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L'approccio delle caratteristiche comuni e della percezione sociale: evoluzione applicativa.

Capitolo 2. Appartenenza ad un particolare gruppo sociale: aspetti rilevanti.

2.3 L'approccio delle caratteristiche comuni e della percezione sociale: evoluzione applicativa.

Alla luce di quanto fin qui esposto, risulta evidente che l'approccio della percezione sociale, da un lato, opera come una sorta di barriera al riconoscimento dello

status di rifugiato in ragione dell'appartenenza ad un PGS e dall'altro sembra

riconoscere gruppi sociali a prescindere dalla rilevanza della caratteristica che li accomuna, ampliando in maniera rilevante la casistica di potenziale riconoscimento.

Allo stesso modo l'approccio delle caratteristiche protette, mentre limita il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato a soggetti bisognosi di protezione

internazionale, rappresenta un filtro che assicura che i gruppi sociali siano tali solo se uniti da una rilevante caratteristica comune.

Da quanto detto, appare chiaro che l'approccio della percezione sociale risulta più inclusivo ed anche più vicino ai fini della CG, mentre l'analisi delle caratteristiche protette sembra escludere istanze plausibili con l'unica ragione di applicare un principio di analisi limitante.

Bisogna, tuttavia, riconoscere che l'approccio delle caratteristiche protette, penetrato all'interno della giurisprudenza di un elevato numero di Paesi, ha prodotto risultati consistenti ed affini alla CG, spingendo verso la protezione di gruppi a rischio di persecuzione.

Per tali ragioni nel corso degli anni si è sviluppato un nuovo orientamento che tiene conto dei criteri rilevanti posti alla base sia dell'approccio delle caratteristiche protette che di quello della percezione sociale.

Per fare alcuni esempi, negli Stati Uniti, tra i primi sostenitori dell'approccio delle caratteristiche protette, con il passare del tempo si è avuto un avvicinamento all'approccio australiano della percezione sociale. Le nuove norme adottate in materia di immigrazione hanno proposto la considerazione di altri fatti essenziali al fine di valutare l'appartenenza ad un PGS, quali ad esempio la riconoscibilità esterna del gruppo o la sua distinzione dalla società circostante. Tale cambiamento di rotta sembra derivare dalla decisione del caso Gomez177 del 1991.

Un'apertura verso la percezione sociale è espressamente menzionata nella già citata sentenza britannica Islam and Shah178, nella quale viene affermato che un gruppo sociale può considerarsi tale quando un insieme di persone che condividono una caratteristica particolare viene anche riconosciuto come gruppo distinto dal resto della società.

Tale criterio, sostenuto da autorevoli studiosi, potrebbe ricevere l'appellativo di approccio delle caratteristiche comuni e della percezione sociale.

177 Gomez v. Immigration and Naturalization Service, 947 F.2d 660, United States Court of Appeals for

the Second Circuit, 28 October 1991, in: http://www.refworld.org/docid/47fdfb0dd.html.

178 Islam (A.P.) v. Secretary of State for the Home Department; R v. Immigration Appeal Tribunal and Another, Ex Parte Shah (A.P.), Session 1998-1999, United Kingdom: House of Lords (Judicial

Secondo Michelle Foster piuttosto che vedere i due approcci come separati ed in competizione tra loro si dovrebbe concettualizzare l'approccio delle caratteristiche protette come il fulcro centrale dell'analisi della percezione sociale.

L'autrice argomenta la sua tesi affermando che, nella maggior parte dei casi, i gruppi che si qualificano come PGS, in ragione di una caratteristica protetta che accomuna i suoi membri, sono riconosciuti rifugiati anche in virtù della percezione che di essi ha la comunità che li circonda.

Detta analisi è basata sull'assunto che le caratteristiche protette e immutabili generalmente producono una percezione sociale della diversità di coloro che le possiedono, in modo particolare quando dette caratteristiche vengono utilizzate per arrecare danno alla persona.

Medesima considerazione dovrà essere fatta per i gruppi basati su una caratteristica mutevole ma fondamentale e pertanto irrinunciabile per coloro che la possiedono, che saranno facilmente riconoscibili dalla società circostante.

Anche Guy S. Goodwin-Gill suggerisce che ai fini della CG, le caratteristiche comuni dei membri di un gruppo non dovrebbero essere considerate in maniera isolata, bensì in diretta relazione con altri fattori determinanti, quali la percezione sociale, la morale pubblica, la normativa dello Stato, le politiche, gli usi e costumi locali. L'autore vorrebbe in questo modo escludere l'applicazione di un unico requisito ai fini della determinazione di PGS, ovvero l'immutabilità della caratteristica che accomuna i membri de gruppo, e vorrebbe procedere all'esame di gamma di potenziali variabili, quali l'associazione volontaria, quando essa rispecchia dei valori precisi e non ha solamente carattere accidentale; l'associazione involontaria, che caratterizza ad esempio i legami familiari; le esperienze condivise e pregresse; le caratteristiche innate ed inalterabili ed anche la percezione degli altri.

Conseguenza diretta di tale interpretazione, secondo l'autore, sarebbe la possibilità di includere dei gruppi composti da individui non connessi o alleati tra di loro, come le donne vittime o a rischio di violenza domestica, ma anche gruppi quali capitalisti e omosessuali.

Le difficoltà derivanti dall'applicazione di tale approccio riguarderebbero principalmente la complessità a giudicare percezioni sociali di società diverse da quella dell'organo giudicante, sormontabili con l'utilizzo delle fonti contenenti specifiche

informazioni sul Paese di origine del richiedente protezione. L'organo giudicante dovrebbe, oltre a ciò, tenere in considerazione il punto di vista dell'agente persecutore, della maggioranza della società o dell'elites al Governo nel contesto di riferimento179.

Un grosso beneficio dell'approccio delle caratteristiche protette è, infatti, quello di evitare l'insorgere di tali problemi. Un organo giudicante può decidere in modo ragionevole rispetto all'immutabilità di una determinata caratteristica e può valutare le dichiarazioni del richiedente protezione in merito alla essenzialità di detto aspetto rispetto alla sua identità.

I problemi di tale approccio non sono comunque insormontabili; ci saranno dei casi in cui ampie e oggettive saranno le prove e le informazioni a sostegno del fatto che gruppi particolari vengono visti come gruppi indesiderati o riconosciuti come distinti dalla società nel Paese di origine; dell'esistenza di politiche e norme discriminatorie; di divergenze storiche e altre evidenze possono permetterci di stabilire se un gruppo è percepito come “altro” dalla società.

Si ribadisce come la CG ha il fine di prevenire violazioni di diritti umani fondamentali basate sull'appartenenza ad un gruppo sociale. Per gli scopi della Convenzione la rilevanza della caratteristica che accomuna i membri del gruppo non rappresenta un elemento essenziale. I persecutori possono scegliere le loro vittime per una varietà di ragioni, non basandosi unicamente sulla essenzialità della caratteristica che accomuna i membri gruppo e li definisce come tale.

Adottare quale requisito fondamentale la rilevanza della caratteristica comune darebbe un ampio spettro di azione all'agente persecutore, che diverrebbe libero di perseguitare liberamente gruppi di persone che si associano per motivi considerati non fondamentali, ponendo in essere azioni a carattere persecutorio e porterebbe i membri del gruppo a rinunciare a una caratteristica che li accomuna al fine di evitare di incorrere in azioni persecutorie.

Un'ultima preoccupazione relativa a tale approccio è rappresentata dal fatto che crea una interpretazione troppo vasta di gruppo sociale. Preoccupazione che verrebbe meno in ragione della considerazione del fatto che la determinazione di un PGS non può essere unicamente determinata dalla paura di essere perseguitati e dalla necessità che ci

sia il nesso causale con uno dei motivi della convenzione ed anche che il timore del richiedente sia fondato.

L'idea che la protezione possa essere offerta sulla base di diverse analisi non è estranea alle norme internazionali sui diritti umani, ad esempio le norme che proibiscono la discriminazione in base alla razza possono condannare la discriminazione intenzionale, nonché le pratiche che impongono trattamenti discriminatori non giustificati, anche se l'intenzione di porre in essere un danno non è intenzionale.

L'applicazione di entrambi gli approcci non sembra contraddittoria, ma richiede la soddisfazione di diversi requisiti, gli organi giudicanti sembrano non avere difficoltà ad applicarli entrambi contemporaneamente.

Delineata la differenza che intercorre tra i due orientamenti, è necessario ora soffermarsi su quelle che sono le caratteristiche essenziali della nozione oggetto della presente trattazione.

Nei paragrafi successivi, esporremo le caratteristiche e le peculiarità che un gruppo di persone deve avere al fine di poter essere considerato PGS ai sensi della CG (l'identità distinta dei membri del gruppo; le caratteristiche comuni e il nesso di causa tra la persecuzione e l'appartenenza ad un PSG) e vaglieremo poi anche gli elementi che non incidono sulla qualificazione di un gruppo di persone quale PGS (l'omogeneità del gruppo; la coesione tra i suoi membri; l'associazione volontaria e la dimensione del gruppo).