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L’allineamento tra il dato di popolazione calcolata e il dato di

Nel documento Guida alla vigilanza anagrafica (pagine 78-82)

Capitolo 3 - Cosa si deve conoscere per svolgere un’ispezione anagrafica

3.8.2 L’allineamento tra il dato di popolazione calcolata e il dato di

residente annuale, aggiornato attraverso la rilevazione del movimento anagrafico della popolazione residente, un confronto censimento-anagrafe non effettuato, errato o non contestuale alla rilevazione censuaria può generare, negli anni successivi al censimento, un disallineamento tra il numero di schede presenti in anagrafe e la popolazione calcolata. Questo disallineamento risulta evidente attraverso il confronto tra i dati della rilevazione P.2 e della rilevazione Posas e tende ad ampliarsi in funzione dell’intervallo di tempo che intercorre tra la conclusione della rilevazione censuaria e l’effettuazione delle operazioni di confronto censimento-anagrafe. Infatti, con il procedere del calcolo della popolazione è probabile che vengano conteggiati anche gli eventi relativi a persone non censite che invece non dovrebbero comportare conteggio. Ad esempio, possono essere inserite nel calcolo le cancellazioni per emigrazione o per decesso di persone non censite. Pertanto, in fase di confronto “tardivo” devono essere verificate tutte le posizioni attive al momento del censimento, e non solo quelle residue.

Nelle operazioni di riallineamento dell’anagrafe, soprattutto se “tardivo”, il supporto tecnico dell’Istat rappresenta uno strumento irrinunciabile per una migliore e tempestiva soluzione del problema.

Nella figura 3.5 è riportato uno schema di confronto tra archivi censuari e archivi anagrafici e di revisione del dato statistico che consente di produrre, eventualmente anche attraverso il ricorso a procedure informatiche, l’allineamento tra la consistenza delle schede anagrafiche e il dato calcolato nella rilevazione della popolazione residente.

Il punto di partenza è, ovviamente, rappresentato dal confronto tra l’archivio anagrafico, riferito alla data del censimento, e l’elenco delle persone censite risultante dai modelli CP.1bis e CP.2bis. Un confronto tra le due fonti, infatti, genera tre differenti archivi: il primo relativo ai residenti censiti, il secondo ai residenti non censiti e il terzo ai censiti non residenti.

1. Archivio dei residenti censiti (Arch1):

contiene le posizioni corrispondenti a situazioni corrette, è solo opportuno procedere solo ad una verifica dell’eventuale presenza di doppioni nella lista censuaria; doppioni da sottrarre dalla popolazione calcolata (-Vari).

2. Archivio dei residenti non censiti (Arch2)

Nell’attività di revisione dell’anagrafe occorre tener conto della presenza, nel comune, di persone residenti, ma non censite.

Tali persone potrebbero essere decedute o aver trasferito la propria residenza in epoca successiva al censimento. In tal caso è necessario verificare che, all’atto della definizione della cancellazione, tali unità non siano state computate in diminuzione sul mod. AP/10; qualora ciò si fosse verificato, le stesse dovranno essere computate in aumento tra gli iscritti per altro motivo (+Vari).

La normativa prevede che per la cancellazione delle persone risultate irreperibili al censimento sia sufficiente un solo accertamento. Tuttavia, soprattutto nei grandi comuni,

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anche l’effettuazione di un solo accertamento richiede tempi molto lunghi e può accadere che, nelle more del perfezionamento della pratica di cancellazione, siano effettuate variazioni anagrafiche, ad esempio un cambio di abitazione nello stesso comune, o ci siano atti quali la richiesta della carta di identità o l’iscrizione in anagrafe per nascita di un figlio del soggetto non censito. Secondo una prassi adottata per la prima volta nel 2006 in occasione del confronto censimento-anagrafe effettuato dal comune di Roma, e poi estesa ad altri comuni, l’Istituto, in accordo con il Ministero, ha ritenuto che nella fase di allineamento del dato statistico tali eventi potessero essere indizi del permanere della dimora abituale e della conseguente iscrizione anagrafica. Ciò significa che tali unità, non incluse nella popolazione legale presa a base per il calcolo della popolazione, dovranno essere computate in aumento(+Varii). L’accertamento è necessario per gli iscritti “inattivi” e qualora venga confermata la dimora abituale delle persone erroneamente non censite, tali unità concorreranno ad aumentare il dato della popolazione calcolata(+Variii).

3. Archivio dei non residenti censiti (Arch3)

I non residenti censiti ed iscritti in anagrafe dopo il censimento non comportano conteggio ai fini statistici (sarà sempre necessario compilare un modello APR/4). Nel caso siano state erroneamente computate in aumento all’atto della definizione della pratica, tali unità dovranno essere portate in diminuzione nel calcolo della popolazione residente (-Varii). Alla fine del processo di allineamento, la somma algebrica degli aggregati che comportano una variazione positiva (+Vari, +Varii e +Variii) e di quelli che determinano una negativa (-Vari e -Varii) misura la divergenza tra il dato di popolazione calcolata e la consistenza delle schede anagrafiche. Se tale valore è positivo le unità andranno computate tra gli altri iscritti sul mod. AP/10 e sugli altri modelli statistici, se negativo dovranno essere registrate tra le cancellazioni per altro motivo.

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3.9 - Basi territoriali, toponomastica e numerazione civica

La toponomastica e la numerazione civica sono strumenti fondamentali non solo per la gestione del sistema anagrafico, ma anche per una corretta gestione del territorio e dei servizi, pubblici e privati, alla cittadinanza.

Gli adempimenti in materia riguardano da un lato l’individuazione e delimitazione delle località abitate e delle sezioni di censimento (ordinamento topografico e formazione delle basi territoriali per i censimenti) e dall’altro la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica (ordinamento ecografico).

La materia è disciplinata dagli articoli 9 e 10 della Legge anagrafica e dagli articoli 38-45 e 47 del vigente Regolamento. Per quanto riguarda la denominazione delle aree di circolazione, valgono le norme del regio decreto legge n. 1158 del 10 maggio 1923, convertito nella legge n. 473 del 17 aprile 1925, e della legge n. 1188 del 23 giugno 1927. Il quadro normativo di riferimento è completato dalle circolari emanate dal Ministero e dall’Istat e, soprattutto dalle “Istruzioni per la formazione delle basi territoriali e per l’ordinamento ecografico” redatte dall’Istat e inserite nel volume “Anagrafe della popolazione”.111

Il sindaco è tenuto ad assicurare, ai sensi dell’articolo 51 del Regolamento, “la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici”. Adempimenti che sono affidati alla responsabilità degli uffici topografici ed ecografici o degli uffici di statistica e, in subordine, nei comuni che non dispongono di tali uffici, all’ufficiale di anagrafe.

In ogni caso, l’ufficiale di anagrafe deve conoscere i provvedimenti adottati in materia di denominazione delle aree di circolazione e di attribuzione della numerazione civica, poiché le registrazioni delle posizioni e mutazioni anagrafiche “debbono essere riferite ad una base territoriale che non può limitarsi alla circoscrizione territoriale comunale nel suo insieme, ma deve distinguersi anche nella delimitazione dei centri e dei nuclei, nelle indicazioni delle aree di circolazione e dei numeri civici fino agli interni delle abitazioni”.112 Pertanto, l’articolo 44 del Regolamento stabilisce che nei “Comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest’ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l’onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell’ultima settimana del mese, la comunicazione può aver luogo nei primi sette giorni del mese successivo.”

111 Istat, Anagrafe della popolazione, pp. 71-98.

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