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Ahmed, trasgressore dei costumi tradizionali nella Regione Autonoma del Kurdistan Iracheno.

Capitolo 4. Appartenenza ad un particolare gruppo sociale: casi studio.

4.5 Istanze basate su esperienze pregresse ed immutabili, status sociale e sull'occupazione.

4.5.1 Ahmed, trasgressore dei costumi tradizionali nella Regione Autonoma del Kurdistan Iracheno.

a) Fatti essenziali alla base dell'istanza di protezione internazionale.

Ahmed è un cittadino iracheno di etnia curda badini, proviene dalla Regione Autonoma del Kurdistan Iracheno, precisamente dalla città di Mosul, non professa alcuna fede religiosa e si dichiara agnostico, a differenza dei suoi familiari musulmani sunniti praticanti. È membro di una famiglia benestante; ha un elevato livello di istruzione, culminato in una laurea in ingegneria chimica; una buona e redditizia occupazione presso una compagnia petrolifera britannica e, conseguentemente, un'ottima posizione sociale.

Per diversi anni intrattiene una relazione sentimentale, con una ragazza di nome Layla, sua ex collega presso la facoltà di ingegneria, anch'ella curda-irachena ma, a differenza di Ahmed, appartenente all'etnia sorani e membro di una famiglia di fede islamica ortodossa.

I due giovani, decidono di non rendere pubblica la loro relazione; questa decisione è dettata dalla consapevolezza che le rispettive famiglie, ligi al rispetto delle tradizioni, con particolare riguardo a quelle relative ai costumi concernenti le unioni matrimoniali, non avrebbero mai acconsentito ad una loro unione ma, addirittura, li avrebbero ostacolati obbligandoli a contrarre matrimonio per interessi familiari.

La necessità di rendere pubblica la relazione è stata determinata da una gravidanza in corso, a seguito della quale, Ahmed, d'accordo con la fidanzata, si reca presso la famiglia di Layla e la chiede in sposa.

La richiesta non sortisce effetti positivi ma, al contrario, pone Ahmed e Layla in una posizione di grave pericolo. La famiglia, infatti, rigetta la sua richiesta e comprende che la ragione della stessa è determinata dalla gravidanza.

I due ragazzi sono immediatamente separati; a Layla è impedito di lasciare l'abitazione paterna, mentre Ahmed viene, in diverse occasioni, aggredito dai familiari della ragazza che lo ritengono colpevole di avere infangato, con la relazione e soprattutto con i rapporti sessuali precedenti al matrimonio, l'onore dalla loro figlia e sorella e, conseguentemente, della famiglia e dell'intero clan di appartenenza.

In più occasioni Ahmed sfugge a violenze dirette nei suoi confronti, compreso un tentativo di omicidio compiuto da uomini in divisa, assoldati dai familiari di Layla.

Oramai separato dalla donna che amava e non sentendosi più al sicuro, decide di lasciare il Paese, apprendendo, solo in seguito all'espatrio, che la ragazza era rimasta vittima di omicidio per mano dei suoi stessi fratelli. Giunge, dopo varie vicissitudini, in Italia dove presenta istanza di protezione internazionale.

c) Caratteristiche del colloquio e relative procedure.

Nel corso del colloquio svolto dinanzi alle autorità demandate ad esaminare e valutare la sua istanza di protezione internazionale, Ahmed rilascia dichiarazioni relative alle vicende vissute e deposita delle prove documentali al fine di corroborare

quanto asserito in sede di colloquio. Sceglie di esibire attestazioni relative al proprio profilo personale, scolastico e lavorativo, ed anche documenti fotografici inerenti la relazione sentimentale con Layla e prove attestanti le aggressioni subite, in particolare, documentazione fotografica e certificazioni mediche dimostranti le aggressioni e percosse subite che gli hanno procurato una disabilità permanente ad un braccio.

b) Motivazioni e decisione adottata.

Nell'esaminare l'istanza di protezione internazionale presentata da Ahmed, l'autorità decidente ha, innanzi tutto, valutato la credibilità e la coerenza interna ed esterna delle dichiarazioni rese dall'istante relativamente al suo profilo personale, tenendo conto delle prove documentali depositate e del suo contesto di provenienza. Analizzando gli elementi essenziali delle dichiarazioni rese da Ahmed, valutate alla luce della definizione di rifugiato contenuta all'interno dell'articolo 1A (2) della CG del 1951, l'autorità ha ritenuto credibili a livello interno ed esterno, ed anche corroborate dalle prove documentali prodotte, oltre che dalla lingua scelta e parlata in sede di colloquio, le dichiarazioni relative alla provenienza di Ahmed da quel determinato contesto, ovvero il Kurdistan Iracheno ed alla sua appartenenza a quel preciso gruppo etnico. Medesima valutazione è stata effettuata per ciò che concerne il profilo specifico del richiedente e relativo al suo percorso scolastico e lavorativo, la cui attendibilità interna e stata sostenuta dalle fonti esterne, siti internet dell'università frequentata e della compagnia petrolifera per la quale ha lavorato, consultate dall'autorità decidente.

L'analisi è poi proseguita valutando le dichiarazioni rese e le prove documentali depositate rispetto alla relazione non autorizzata con Layla, appartenente ad un diverso gruppo etnico, ed alle conseguenze da essa scaturite; anche dette dichiarazioni sono state ritenute credibili sia a livello interno che esterno, ciò anche alla luce delle fonti consultate e relative alle tradizioni osservate nel Kurdistan Iracheno in merito ai matrimoni che vengono, nella maggioranza dei casi, combinati al fine di favorire le alleanze tra famiglie; alle difficoltà di unioni tra membri di etnia differenti; ed ai c.d. "crimini d'onore"commessi contro coloro che violano le regole tradizionali270.

270 In particolare sono state esaminate le seguenti fonti: Canada: Immigration and Refugee Board of

L'esame del caso ha avuto poi a oggetto le dichiarazioni rese da Ahmed in merito alle aggressioni e al tentato omicidio subiti ed alla loro qualificazione quali atti di natura persecutoria ai sensi della Convenzione ed anche relative all'assenza di protezione effettiva garantita dalle autorità statali.

Infine è stata verificata la sussistenza del nesso causale tra i fatti accaduti e gli atti subiti da Ahmed e uno o più di uno dei cinque motivi sanciti all'interno dell'articolo 1A (2) della CG. Nello specifico è stata analizzata la loro connessione con l'appartenenza di Ahmed a un PGS ai sensi della Convenzione. A tal fine sono state esaminate le Linee guida tematiche dell'UNHCR in materia di protezione internazionale "Appartenenza ad un determinato gruppo sociale" ai sensi dell'art. 1(A) 2 della Convenzione del 1951 e/o al relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati, redatte dall’UNHCR, che stabiliscono che “è da considerarsi come un determinato gruppo sociale un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa dal rischio di essere perseguitati, o che sono percepite come un gruppo dalla società. Frequentemente la caratteristica in questione sarà una caratteristica innata, immutabile, o altrimenti d’importanza fondamentale per l’identità, la coscienza o l’esercizio dei diritti umani di una persona”271, ed anche l'articolo 8 comma 1 lettera (d) del Decreto

legislativo 19 novembre 2007, n. 251 come modificato dal Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, che recepisce la Direttiva Qualifiche dell'Unione europea, a norma del quale un PGS "è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. (…)".

La valutazione effettuata nel caso di specie ha analizzato l'istanza alla luce di entrambi gli approcci, quello delle caratteristiche protette e quello della percezione

available to victims, 15 February 2016, IRQ105424.E, in: http://www.refworld.org/docid/56d7f9974.html; Danish Immigration Service, Honour Crimes against

Men in Kurdistan Region of Iraq (KRI) and the Availability of Protection, 23 March 2010, in:

http://www.refworld.org/docid/4bd95eae2.html e Ireland: Refugee Documentation Centre, Iraq: Up to

date information regarding "honour killings" in Iraq of both Men and women, 18 May 2010, Q12130, in:

http://www.refworld.org/docid/4bfb93b62.html.

sociale, verificando la sussistenza degli elementi essenziali in essi previsti. Al fine di determinare l'appartenenza di Ahmed a un PGS, è stata valutata l'esistenza di una caratteristica protetta, innata, immutabile o fondamentale; l'esistenza di un background comune con gli altri membri del gruppo; l'identità distinta dei membri del gruppo ed il nesso causale tra l'appartenenza ad un PGS del richiedente ed il suo fondato timore di persecuzione.

A seguito di questa analisi si è giunti alla conclusione che Ahmed possa essere ritenuto membro di un PGS per la soddisfazione di importanti elementi rilevanti per entrambi gli approcci. La caratteristica che accomuna il richiedente a un gruppo di uomini trasgressori di costumi tradizionali, risulta, infatti, derivare da un background che egli non è in grado di modificare ed è, pertanto, immutabile; tale caratteristica si riscontrata nella trasgressione di costumi tradizionali operata dal richiedente tramite la relazione sentimentale avuta con una donna appartenente ad un gruppo etnico differente dal proprio ed anche contro la volontà dei familiari di quest’ultima; ancora, la caratteristica sopra espressa e che accomuna il richiedente agli altri membri del gruppo risulta, inoltre, essere diversa dal rischio di persecuzione corso da Ahmed e dagli altri membri del gruppo; infatti, la trasgressione alle norme tradizionali operata dal richiedente dovrà essere intesa, oltre che come una caratteristica immutabile del suo vissuto, anche come motivo alla base della persecuzione operata dai familiari della donna e non come unico elemento che unisce il richiedente agli altri uomini o donne soggetti a persecuzione per le medesime ragioni; infine, la caratteristica sopra espressa fa sì che il richiedente venga percepito dalla società che lo circonda come appartenente ad un PGS composto da coloro che hanno trasgredito ai costumi tradizionali, colpevoli di violazione delle norme comunemente e tacitamente osservate e condivise da tutti i membri della società, e, pertanto, diversi da loro. Alla luce di quanto sopra esposto, l'autorità decidente si è pronunciata per un riconoscimento dello status di rifugiato ad Ahmed in ragione delle persecuzioni da lui subite per via della sua appartenenza a un PGS.