1.2 L’Acquis dell'Unione europea e l'evoluzione del Sistema Comune Europeo Sull'Asilo.
1.2.1 La Direttiva Qualifiche e l'appartenenza ad un particolare gruppo sociale.
1.2.1.2 Articolo 10 comma 1 lettera (d) Direttiva Qualifiche: approccio alternativo.
Tra gli Stati membri che applicano, invece, l'approccio alternativo, in attuazione dell'articolo 3 della Direttiva, a norma del quale gli Stati membri hanno facoltà di introdurre misure più favorevoli, troviamo Gran Bretagna, Irlanda, l'Ungheria e l'Italia132.
La giurisprudenza britannica è quella che ha dato maggiore rilievo applicativo alle Linee guida dell'UNHCR.
La posizione tradizionalmente assunta dalla House of Lords, come dimostrato dal caso Shah133, prevedeva l'applicazione dell'approccio delle caratteristiche protette che, tuttavia, dava luogo ad una certa ambiguità in merito alla soddisfazione dell'ipotesi della percezione sociale.
Nel caso Fornah134 del 2006, la Corte ha affermato che l'applicazione dell'Articolo 10 della Direttiva Qualifiche comporta la soddisfazione di una ipotesi
131Act of 15 May 2008 on the Entry of Foreign Nationals into the Kingdom of Norway and their Stay in the Realm (Immigration Act), Section 30 (d); in: http://www.regjeringen.no/en/doc/laws/Acts/immigration-act.html?id=585772.
132 La legislazione ungherese e quella italiana di attuazione della Direttiva Qualifiche sono pienamente
conformi con l'interpretazione fornita dall'UNHCR rispetto all'adozione di un approccio alternativo e non cumulativo al fine di determinare l'appartenenza ad un particolare gruppo sociale tenendo in piena considerazione i fini e gli scopi della Convenzione di Ginevra.
133 R v. Immigration Appeal Tribunal, Ex parte Shah, United Kingdom: Court of Appeal (England and
Wales), 23 July 1997, in: http://www.refworld.org/docid/3ae6b67f0.html.
134 Secretary of State for the Home Department (Respondent) v. K (FC) (Appellant); Fornah (FC)
(Appellant) v. Secretary of State for the Home Department (Respondent), 2006, UKHL 46, United
Kingdom: House of Lords (Judicial Committee), 18 October 2006, in:
decisamente più restrittiva rispetto a quanto richiesto dalle autorità internazionali. La Corte ribadisce inoltre, che la normativa emanata dall'Unione europea, dovrebbe essere interpretata tenendo sempre in alta considerazione l'approccio dell'UNHCR. Ne consegue che, secondo la Corte britannica, al fine di determinare l'appartenenza di un richiedente ad un PGS ai sensi della CG, sarà necessaria la soddisfazione di uno dei due test richiesti.
L'adozione di un approccio cumulativo dalle corti britanniche sarebbe, alla luce di quanto sopra esposto, difficile, in ragione dell'esplicito rigetto da parte della House of
Lords che renderebbe tale adozione insostenibile135.
La Repubblica d'Irlanda, da parte sua, traspone nella propria legislazione l'articolo 10 comma 1 lettera (d) della Direttiva Qualifiche, adottandolo espressamente in maniera differente dal suo enunciato originario; saranno considerati membri di un PGS: (i) coloro che condividono una caratteristica innata o un comune background che non può essere cambiato oppure una caratteristica o un credo che è così fondamentale per la loro identità o coscienza che la persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, oppure (ii) coloro che hanno una identità distinta in un dato Paese, perché sono percepiti come diversi dalla società che li circonda136.
135 UNHCR, The 'Ground with..., cit. p.39.
136 La Repubblica d'Irlanda adotta nel 2006 l'European Communities (Eligibility for Protection) Regulations 2006 (S.I. No. 518 of 2006), in cui Articolo10 comma 1 lettera (d) stabilisce: “that a group shall be considered to form a particular social group where in particular: (i) members of that group share an innate characteristic, or a common background that can’t be changed, or share a characteristic or belief that is so fundamental to identity or conscience that a person should not be forced to renounce it, or (ii) that group has a distinct identity in the relevant country, because it is perceived as being different by the surrounding society […]”. Tale trasposizione diverge con quanto contenuto all'interno dell’articolo 10 comma 1 lettera d) della Direttiva Qualifiche, a norma del quale: “a group shall be considered to form a particular social group where in particular: – members of that group share an innate characteristic, or a common background that cannot be changed, or share a characteristic or belief that is so fundamental to identity or conscience that a person should not be forced to renounce it, and – that group has a distinct identity in the relevant country, because it is perceived as being different by the surrounding society. Depending on the circumstances in the country of origin, a particular social group might include a group based on a common characteristic of sexual orientation. Sexual orientation cannot be understood to include acts considered to be criminal in accordance with national law of the Member States. Gender related aspects, including gender identity, shall be given due consideration for the purposes of determining membership of a particular social group or identifying a characteristic of such a group; (e) the concept of political opinion shall, in particular, include the holding of an opinion, thought or belief on a matter related to the potential actors of persecution mentioned in Article 6 and to their policies or methods, whether or not that opinion, thought or belief has been acted upon by the applicant. 2. When assessing if an applicant has a well-founded fear of being persecuted it is immaterial
Sulla scia irlandese, anche la Repubblica d'Ungheria, all'interno dell'Évi LXXX.
törvény a menedékjogról del 2007137, stabilisce che un PGS è composto da coloro che condividono una caratteristica innata, immutabile o fondamentale per la loro identità e coscienza oppure da coloro che possiedono una identità distinta perché sono percepiti diversi dalla società che li circonda138.
Anche l'approccio adottato dalla normativa italiana è quello alternativo; a norma dell'articolo 10 comma 1 lettera (d) del Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 come modificato dal Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, un PGS “è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, o quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. [...]”.
Le corti e le autorità amministrative quali la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale riconoscono lo status di rifugiato in ragione della persecuzione determinata dall'appartenenza del richiedente ad un PGS tenendo in considerazione sia le caratteristiche innate, immutabili o fondamentali che accomunano i membri del gruppo, sia la percezione sociale che del gruppo ha la società circostante.
Conclusa la disamina dei casi di quei Paesi che si sono schierati, più o meno apertamente, per l'adozione di un approccio piuttosto che dell'altro, passiamo ora ai casi degli Stati che continuano a discostarsi da entrambi i raggruppamenti sopramenzionati, per concludere poi con la pronuncia della CGUE.