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L’anagrafe degli italiani residenti all’estero

Nel documento Guida alla vigilanza anagrafica (pagine 41-45)

Capitolo 3 - Cosa si deve conoscere per svolgere un’ispezione anagrafica

3.3.4 L’anagrafe degli italiani residenti all’estero

L’“anagrafe degli italiani residenti all’estero” (Aire) è un’anagrafe parallela all’Apr ove vengono registrate e aggiornate le posizioni dei cittadini italiani che trasferiscono la dimora abituale all’estero e dei cittadini italiani nati e residenti all’estero.33 Devono, inoltre, essere iscritte in Aire le persone che acquistano la cittadinanza italiana all’estero, continuando a risiedervi e i cittadini la cui residenza all’estero è stata giudizialmente dichiarata.

Non devono iscriversi all’Aire, oltre alle persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore all’anno e i lavoratori stagionali, anche i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari e i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della Nato.

31 Per un maggior approfondimento in merito si veda il paragrafo 3.5.

32 Per i cittadini italiani il trasferimento all’estero comporta l’iscrizione in Aire.

33Il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana è stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza.

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Così come per l’iscrizione in Apr, l’iscrizione in Aire, e l’aggiornamento della propria posizione, è un obbligo prescritto dalla legge.34 Il rispetto di tale obbligo è un dovere civico che comporta la possibilità di esercitare il diritto di voto all’estero, di ottenere la carta d’identità e i certificati sia dal comune di iscrizione Aire che dall’ufficio consolare territorialmente competente.

Già organizzata presso i comuni a seguito della circolare dell’Istat n. 22 del 21 febbraio 1969 emanata d’intesa con il Ministero, l’Aire è stata formalmente istituita e regolamentata con legge n. 470 del 27 ottobre 1988 (modificata successivamente dalla legge n. 104 del 2002)35 e relativo regolamento di esecuzione adottato con d.p.r. n. 323 del 6 settembre 1989.

Istituzionalmente l’Aire costituisce una parte dell’anagrafe della popolazione,36 ed è uno schedario strutturalmente separato ma funzionalmente interconnesso con gli altri schedari del sistema anagrafico. Tuttavia le due anagrafi, Apr e Aire, sono disciplinate da fonti normative specifiche e i loro rispettivi archivi sono strutturati in maniera diversa. L’Apr ha un archivio strutturato esclusivamente a livello locale; l’Aire, invece, ha un archivio articolato sia a livello comunale sia a livello centrale presso il Ministero, dove confluiscono tutte le Aire comunali. Tuttavia, è bene sottolineare che i comuni sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell’Aire. I dati dell’Aire nazionale sono trasmessi al Ministero dai comuni.

Figura 3.3 - Struttura dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero

L’Aire è composta da schede individuali e di famiglia prelevate dagli schedari dell’anagrafe della popolazione residente in conseguenza del trasferimento di residenza all’estero delle persone a cui esse si riferiscono e da schede che vengono istituite dall’ufficiale di anagrafe del comune sulla base delle trascrizioni di atti di stato civile formati all’estero. Per quanto riguarda i nati all’estero e i nuovi cittadini italiani, le schede vengono costituite sulla base della trascrizione degli atti e dei dati trasmessi dal competente consolato.

34 Legge Aire.

35 Legge 27 maggio 2002, n. 104, Disposizioni per l’aggiornamento Aire e modifiche alla legge n. 470.

36“Le anagrafi degli italiani residenti all’estero (Aire) costituiscono parte delle anagrafi della popolazione di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228” art. 1 d.p.r. n. 323 del 1989.

Schede individuali AP/5

Schede di famiglia AP/6

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I dati relativi ai nati all’estero sono trasmessi, con apposito modello, al comune di ultima residenza della madre, del padre o dei suoi antenati.

Per quanto riguarda le schede trasferite dall’Apr, all’atto del loro inserimento in Aire, sia alle schede di famiglia che alle schede individuali va attribuita una specifica numerazione. Sui mod. AP.6 va inserito il codice FE seguito da una numerazione progressiva e continua (es.: FE1, FE2, …FEnn), sui modelli AP.5 va inserito il codice E, seguito dall’indicazione dell’anno di riferimento e da una numerazione progressiva per anno (es.: E2001-1, E2001-2, …, E2005-1, E2005-2, E2005-3 …). Il codice Aire della scheda di famiglia deve essere riportato sulle schede individuali dei componenti la famiglia. Le schede individuali sono disposte in ordine alfabetico e le schede di famiglia in ordine progressivo di istituzione.

Oltre ai dati anagrafici, l’Aire registra anche l’indicazione relativa all’iscrizione nelle liste elettorali del comune di provenienza.

Il Ministero, nel fornire, con la circolare n. 12 del 1990, le istruzioni per gli adempimenti iniziali dell’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero, ha disposto che per la gestione dei procedimenti Aire siano utilizzate “codifiche di protocollo separate per l’Apr e per l’Aire” e che tutti “i documenti ed i modelli, connessi con i movimenti e con gli aggiornamenti anagrafici, devono essere opportunamente protocollati, in modo tale da conservarne la connessione stessa, e da facilitarne la ricerca negli archivi. I riferimenti di protocollo andranno perciò riportati anche sulle schede anagrafiche, insieme con i movimenti e con gli aggiornamenti a cui si riferiscono”37. La stessa circolare stabilisce che la “rilevazione dei movimenti e degli aggiornamenti anagrafici Apr ed Aire avverrà separatamente, con modelli diversi: … [il modello APR/4] … per l’anagrafe della popolazione residente (Apr), ed il modello AIRE/01 per l’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (Aire). Ciò comporta che, quando un cittadino italiano viene trasferito dall’Apr all’Aire, o viceversa, devono essere compilati entrambi i modelli”.

Accanto al modello AIRE/01, che “riunisce in un solo foglio quasi tutte le funzioni anagrafiche, compresi gli aggiornamenti, le regolarizzazioni ed i cambi di indirizzo”, la circolare prevede l’utilizzo del “modello AIRE/02, relativo ai familiari stranieri dei cittadini italiani iscritti nella Aire […] I familiari stranieri non devono naturalmente essere iscritti all’Aire, e quindi non sarà attribuito ad essi il numero distintivo, ma si dovrà tuttavia tenerne sommaria memoria in anagrafe: pertanto è stato stabilito di annotarli opportunamente nelle note sul foglio di famiglia Aire, salvo iscriverli successivamente a pieno titolo nell’anagrafe in caso di acquisizione della cittadinanza italiana” e del “modello AIRE/03 relativo al cambio dell’intestatario della scheda di famiglia”. I modelli AIRE/01, AIRE/02 e AIRE/03 “avranno corrispondenza presso i Consolati nei modelli CONS/01, CONS/02 e CONS/03”.

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Infatti, presso ciascun consolato italiano all’estero, a norma dell’art. 67 del d.p.r. n. 200 del 5 gennaio 1967,38 è istituito e mantenuto uno schedario dei cittadini residenti nella circoscrizione in cui “è presa nota, oltre che dei dati anagrafici e professionali, anche degli atti o fatti che producono o possono produrre la perdita della cittadinanza o dei diritti civili od una restrizione nell’esercizio dei medesimi, nonché di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale”. Gli schedari consolari sono gestiti tramite il sistema “Anagrafe consolare” predisposto dal Ministero degli esteri in attuazione delle disposizioni della legge 470 del 1988.39

A seguito dell’approvazione della legge sul voto dei cittadini italiani residenti all’estero,40 che all’art. 5, stabilisce che “il Governo, mediante unificazione dei dati dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali”, il Ministero degli esteri e quello dell’interno hanno avviato un processo sistematico di confronto e riallineamento delle posizioni presenti nei due archivi in modo da consentire “l’unificazione” prevista dalla legge.41

Per poter mantenere una buona corrispondenza tra i due archivi è necessaria la collaborazione dei cittadini: “tutti i cittadini italiani che risiedono all’estero per più di dodici mesi devono registrarsi presso il consolato, che provvederà poi a comunicare la variazione anagrafica al comune italiano per il conseguente aggiornamento dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire). Le variazioni non devono essere comunicate direttamente al comune ma devono sempre transitare per il consolato, per fare in modo che i dati in possesso degli uffici pubblici situati all’estero e in Italia siano sempre coincidenti”.42

Con l’avvio della procedura Anag-Aire, disposta dal Ministero con circolare n. 22 del 14 ottobre 2002, che consente ai comuni di provvedere all’aggiornamento telematico dell’Aire Centrale istituita presso il Ministero, i modelli cartacei Aire sono utilizzati solo nel caso di comunicazioni fra comuni. Continuano ad essere utilizzati, invece, i modelli CONS, attraverso i quali i consolati trasmettono ai comuni le informazioni necessarie per la gestione delle posizioni dei cittadini italiani residenti all’estero.

38 D.p.r. n. 200 del 5 gennaio 1967, Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari.

39 “Al fine di potenziare i servizi connessi con gli schedari ed i registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, nonché di agevolare le operazioni di registrazione e rilevazione previste dalla presente legge, il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari saranno dotati di adeguati strumenti ed attrezzature informatiche, inclusi i programmi di base ed applicativi, nonché di sistemi elettronici e telematici per la raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati”; art. 17 legge n. 470 del 27 ottobre 1988, Anagrafe e censimento degli italiani all’estero.

40 Legge n. 459 del 27 dicembre 2001, Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.

41 L’art. 7, c. 1, del d.p.r. n. 104 del 2 aprile 2003, stabilisce che con “decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel mondo, emanato entro il 31 gennaio di ogni anno, e’ pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente”.

42 Ministero degli affari esteri, Anagrafe consolare,

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La cancellazione dall’Aire avviene per iscrizione in Apr, a seguito di rimpatrio dall’estero, per decesso, per irreperibilità presunta e per perdita della cittadinanza italiana.

Nel documento Guida alla vigilanza anagrafica (pagine 41-45)