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In mancanza di una normativa generale che regoli la materia in analisi e che quindi sappia conciliare le richieste dei lavoratori musulmani con le esigenze lavorative, si sono susseguiti numerosi accordi a carattere regionale, locale, sindacale o aziendale. Il primo di una lunga serie di accordi è avvenuto nella Provincia di Ragusa in Sicilia553, dove nel 1996 è stato deciso di stabilire una norma che permettesse ai numerosi lavoratori musulmani operanti nel campo agricolo e della floricoltura di poter disporre di speciali permessi al fine di adempiere alle proprie pratiche religiose.

550 Ivi, art. 3

551 Testo della L. 2 aprile 1958, n. 339, Per la tutela del rapporto di lavoro domestico, G. U. n. 93 del 17/04/1958, consultabile al sito http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1958-04- 17&atto.codiceRedaziona le=058U0339&currentPage=1, visitato il 24/04/2013

552 Ibid, cit. art. 6 Diritti e doveri, comma 2°: « Il datore di lavoro è tenuto a: […] lasciare al lavoratore il tempo necessario per adempiere agli obblighi civili ed ai doveri essenziali del suo culto.»

553 Testo del Contratto integrativo provinciale operai agricoli e florovivaisti per la provincia di Ragusa, 1 gennaio 1996 – 31 dicembre 1999, consultabile al sito della Federazione Lavoratori AgroIndustriali http://www.flai.sicilia.cgil.it/ContrattoRG.htm, visitato il 01/05/2013

123 L’articolo 8 istituiva infatti la possibilità per i lavoratori «di cultura Araba554» di fruire di permessi straordinari per le festività islamiche, «con particolare riferimento al Ramadan555». Si nota come l’enunciazione stessa della norma sia poco precisa, si parla infatti di cultura araba anziché di confessione islamica e non si fa riferimento che alle festività religiose, con un impreciso accenno al Ramaḍān, tuttavia il contratto stesso ha una notevole rilevanza ed apre la strada ad una serie di soluzioni che sono forse l’attitudine migliore nel risolvere i problemi sollevati in tale ambito556. Per quanto riguarda il digiuno del Ramaḍān, sono molti i contratti o gli accordi che permettono l’ossequio della pratica religiosa; si vuole qui soltanto ricordare la polemica partita da Mantova, in Lombardia, circa l’osservanza del digiuno che ha visto l’intervento del Comitato per la sicurezza sul lavoro in agricoltura imporre ai lavoratori di fede islamica che rispettano le prescrizioni riguardanti il digiuno di assumere molti liquidi prima e durante la giornata lavorativa al fine di tutelare la salute e la sicurezza in virtù del decreto legislativo in materia di salute e sicurezza del 2008557. Per coloro che non rispettano la disposizione del Comitato sono previste sanzioni che possono addirittura arrivare al licenziamento. La comunità musulmana, pur condividendo la preoccupazione dei datori di lavoro e quindi la raccomandazione degli stessi, ha protestato contro l’obbligatorietà delle misure del Comitato pena il licenziamento, in particolare in virtù del fatto che l’islam non vieta in maniera assoluta l’assunzione di liquidi o cibo durante il digiuno, al contrario prescrive che si possa bere qualora si provi un malessere dovuto al digiuno stesso558. La criticità emersa dal contrasto tra le prescrizioni islamiche del mese di digiuno e le norme sulla sicurezza è molto delicata, tuttavia sono molti i musulmani che, consapevoli della deroga al digiuno prevista dall’islam stesso in caso di necessità e consapevoli altresì della necessità di salvaguardare la propria salute e la sicurezza, prendono idonee precauzioni sul luogo di lavoro559.

Nel 1999 si assiste alla stipula di un altro importante contratto che vuole dare risposta alle richieste di lavoratori musulmani. L’accordo aziendale, emerso da uno studio sull’immigrazione musulmana

554 Ibid, cit. art. 8 comma 1° 555 Ibid

556 L. Musselli, Rilevanza civile delle festività islamiche, in . Ferrari (a cura di), Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche, p. 193

557 Testo del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, G. U. n. 101 del 30/04/2008, Suppl. Ordinario n. 108, consultabile al sito http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81!vig=, visitato il 01/05/2013

558F. Abiuso, Gli islamici rispettano il digiuno “Lavoriamo senza bere acqua”, Gazzetta di Mantova, 22 agosto 2009,

consultabile al sito http://gazzettadimantova.gelocal.it/, visitato il 01/05/2013

559 La stampa dà spesso testimonianza di questa osservazione, si veda ad esempio la situazione dei lavoratori agricoli nella Provincia di Mantova un anno dopo le polemiche appena riportate: V. Corrado, Funziona il patto del Ramadan, Gazzetta di Mantova, 27 agosto 2010, consultabile al sito http://gazzettadimantova.gelocal.it/, visitato il 01/05/2013

124 in Provincia di Bologna560, ha luogo nel settore metalmeccanico e si spinge oltre le disposizioni presenti nell’accordo della Provincia di Ragusa: esso infatti va ad affrontare la problematica della preghiera congregazionale del venerdì. I lavoratori impiegati nell’azienda che stabilisce l’accordo in questione, qualora lo richiedano, possono fruire di un prolungamento di un ora della pausa pranzo delle dodici, ora lavorativa che deve essere obbligatoriamente recuperata a fine giornata561.

Se la partecipazione dei lavoratori a singole festività risulta una materia più facile da gestire562 e quindi generalmente accordata, al contrario l’osservazione della preghiera rituale è certamente l’elemento più difficile da regolare con la comunità musulmana in sede di lavoro. Rilevante è allora il primo risultato in materia, l’accordo sindacale di una cooperativa di Linate in Provincia di Milano stretto con la Federazione Italiana Trasporti della Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori che dispone la possibilità di pregare per trenta minuti ogni sei ore lavorative oppure quindici minuti ogni quattro, le modalità della stessa sono decise a seconda delle esigenze lavorative563. La promozione di un tale accordo ha indubbiamente un grande valore poiché risulta essere il primo contratto sindacale che regola i rapporti tra il lavoratore musulmano che abbia il desiderio di effettuare la preghiera rituale ed il datore di lavoro, con lo scopo di contrattare un diritto in un ambiente multietnico in cui la componente musulmana sia consistente e quindi di favorirne anche l’integrazione. L’iniziativa ha sollevato anche alcune criticità, in particolare la difficoltà di poter estendere tali disposizioni in una normativa generale che vada a includere tutte le pratiche cultuali islamiche564.

Dopo questi primi esperimenti, altri sono stati gli accordi stipulati nel territorio italiano565. Se ne ricorda l’esempio di una multinazionale francese presente in Italia che ha stipulato un accordo con il sindacato della Federazione Impiegati Operai Metallurgici che prevede normative in grado di

560 D. Caldera, Tempi di lavoro e di culto dei lavoratori musulmani, con uno sguardo all'‘Intesa’, in Islam e Bologna, Un anno di ricerche di tirocinio all'Osservatorio provinciale delle Immigrazioni (sintesi 2003), nel Dossier dell’Osservatorio delle Immigrazioni, 2004, numero 1, pp. 14-16

561 Ibid, p. 16

562 Si veda ad esempio il contratto collettivo nel settore metalmeccanico nella Provincia di Bologna citato da D. Caldera, p. 16 o il contratto sindacale con la Zincatura Padana Spa di Reggio Emilia con il quale è disposto che l’ultimo giorno di Ramaḍān i musulmani che lo richiedano possono assentarsi dal lavoro, in cambio della prestazione di servizio il giorno 24 novembre, festa del patrono della città (A. Gagliardi, Le imprese sposano l’integrazione, Il Sole 24 Ore, 26 giugno 2006, p. 19; questo ed altri contratti in Banca Dati “Contrattazione” IRES-CIGL Emilia Romagna, consultabile al sito http://www.fiom.cgil.it/sindacale/migranti/materiali/05_04_11-mat_fiom_all_1.htm, visitato il 01/05/2013) 563 E. Pesca, A Milano pausa di preghiera per i lavoratori musulmani sancita da un accordo sindacale. Balotta (Fit- Cisl) “Nuova tappa per il sindacato italiano, concessione di un diritto fondamentale”. Loy (Uil) “La politica contrattuale è uno dei capisaldi della politica di integrazione”, 30 marzo 2004, consultabile al sito http://www.stranieriinitalia.com/news/pausa30mar2004.htm, visitato il 01/05/2013

564 L. Ascanio, La preghiera islamica in orario di lavoro. Casi, materiali ed ipotesi risolutive della problematica emergente in contesto immigrato, p. 64

565 C. Gamba, Il Ramadan nel contratto di lavoro, Il Sole 24 Ore, 25 agosto 2009, consultabile al sito http://www.ilsole24ore.com/, visitato il 01/05/2013

125 soddisfare le esigenze dei lavoratori musulmani e dell’azienda stessa. In particolare viene disposto che siano favorite ferie collettive al fine del rientro nel paese di origine e che si accordino turnazioni, pause e permessi con lo scopo di agevolare l’osservazione delle pratiche islamiche per coloro che ne facciano richiesta566.

È interessante qui prendere in considerazione l’accordo stretto tra la Commissione Islamica di Spagna e lo Stato spagnolo567, l’unico esempio esistente in Europa di intesa tra uno Stato e la comunità musulmana dello stesso, un accordo omogeneo e audace per la novità e l’unicità dello stesso, nonostante non risolva tutte le criticità della questione e continui a sollevare alcune perplessità e difficoltà. In materia di lavoro l’Acuerdo regola in maniera collettiva gli orari di lavoro dei lavoratori musulmani e i permessi allo scopo di partecipare a festività e celebrazioni islamiche: l’articolo 12568 dispone infatti che i membri delle comunità musulmane presenti in Spagna569 che lo desiderino, possono richiedere di assentarsi dal lavoro ogni venerdì dalle ore tredici e trenta sino alle sedici e trenta e di concludere la giornata lavorativa durante il mese di Ramaḍān un’ora prima del tramonto del sole. L’accordo prevede anche la facoltà del musulmano di fruire di giornate di riposo al fine di partecipare a determinate festività religiose elencate nell’accordo570. Nonostante il carattere collettivo dell’accordo, è disposto che vi sia comunque un incontro tra il lavoratore ed il datore di lavoro che dia l’occasione di valutare le specifiche esigenze dell’azienda e quindi stipulare un accordo ad hoc. Le disposizioni dell’Acuerdo impongono tuttavia un’importante limitazione poiché è previsto che le ore perdute dai lavoratori musulmani siano recuperate senza alcuna retribuzione.

L’Acuerdo affronta anche la materia delle pratiche cultuali islamiche nell’ambito scolastico, disponendo che l’alunno e lo studente musulmano di scuola pubblica o privata che intenda partecipare alla preghiera congregazionale del venerdì o alle suddette festività islamiche, può essere

566 Approfondimenti in L. Ascanio, La preghiera islamica in orario di lavoro. Casi, materiali ed ipotesi risolutive della problematica emergente in contesto immigrato, p. 65

567 Testo della L. 10 novembre 1992, n. 26/1992, Aprobación del Acuerdo de cooperación del Estado español con la Comisión Islámica de España, consultabile al sito http://mbarral.webs.ull.es/islam.html, visitato il 02/05/2013

568 Ibid, cit. art. 12: «Los membro de las Comunidades Islámicas partenecientes a la “Comisión Islámica de España » que lo deseen, podrán solicitar la interrupción de su trabajo los viernes de cada semana, día de rezo colectivo obligatorio y solemne de los musulmanes, desde las trece treinta hasta las dieciséis treinta horas, así como la conclusión de la jornada laboral una hora antes de la puesta del sol, durante el mes de ayuno (Ramadán). En ambos casos, será necesario el previo acuerdo entre las partes. Las horas decada de trabajar deberán ser recuperadas sin compensación alguna.»

569 Sono comprese tutte quelle comunità dichiarate appartenenti alla Comisión Islámica de España, organo rappresentativo delle comunità presenti in Spagna ed iscritte nel Registro delle Entità Religiose, così come espresso nella premessa dell’Acuerdo e nel primo capitolo

570 L. 10 novembre 1992, n. 26/1992, art. 12, comma 2°: «Las festividades y conmemoraciones que a continuación se expresan, que según la Ley Islámica tienen el carácter de religiosa, podrán sustituir, siempre que medie acuerdo entre las partes, a las establecida …», segue l’elenco delle festività religiose islamiche ammesse

126 esentato dalle lezioni e dagli esami fissati in tali giornate571. Così gli esami ed i concorsi dell’amministrazione pubblica, qualora siano stabiliti in date che corrispondano a festività islamiche, disporranno di una data alternativa per i candidati di confessione musulmana572.

Manca qui un qualsiasi riferimento alla preghiera rituale, che come si è cercato di evidenziare, rappresenta l’elemento più complesso da regolare, dati i ritmi di lavoro, ciononostante l’Acuerdo de cooperación del Estado español con la Comisión Islámica de España rileva la soluzione forse più concreta di affrontare la situazione descritta: inserito in una norma omnibus garantisce la tutela del diritto a manifestare il credo e la religione, tuttavia ne dispone il previo accordo tra le parti in modo da raggiungere intese mirate, che possano adattarsi in maniera efficace alle distinte necessità.