6. Il requisito organizzativo nelle fattispecie di associazione politica nel codice penale
6.5 Le altre associazioni politiche: segrete e militari con scopo politico
Il sistema delle disposizioni estranee all’apparato repressivo del codice è caratterizzato da un variegato panorama di reati associativi politici, nel quale trovano posto ipotesi criminose tra loro profondamente diverse sia sul piano della struttura del fatto incriminato, sia sotto il profilo del contenuto offensivo di volta in volta attribuito alla singola fattispecie.
Tale eterogeneità di funzioni e contenuto non ha, tuttavia, impedito alla dottrina meno recente di raggruppare tali figure in due categorie, distinte tra loro in funzione della circostanza che l’incriminazione risulti incentrata sulla finalità dell’associazione, ovvero sulle sue caratteristiche strutturali e organizzative.
Da questo angolo visuale è possibile distinguere, anche ai fini di una ricostruzione del concetto organizzativo in tale area tematica, le fattispecie di associazione fascista e monarchica incriminate in relazione alla natura dello scopo perseguito e maggiormente affini allo schema repressivo proprio delle associazioni politiche contemplate nel codice sopra analizzate, dai reati associativi contrassegnati dalla particolare natura, segreta o paramilitare, dell’organizzazione, incriminati, anche in presenza di una programma di per sé lecito, per il fatto di perseguirlo attraverso modalità che nel dettato costituzionale formano oggetto di un esplicito divieto di associazione351
.
La stessa giurisprudenza, nelle ipotesi di applicazione del delitto di riorganizzazione del disciolto partito fascista, non manca di posare l’attenzione sul fatto che l'art. 1 della l. 645/1952 si riferisce “non alla struttura di detto partito, cioè all'organo giuridico pubblico, bensì al suo fondamento ideologico e al metodo di
350 Cass. pen., Sez. V, sentenza 11 giugno 2008, Bouyahia, cit., 2370. In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 270 bis c.p., essendo emersi i collegamenti degli imputati con un’associazione di natura terroristica che aveva posto in essere azioni di chiaro stampo terroristico nel Kurdistan, e il dolo specifico della finalità terroristica dal materiale documentale sequestrato agli imputati e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche.
351 In questo senso De Francesco, I reati di associazione politica. Storia, costituzione e sistema nell’analisi strutturale delle fattispecie, Giuffrè, Milano, 1985, 105.
lotta praticato nel corso degli anni e culminato nella eversione della democrazia e nell'annullamento di ogni libertà politica” 352
.
Con tale norma non è colpita l'associazione neofascista in sé, considerato anche il fatto che la norma fa espressamente riferimento anche a movimenti o gruppi di persone353
, ma il suo modo di operare nella vita politica del Paese. Al punto che il parametro dell’idoneità non viene rapportato alla struttura associativa, quanto alle condotte realizzate in tale ambito354
.
Solo episodicamente si assiste all’introduzione del concetto di organizzazione, al fine di delineare il confine con la fattispecie di cospirazione politica mediante associazione, presupponendo, ai fini dell’applicazione del reato di riorganizzazione del disciolto partito fascista, che di essa l’associazione o il movimento si dotino355
. Strutture delle quali sembra tuttavia difficile predicare l’intrinseca illiceità, in assenza di indicazioni che ne descrivano la fisionomia.
Ecco che la ricostruzione del concetto di organizzazione conduce a prediligere un’analisi incentrata sulle fattispecie dell’associazione segreta e su quella militare avente scopi politici.
6.5.1 L’associazione segreta
L’associazione segreta rappresenta, tra le diverse ipotesi di associazionismo politico, una forma di associazione illecita tout court, nella quale l’illiceità è rapportata direttamente ai caratteri dell’organizzazione. In questo senso il dettato costituzionale afferma icasticamente che “sono proibite le associazioni segrete”.
Non sembra rilevare, stando a una prima lettura356
, la presenza di un programma delittuoso cui gli accoliti finalizzino il proprio associarsi, non potendo
352 Cass. pen., Sez. II, sentenza 5 marzo 1982, Graziani, in Ced Cass., Rv. 154847. 353 Cass. pen., Sez. I, sentenza 16 dicembre 1987, Tuti, in Ced Cass., Rv. 177930 354 Cass. pen., Sez. II, sentenza 5 marzo 1982, Graziani, cit..
355 Cass. pen., Sez. I, ordinanza 14 luglio 1975, n. 1379, Tosca, in Ced Cass., Rv. 130665. 356 Questa linearità è in realtà parziale, poiché la norma costituzionale lascia apparentemente irrisolti due problemi fondamentali: da un lato, l’ambito di estensione del limite della segretezza, dall’altro, la questione se l’associazione segreta debba o meno risultare finalizzata alla realizzazione di un determinato programma. La dottrina si è così premurata di sottolineare che l’associazione può essere considerata segreta, non già quando si limiti a occultare singoli particolari dell’organizzazione, bensì soltanto quando tenga celati gli aspetti che la caratterizzano e che ne individuano la fisionomia specifica: cioè soprattutto il programma, comprensivo degli aspetti strumentali e finali, e i tratti fondamentali della sua organizzazione, quali lo statuto, le deliberazioni più importanti, l’identità dei soci, i requisiti per la loro ammissione e le relative cause di esclusione, le fonti di finanziamento dell’ente. I diversi profili dell’organizzazione assumono, in vero, uno specifico significato proprio in base al presupposto della maggiore idoneità di questi ultimi a rivelare il contenuto della
essere ritenuto tale il mero interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali e amministrazioni pubbliche.
L’art. 1 della legge 17/1982 descrive analiticamente gli elementi di tale illiceità, individuandoli alternativamente nella segretezza della “esistenza” dell’associazione, ovvero delle “finalità” e “attività sociali” considerate congiuntamente, oppure ancora dell’identità “in tutto o in parte, ed anche reciprocamente” dei soci357
. In questa cornice normativa l’elemento organizzativo si inscrive nella fattispecie quale referente dei diversi elementi citati su cui ricade la segretezza, in specie della nozione di attività sociali.
Tale nozione può riferirsi, infatti, a due diversi aspetti strutturali dell’associazione: alle attività concernenti la vita interna dell’associazione, dunque le “deliberazioni riguardanti il tempo e il luogo delle riunioni, gli spostamenti di sede, la composizione degli organi sociali, l’ammissione ed esclusione dei soci”358
, e alle attività esterne connesse al perseguimento dello scopo ovvero ai mezzi utilizzati dall’associazione per realizzare il proprio programma.
Nella prima accezione, in particolare, il divieto di segretezza investirebbe i diversi aspetti, marginali ma anche portanti, della struttura organizzativa: elementi che attengono all’organizzazione, ma che potrebbero assumere un concreto valore indiziante della reale natura degli scopi associativi e dei mezzi destinati ad attuarli359
. Si assiste così, rispetto alle precedenti fattispecie di associazione con finalità politiche illecite, a un’oggettivizzazione più nitida del concetto di organizzazione, riferito agli associati per ciò che fanno, non agli associati per ciò che sono.
Risulta, però, ancora difficile intravedere un tratto autonomo di illiceità dell’organizzazione in quanto tale, che prescinda dal carattere di illiceità che si è voluto attribuire alla segretezza in sé.
6.5.2 Associazioni militari con scopo politico
finalità perseguita e la natura dei mezzi destinati ad attuarla. Appare, dunque, evidente che il divieto di segretezza debba essere valutato nella sua specifica portata, ponendolo soprattutto in relazione all’esigenza di conoscere i requisiti finalistici dell’associazione. Si veda G. De Francesco, Associazioni segrete e militari nel diritto penale, in D. disc. pen., I, IV ed., Torino, 1987, 318.
357 G. De Francesco, Associazioni segrete e militari nel diritto penale, cit., 322. 358 G. De Francesco, Associazioni segrete e militari nel diritto penale, cit., 323.
359 G. De Francesco, Associazioni segrete e militari nel diritto penale, cit., 323, fa notare come il segreto serbato circa un qualunque elemento dell’organizzazione non rappresenti un elemento sufficiente ad integrare il reato, dato che la norma richiede che ad esso si accompagni sempre anche l’occultamento della “finalità” dell’associazione.
Discorso analogo poteva essere condotto con riferimento alla fattispecie delineata dall’artt. 1 del d. lg. 43/1948, sebbene abrogata dall’art. 2268 del d. lgs. 66/2010, norma attualmente sottoposta al vaglio di costituzionalità.
L’organizzazione sembra assumere un autonomo significato, quale separato centro di imputazione, concettualmente distinto dalla nozione di associazione e strumentale rispetto ad essa: a essere proibita è l’associazione che persegue anche indirettamente scopi politici avvalendosi di una struttura militare. È la struttura, in quanto militare, a essere perseguita.
Ed è proprio la struttura militare di tali organizzazioni a poter oggettivamente rivelare la tendenza a impostare la lotta politica, piuttosto che sulla pacifica discussione, sull’uso di mezzi violenti tali da determinare un’atmosfera di intimidazione e paura360
, la quale deriverebbe proprio dall’esistenza di modelli di organizzazione gerarchica analoghi a quelli che nell’ambito dell’organizzazione statale denotano l’esistenza del potere di ricorrere a mezzi coercitivi ovvero all’uso della forza per il perseguimento dei fini dell’ente361
.
A cospetto della irrilevanza di un concreto programma criminoso, la consistenza dell’elemento organizzativo, nonché la sua valenza nell’economia della fattispecie emergerebbe dalla priorità assunta dal metodo, anche solo potenziale, d’azione, consistente nel creare i presupposti per il ricorso a mezzi antidemocratici di azione politica. Secondo dottrina362
, la formulazione del divieto penale, in questo senso, appare particolarmente felice poiché incentrata sull’idoneità della struttura organizzativa all’impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia per fini politici.
7. Considerazioni conclusive. Ancora valida la distinzione tra “associazione