza Strip”65, i confini di questo Stato non
erano definiti in maniera certa, è vero però come affermato nella parte generale, che nella prassi del diritto internazionale la determinazione
64 BOYLE, The creation of the State of Palestine, in European journal of international law, 1990, p. 301.
65 BOYLE, The creation of the State of Palestine, in European journal of international law, 1990, pg.302.
definitiva dei confini non rileva ai fini della statualità.
D'altronde anche i confini di Israele non sono definiti, ma ciò non comporta un limite alla sua effettività.
Si potrebbe considerare dunque soddisfatto il requisito del territorio. Sarebbe soddisfatto inoltre il requisito della popolazione, poiché nei territori occupati da Israele al momento della sopravvenuta dichiarazione unilaterale di statualità risiede il popolo palestinese, avente una sua individualità, ampiamente affermata e riconosciuta nel contesto del diritto internazionale, per cui “it is hard to dispute the existence of a palestinian people with its own separate cultural identity. This existence has been recognized in a number of international instruments, numerous General Assembly resolutions and State unilateral and colletive declarations”66.
Per quanto riguarda il terzo requisito, quello del governo effettivo e indipendente, che era senza dubbio il più difficile da dimostrare, parte della dottrina fece pressione sulla influenza effettiva dell'OLP sulla
66 GOWLLAND-DEBBAS, Collective responses to the unilateral declarations of indipendence of Southern Rhodesia and Palestine: an application of the legitimizing function of the United Nations, in The british yearbook of
popolazione palestinese dei territori occupati e sulla sua capacità di esercitare una embrionale forma di governo clandestino rispetto all'occupazione israeliana; “the PLO is currently serving as the Provisional Government of the State of Palestine...this Provisional Government already controls substantial sections of occupied Palestine as well as the entire populace of occupied Palestine.”67
Ai requisiti oggettivi avrebbe dato definitiva effettività la risoluzione 43/177, per cui “the General Assembly's recognition of the new State of Palestine is constitutive, definitive, and universally determinative”68.
Inoltre, l'effettività della nascita dello Stato di Palestina si ricollegherebbe a tutta una serie di altri elementi riportati all'interno della dichiarazione stessa quali l'accettazione da parte dell'OLP della risoluzione 181 dell'Assemblea Generale, nonché delle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di Sicurezza, l'accettazione dei contenuti della Carta delle Nazioni Unite, il rifiuto della violenza ingiustificata, nonché la rinuncia al terrorismo.
67 BOYLE, The creation of the State of Palestine, in European journal of international law, 1990, p. 302.
68 BOYLE,The creation of the State of Palestine, in European journal of international law, 1990, p. 303.
In realtà, era evidente agli occhi di tutta la comunità internazionale che non si poteva parlare della nascita di uno Stato effettivo; lo stesso Arafat era consapevole che la dichiarazione aveva una valenza simbolica, poichè successivamente, durante i difficili accordi degli anni novanta minacciò e rinviò ripetutamente la dichiarazione ufficiale ed effettiva della nascita di uno Stato palestinese, come avvenne durante gli accordi di Wye Plantation, svoltisi tra il 15 e il 23 ottobre 1998 dove “Arafat e l'Autorità nazionale palestinese si lasciavano alle spalle i radicalismi rivoluzionari che ipotizzavano la distruzione di Israele ma gli riconoscevano il principio di sicurezza, tanto da rinunciare alla proclamazione unilaterale dello Stato palestinese”.69
Inoltre, al momento della dichiarazione concretamente i territori palestinesi erano occupati ed amministrati dalla forza militare israeliana nella loro totalità, inevitabilmente diventa difficile sostenere l'effettività del governo palestinese per cui “the status of the palestinian government remains difficult to define, since the Executive Committee is only entrusted with governmental functions pending the constitution
of a provisional palestinian government and there is a deliberate intention to avoid the term government-in-exile”70.
Dunque allo stato dei fatti c'erano i prerequisiti per sopraggiungere successivamente alla creazione di uno Stato effettivo, quali i territori individuati nella risoluzione 181, il popolo palestinese composto sia dalla popolazione effettivamente residente nei territori occupati sia dai rifugiarti che mai hanno smesso di chiedere l'attuazione del diritto al ritorno, sia un sistema embrionale di governo rappresentato dall'OLP che effettivamente al tempo aveva dimostrato di avere una certa influenza ed un certo potere di controllo sul popolo palestinese, anche in conseguenza all'Intifada. Ma non c'erano certo i requisiti per sostenere l'attualità della statualità.
Come sottolinea anche Crawford, “no doubt the PLO directly and indirectly exercises considerable influence within the occupied territories, and commands the allegiance of a significant part of the population of those territories. But this falls far short of what is
70 GOWLLAND-DEBBAS, Collective responses to the unilateral declarations of indipendence of Southern Rhodesia and Palestine: an application of the legitimizing function of the United Nations, in The british yearbook of international law, 1990, p.143.
required in terms of the first element, the existence of an organized self-governing community.”71