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Il registro degli atti di morte

Nel documento Guida alla vigilanza anagrafica (pagine 97-100)

Capitolo 3 - Cosa si deve conoscere per svolgere un’ispezione anagrafica

3.10.5 Il registro degli atti di morte

Gli atti morte, disciplinati dagli articoli 71-83 del d.p.r. n. 396 del 2000, sono formati dall’ufficiale di stato civile a seguito della ricezione della “dichiarazione di morte”.

La dichiarazione deve essere fatta “non oltre le ventiquattro ore dal decesso all’ufficiale di stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto […] da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso”. Qualora il decesso sia avvenuto in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto, o strutture simili,

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il direttore o chi ne è stato delegato dall’amministrazione deve trasmettere, sempre entro le ventiquattro ore, avviso della morte all’ufficiale dello stato civile.131

L’atto di morte “deve enunciare il luogo, il giorno e l’ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante” (art. 73 d.p.r. n. 396 del 2000).

Il regolamento di Polizia mortuaria,132 art.1, prevede che ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull’avviso di morte previste dall’ordinamento di stato civile, “i medici, a norma dell’art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa”. La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro 24 ore dall’accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della salute, d’intesa con l’Istat (modd. Istat D.4, D.5, D.4/Bis e D.5/Bis).

La scheda di morte è strutturata in due parti. La Parte B, relativa alle notizie demografiche è, compilata dall’ufficiale di stato civile. La Parte A è, invece, compilata dal medico che ha assistito il deceduto e che è a conoscenza delle patologie. Nel caso di morte naturale deve essere riportata la seriazione causale (causa iniziale, intermedia e terminale) che ha determinato la morte. Nel caso di morte per causa violenta, il medico è tenuto a specificare la natura, l’entità, la sede della o delle lesioni, le modalità con cui sono state determinate, le eventuali complicanze, gli eventuali stati morbosi preesistenti, l’intervallo di tempo tra le lesioni e il decesso.

Nel caso in cui la persona sia deceduta senza assistenza del medico, la denuncia della causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Qualora in caso di morte violenta interviene il magistrato o l’ufficiale della polizia giudiziaria e dispone l’autopsia per l’accertamento della causa di morte, la scheda di morte va trasmessa con la dicitura sulla Parte A “accertamento giudiziario in corso”.

Il risultato dell’autopsia deve essere successivamente comunicato al sindaco e da quest’ultimo al coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate, limitatamente alle notizie indispensabili per l’eventuale rettifica della scheda di morte già trasmessa nella parte relativa alle cause del decesso (art. 45 comma 6 del regolamento di Polizia mortuaria).

Entro trenta giorni dal decesso, una copia della scheda di morte deve essere inviata all’A.s.l. di competenza e una copia all’Istat, tramite la prefettura. Poiché il certificato necroscopico non riporta più la causa di morte, l’Istat e l’A.s.l. sono, ai sensi della legge sulla privacy, gli unici titolari di questo dato sensibile. Pertanto, l’ufficiale di stato civile non potrà in alcun modo

131Se la salma viene trasportata per osservazione o accertamenti necroscopici in ospedale, l’avviso di morte deve essere trasmesso all’ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, anche se diverso da quello in cui si trova l’ospedale.

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certificare la causa di morte, né rilasciare fotocopia della scheda Istat, avendo, quest’ultima, finalità esclusivamente sanitaria, epidemiologica e statistica.

I registri degli atti di morte sono divisi in Parte I e Parte II (quest’ultima suddivisa in tre Serie distinte rispettivamente con le lettere A, B e C) e sono disciplinati dagli artt. 71-83 del d.p.r. n. 396 del 2000.

La struttura dei registri di morte è riportata nel Prospetto 3.6.

Prospetto 3.6 - Registri di morte

Parte I

Si iscrivono:

 gli atti di morte le cui dichiarazioni di morte sono fatte direttamente all’ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso (in abitazione privata, albergo, locale pubblico, sulla pubblica via, ecc.) per cause naturali senza intervento dell’autorità giudiziaria.

Parte II – Serie A

Si trascrivono:

 gli atti di morte, la cui morte sia avvenuta occasionalmente fuori del comune di residenza del defunto (in abitazione privata, albergo, locale pubblico o sulla pubblica via per cause naturali).

Parte II – Serie B

Si scrivono:

 gli atti di morte che l’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, forma in seguito ad avviso, notizia e denuncia avuti da enti (ospedali, case di cura o di riposo, collegi, caserme, istituti o da qualsiasi altro stabilimento) o da persone (magistrati, ufficiali di polizia giudiziaria);

 gli atti di morte ai quali per la particolarità del caso, non si adattano le formule predisposte;

 gli atti di morte formati ai sensi dell’art. 75 (inumazioni, tumulazioni e cremazioni senza autorizzazioni) e dell’art. 78

(irreperibilità o irriconoscibilità di cadavere). Parte II – Serie C

Si trascrivono:

 gli atti di morte ricevuti dall’estero;

 gli atti e i processi verbali relativi a morti avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario;

 gli atti di morte, compilati dagli ufficiali designati nelle zone di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra;  gli atti di morte che l’ufficiale di stato civile del comune di residenza del defunto riceve dall’ufficiale di stato civile del

comune in cui è avvenuto il decesso e che ha formato in seguito ad avviso, notizia e denuncia avuti da enti (ospedali, case di cura o di riposo, collegi, caserme, istituti o da qualsiasi altro stabilimento) o da persone (magistrati, ufficiali di polizia giudiziaria).

3.11 - Modulistica amministrativa e statistica

Le informazioni statistiche sulla popolazione provengono da due principali fonti: il censimento della popolazione e le statistiche demografiche. Si tratta di due fonti molto diverse per tecnica di rilevazione (diretta la prima, indiretta la seconda) e per periodicità (decennale la prima, mensile e annuale, la seconda). Entrambe sono universali nei limiti del territorio di rilevazione e contemporaneamente individuali nelle caratteristiche rilevate. Il censimento della popolazione fornisce informazioni di stock, tant’è che si parla di fotografia della popolazione; le

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rilevazioni demografiche rilasciano informazioni di stock e di flusso configurandosi come un video della popolazione.

L’unità di rilevazione delle statistiche demografiche sono gli eventi: nascite, morti, matrimoni e trasferimenti di residenza; gli strumenti per la raccolta dei dati sono i registri comunali, cartacei o elettronici, di stato civile e di anagrafe.

Dai registri di stato civile comunali si traggono le informazioni statistiche su nascite, morti e matrimoni avvenuti e/o dichiarati nel comune ed in esso registrati indipendentemente dal comune di residenza dei soggetti che hanno originato l’evento.

Le rilevazioni statistiche di fonte anagrafica registrano, invece, eventi demografici che comportano variazioni anagrafiche ossia iscrizioni e cancellazioni nei registri anagrafici del comune: nascite, morti e trasferimenti di residenza interni e da/per l’estero.

Le rilevazioni demografiche sono incluse nel Programma statistico nazionale e rientrano nell’elenco delle rilevazioni per le quali sussiste l’obbligo di risposta.

Tutte le rilevazioni consentono l’invio dei dati sia utilizzando i modelli cartacei, sia attraverso internet. Solo la rilevazione relativa ai decessi necessita dell’invio del modello cartaceo.

Per una trattazione esaustiva dell’argomento si veda “Navigando tra le fonti demografiche e sociali”, Istat fuori collana n. 19, 2009 e al libretto di istruzioni per la compilazione dei modelli “Rilevazioni demografiche e sanitarie. Istruzioni per la compilazione dei modelli statistici”, Istat, 2006.

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