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Capitolo 2. Appartenenza ad un particolare gruppo sociale: aspetti rilevanti.

2.9 Il nesso causale tra la persecuzione e l'appartenenza ad un PGS.

A norma dell'articolo 1A (2) della CG una persona per poter essere qualificata come rifugiata, deve avere un fondato timore di persecuzione; il timore deve essere basato su uno, o più di uno, dei cinque motivi nello stesso elencati; e, infine, il richiedente non deve poter godere della protezione offerta dalle autorità statali.

A tale scopo, non è necessario che il persecutore sia un attore statale; si possono, infatti, verificare dei casi in cui gli atti persecutori siano posti in essere da un attore non statale (milizie, clan, reti criminali, comunità o famiglie locali) e compiuti grazie all'incapacità delle autorità statali di offrire protezione alla vittima, o ancora in ragione della tolleranza o dell'avallo da parte di quest'ultime.

Stabilire una connessione tra un atto persecutorio e uno o più di uno dei motivi indicati nell'articolo 1A (2) non è sempre semplice; la persecuzione potrebbe, infatti, derivare anche da ragioni “altre”, quali la vendetta, la criminalità o l'odio.

Nei casi in cui chi pone in essere la persecuzione è un agente non statale, può essere difficile stabilire se l'atto o gli atti di persecuzione sono stati commessi per uno dei motivi di persecuzione elencati nella Convenzione o sono meri atti di natura criminale.

Per fare un esempio, se uno Stato non concede protezione ai propri cittadini, in ragione del loro orientamento sessuale, contro attività criminali commesse ai loro danni

da gruppi o individui privati, questa mancanza di volontà statale può essere definita persecuzione ai sensi della Convenzione.

Ancora, la tolleranza da parte delle autorità statali della violenza di genere, ed in particolare della violenza domestica o della pratica delle mutilazioni genitali, e la conseguente mancanza di protezione offerta alle donne che ne sono vittime, comporterà la soddisfazione del un nesso causale con uno dei motivi della Convenzione.

Nelle fattispecie citate, come stabilito dall'articolo 9 comma 3 della Direttiva Qualifiche195, la connessione a uno dei motivi di persecuzione può essere stabilita verificando se l'assenza di protezione da parte dell'autorità statale sia dovuta ad una o più ragioni riconducibili ai motivi della CG.

Le situazioni che potrebbero presentarsi sono le seguenti: un attore non statale perseguita o minaccia di perseguitare il richiedente sulla base di almeno uno dei motivi espressi dalla Convenzione e lo Stato non vuole o non è in grado di proteggerlo; oppure un attore non statale perseguita o minaccia di perseguitare il richiedente per ragioni “altre” rispetto ai motivi della CG, ma lo Stato non vuole offrire protezione in ragione di uno dei cinque motivi.

Nel caso Refugee Appeal No. 71427/99196, deciso dalle autorità neozelandesi, è stato definito che il nesso causale tra uno dei motivi della CG e la persecuzione può essere fornito anche dal fallimento della protezione statale.

Il nesso causale potrà, in sintesi, ritenersi soddisfatto quando c’è un rischio reale di persecuzione per mano di un attore non statale per ragioni legate ad uno dei motivi elencati nella Convenzione, indipendentemente dal fatto che la mancata protezione da parte dello Stato nei confronti del richiedente sia legata alla Convenzione; oppure quando il rischio di persecuzione per mano di un attore non statale non è legato ad uno dei motivi elencati nella Convenzione, ma l’incapacità o la mancanza di volontà da parte dello Stato di offrire protezione sono riconducibili ad uno dei motivi indicati dalla Convenzione.

195 L’articolo 9 comma 3 recita: “In conformità dell’articolo 2, lettera d), i motivi di cui all’articolo 10

devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1 del presente articolo o alla mancanza di protezione contro tali atti”.

196 Refugee Appeal No. 71427/99, 71427/99, New Zealand: Refugee Status Appeals Authority, 16 August

Quest'analisi doppia comporta che l'istanza presentata in ragione dell'appartenenza ad un PGS debba richiedere un'analisi separata della condotta dell'agente non statale e della condotta dello Stato al fine di verificare se l'uno o l'atro hanno agito in ragione dell'appartenenza del richiedente ad un PGS. Tornando all'esempio delle donne vittime di violenza domestica, in tali casi dovrà essere dimostrato che le azioni dell'agente persecutore sono dettate dal genere di appartenenza delle vittime e che lo Stato è incapace, ovvero non ha la volontà di offrire protezione contro tale condotta; oppure, che, indipendentemente dalle ragioni dell'agente persecutore, le autorità statali mancano della volontà di offrire protezione in ragione del genere a cui appartengono le vittime. È importante sottolineare che questa analisi non afferma che ogni istanza di protezione internazionale presentata a seguito di violenza domestica conduce direttamente al riconoscimento dello status di rifugiato in ragione dell'appartenenza ad un PGS. In primo luogo bisognerà verificare la presenza e l'adeguatezza delle normative statali in materia di tutela delle vittime ed anche la capacità dello Stato di perseguire e sanzionare gli autori di dette violenze. Solo una volta verificati gli elementi sopra indicati si potrà procedere con il riconoscimento della protezione.

Possiamo concludere questa seconda parte del nostro elaborato, affermando che gli elementi essenziali per la costituzione di un PGS ai sensi della CG sono: le caratteristiche protette che uniscono i membri; la percezione che la società esterna ha del gruppo e la conseguente identità distinta dei suoi membri; la persecuzione dettata dall’appartenenza del soggetto al gruppo e/o l’assenza di protezione da parte delle autorità statali della stessa.

Tracciate dette caratteristiche fondamentali è ora possibile procedere all’analisi della loro applicazione in merito a differenti contesti interpretativi, partendo da ipotesi consolidate ed approdando verso approcci maggiormente innovativi.

A tale scopo saranno verificate specifiche istanze di protezione internazionale determinate dall’appartenenza del richiedente ad un PGS e connotate dalla persecuzione di genere; dall’orientamento sessuale; dalla vulnerabilità fisica e/o psicologica e dall’appartenenza del richiedente ad un clan, ad una famiglia o ad una specifica categoria professionale.

L'analisi, eseguita caso per caso, ci permetterà di appurare se gli approcci sopra esposti sono, a oggi, applicati in maniera cumulativa o disgiunta e di comparare le eventuali divergenze concernenti le fattispecie specifiche.