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L’anagrafe della popolazione residente

Nel documento Guida alla vigilanza anagrafica (pagine 36-40)

Capitolo 3 - Cosa si deve conoscere per svolgere un’ispezione anagrafica

3.3.1 L’anagrafe della popolazione residente

3. schedario ordinario degli eliminati,

4. anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire).

In tali archivi vengono conservati, registrati su apposite schede, i dati anagrafici delle persone residenti nel comune, nonché i dati relativi alle persone temporaneamente presenti e alle persone cancellate.

Figura 3.1 - Struttura dell’anagrafe

Il quadro complessivo dell’anagrafe non è statico ma dinamico, mutevole nel tempo sia per la natura dell’oggetto delle registrazioni anagrafiche (la popolazione è un fenomeno di flusso, soggetto a continue variazioni) sia per l’evoluzione del ruolo che i servizi anagrafici svolgono nel complesso delle attività della Pubblica amministrazione.

Nata con scopi prevalentemente statistici, di conoscenza a livello di collettività, l’anagrafe è utilizzata attualmente sempre di più per scopi amministrativi, con riferimento alle informazioni sui singoli individui che vi sono iscritti.

3.3.1 L’anagrafe della popolazione residente

L’“anagrafe della popolazione residente”“è la raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato la residenza nel comune, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio” (art. 1 del Regolamento).

Appare evidente, dunque, che l’anagrafe della popolazione residente rappresenta un archivio sistematico, dove trovano una propria e determinata registrazione le informazioni sulle caratteristiche demografiche e sociali delle persone aventi dimora abituale nel comune e delle persone senza fissa dimora che in quel comune hanno stabilito il proprio domicilio.

L’Apr è “costituita da schede individuali, schede di famiglia e schede di convivenza” (art. 1, c. 2, del Regolamento). Su tali schede “sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d’ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile” (art. 1, c. 3, del Regolamento).

Le registrazioni anagrafiche sono la risultante di due componenti: da una parte l’adempimento degli obblighi anagrafici degli uffici comunali, dall’altra quelli dei singoli

Anagrafe della popolazione residente (Apr) Schedario della popolazione temporanea Schedario ordinario degli eliminati Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire)

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cittadini. Solo dall’adempimento scrupoloso ed immediato di detti obblighi nasce la regolare tenuta delle anagrafi, che in ogni momento devono rispecchiare la reale situazione di fatto.

Le registrazioni anagrafiche costituiscono una preziosa banca dati sullo stato, sulle caratteristiche e sulla dinamica della popolazione di un comune, nonché la base di numerosi altri servizi pubblici, quali quello elettorale, scolastico, tributario, assistenziale eccetera che attingono dalla fonte anagrafica le notizie necessarie.

Figura 3.2 - Struttura dell’anagrafe

L’art. 20 del Regolamento dispone che a “ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica, sulla quale devono essere indicati il sesso, la data e il comune di nascita, lo stato civile, la professione, arte o mestiere abitualmente esercitato o la condizione non professionale, il titolo di studio, nonché l’indirizzo dell’abitazione”. Oltre a quanto espressamente previsto dal citato art. 20, la “scheda individuale” (mod. AP/5), prevede l’inserimento di informazioni relative a:

• cognome e nome;

• codice fiscale e sanitario;

• generalità del coniuge, anche nel caso di vedovanza o di scioglimento del matrimonio;

• cittadinanza;

• descrizione storica delle variazioni anagrafiche;

• riferimenti di eventuali atti trascritti dall’estero (nascita, matrimonio, divorzio, morte);

• sezione di censimento e numero del foglio in cui il soggetto è stato censito (per più censimenti);

• estremi del libretto di pensione;

Schede di famiglia Mod. AP/6 Schede di convivenza Mod. AP/6a Italiani Stranieri Schede individuali Mod. AP/5

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• estremi del libretto di lavoro;27 • estremi della carta d’identità;

• numero di iscrizione nella lista elettorale.

Sulle schede relative a cittadini stranieri, inoltre, occorre riportare la cittadinanza e, per i cittadini non appartenenti all’Ue, gli estremi del titolo di soggiorno (art. 20, c. 2, del Regolamento).28

A norma dell’art. 24, c. 1, del Regolamento le schede devono essere collocate in ordine alfabetico di cognome e nome dell’intestatario (le donne coniugate o vedove devono essere archiviate con il cognome da nubile)29 e possono essere distinte per sesso. Il comma 2 dello stesso articolo prevede che le “schede degli stranieri devono essere collocate in uno schedario a parte”.

La scheda anagrafica rimane attiva fino a quando la persona è in vita o non si trasferisce in un altro comune, allorquando sarà spostata nello schedario degli eliminati o, in caso di trasferimento all’estero di cittadino italiano, nell’Aire.

L’art. 21 del Regolamento dispone che “per ciascuna famiglia residente nel comune deve essere compilata una scheda di famiglia, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono”.

Come si è già accennato30, la “scheda di famiglia” (mod. AP/6) deve essere intestata alla persona indicata all’atto di costituzione della famiglia. L’intestatario della scheda di famiglia (Is) può cambiare solo in caso di decesso o di trasferimento dello stesso, mentre in caso di mancata indicazione dell’intestatario o di disaccordo tra componenti della famiglia, l’ufficiale di anagrafe provvederà ad intestarla alla persona più anziana.

Nella scheda di famiglia devono essere iscritte tutte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate quelle che cessano di farne parte, nonché devono essere tempestivamente annotate tutte le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche di ogni singolo individuo.

Nel frontespizio della scheda vengono registrati:

• i riferimenti relativi all’istituzione e all’eliminazione della scheda, con l’indicazione, in quest’ultimo caso, del numero progressivo di eliminazione e dell’eventuale numero progressivo di iscrizione Aire;

27Il libretto di lavoro, rilasciato dall’ufficio anagrafe ai sensi della legge n. 112 del 10 gennaio 1935, è stato abolito dall’art. 8 del d.lgs. n. 297 del 19 dicembre 2002. Il libretto è stato sostituito da una “scheda professionale” rilasciata dal centro per l’impiego.

28 L’obbligo è stabilito dall’art. 15 del d.p.r. n. 394 del 1999, che ha modificato l’art. 20, c. 2, del Regolamento.

29 Art. 20, comma 3, del Regolamento.

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• l’intestatario famiglia; • le notizie sull’abitazione;

• i riferimenti relativi al controllo dell’abitazione ai censimenti. Nel retro, invece, per ciascun componente sono rilevati: • la relazione di parentela con l’Is;

• le generalità (cognome e nome, sesso, luogo e data di nascita, stato civile, cittadinanza); • gli estremi degli atti di stato civile riferiti a nascita, matrimonio, divorzio;

• la professione o condizione non professionale;

• gli estremi delle variazioni anagrafiche del componente (data, numero pratica e luogo di provenienza o di destinazione per quanto concerne i movimenti migratori; data di decesso e estremi dell’atto per le cancellazioni per morte; data e nome dell’Is della scheda di famiglia di provenienza o destinazione per i cambiamenti di famiglia);

• estremi del libretto di pensione;

• sezione di censimento e numero del foglio in cui il soggetto è stato censito.

La scheda di famiglia deve essere archiviata in caso di scioglimento della famiglia o di trasferimento della stessa in altro comune o all’estero. Nel caso di trasferimento all’estero, la scheda viene inserita nell’Aire o nello Schedario degli eliminati a seconda che si tratti, o meno, di cittadini italiani.

L’art. 22 del Regolamento dispone che “per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima nonché quelle dei conviventi residenti”.

Ai sensi dell’art. 6, c. 2, del Regolamento, “la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa”.

Nella scheda di convivenza (mod. AP/6a) devono essere iscritte tutte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate quelle che cessano di farne parte, nonché annotate tempestivamente tutte le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche del responsabile e di ogni singolo convivente.

Nel frontespizio della scheda sono riportate le seguenti notizie: • cognome e nome del responsabile;

• descrizione del tipo e denominazione della convivenza; • notizie sull’abitazione;

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Sul retro, per ogni membro della convivenza, sono riportate, con l’esclusione della relazione di parentela, le stesse notizie richieste nel retro del foglio di famiglia.

La scheda di convivenza deve essere archiviata in caso di cessazione o di trasferimento della convivenza in altro comune.

Sia le schede di famiglia che quelle di convivenza “devono essere collocate in ordine alfabetico di area di circolazione e, per ciascuna area di circolazione, in ordine crescente di numero civico, scala, corte ed interno” (art. 25 del Regolamento); in tal modo è possibile agevolare il confronto fra registrazioni anagrafiche e rilevazioni censuarie.

Nei comuni che utilizzano strumenti elettronici, il sistema deve consentire di gestire l’ordinamento delle schede elettroniche individuali, di famiglia e di convivenza secondo la previsione normativa e di riprodurre separatamente tutte le informazioni relative alle schede individuali dei cittadini italiani e stranieri, nonché tutte le informazioni delle schede di famiglia e di convivenza. Inoltre, per gli stranieri, il sistema deve gestire e consentire di riprodurre tutti i dati relativi agli estremi del titolo di soggiorno; infatti, la circolare del Ministero n. 31 del 2004 prevede l’esistenza di un apposito scadenzario per il rilevamento dei titoli di soggiorno scaduti e per i quali non sia stata resa la dichiarazione di rinnovo della dimora abituale, con esibizione del titolo rinnovato.

Nel documento Guida alla vigilanza anagrafica (pagine 36-40)