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La libertà di religione e di convinzione, come si è visto, si colloca tra i diritti sostanziali dell’individuo, affiancandosi ad altri concetti, in particolare quelli d’uguaglianza, di tolleranza e di non-discriminazione e ad altri diritti, innanzitutto quelli alla libertà di pensiero, di coscienza e di espressione, quelle libertà definite intellettuali. Diventa quindi di fondamentale importanza in una trattazione sulla libertà religiosa fare riferimento anche alle libertà affini. Si prenda in considerazione la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali219 (C.E.D.U.), elaborata in seno al Consiglio d’Europa220, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e in vigore dal 3 settembre 1953221, e i suoi 14 Protocolli addizionali. Il testo della

216 Cit. J.A. Van der Ven e H.G. Ziebertz, Tensions within and between Religions and Human Rigths, p. 90 217 Ibid

218 Testo della United Nations Millenium Declaration, (A/55/L.2), del 18 settembre 2000, consultabile al sito http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm, visitato il 14/03/2013

219 Testo della C.E.D.U. consultabile al sito della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0D3304D1-F396-414A-A6C1-97B316F9753A/0/Convention_ITA.pdf, visitato il 15/03/2013

220 Il Consiglio d’Europa è un organo fondato il 5 maggio 1949 con il Trattato di Londra con lo scopo di garantire la democrazia e i diritti umani, in uno spirito pluralista e nel rispetto dell’identità culturale

221 La C.E.D.U. è stata ratificata da 47 paesi; resa esecutiva dall’Italia con L. 4 agosto 1955, n. 848, ratificata il 26 ottobre1955

60 Convenzione è composto da un preambolo e da 59 articoli. Il primo articolo obbliga gli Stati contraenti a riconoscere, e quindi garantire, i diritti enunciati a tutti gli individui e gli Stati sono in particolare tenuti a conformare il loro ordinamento interno ai principi della normativa europea; gli articoli seguenti222 sino al quattordicesimo sono i diritti civili e politici.

L’articolo della C.E.D.U. che sancisce il diritto alla libertà religiosa è il nono223, intitolato “Libertà di pensiero, di coscienza e di religione”, simile nella sua enunciazione all’articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; in materia di libertà religiosa, si deve però tener presente anche il contenuto dell’articolo 2 del Protocollo addizionale numero 1224 sul diritto all’istruzione225 e quello dell’articolo 14 che vieta la discriminazione226. Le libertà presenti nell’articolo 9 della Convenzione sono state definite «dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo come uno dei fondamenti di una società democratica227» poiché esse sono garanti della pluralità democratica. Con il diritto alla libertà di pensiero, il Consiglio d’Europa intende dichiarare la libertà di scelta e di convinzione, gli Stati contraenti sono tenuti ad astenersi da ogni tipo di indottrinamento ed influenza ideologica o filosofica. È tutelato ogni tipo di convinzione religiosa, sia essa teistica, personale o ateistica. Sebbene non vi siano divieti nei confronti di una possibile chiesa di Stato, è resa illecita ogni imposizione ad un’ideologia religiosa, agli individui adulti ed anche ai giovani ai quali è garantito un insegnamento religioso nelle scuole pubbliche conforme alle convinzioni dei genitori o del fanciullo stesso.

Si fa qui riferimento, come detto, all’articolo 2 del primo Protocollo addizionale sul diritto all’istruzione, il quale garantisce un’istruzione pluralista in grado di formare gli individui in una società di tolleranza e democrazia. L’articolo prevede che il modello di insegnamento possa essere

222 Titolo primo, diritti e libertà: art. 2 diritto alla vita, art. 3 proibizione della tortura, art. 4 proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, art. 5 diritto alla libertà e alla sicurezza, art. 6 diritto a un equo processo, art. 7 nulla poena sine lege, art. 8 diritto al rispetto della vita privata e familiare, art. 9 libertà di pensiero, di coscienza e di religione, art. 10 libertà di espressione, art. 11 libertà di riunione e di associazione, art. 12 diritto al matrimonio, art. 13 diritto a un ricorso effettivo, art. 14 divieto di discriminazione

223 Art. 9 della C.E.D.U.: «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui. »

224 Il Protocollo 1 è stato firmato a Parigi il 20 marzo 1952

225 Art. 2 del Protocollo 1 C.E.D.U.: «Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.»

226 Art. 14 della C.E.D.U.: «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.»

227 S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, CEDAM, 2001, p. 322

61 scelto dai genitori, i quali provvedono ad un’educazione conforme alle proprie convinzioni, possono quindi decidere di non avvalersi di insegnamenti religiosi che non condividono; il fanciullo, dal canto suo, raggiunta la capacità di discernimento, può esprimere liberamente le sue convinzioni. Nel rispetto del diritto all’insegnamento lo Stato assicura e vigila sui programmi scolastici, affinché siano composti da nozioni ed insegnamenti obiettivi, vengano organizzati secondo una visione democratica e nel rispetto delle scelte dei genitori.

La seconda legge esplicitata è la libertà dell’individuo di comportarsi e operare secondo i principi della propria coscienza. Il diritto alla libertà di coscienza comprende anche il diritto alla libertà di religione, ma tutela valori che vanno aldilà di quelli riconducibili alle convinzioni ed alla fede. Sono vietati ogni coercizione ed influsso, addirittura, la Corte costituzionale vieta ogni interferenza «di natura familiare, ambientale, sociale o istituzionale228».

La libertà di religione viene declinata in diverse connotazioni: libertà di religione e verso la religione, libertà di cambiare religione e di manifestare il proprio credo229; con il termine “religione” la C.E.D.U. intende evidentemente ogni religione230 purché sia «identificabile come tale231». Gli Stati contraenti devono garantire una totale libertà di manifestare il proprio credo all’individuo ed alla collettività così che anche il gruppo religioso possa essere salvaguardato; l’individuo e la collettività godono del diritto di esercitare i riti religiosi ed il culto specifici della propria religione, privatamente o in pubblico, e sono altresì legittimati l’insegnamento religioso, di tradizioni e dogmi, l’adempimento di pratiche religiose, ad esempio quelle alimentari, e l’osservanza di ogni rito ed usanza, tra i quali compaiono anche le tradizioni relative all’abbigliamento. Lo Stato deve precludere ogni tipo di intervento nella sfera religiosa e deve evitare qualsiasi forma di privilegio o discriminazione motivati dalla religione. Nessun limite alle libertà suesposte è ammesso, le limitazioni esplicate al secondo comma dell’articolo 9 riguardano esclusivamente l’esercizio del diritto stesso che deve rispettare la sicurezza pubblica, l’ordine, la salute e la morale pubblica, nel rispetto dei diritti e le libertà altrui.

È stata inoltre fissata la superiorità del diritto alla libertà religiosa sulla libertà d’espressione232, diritto affermato all’articolo 10 come il diritto a diffondere informazioni, nonché a cercare ed a ricevere informazioni per formare una propria opinione e nel rispetto del pluralismo democratico.

228 Ivi, cit. p. 323

229 Ivi, S. Lariccia, Libertà di pensiero, di coscienza e di religione, p. 325

230 Si rimanda alla definizione di religione al paragrafo La libertà religiosa nel diritto internazionale

231 S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, p. 325

232 Corte EDU, 20 settembre 1994, Otto-Preminguer-institut c. Austria, Ric. n. 13470/87: «As the Court has consistently held, freedom of expression constitutes one of the essential foundations of a democratic society, one of the basic conditions for its progress and for the development of everyone. […] Such are the demands of that pluralism, tolerance and broadmindedness without which there is no "democratic society"[…] Amongst them - in the context of religious

62 A questo proposito è utile prendere in considerazione l’articolo 14 sul divieto alla discriminazione, un diritto che è spesso collegato ad altri diritti sostanziali e che rappresenta l’unica manifestazione del principio di uguaglianza, valore non ancora esplicitato in un articolo ad hoc nella Convenzione Europea. Già altri articoli prevedono il principio di non discriminazione, ma nonostante il carattere accessorio di questo articolo, che lega i principi antidiscriminatori ad altri diritti e libertà, il valore dello stesso è indiscutibile e si specializza man mano che anche gli altri principi vengono approfonditi. Alla base della giurisprudenza di questo articolo vi è una decisione della Corte europea dei Diritti dell’Uomo233 del 1969 sul Regime linguistique de l’enseignement en Belgique234 che precisa come l’applicazione dell’articolo sia in relazione ai diritti civili e politici della Convenzione, specifica l’interpretazione che si deve dare al termine stesso seguendo la disposizione così com’è presente nel testo inglese “without discrimination” piuttosto che quello della versione francese “sans distinction aucune” 235 . La discriminazione è quindi definita come ogni comportamento che comporti uno svantaggio o un diverso trattamento senza che questo possa essere giustificato in maniera razionale ed obiettiva.

Oltre a questi articoli direttamente collegati al numero 9 relativo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, ve ne sono altri che contengono elementi importanti per definire la libertà religiosa. Si è già accennato all’articolo 10 che prevede la libera espressione, intesa come libertà d’opinione e libertà di ricevere o ricercare informazioni prive di influenze che possano limitare o manipolare l’espressione stessa. Un altro articolo inerente alla libertà religiosa è il numero 11 sulla libertà che regolamenta la libertà di riunione e di associazione, mettendo alla luce un particolare aspetto del diritto, in particolare, attraverso l’articolo 11 va ad essere tutelata, in modo indiretto, anche la dimensione collettiva della manifestazione del culto236. Queste due libertà vengono generalmente trattate separatamente negli ordinamenti nazionali europei, nella Convenzione al contrario si vedono formulati in un unico diritto, manca qui invece un riferimento esplicito al diritto ad organizzarsi in sindacati. Per riunione la Convenzione intende la compresenza fisica di più

opinions and beliefs - may legitimately be included an obligation to avoid as far as possible expressions that are gratuitously offensive to others and thus an infringement of their rights, and which therefore do not contribute to any form of public debate capable of furthering progress in human affairs.»; il testo della sentenza è consultabile al sito http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57897, visitato il 15/03/2013

233 La Corte EDU ha sede a Strasburgo ed è l’organo istituito in seno alla C.E.D.U. al titolo II, atto ad assicurare il rispetto da parte degli Stati contraenti dei diritti enunciati nel documento della Convenzione

234 Corte EDU, 23 luglio 1968, Ricc. n. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63, 2126/64, Affaire “relative a certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique” c. Belgique, consultabile al sito http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-62083, visitato il 15/03/2013

235 Ibid, En droit , par. 1 - Sur le sens et la portée de l'article 2 du protocole additionnel (p. 1-2) et des articles 8 et 14 (art. 8, art. 14) de la Convention, punto B - Interprétation retenue par la Cour

63 individui in un medesimo luogo, ma veicola un altro importante significato che concerne l’evoluzione storica del diritto stesso, in particolare durante l’esperienza socialista in Europa orientale, quando l’incontro pubblico è diventato un mezzo fondamentale per esprimere le proprie posizioni237: la riunione non è quindi solo una compresenza fisica, essa è anche la condivisione e la manifestazione di uno stesso pensiero, è il “luogo” in cui poter discutere e un mezzo per condividere le proprie opinioni, un chiaro richiamo ad un altro principio democratico, quello della libertà di espressione. Per associazione si indica ogni forma sociale volontaria che aspiri a obiettivi comuni. Anche in questo caso lo Stato non può solo astenersi dall’interferire, ma deve garantire la tutela dell’associazione salvaguardando il diritto ad una libera associazione: nessuna ingerenza può essere giustificata se l’esercizio del diritto alla riunione ed all’associazione è pacifico e nel rispetto dell’ordine, della sicurezza, della salute, della morale e dei diritti altrui.

Nel dibattito sulla libertà religiosa e la specificità culturale islamica almeno altri due articoli assumono un peso notevole: l’articolo 12 sul diritto al matrimonio e l’articolo 5 del Protocollo addizionale numero 7238 sulla parità tra i coniugi. Il diritto al matrimonio viene riservato ai maggiorenni, i quali siano in grado di dare il libero consenso alla contrazione del matrimonio; sono stati fissati dei limiti all’incesto ed alcuni relativi alla «situazione finanziaria e lo stato di salute sia fisica che mentale239», ma di particolare interesse è la manifestazione da parte della C.E.D.U. di voler interdire la poligamia, una decisione presa in virtù dell’uguaglianza tra uomo e donna ribadita nell’articolo 5 del Protocollo 7. Secondo l’ordinamento della Convenzione «i coniugi godono dell’uguaglianza di diritti e di responsabilità», un principio che a sua volta specializza quello più ampio del divieto di discriminazione.

Come si è delineato, la coscienza individuale è uno dei principi costitutivi dell’Unione Europea che si afferma come promotrice e garante dei diritti umani dell’individuo: il cittadino europeo può, secondo la legge, effettuare delle scelte conformi alla propria coscienza e le proprie convinzioni240 senza che questo possa avere conseguenze, né restrittive né discriminatorie. In un clima interculturale, perché caratterizzato sempre più da migrazioni, questo principio è messo a disposizione di ogni individuo: l’Unione Europea fa spesso appello al dialogo affinché si possano sempre più garantire i diritti e le libertà fondamentali e tutelare gli individui. In seno al Consiglio d’Europa, il 7 maggio 2007, è stato pubblicato un documento che intende analizzare la “nuova”

237 P. Ridda, Libertà di riunione e di associazione, in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, p. 351-354

238 Il Protocollo 7 è stato firmato a Strasburgo il 22 dicembre 1984

239 Cit. R. Tosi, Diritto al matrimonio, in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, p. 371

64 società multiculturale e promuovere i diritti umani all’interno di un ambiente caratterizzato dalla diversità culturale. Il Libro bianco241 definisce il dialogo interculturale non «un vezzo, [ma] una necessità del nostro tempo. In un mondo sempre più diversificato e insicuro, abbiamo bisogno di superare i confini etnici, religiosi, linguistici e nazionali per poter garantire coesione sociale e prevenire conflitti.242» Il dialogo interculturale deve promuovere un clima di tolleranza reciproca, pur nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo: le tradizioni culturali non possono in alcun modo giustificare la violazione dei principi che l’Unione Europea difende. Gli ingenti flussi migratori hanno sicuramente intensificato la diversità culturale stessa, caratterizzata da un pluralismo sempre più nutrito, e accentuato le sfide che l’Europa deve affrontare per garantire il rispetto dei diritti umani. Le religioni e la diversità culturale assumono allora un ruolo determinante nel favorire una società tollerante ed interculturale: esse sono un patrimonio che la comunità europea è tenuta a tutelare ed a promuovere.