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Alcune considerazioni sulla disciplina delle impugnazioni cautelari alla luce delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo

IL DIRITTO A OTTENERE UN CONTROLLO SULLA LEGITTIMITA’ DELLA MISURA CAUTELARE

5.5 Alcune considerazioni sulla disciplina delle impugnazioni cautelari alla luce delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo

L’esame delle precedenti sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo ha comportato alcune riflessioni sia sulla portata che l’interpretazione dell’art. 5 § 4 Cedu sembra assumere nel nostro Paese, sia sull’incidenza che le accertate violazioni potrebbero avere sulla “tempistica” dei controlli de libertate, diversi dal riesame, previsti nel nostro ordinamento.

420 Corte e.d.u., 24 aprile 2008, Rizzotto c Italia, - ricorso n. 15349/06;

421 Cfr. Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, Quaderno n. 5/2008, p. 70-71

Al primo riguardo, va notato che per la Corte europea l’esigenza del rispetto di tempi brevi deve essere garantito per qualsiasi tipologia di controllo anche qualora il sistema sia impostato sulla pluralità dei gradi o, sotto altro profilo, sulla reiterabilità della verifica della costanza dei presupposti della restrizione.

L’ampiezza e l’intensità della garanzia, almeno di principio, non varia in relazione al grado o all’originarietà, o alla contestualità con altre, di ciascuna procedura di controllo giurisdizionale sulla privazione della libertà.

L’interpretazione data dalla Corte Europea potrebbe profilarsi come inutilmente “rigida” e capace di compromettere la tutela diffusa dei diritti fondamentali perché spingerebbe gli Stati ad eliminare gli ulteriori gradi di ricorso per il controllo di legalità della detenzione in contrasto con il principio di sussidiarietà della tutela apprestata dalla Convenzione rispetto a quella fornita dallo Stato422.

Si può tuttavia replicare, in primo luogo, come sia ben comprensibile che la Corte europea eviti ogni affermazione di principio che possa suonare come criterio di autorizzata cedevolezza dei presidi della libertà personale.

Non è possibile né consigliabile che la Corte fornisca un “qualsivoglia credito ermeneutico a composizioni o a bilanciamenti variabili tra l’esigenza di speditezza del controllo e la collocazione di questo nel sistema che lo prevede”423.

Inoltre va considerato che la Corte, mantenendosi costantemente fedele alla linea di rigore datasi, promuove l’obiettivo di dare efficacia (anche sotto il profilo della tempestività) ai controlli de libertate.

La pur virtuosa ambizione degli Stati contraenti di offrire pluralità e varietà di controlli giurisdizionali della legalità della privazione della libertà deve sempre essere accompagnata da una verifica circa l’efficienza complessiva del sistema.

Nessuno dubita, ad esempio, che i numerosi strumenti di controllo delle misure cautelari previsti nel nostro Paese siano improntati a saldi principi di

422 Questa è l’impostazione fatta propria dal Governo italiano nei procedimenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo precedentemente esaminati. Sulla base della distinzione tra controllo di prima istanza (preteso dall’art.5 § 4 Cedu) e controlli in gradi ulteriori (non garantiti dalla norma convenzionale), il Governo ha sostenuto che in ordine a quest’ultimi, l’esigenza del breve termine dovrebbe essere intesa in senso più elastico di come debba intendersi in relazione al primo, trattandosi piuttosto di assicurare che il controllo giudiziario abbia un ritmo “ragionevole”.

423 Così T. RAFARACI, Le garanzie del procedimento de libertate; il diritto ad ottenere in un

termine congruo le decisioni sulla libertà personale, in A. Balsamo e R.E. Kostoris (a cura di), Giurisprudenza europea e processo penale italiano, cit., p. 288.

garanzia della libertà personale, tuttavia, nel momento in cui il loro concreto funzionamento registra frequenti “falle” in punto di tempestività dell’intervento giurisdizionale, sorgono dei dubbi sulla efficacia del sistema stesso.

Tale incoerenza, se sistematica, potrebbe dipendere non solo da mere carenze organizzative e funzionali bensì anche ad una latente resistenza a trattare in concreto ogni controllo sulla privazione della libertà secondo l’unico canone –la speditezza- che si addice al rango del bene sacrificato.

Il che si pone agli antipodi dello stesso contesto culturale e dei valori di fondo della Convenzione europea424.

Il Comitato dei Ministri con Risoluzione adottata il 25 giugno 2008, dopo aver preso in esame le sentenze, precedentemente esaminate, della Corte europea dei diritti dell’uomo, ha stabilito che il diritto interno garantisce il rispetto della Convenzione e che, pertanto, non sono necessarie modifiche legislative, ma è sufficiente monitorare i procedimenti in corso affinché non si verifichino ritardi 425.

Si potrebbe pensare, tuttavia, a delle misure analoghe a quelle previste dall’art. 309 comma 10 per la procedura del riesame.

Al fine di rendere più celere il passaggio della trasmissione degli atti al tribunale della libertà, anche nel caso dell’appello si potrebbero introdurre delle conseguenze caducatorie analoghe a quelle previste per il riesame.

Resta vero che però il rischio di ritardi eccessivi, come dimostra il caso Rapacciuolo, riguarda anche i tempi propri della decisione, dato che il termine di venti giorni per la trasmissione degli atti è meramente ordinatorio e costerebbe certamente di più –per un organo che è il medesimo di quello su cui grava il carico del riesame prevedere effetti caducatori della misura in caso di inosservanza.

424 M.L. DI BITONTO, Libertà personale dell’imputato e “giusto processo”, in Riv. it.dir e

proc.pen, 2007, p. 869 ss.

425 Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, “L’esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato italiano”, Legge 9 gennaio 2006, n. 12 Relazione al

Parlamento, Anno 2008, p. 116“Le droit interne semble être en conformité avec les exigences de la Convention car le Code de procédure pénale prévoit, notamment les articles 309 et suivants, de brefs délais en la matière. En ce qui concerne l'application correcte de la loi et de la Convention européenne, le gouvernement a indiqué que le Président de la Cour de cassation avait envoyé une lettre à tous les Présidents de section rappelant la nécessité de surveiller les délais de procédure en matière de détention provisoire. Un extrait de l'arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site internet de la Cour de cassation qui est accessible aux professionnels de la justice”.

Ma i ritardi più frequenti e più cospicui sono documentabili, come dimostrano i casi esaminati, dal ricorso per cassazione.

A questo riguardo, il fattore del netto ritardo rispetto ai tempi stabiliti dall’art. 311 c.p.p. non sembra possa essere individuata in un difetto della procedura o della sua concreta gestione, bensì nell’eccessivo carico di lavoro cui la Corte di cassazione è gravata.

Proprio segnalando i limiti di tutela derivanti dalla mancanza di garanzia che il giudizio di cassazione sopraggiunga in tempi certi, la stessa Corte europea ne ha escluso la qualità di rimedio effettivo, da esprimersi necessariamente ai fini dell’esaurimento delle vie di ricorso interne, ritenendo così ricevibile il ricorso ad essa proposto dopo il solo riesame426.

Certamente, se le condanne dell’Italia si facessero sempre più frequenti, potrebbe anche essere sollecitata dal Consiglio d’Europa –nel quadro degli strumenti rivolti ad assicurare l’ottemperanza degli Stati alle decisioni della Corte europea – l’adozione di misure generali di natura anche preventiva, tali da richiedere l’intervento dello stesso legislatore427.

C’è da credere che questa prospettiva non sia alle porte nella materia di cui si discute.

Un modo assai coraggioso di risolvere il problema della sostanziale virtualità dei termini previsti dalla legge per la decisione, naturalmente, sarebbe di munire di effetti caducatori l’inosservanza.

Ma è un rimedio che, al momento, rischierebbe di essere insostenibile, mentre potrebbe forse costituire, in futuro, la garanzia di chiusura di un sistema che abbia recuperato da sé efficienza e credibilità, attraverso misure di organizzazione, di potenziamento degli organici dei magistrati e, non certo ultimo, di razionalizzazione dell’ingente lavoro delle giurisdizioni de libertate, delle quali si avverte il bisogno.

426 Cfr. Corte e.d.u., Sardinas Albo c. Italia, con commento di A. BAFUNDI, Verso la ragionevole

durata della custodia cautelare. Linee evolutive della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Giust. Pen., 2005, c. 341-343; nonché F. GIUNCHEDI, La tutela dei diritti umani nel processo penale,

Cedam, 2007, p.179.

427 In tema cfr. V. ZAGREBELSKY, Violazioni “strutturali” e Convenzione europea dei diritti

umani: interrogativi a proposito di Broniowski, in Diritti umani e diritto internazionale, 2008, p. 5

s; Cfr. anche P. PUSTORINO, Esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti umani e

Allo stesso modo, però, non andrebbe spacciata per misura di razionalizzazione una risposta, sul piano normativo, alla stregua della quale si intendesse andare alla ricerca di tempi più brevi di definizione della procedure riducendo le specie o i gradi dei controlli oggi consentiti.